Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 marzo 2015, n. 6401

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18039/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SNC, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del suo Presidente Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 396/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/05/2010, R.G.N. 1444/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Nel gennaio 1991 (OMISSIS) conveniva in giudizio la (OMISSIS), chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del contratto con la quale la convenuta gli aveva venduto un’imbarcazione da diporto risultata affetta da gravi vizi e difetti; con il risarcimento dei danni.

Nella costituzione in giudizio della (OMISSIS) snc nonche’ successivamente – della impresa costruttrice (OMISSIS) spa, contro la quale la convenuta formulava domanda di manleva, veniva emessa la sentenza n. 170/03 con cui il tribunale di Pescara: – dichiarava risolto il contratto in oggetto per inadempimento della convenuta; – condannava quest’ultima alla restituzione al (OMISSIS) del corrispettivo ricevuto, pari a lire 208 milioni, oltre interessi legali dalle singole date di riscossione; – condannava altresi’ la convenuta al risarcimento del danno liquidato nella somma corrispondente alla rivalutazione monetaria del corrispettivo dal giugno 89 al saldo; nonche’ nell’ulteriore importo di lire 60.172.742 a titolo di rimborso delle spese di gestione dell’imbarcazione, oltre interessi; – condannava la (OMISSIS) spa a tenere indenne la (OMISSIS) snc di quanto quest’ultima era stata condannata a corrispondere al (OMISSIS) per i predetti titoli.

Proposto appello principale da (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa) ed appello incidentale da (OMISSIS) snc, interveniva la sentenza n. 396/10 con la quale la corte di appello di L’Aquila, in esito a rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio ed in parziale riforma della sentenza del tribunale: – disponeva che gli interessi legali sul prezzo di acquisto decorressero non gia’ dalla data dei singoli versamenti, ma dalla domanda; – condannava (OMISSIS) snc al pagamento a favore del (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; – escludeva la rivalutazione monetaria disposta dal primo giudice, riconoscendo i soli interessi legali dalla domanda al saldo; condannava (OMISSIS) snc alle spese del doppio grado di giudizio a favore del (OMISSIS); nonche’ la (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado in favore di (OMISSIS) snc.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal (OMISSIS), al quale resistono con controricorso tanto (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di ex-soci della (OMISSIS) snc, estintasi in pendenza di giudizio, quanto la (OMISSIS) spa; i quali hanno anche formulato ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso principale il (OMISSIS) deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – omessa motivazione e violazione delle norme sostanziali e processuali sulla estinzione delle societa’ di persone; cio’, per avere la corte di appello omesso di dichiarare interrotto il giudizio ex articolo 299 c.p.c. e, comunque, di rilevare la nullita’ della procura alle liti e l’inammissibilita’ del gravame incidentale di (OMISSIS) snc, in quanto successivi (10.1.04) all’estinzione della societa’ ex articolo 2495 c.c., a seguito di cancellazione dal registro delle imprese (in data 7.3.01 con effetto dal 1.1.04).

1.2 Il motivo e’ infondato.

Il giudizio di appello non doveva essere interrotto, ne’ l’appello incidentale di (OMISSIS) snc (cosi’ come quello principale di (OMISSIS), proposto anche nei confronti della medesima) doveva ritenersi inammissibile.

In materia sono intervenute le decisioni delle SSUU n. 4060 del 22/02/2010 e n. 6070 del 12/03/2013, dalle quali si evince che, se e’ vero che il principio di estinzione della societa’ per effetto costitutivo della cancellazione dal registro delle imprese vale, con effetto dall’entrata in vigore del nuovo diritto societario, anche per le societa’ personali (SSUU 4060/10), altrettanto indubbio e’ che tale evento non sortisce alcun effetto sul processo allorquando in esso si costituiscano i successori dell’ente estinto, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 110 epe (SSUU 6070/13). Successori individuabili nei soci secondo l’ampiezza della responsabilita’ patrimoniale che era loro propria in costanza del rapporto societario. Nella specie, (OMISSIS) si era costituito in appello (ed aveva rilasciato la procura difensiva) non soltanto nella sua qualita’ di legale rappresentante della societa’, ma anche in proprio nella sua qualita’ di socio illimitatamente responsabile di (OMISSIS) snc; con conseguente stabilizzazione nei suoi confronti del rapporto processuale di appello.

In ogni caso, rileva quanto da ultimo affermato da SSUU sent. n. 15295 del 4/7/14, secondo cui, in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore (ipotesi alla quale, in forza delle suddette pronunce, deve assimilarsi quella di specie) “l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4”.

Questo principio produce effetto anche per quanto concerne la notificazione dell’impugnazione (nella specie, da parte di (OMISSIS)) al procuratore domiciliatario della parte estinta ex articolo 330 c.p.c., comma 1; da ritenersi ammissibile (SSUU da ultimo cit.) senza che rilevi la conoscenza aliunde, da parte del notificante, di uno degli eventi ex articolo 299 c.p.c..

2.1 Con il secondo motivo di ricorso principale il (OMISSIS) deduce violazione normativa ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, insito nella liquidazione del danno risarcibile. Cio’ per avere la corte di appello, riformando sul punto la decisione di primo grado, erroneamente: – escluso la rivalutazione monetaria e la componente di lucro cessante individuabile nella differenza tra il valore commerciale dell’imbarcazione al momento della decisione ed il prezzo effettivamente da lui corrisposto per l’acquisto; – limitato il danno emergente per la locazione di una imbarcazione con caratteristiche analoghe, stante l’indisponibilita’ di quella venduta dalla (OMISSIS) snc, con riguardo al solo periodo estivo; per un corrispettivo presunto del tutto inadeguato di euro 5000 l’anno; soltanto fino al settembre 96, data nella quale l’imbarcazione era stata sottoposta a sequestro penale; – fatto decorrere gli interessi legali sulle somme dovute non gia’ dai singoli versamenti ex articolo 2033 c.c. (essendo la malafede della inadempiente (OMISSIS) snc in re ipsa), ma dalla data della domanda.

2.2 Il motivo e’ infondato.

Per quanto concerne le componenti risarcitorie, la rivalutazione poteva essere riconosciuta a credito del (OMISSIS) solo qualora questi avesse fornito, ex articolo 1224 c.c., comma 2, la prova del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dal riconoscimento degli interessi legali di mora. Cio’ perche’ il riconoscimento automatico della rivalutazione monetaria sul corrispettivo pagato per l’acquisto, cosi’ come deciso dal tribunale, urta con il fatto che tale corrispettivo e’ qui fatto oggetto di un’obbligazione di restituzione consequenziale allo scioglimento del rapporto contrattuale, e non quale voce di risarcimento del danno. Si applica dunque la disciplina delle obbligazioni pecuniarie, in base alla quale la rivalutazione puo’ rilevare solo come maggior danno suscettibile di prova da parte del creditore: “la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’articolo 1224 c.c.” (da ultimo: Cass. n. 5639 del 12/03/2014). La corte di appello, nell’escludere la rivalutazione, ha fatto corretta applicazione di tale principio (volto a ristabilire l’equilibrio economico del rapporto senza indebite locupletazioni: Cass. n. 3073 del 13/02/2006) ritenendo raggiunta la prova del maggior danno esclusivamente con riguardo ai maggiori esborsi che il (OMISSIS) non avrebbe affrontato ove avesse avuto la disponibilita’ dell’imbarcazione esente da vizi o difetti (sent. pag. 15).

Per analoghe ragioni volte ad evitare duplicazioni indebite, deve ritenersi corretta l’esclusione del lucro cessante pari alla differenza tra corrispettivo erogato per l’acquisto e valore commerciale dell’imbarcazione, posto che i vizi e difetti hanno qui determinato il radicale scioglimento del rapporto contrattuale con effetto restitutorio; la’ dove il deprezzamento commerciale dell’imbarcazione per effetto dei vizi e difetti riscontrati poteva eventualmente rilevare nella diversa ipotesi di permanenza dell’imbarcazione nel patrimonio dell’acquirente, e di comprovata incidenza di tale deprezzamento in occasione di rivendita del bene. Non appare dunque conferente la giurisprudenza invocata dal ricorrente (Cass. 3408/86; Cass. 17688/10), relativa alla diversa ipotesi di inadempimento da parte del promittente venditore del preliminare di compravendita immobiliare.

Per quanto attiene all’ammontare degli esborsi per la mancata disponibilita’ dell’imbarcazione, si verte di tipica valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivata. Nella concretezza della fattispecie, la corte di appello ha dato logica e compiuta motivazione (ivi, pag. 15) sia della sussistenza dei presupposti di riconoscibilita’ di questa componente risarcitoria, sia dei parametri della sua quantificazione equitativa. Vieppiu’ considerando, sul piano del controllo meramente logico-formale della motivazione, che: – la limitazione agli esborsi relativi al solo periodo estivo trovava ragionevole fondamento nell’utilizzo solo in tale periodo dell’imbarcazione, “come d’altra parte il (OMISSIS) ha dimostrato di aver fatto non appena l’aveva ricevuta”; – la limitazione all’anno 96 trovava anch’essa logica spiegazione nel fatto che soltanto a questa data si era verificata, con il sequestro penale, “la perdita definitiva di ogni aspettativa in ordine alla disponibilita’ del bene”, con la conseguenza che alla stessa data il (OMISSIS) doveva rappresentarsi l’obbligo di restituire l’imbarcazione.

Per quanto concerne la data di decorrenza degli interessi legali, e’ vero che a seguito della risoluzione del contratto, venuta meno la ragione giustificativa del pagamento, il regime delle restituzioni e’ quello proprio dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c.; con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dall’effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda giudiziale, a seconda che l’accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. 15 gennaio 2007 n. 738; 2 agosto 2006 n. 17558; 12 dicembre 2005 n. 27334). Nel caso di specie il (OMISSIS) da per scontato che la (OMISSIS) snc fosse in malafede, e trae questo convincimento dalla imputabilita’ a quest’ultima dell’inadempimento che ha determinato la risoluzione del contratto. In realta’, questo stato soggettivo non poteva ritenersi in re ipsa sulla semplice considerazione dell’inadempimento imputabile, posto che (OMISSIS) snc svolse, nella vicenda, il ruolo di mera commercializzazione dell’imbarcazione (costruita dalla (OMISSIS)); il che impedisce, in mancanza di contraria e specifica dimostrazione, di superare la presunzione generale di buona fede (mancata consapevolezza dei vizi e difetti dei quali l’imbarcazione risulto’ poi essere affetta) nel momento della conclusione del contratto e del ricevimento delle rate di prezzo; presunzione vieppiu’ confermata dall’accoglimento della domanda di manleva proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS).

3.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sul terzo motivo del loro appello incidentale e, in particolare, sull’intervenuta rinuncia da parte del (OMISSIS) a far valere la risoluzione del contratto a seguito della novazione oggettiva e soggettiva che era intervenuta tra le parti nel corso del 1990; con la quale l’originaria obbligazione di garanzia del venditore era stata sostituita da una nuova obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione delle riparazioni necessarie.

3.2 La censura non puo’ trovare accoglimento.

La corte di appello (sent. pagg. 9-13), pur senza fare espressamente menzione dello specifico accordo che sarebbe intercorso nell’estate 1990, affronta in maniera approfondita il tema dei contatti intervenuti negli anni tra le parti al fine d eliminare i difetti. In esito a tale ricostruzione, il giudice di merito ha rilevato, anche sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e della perizia del Registro Italiano Navale (RINA), che: – i vizi e difetti denunciati inizialmente dal (OMISSIS) erano effettivamente stati riconosciuti e presi in carico da (OMISSIS) snc e, soprattutto, dalla costruttrice (OMISSIS); e tuttavia, gli interventi di ripristino cosi’ assicurati ed effettivamente eseguiti non avevano sortito gli effetti sperati, poiche’ l’imbarcazione continuava a non funzionare per problematiche legate a lacune strutturali e costruttive; – ancora nel giugno 96 (circa sette anni dopo la consegna, e sei anni dopo l’asserito accordo novativo) l’imbarcazione era stata dalla Capitaneria di Porto ritenuta non conforme al prototipo omologato dal RINA “con riferimento agli elementi strutturali, ne’ poteva ritenersi conforme alla normativa vigente per quanto riguarda la sistemazione degli impianti”, tanto da venire sottoposta a sequestro penale ai sensi del codice della navigazione; – il (OMISSIS), dando con cio’ prova della sua buona fede, si era in effetti mostrato piu’ volte disponibile e collaborativo (tra l’89 ed il 90) nell’affidare l’imbarcazione ai necessari interventi di riparazione da parte della (OMISSIS), ma tale atteggiamento non poteva “diversamente da quanto prospettato dalla (OMISSIS), essere interpretato come forma di rinuncia a far valere i vizi e difetti del bene acquistato, se non altro per la presenza di riserve espresse dal (OMISSIS) ogni volta che l’imbarcazione gli veniva consegnata”.

Rileva in proposito che, per principio generale, la ricostruzione ed interpretazione della volonta’ contrattuale delle parti – concretando una quaestio facti – costituisce operazione affidata al discrezionale convincimento del giudice di merito; le cui conclusioni, ove congruamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimita’.

Nel caso di specie, in particolare, la corte di appello ha rilevato che accordi di riparazione e ripristino vi erano effettivamente stati tra le parti (anche nel corso dell’estate 90), ma ad essi non poteva attribuirsi alcuna sostanziale valenza novativa, ovvero abdicativa, dei diritti del (OMISSIS); con la conseguenza che quest’ultimo, visto l’inutile esito dei successivi interventi di riparazione, continuava ad essere legittimato alla richiesta di risoluzione e di risarcimento del danno.

Non si verte dunque ne’ di violazione di norma procedurale per omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale (bensi’ di rigetto del medesimo), ne’ di carenza motivazionale su un fatto decisivo della controversia (avendo, come detto, la corte di appello compiutamente esaminato l’aspetto qui dedotto, concludendo per l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 1230 c.c. e segg.).

4.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1455 c.c., avendo la corte di appello erroneamente accolto la domanda di risoluzione contrattuale del (OMISSIS) sull’erroneo presupposto della gravita’ dell’inadempimento della venditrice, nonostante che: – le difformita’ dell’imbarcazione rispetto al prototipo omologato (aliud pro alio) non fossero state tempestivamente dedotte dal (OMISSIS) a sostegno della risoluzione; – gli interventi di adeguamento dell’imbarcazione alle prescrizioni del RINA non comportassero un esborso superiore al 15% del prezzo pagato per l’acquisto.

4.2 Per quanto concerne l’asserita violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, basta osservare come la corte di appello non abbia pronunciato su domande o eccezioni non proposte dalle parti; atteso che – ferma restando la domanda di risoluzione proposta dal (OMISSIS) per la presenza di vizi e difetti che rendevano l’imbarcazione inidonea all’uso – l’elemento costituito dalla difformita’ dell’imbarcazione al prototipo e’ stato dal giudice di merito correttamente considerato non gia’ quale autonoma causa petendi (come erroneamente mostrano di considerarlo i ricorrenti incidentali nella presente censura), ma come elemento puramente fattuale di ulteriore conferma e riscontro della fondatezza, nel merito, della domanda originaria e, segnatamente, di conferma della serieta’ e gravita dei vizi denunciati fin dall’atto introduttivo.

Venendo a quest’ultimo aspetto, la corte di appello (sent. pag. 13) ha affermato – sulla scorta di una completa ricostruzione fattuale – l’effettiva gravita dell’inadempimento ex articolo 1455 c.c.; osservando, in particolare, che tale conclusione si imponeva in ragione sia del cattivo esito dei ripetuti interventi di riparazione e di eliminazione dei difetti, sia della accertata difformita’ dell’imbarcazione al prototipo registrato, tale da impedirne la navigazione. I difetti riscontrati, di natura strutturale e costruttiva, erano anzi a tal punto gravi da integrare un’ipotesi di aliud pro alio, ritrovandosi in sostanza il (OMISSIS) nel possesso di un bene inidoneo – materialmente e legalmente – all’uso al quale era destinato (conclusione di per se’ non contraddetta dalle miglia percorse tra un intervento di riparazione e l’altro). Siffatta valutazione si e’ fondata sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio; ma anche su altre risultanze tecniche ufficiali (verifiche della Capitaneria di Porto e del RINA) e su riscontri obiettivi (sequestro penale dell’imbarcazione per inidoneita’ alla navigazione), cosi’ da risultare compiutamente e logicamente argomentata.

Su tale presupposto, va qui riaffermato che – in materia di responsabilita’ contrattuale – la valutazione della gravita dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce anch’essa questione di fatto; la cui valutazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

5.1 Con il terzo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano violazione degli articoli 1493 e 1494 c.c., in relazione all’articolo 1227 c.c. cpv., per avere la corte territoriale inserito nel quantum risarcibile l’importo di euro 30.000,00 a titolo di rimborso delle spese affrontate dal (OMISSIS) per il mantenimento della barca successivamente al gennaio 91; nonostante che l’attore non avesse fornito la prova della effettiva indisponibilita’ dell’imbarcazione asseritamente difettosa, ne’ avesse offerto la restituzione della medesima.

5.2 La censura, non involgente asserite carenze motivazionali ma basata esclusivamente sulla violazione degli articoli 1493 e 1494 c.c., non tiene conto del fatto – previsto in via generale dall’articolo 1453 c.c. e, con specifico riguardo alla vendita, proprio dall’articolo 1494 c.c. – che tra gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta vi e’ anche quello del risarcimento del danno subito dal compratore.

Nel caso di specie, la corte ha fatto corretta applicazione di tale principio dopo aver ritenuto provate, nei limiti delle quantum stabilito, le spese di manutenzione e di gestione sopportate negli anni dal (OMISSIS) in relazione ad una imbarcazione: – la cui protratta indisponibilita’ all’uso previsto discendeva dalle problematiche di cattivo funzionamento ampiamente sviscerate, sul piano tecnico ed anche giuridico, nel corso del giudizio; – la cui restituzione alla societa’ venditrice restava subordinata alla effettiva pronuncia della risoluzione contrattuale, a sua volta subordinata al mancato esito degli interventi correttivi e di riparazione che, negli anni, erano stati tentati al fine di restituire alla cosa la destinazione e la funzionalita’ sue proprie.

6.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) spa formula doglianza – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, relativa all’omessa considerazione da parte del giudice di merito delle seguenti circostanze, asseritamente ostative alla risoluzione contrattuale per inadempimento: – il raggiungimento nel maggio 1990 di un accordo tra le parti circa il mantenimento del contratto e l’esecuzione dei lavori di riparazione; – la dichiarazione RINA di omologabilita’ dell’imbarcazione nell’ipotesi di (avvenuta) esecuzione dei lavori di adeguamento indicati; – la mancata deduzione da parte del (OMISSIS), a sostegno della domanda di risoluzione, delle difformita’ dell’imbarcazione dal prototipo omologato; – la omologabilita’ dell’imbarcazione pur dopo la denuncia di evento straordinario (perdita di una componente dell’elica) effettuata dal (OMISSIS) ai sensi degli articoli 182 e 304 codice navale.

6.2 Si tratta di doglianza inaccoglibile.

Essa mira nel suo complesso – perlopiu’ mediante la pedissequa riproduzione di ampi stralci degli scritti difensivi rassegnati in appello – ad ottenere in sede di legittimita’ la rivisitazione ex novo del merito della fattispecie; il che la rende finanche inammissibile.

Quanto al fondo delle doglianze proposte, si ritiene di dover qui comunque richiamare gli argomenti poc’anzi svolti a sostegno della inaccoglibilita’ degli analoghi motivi di ricorso incidentale dei soci (OMISSIS) snc; segnatamente per quanto concerne: – la natura non novativa ne’ abdicativa del diritto alla risoluzione contrattuale ascrivibile agli accordi di riparazione e ripristino intercorsi tra le parti; – il ruolo, non causale ma di puro riscontro fattuale di fondatezza della domanda introduttiva, attribuito dal giudice di merito alla vicenda dell'”evento straordinario” e, soprattutto, del RINA e della accertata difformita’ dell’imbarcazione ai disegni del prototipo; l’articolazione delle risultanze fattuali e la complessita’ delle argomentazioni logiche poste dal giudice di merito (ben al di la’ degli interventi finalizzati a rendere omologabile l’imbarcazione) a fondamento del proprio convincimento di inidoneita’ all’uso dell’imbarcazione e, pertanto, di gravita dei vizi legittimati la risoluzione contrattuale in base alle norme generali ed all’articolo 1490 c.c. e segg..

7.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) spa lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erroneo riconoscimento di danni da mancata disponibilita’ dell’imbarcazione; in realta’ incompatibili con la mancata restituzione di quest’ultima da parte del (OMISSIS) e, anzi, con il suo comprovato protratto utilizzo (per almeno 5200 miglia) successivamente alla consegna.

7.2 Si verte anche in tal caso di confutazione di tipiche valutazioni di merito. Segnatamente, di quelle valutazioni che hanno indotto la corte di appello a ritenere nella specie dimostrata: – l’inidoneita’ dell’imbarcazione, confermata e non smentita dal suo solo parziale e non continuativo utilizzo, a soddisfare appieno la sua destinazione e funzionalita’; – la derivazione di tale inidoneita’ dai vizi, di natura principalmente costruttiva e strutturale, dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, e sussistenti gia’ al momento della consegna dell’imbarcazione nel 1989; – la rilevanza tecnica ed economica di tali vizi, vieppiu’ attestata dal mancato esito dei plurimi successivi interventi di riparazione (a fronte dei quali il (OMISSIS) aveva sempre formulato, non accettazione ne’ rinuncia, ma riserve di verifica e buon fine), e dal finale sequestro giudiziario dell’imbarcazione stessa proprio perche’ legalmente inidonea alla navigazione.

Valgono, per il resto, le considerazioni gia’ svolte nella disamina dell’analogo motivo di ricorso incidentale proposto dagli ex soci (OMISSIS) snc.

8.1 Con il terzo motivo di ricorso incidentale, relativo al rapporto processuale di manleva con (OMISSIS) snc, (OMISSIS) S.p.A. deduce violazione normativa, nonche’ carente e contraddittoria motivazione, in ordine alla ravvisata ammissibilita’ della chiamata in manleva svolta nei suoi confronti dalla (OMISSIS) snc, nonostante che tale chiamata fosse stata formulata tardivamente, e che essa (OMISSIS) (che si era costituita in giudizio al solo fine di tutelare la propria posizione di costruttrice dell’imbarcazione, senza risultare destinataria di domanda alcuna) non avesse, sul punto, accettato il contraddittorio.

8.2 La doglianza non puo’ essere accolta.

La corte di appello (sent. pag. 8) ha ritenuto l’ammissibilita’ della domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) snc nei confronti di (OMISSIS) perche’ – ancorche’ formulata solo nel corso del giudizio – il contraddittorio su tale domanda era stato da quest’ultima accettato in maniera completa ed univoca: “tanto da provvedere all’articolazione di mezzi istruttori ed all’espletamento delle prove”.

Ora, e’ vero che la decisione del giudice di merito che ravvisi, nel caso concreto, l’avvenuta accettazione del contraddittorio su una domanda non ritualmente introdotta (nella specie, in procedimento non ancora caratterizzato, ratione temporis, da un sistema di preclusioni rilevabile d’ufficio) e’ sindacabile in cassazione sotto il profilo sia della carenza motivazionale (con libero accesso della corte di legittimita’ alla ricostruzione del fatto processuale), sia dell’osservanza dell’obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda, e non su domande nuove inammissibilmente proposte.

Si osserva tuttavia che, nel caso in esame, la decisione adottata sul punto dal giudice di merito appare del tutto corretta.

In primo luogo, la dichiarazione – generica e di stile – resa da (OMISSIS) nella comparsa di costituzione in primo grado sul fatto che essa non avrebbe accettato nessuna modifica di domanda e nessuna proposizione di domande ulteriori nei suoi confronti, non era di per se’ tale da escludere, in sede di revoca implicita della volonta’ cosi’ programmaticamente dichiarata, la ravvisabilita’ successiva dell’accettazione del contraddittorio su domande nuove; a fronte delle quali tale volonta’ non fosse stata immediatamente riprodotta in maniera specifica e mirata.

In secondo luogo, la richiesta di un termine per controdedurre alla domanda di manleva, e la successiva effettiva formulazione di istanze istruttorie a confutazione, nel merito, della stessa domanda, implicavano di per se’ accettazione del contraddittorio. Tale conclusione trova conferma – non smentita – nella circostanza che (OMISSIS) non fosse stata raggiunta da alcuna domanda da parte del (OMISSIS); sicche’ le istanze probatorie da essa formulate non potevano che essere logicamente riferite – dovendo anch’esse risultare funzionali ad un accertamento giudiziale per il quale la parte istante avesse un interesse processualmente rilevante ex articolo 100 c.p.c. – alla negazione dei vizi e difetti dell’ imbarcazione. Vale a dire, del fatto costitutivo non solo della domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni nel rapporto diretto tra l’attore e la venditrice (OMISSIS) snc, ma anche della domanda di manleva da quest’ultima formulata nei confronti di (OMISSIS). Da questo punto di vista, l’affermazione secondo cui (OMISSIS) (che aveva ricevuto dall’attore la notificazione dell’atto di citazione solo per conoscenza della lite) si era inizialmente costituita in giudizio al solo fine di tutelare la propria posizione di costruttrice dell’imbarcazione asseritamente difettosa, non e’ incompatibile con il fattivo espletamento, nel prosieguo del giudizio, di un’attivita’ (anche di natura tecnico-peritale) univocamente indirizzata a contraddire il merito della domanda anche – e soprattutto – per i riflessi che il suo accoglimento avrebbe consequenzialmente determinato sulla sua responsabilita’ a titolo di manleva nei confronti della societa’ (concessionaria) di vendita.

In definitiva, la specificita’ della lite complessivamente valutata e la volonta’ della parte, cosi’ come evincibile dal suo comportamento processuale, depongono per far ritenere qui non emendabile la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto ammissibile la domanda di manleva, ancorche’ proposta solo in corso di causa.

Ne segue il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la comune soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e quelli incidentali; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

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