Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 28 gennaio 2014, n. 1761
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8396/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32/2007 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2007, R.G.N. 176/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8396/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32/2007 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2007, R.G.N. 176/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) sulla Strada Provinciale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si verifico’ un sinistro stradale che coinvolse:
(a) il veicolo Fiat Ritmo targ. (OMISSIS), di proprieta’ del sig. (OMISSIS) e condotto dal medesimo, assicurato per la r.c.a. dalla (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito muto’ ragione sociale dapprima in (OMISSIS) s.p.a., e quindi in ” (OMISSIS) s.p.a.”, e come tale d’ora innanzi sara’ indicata), sul quale era trasportata la sig.a (OMISSIS);
(b) il veicolo Alfa Romeo Giulietta targato (OMISSIS), condotto dal sig. (OMISSIS) e di proprieta’ del medesimo, assicurato dalla (OMISSIS) s.p.a..
2. In conseguenza del sinistro la sig.a (OMISSIS) pati’ lesioni personali, e per essere risarcita di tale danno nel 1993 convenne dinanzi al Tribunale di Gela (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Gela con sentenza 13.10.2003 n. 397 affermo’ in via I presuntiva la colpa concorsuale dei due conducenti coinvolti, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e condanno’ tutti i convenuti al risarcimento del danno biologico patito dalla vittima.
4. La sentenza venne appellata sia dalla sig.a (OMISSIS), che si dolse della mancata liquidazione del danno c.d. morale; sia dalla (OMISSIS) s.p.a., che si dolse della ritenuta corresponsabilita’ del proprio assicurato.
5. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 29.1.2007 n. 32, accolse ambedue gli appelli, e di conseguenza condanno’ i soli (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa) al risarcimento del danno, contestualmente riliquidato in euro 25.998,71.
Condanno’ altresi’ i suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione in favore della sig.a (OMISSIS) delle spese del grado di appello, che quantifico’ in euro 1.400.
Condanno’, infine, la sig.a (OMISSIS) sia a restituire alla (OMISSIS) s.p.a. le somme da questa pagatele in esecuzione della sentenza di primo grado, sia a pagare alla medesima societa’ assicuratrice le spese processuali dei due gradi di giudizio.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione, con unico ricorso, sia dai sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) (nelle more del giudizio deceduta); sia dall’avv. (OMISSIS), difensore della sig.a (OMISSIS) nei gradi di merito, in proprio.
Ha resistito con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
(a) il veicolo Fiat Ritmo targ. (OMISSIS), di proprieta’ del sig. (OMISSIS) e condotto dal medesimo, assicurato per la r.c.a. dalla (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito muto’ ragione sociale dapprima in (OMISSIS) s.p.a., e quindi in ” (OMISSIS) s.p.a.”, e come tale d’ora innanzi sara’ indicata), sul quale era trasportata la sig.a (OMISSIS);
(b) il veicolo Alfa Romeo Giulietta targato (OMISSIS), condotto dal sig. (OMISSIS) e di proprieta’ del medesimo, assicurato dalla (OMISSIS) s.p.a..
2. In conseguenza del sinistro la sig.a (OMISSIS) pati’ lesioni personali, e per essere risarcita di tale danno nel 1993 convenne dinanzi al Tribunale di Gela (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Gela con sentenza 13.10.2003 n. 397 affermo’ in via I presuntiva la colpa concorsuale dei due conducenti coinvolti, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e condanno’ tutti i convenuti al risarcimento del danno biologico patito dalla vittima.
4. La sentenza venne appellata sia dalla sig.a (OMISSIS), che si dolse della mancata liquidazione del danno c.d. morale; sia dalla (OMISSIS) s.p.a., che si dolse della ritenuta corresponsabilita’ del proprio assicurato.
5. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 29.1.2007 n. 32, accolse ambedue gli appelli, e di conseguenza condanno’ i soli (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa) al risarcimento del danno, contestualmente riliquidato in euro 25.998,71.
Condanno’ altresi’ i suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione in favore della sig.a (OMISSIS) delle spese del grado di appello, che quantifico’ in euro 1.400.
Condanno’, infine, la sig.a (OMISSIS) sia a restituire alla (OMISSIS) s.p.a. le somme da questa pagatele in esecuzione della sentenza di primo grado, sia a pagare alla medesima societa’ assicuratrice le spese processuali dei due gradi di giudizio.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione, con unico ricorso, sia dai sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) (nelle more del giudizio deceduta); sia dall’avv. (OMISSIS), difensore della sig.a (OMISSIS) nei gradi di merito, in proprio.
Ha resistito con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso dell’avv. (OMISSIS).
7.1. Il ricorso dell’avv. (OMISSIS) si fonda su un solo motivo.
Egli lamenta ai sensi dell’articolo 360, n. 3, sia la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 93 c.p.c.), sia la nullita’ processuale (articolo 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’articolo 112 c.p.c.) per avere la Corte d’appello di Caltanissetta omesso di provvedere sulla sua istanza di distrazione delle spese, formulata nella comparsa conclusionale d’appello.
7.2. Il ricorso e’ inammissibile.
Quando, infatti, il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
Questo principio, ormai pacifico, e’ stato affermato tra l’altro dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, ed in seguito ribadito anche da questa Sezione, con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012.
7.3. Ovviamente nulla rileva che la sentenza da correggere sia stata contemporaneamente impugnata da altre parti: l’articolo 287 c.p.c., infatti, specialmente dopo la pronuncia di parziale illegittimita’ costituzionale pronunciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, stabilisce che il solo giudice competente alla correzione dell’errore materiale sia quello che ha emesso la sentenza da correggere, a nulla rilevando che la sentenza da correggere abbia formato oggetto di impugnazione (Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005).
E comunque, anche prima dell’intervento della Corte costituzionale, il principio secondo cui e’ ben possibile che la medesima sentenza formi oggetto nello stesso tempo sia d’un ricorso per correzione di errore materiale, sia d’un ricorso per cassazione, era del tutto pacifico, consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimita’, a partire dalla sentenza “capostipite” rappresentata da Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 25/07/1968.
7.4. E’ doveroso aggiungere, per completezza, che non e’ consentito a questa Corte procedere alla conversione del ricorso per cassazione proposto dall’avv. (OMISSIS) in un ricorso per correzione di errore materiale, ex articolo 287 c.p.c., ne’ applicare i principi in tema di rimessione in termini per decadenza dovuta ad errore scusabile, consistito nell’aver fatto affidamento su orientamenti giurisprudenziali in materia processuale, imprevedibilmente mutati al momento della decisione.
Infatti – ed anche questo e’ un principio del tutto pacifico – alla Corte di cassazione non si potrebbe comunque mai domandare di correggere l’errore materiale contenuto in una sentenza di merito: sia perche’ tale competenza e’ funzionale ed e’ riservata al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (articolo 287 c.p.c.), sia perche’ giammai potrebbe il giudice di legittimita’ esaminare il merito e procedere alle correzioni richieste (come ritenuto, tra le altre, da Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005; Sez. 1, Sentenza n. 7301 del 07/04/2005; Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 22/05/2006).
8. Il primo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
8.1. Col primo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (d’ora innanzi, per brevita’, “i sigg.ri (OMISSIS)”) lamentano, contemporaneamente, sia la violazione di legge, sia la nullita’ del processo, sia il vizio di motivazione (ex articolo 360, nn. 3, 4 e 5).
Allegano che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., il quale invece si sarebbe dovuto giudicare tardivo.
Spiegano a tal riguardo che la sentenza di primo grado venne impugnata dalla sig.a (OMISSIS) con appello principale, nel quale gli appellati erano citati a comparire per l’udienza del 19 novembre 2004.
Tale udienza venne differita d’ufficio, ex articolo 168 bis c.p.c., comma 4, al 1 dicembre 2004, ed in tale udienza la (OMISSIS) s.p.a. si costitui’, depositando la comparsa contenente l’appello incidentale.
Tuttavia, poiche’ tale appello investiva un capo della sentenza (quello concernente la colpa dell’assicurato, sig. (OMISSIS)) diverso da quello investito dall’appello principale (concernente invece la mancata liquidazione del danno c.d. morale), esso doveva essere proposto entro il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., giacche’ l’impugnazione c.d. autonoma non puo’ essere proposta tardivamente (cosi’ il ricorso, foglio 10 (1 Dalla pag. 9 in poi, tutti i fogli del ricorso sono contrassegnati dal solo numero “1”)).
8.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), il motivo e’ manifestamente infondato, noto essendo che il vizio di motivazione e’ concepibile solo in merito alla ricostruzione dei fatti, non certo con riferimento all’errore di diritto (come questa Corte viene unanimemente ripetendo da quasi mezzo secolo, sinanche a Sezioni Unite: cfr. da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 11883 del 06/08/2003; Sez. L, Sentenza n. 1258 del 26/02/1982; Sez. 2, Sentenza n. 970 del 16/03/1976, e via risalendo sino a Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 05/11/1966).
Nel caso di specie non vi e’ contrasto alcuno sulle date in cui sono stati proposti l’appello principale e quello incidentale, mentre la doglianza dei ricorrenti riguarda unicamente la decisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto tempestivo il gravame: dunque un tipico vizio di violazione di legge.
8.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge (ovvero la nullita’ processuale) il motivo e’ altrettanto infondato.
Il presente giudizio e’ iniziato con atto di citazione notificato il 3 agosto 1993. Esso e’ quindi soggetto alle norme processuali vigenti prima delle modifiche introdotte dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 90 della legge appena citata, il quale ha disposto che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. E per “giudizi pendenti” devono intendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quelli nei quali la notificazione della citazione davanti al giudice di primo grado sia avvenuta prima del 30.4.1995 (Sez. 2, Sentenza n. 11301 del 16/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4005 del 18/02/2011).
Or bene l’articolo 343 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge n. 353 del 1990, stabiliva che “l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza”.
8.4. Stabilito dunque che l’appello incidentale della (OMISSIS) s.p.a. non poteva ritenersi tardivo sol perche’ proposto in una comparsa depositata nella prima udienza, resta da stabilire se essa possa ritenersi tardivo perche’ proposto oltre il termine di cui all’articolo 327 c.p.c..
I ricorrenti invocano una risposta affermativa, sostenendo la tesi secondo cui la possibilita’ di proporre un appello incidentale tardivo e’ concessa dall’articolo 343 c.p.c., soltanto a chi intenda impugnare lo stesso capo della sentenza gia’ impugnato dall’appellante principale (cosi’ il ricorso, pagg. 10-11).
Questa tesi e’ tuttavia erronea, per due ragioni.
8.4.1. La prima ragione e’ che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza precedente il ricorso e che quindi sarebbe dovuta essere ben nota ai ricorrenti, dirimendo i precedenti contrasti hanno stabilito che l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, quale che sia la parte contro cui e’ diretta (appellante principale, coappellante, coappellato), e quale che sia il capo della sentenza impugnato (il medesimo impugnato dall’appellante principale, ovvero uno diverso), in tutti i casi in cui l’impugnazione principale “metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza”, sicche’, se venisse accolta, “comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate” dall’appellante incidentale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007; gia’ in precedenza, peraltro, sia Sez. U, Sentenza n. 652 del 23/01/1998, sia Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074 avevano stabilito che l’articolo 334 cod. proc. civ. deve trovare applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata in via incidentale, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale).
Alla luce di tale criterio e’ evidente che l’appello della sig.a (OMISSIS), sollecitando una piu’ cospicua liquidazione del danno, aveva proprio lo scopo – per usare le parole delle Sezioni Unite – di modificare l’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dalla (OMISSIS) s.p.a.: e dunque consentiva a quest’ultima l’impugnazione incidentale tardiva.
8.4.2. La seconda ed indipendente ragione per la quale il secondo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS) e’ infondato e’ che in ogni caso, anche a volere aderire all’ormai abbandonato orientamento secondo cui l’impugnazione c.d. autonoma non poteva proporsi tardivamente, ai sensi dell’articolo 343 c.p.c., comunque quella proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. non fu una “impugnazione autonoma”.
Persino il pregresso ed abbandonato orientamento, che negava la possibilita’ di proporre in via incidentale tardiva un’impugnazione autonoma, qualificava quest’ultima come l’appello:
(a) diretto contro una parta diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale;
(b) oppure proposto contro un capo della sentenza diverso da quello che abbia formato oggetto della impugnazione principale “e che non sia con questo in rapporto di dipendenza o connessione” (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/04/1965).
Non e’ invece autonoma, ma tardiva tout court ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., l’impugnazione proposta contro una statuizione contenuta nella sentenza impugnata in via principale, e che sia “in rapporto di dipendenza o di connessione” con la statuizione impugnata dall’appellante principale (Sez. 1, Sentenza n. 993 del 24/05/1965; Sez. 2, Sentenza n. 9719 del 25/09/1990).
Nel nostro caso, l’appellante principale si dolse della quantificazione del danno di cui aveva chiesto il risarcimento, e l’appellante incidentale dell’affermazione della propria responsabilita’ concorrente: i due capi della sentenza impugnata erano dunque in evidente rapporto di dipendenza, posto che l’accoglimento del gravame sull’an avrebbe reso inopponibile alla (OMISSIS) l’eventuale accoglimento del gravame anche sul quantum.
Pertanto l’appello della (OMISSIS), investendo una statuizione strettamente connessa a quella che aveva formato oggetto dell’appello principale, non poteva qualificarsi come “autonomo”, ed anche ad aderire al vecchio e piu’ rigoroso orientamento che negava l’applicabilita’ dell’articolo 343 c.p.c., alle impugnazioni autonome, non poteva ritenersi tardivo.
9. Il secondo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
9.1. Col secondo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS) allegano che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da violazione di legge, sia da nullita’ processuale, sia da vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).
Espongono che la Corte d’appello avrebbe liquidato le spese processuali a favore della propria dante causa, ed a carico delle parti soccombenti:
(-) in misura inferiore al minimo tariffario stabilito dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127);
(-) riducendo immotivatamente le somme richieste nella notula depositata dai difensori in esito al giudizio di primo grado.
9.2. Nell’esame di tale doglianza e’ opportuno, per maggior chiarezza, premettere alcuni generali principi e regole operative cui il giudice di merito deve attenersi nella liquidazione delle spese di lite, per poi esaminare se nel caso di specie tali principi e regole siano stati rispettati dalla Corte d’appello di Caltanissetta.
9.3. L’articolo 75 disp. att. c.p.c., impone al difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, di “unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”.
La nota delle spese di cui all’articolo 75 c.p.c., non e’ vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (articolo 91 c.p.c., comma 1), puo’ tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (articolo 92 c.p.c., comma 1).
9.4. Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno integrate con quanto disposto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 60, (convertito, con modificazioni, in Legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante l’ordinamento della professione di avvocato (applicabile ratione temporis al presente giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, articolo 1, comma 1, il quale ha sancito la permanenza in vigore perche’ “indispensabile” del suddetto provvedimento). Il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 60, comma 4, stabilisce che l’autorita’ giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi.
Il successivo comma quinto, infine, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso, “quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi”; nel secondo caso, “quando la causa risulti di facile trattazione”. La riduzione, tuttavia, non puo’ essere inferiore alla meta’ (Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 4). Nell’una, come nell’altra ipotesi, la legge soggiunge che “la decisione del giudice deve essere motivata”.
9.5. Dal blocco normativo appena riassunto discendono i seguenti corollari:
(a) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositata, non e’ tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruita’ di essa non sia stata specificamente contestata;
(b) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 1, (e cioe’ escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l’onere di indicare:
(b1) quali spese abbia inteso ridurre od escludere;
(b2) quali ragioni le rendano eccessive o superflue (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del 02/07/1999, e via risalendo sino alla sentenza “capostipite”, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966; vale la pena aggiungere che la contraria opinione, espressa isolatamente da Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007, deve ritenersi superata dalla giurisprudenza successiva e comunque non convincente, soprattutto perche’ nella motivazione di quella sentenza la tesi qui rifiutata venne formulata senza il sostegno di alcuna motivazione);
(c) analogamente, il giudice avra’ l’obbligo di motivare la propria decisione – ed in questo caso per espressa previsione di legge – quando ritenga di liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo (Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 27804 del 21/11/2008).
9.6. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha motivato in alcun modo la propria decisione di riduzione delle spese di soccombenza rispetto a quelle domandate con l’appellante nella propria notula.
Tale statuizione del giudice di merito e’ evidentemente irrispettosa dei principi elencati al 9.5: in particolare di quello secondo cui il dissenso del giudice dalle somme richieste con la notula o la liquidazione di importi inferiori al minimo tariffario dev’essere espressamente motivata.
9.7. Rilevato il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, si pone a questa Corte il delicato problema di stabilire se tale vizio imponga ipso iure la cassazione con rinvio della sentenza impugnata senza alcun’altra considerazione, ovvero se non sia possibile in questa sede di legittimita’ verificare comunque la congruita’ delle spese liquidate dal giudice d’appello, onde limitarsi a correggerne la motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
Ritiene questa Corte che a soluzione corretta sia la seconda.
9.8. L’articolo 384 c.p.c., u.c., stabilisce che “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”.
Tale norma e’ stata tradizionalmente interpretata nel senso che il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata puo’ essere esercitato solo quando una motivazione esista, ma sia scorretta, e non gia’ quando manchi del tutto: e cio’ sul presupposto che la mancanza della motivazione non permette di accertare se la pronuncia impugnata sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Tuttavia questo risalente principio non osta, nel nostro caso, ad una integrazione della motivazione della sentenza impugnata, lasciandone fermo il dispositivo. Cio’ per quattro ragioni.
9.8.1. La prima ragione e’ che i ricorrenti, col motivo in esame, si dolgono della violazione dei minimi tariffari stabiliti dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127), e quindi postulano un errore di diritto.
Per verificare se tale errore sussista, questa Corte dovrebbe dunque compiere un giudizio di diritto, non un accertamento in fatto. In questa sede infatti non si discute della spettanza delle suddette spese, o del corretto uso da parte del giudice di merito del potere di compensarle o meno (statuizioni le quali costituiscono tipicamente valutazioni di fatto riservate al giudice di merito), ma si discute unicamente della corrispondenza tra spese liquidate in sentenza e spese liquidabili secondo la legge, il che costituisce una tipica valutazione in diritto (tra le tante decisioni in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007).
Se, dunque, all’esito di tale accertamento in diritto il quantum liquidato a titolo di spese processuali dalla Corte d’appello dovesse rivelarsi corretto, l’omessa motivazione da parte del giudice di merito potra’ essere surrogata in questa sede di legittimita’, alla stregua di qualsiasi altro vizio d’una motivazione che sostenga una decisione corretta.
Questo principio e’ gia’ stato affermato da questa Corte, con riferimento all’ipotesi in cui il giudice di merito provveda sulla domanda o sull’eccezione proposta dalla parte, ma senza spiegare compiutamente le ragioni in diritto della propria decisione, ovvero senza prendere in esame una questione di diritto proposta dalla parte. Ricorrendo tale ipotesi, gia’ in passato si e’ stabilito che, ove la questione di diritto non esaminata dal giudice di merito fosse comunque infondata, lo iato tra la richiesta della parte e la decisione del giudice “deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione (articolo 384 c.p.c., comma 2), integrando la decisione di merito mediante l’enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessita’ di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato” (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005). Il medesimo principio inoltre, sia pure in materia diversa da quella delle spese processuali, e’ stato gia’ condiviso anche da questa Sezione, allorche’ ritenne che la mancanza di motivazione nella decisione impugnata “non si traduce, automaticamente, in un vizio di omissione di pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio della decisione, quando la domanda di parte avrebbe dovuto essere rigettata non essendo i fatti allegati dal deducente di per se’ idonei in diritto a sorreggerla, in tal caso lo iato potendo essere colmato dalla Corte di cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2” (Sez. 3, Sentenza n. 743 del 23/01/2002).
9.8.2. La seconda ragione e’ il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost., alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 384 c.p.c. (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005; Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008).
Tale principio renderebbe irragionevole cassare una sentenza non motivata, per rinviarla al giudice di merito il quale, pero’, non potrebbe adottare un decisum diverso da quello della decisione cassata.
9.8.3. La terza ragione e’ di ordine logico.
Come gia’ visto, l’orientamento che nega la possibilita’ di applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, al cospetto d’una motivazione mancante, si fonda sull’assunto secondo cui la mancanza della motivazione nella sentenza impugnata non permette alla Corte di cassazione di accertare se la pronuncia sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Questo orientamento, quale che ne sia la condivisibilita’ in iure, si e’ formato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso di motivare decisioni che, in teoria, si sarebbero potute fondare tanto su ragioni giuridiche, quanto su ragioni di fatto (ad es., la sussistenza o meno della prova).
Quell’orientamento, quindi, non potrebbe trovare applicazione, per difetto del necessario presupposto teorico, in un caso come il presente, nel quale non esistono fatti controversi tra le parti, ma soltanto il dubbio sulla correttezza in iure degli importi liquidati a titolo di spese processuali.
9.8.4. La quarta ragione, infine, e’ di ordine sistematico.
Infatti, quale che fosse la soluzione che si volesse dare al problema dei limiti entro i quali alla Corte di cassazione e’ consentito correggere od integrare la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, tale soluzione non potrebbe non tenere conto della specificita’ della statuizioni sulle spese di lite.
Nel giudizio di legittimita’, il codice di procedura accorda ampi poteri alla Corte di cassazione in questa materia: le e’ infatti consentito accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimita’, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio (articolo 385 c.p.c., comma 1).
Questa norma costituisce espressione del generale principio di economia processuale, in virtu’ del quale non e’ luogo a trasferire una causa dall’uno all’altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da se’ solo svolgere le attivita’ richieste al giudice cui la causa e’ rinviata.
Or bene, se alla Corte di cassazione e’ riconosciuta la possibilita’ di esaminare i fascicoli di merito e liquidare le relative spese processuali quando il giudizio sia destinato a concludersi dinanzi ad essa a causa dell’erroneita’ della decisione impugnata, a fortiori tale possibilita’ dovra’ ritenersi sussistente quando il giudizio si arresti nella sede di legittimita’ non perche’ la decisione impugnata fosse erronea e da cassare senza rinvio, ma perche’ era corretta nel decisum.
Nel primo caso, infatti, la Corte di cassazione e’ chiamata ad una liquidazione ex novo delle spese di lite, e comunque ad un riparto difforme da quello adottata nella sentenza cassata senza rinvio.
Nel secondo caso, per contro, la Corte e’ chiamata a valutare la correttezza di una liquidazione gia’ effettuata dal giudice di merito. Ora, poiche’ tanto nel caso di cassazione senza rinvio quanto nel caso di rigetto del ricorso il processo si arresta, sarebbe contrario ad ogni logica ritenere che – dati due esiti processuali ad progressum litis impedientes – il potere di esaminare direttamente gli atti di merito sia dalla legge accordato alla Corte quando le spese si tratti di liquidarle ex novo, e le sia invece negato quando si tratti di verificare la correttezza d’una liquidazione gia’ compiuta. Se cosi’ fosse, infatti, si perverrebbe all’assurdo di imporre il rimedio piu’ grave (la cassazione con rinvio) dove il vizio e’ meno grave, e viceversa.
9.9. Deve pertanto concludersi su questo punto affermando il principio secondo cui, quando sia impugnata dinanzi alla Corte di cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, per avere questi ridotto senza motivazione gli importi richiesti con la notula ritualmente depositata, e’ consentito alla Corte di cassazione, ove non siano necessari accertamenti di fatto, verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.
10. Verifica delle spese liquidate dal giudice di appello.
10.1. Avendo l’appello principale ad oggetto la domanda di liquidazione di un maggior importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato dalla Corte d’appello in euro 5.199,71, il valore della causa ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile va individuato in base al decisum e non al petitum (Sez. L, Sentenza n. 4966 del 08/03/2005). Sara’ quindi applicabile nella specie lo scaglione di valore compreso tra 2.600,01 e 5.200 euro, di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004. Il difensore della sig.a (OMISSIS), in esito al giudizio di secondo grado, deposito’ una nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c., trascritta alle pp. 13-14 del ricorso.
Tale nota spese non e’ conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, applicabile ratione temporis.
10.2. Per quanto riguarda i diritti di avvocato si rilevano le seguenti mende.
10.2.1. Le voci “posizioni ed archivio” ed “esame pratica” non sono dovute. Nel caso di specie, infatti, il difensore dell’appellante principale, che l’aveva assistita anche in primo grado, nel giudizio di appello non ha fatto che reiterare la domanda di risarcimento del danno c.d. morale, disattesa dal Tribunale. Vi e’ stata, dunque, una coincidenza totale quanto a presupposti di fatto e questioni di diritto tra la citazione in primo grado e quella in appello. In una simile fattispecie processuale, l’esazione del diritto per la “archivio” della pratica e l'”esame” della stessa costituirebbero una evidente duplicazione, a fronte della quale non e’ riscontrabile una attivita’ concretamente svolta.
10.2.2. La voce “corrispondenza informativa” non e’ dovuta. E’ infatti principio pacifico quello secondo cui l’esigibilita’ dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall’articolo 22 della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, “presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell’effettivita’ della prestazione professionale, la quale non puo’ farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un’attivita’ informativa diversa dalle consultazioni con il cliente” (cosi’ Sez. 2, Sentenza n. 344 del 10/01/2011, Rv. 616386; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 13893 del 23/07/2004 (Rv. 574942); Sez. L, Sentenza n. 13539 del 15/09/2003, Rv. 566867; Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002, Rv. 551751; Sez. L, Sentenza n. 6283 del 12/12/1985, Rv. 443392).
Vale la pena aggiungere che la diversa opinione manifestata da Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007, Rv. 599551, non fa sussistere in realta’ alcun contrasto giurisprudenziale, in quanto essa venne formulata limitatamente all’assistenza giudiziale prestata nelle cause soggette al rito del lavoro.
10.2.3. La voce “esame documentazione avversaria” non e’ dovuta, non avendo alcuna delle parti prodotto documenti nuovi in appello, ne’ avendolo richiesto.
10.2.4. La voce “vacazioni” non e’ dovuta, in quanto il compenso per vacazioni spetta solo con riferimento alle attivita’ per le quali sia espressamente previsto (cosi’ la voce n. 77 della tariffa), nessuna delle quali rientra tra le voci elencate nella notula.
10.2.5. La voce “esame n. 6 ordinanze” non e’ dovuta, in quanto del tutto estranea alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
La voce n. 15 della Tariffa infatti subordina il compenso all’esame del “dispositivo di ogni sentenza, decreto o ordinanza”. La circostanza che siano stati accomunati in una unica voce i decreti, le ordinanze e le sentenze, cosi’ come il chiaro riferimento al “dispositivo” di tali provvedimenti, rendono evidente che il diritto e’ dovuto solo per l’esame di provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio, perche’ altrimenti mancherebbe un “dispositivo” in senso tecnico da esaminare.
Nel caso in esame, invece, le ordinanze di mero rinvio pronunciate dalla Corte d’appello non hanno un contenuto decisorio, non hanno un “dispositivo”, e non rientrano dunque nella previsione di cui alla voce 15 della Tariffa.
10.2.6. Le voci “precisazione delle conclusioni” e “esame conclusioni avverse” non sono dovute per il giudizio d’appello, quando in esso vengano reiterate le domande o le eccezioni gia’ sollevate in primo grado (cosi’ Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007).
10.2.7. La voce “collazione atti” non e’ dovuta nella misura indicata (16 euro per 5 fogli), ma nella minor misura di euro 8 per cinque fogli (e quindi 40 Euro), ai sensi della voce 80 della Tariffa. Questa, infatti, distingue tra la collazione per mezzo di “dattilografia” e quella per mezzo di “stampa”, e la redazione di atti mediante l’uso di word processor rientra ovviamente nella prima categoria.
10.2.8. Per la richiesta di notifica e’ dovuto un “diritto” di 13 euro, piu’ 8 euro per ogni ulteriore destinatario (voce 23 della tariffa): dunque nel nostro caso, in cui l’appello si sarebbe dovuto notificare a 4 persone, sono dovuti 37 euro, e non 45 come richiesto dai ricorrenti.
10.2.9. Per l’esame di ogni relata di notifica e’ dovuto un “diritto” di 13 euro, (voce 24 della tariffa): dunque nel nostro caso sono dovuti 52 euro, e non 65 come richiesto dai ricorrenti.
10.3. Per quanto concerne, invece, i diritti di avvocato, deve in primo luogo rilevarsi come correttamente – sebbene implicitamente, per quanto si dira’ – la Corte d’appello ha applicato i minimi tariffari.
Il giudizio infatti ha avuto ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presentava alcuna difficolta’ ne’ teorica, ne’ pratica, verosimilmente impostata in base ad atti predisposti in base a format preimpostati, e coinvolgente questioni di diritto arcinote.
Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, la notula trascritta alle p. 13 – 14 del ricorso presenta le seguenti mende.
10.3.1. La voce “assistenza udienze di trattazione” non e’ dovuta, non essendosi svolta nel giudizio di appello alcuna udienza di “trattazione” in senso tecnico, e cioe’ nella quale si sia discussa la causa.
10.3.2. La voce “discussione” non e’ dovuta, per la stessa ragione indicata al p. precedente.
10.4. La comparazione degli onorari richiesti dagli odierni ricorrenti, e di quelli liquidati dal giudice d’appello e’ riassunta, per maggior chiarezza, nella seguente tabella:
Spese giudiziali dovute ai sigg.ri (OMISSIS).
Diritti
N. Prestazione Compenso
Richiesto Dovuto
1 posizione archivio 52 non dovuto
2 esame pratica 13 non dovuto
3 atto di appello 52 52
4 procura ed autentica 13 13
5 richiesta notifica 45 37
6 esame notifica 65 52
7 consultazioni col cliente 52 52
8 corrispondenza informativa 52 non dovuto
9 formazione fascicolo 13 13
10 iscrizione causa a ruolo 13 13
11 costituzione in giudizio 13 13
12 esame comparsa avversaria 52 52
13 esame documentazione avversaria 52 non dovuto
14 partecipazione a 6 udienze 156 156
15 vacazioni 90 non dovuto
16 esame n. 6 ordinanze 78 non dovuto
17 precisazione conclusioni 52 non dovuto
18 esame conclusioni avversarie 104 non dovuto
19 ritiro fascicolo 13 13
20 assegnazione causa a sentenza 13 13
21 redazione comparsa conclusionale 52 52
22 redazione nota spese 26 26
23 collazione 80 40
Totale diritti 1.151 597
Onorari
24 studio della controversia 125 125
25 consultazioni con la cliente 65 65
26 redazione atto di appello 110 110
27 assistenza udienze di trattazione 160 non dovuto
28 redazione comparsa 295 295
29 discussione 105 non dovuto
Totale onorari 860 595
Totale generale 1.192
10.5. La liquidazione delle spese di lite compiuta dalla Corte d’appello (pari ad euro 1.200, a fronte di diritti ed onorari effettivamente spettanti per euro 1.192) e’ stata dunque conforme a diritto. L’omessa indicazione delle ragioni per le quali la Corte d’appello ha disatteso la notula depositata dall’appellante principale resta corretta dalle osservazioni svolte supra, ai pp. 10 e ss., in applicazione della previsione di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 4.
11. Il terzo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
11.1. Col terzo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS) lamentano la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento agli articoli 1218, 1219, 2043, 1223 e 1224 c.c..
Lamentano che il giudice d’appello, pur accogliendo il gravame ed ampliando la misura del risarcimento determinata in primo grado, ha condannato i debitori al pagamento degli interessi legali sulla somma dovuta, “dalla data della sentenza di primo grado ad oggi”, invece che dalla data in cui venne commesso il fatto illecito.
In tal modo, proseguono i ricorrenti, la Corte d’appello ha disatteso i principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995, la quale ha stabilito che il debitore di una obbligazione aquiliana deve, nel caso di ritardato adempimento, gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data dell’illecito.
11.2. Il Tribunale di Gela, accogliendo la domanda attorea, determino’ il risarcimento dovuto alla sig.a (OMISSIS) rivalutandolo alla data della liquidazione, e quantificandolo in euro 20.798,86.
Questa somma comprendeva sia il capitale rivalutato (lire 24.925.000); sia il danno da mora (lire 15.347.202), correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti da Cass. 1721/95.
Il danno da mora venne calcolato con decorrenza dalla data dell’illecito, sino alla data della liquidazione (cfr. la sentenza di I grado, p. 8).
11.3. La Corte d’appello ritenne la sentenza di 1 grado erronea, nella parte in cui aveva omessa di liquidare anche il c.d. danno morale.
Ritenne di dover liquidare questo danno nella misura del 25% della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.
Applico’ dunque questa percentuale sulla somma di euro 20.798,86, che per quanto detto rappresentava il coacervo del danno biologico e degli interessi compensativi, come liquidati dal Tribunale.
Ne ricavo’ l’importo di euro 5.199,71: e dunque una somma che rappresentava sia il 25% del danno biologico, sia il 25% del danno da mora maturato tra l’illecito e la sentenza di primo grado.
11.4. Il giudice d’appello, quindi, ha rideterminato l’importo complessivo del risarcimento nella somma di euro 25.998,57: tale somma rappresentava il coacervo del capitale e degli interessi compensativi (e cioe’ del danno da ritardato adempimento) computato con i criteri stabiliti da Cass. 1712/95 fino alla data della sentenza di primo grado.
Cosi’ monetizzato il credito risarcitorio, la Corte d’appello ha quindi condannato i debitori al pagamento degli interessi legali su tale somma, dalla data della sentenza di primo grado in poi.
11.5. Tale decisione e’ ineccepibile.
Per effetto della decisione di primo grado, infatti, il credito di valore vantato dall’attrice era stato monetizzato e si era trasformato in un credito di valuta, iniziando a produrre interessi legali dalla data della sentenza. La Corte d’appello, non dovendo procedere ad una liquidazione ex novo del danno, ma dovendo soltanto integrare la liquidazione compiuta dal Tribunale, del tutto correttamente ha accordato alla creditrice il ristoro per il c.d. danno morale, attualizzato alla data della sentenza di primo grado e comprensivo, per quanto si e’ detto, anche degli interessi compensativi dalla data del fatto a quella in cui l’obbligazione di valore si era convertita in obbligazione di valuta, e cioe’ alla data della sentenza di primo grado. Fatto cio’, ha altrettanto correttamente accordati alla creditrice gli interessi legali, ex articolo 1283 c.c., dalla data della sentenza di primo grado, perche’ e’ da tale data che il credito risarcitorio, divenendo liquido, ha iniziato a produrre interessi.
Se la Corte d’appello avesse accordato gli interessi legali sull’importo liquidato a titolo di danno morale dalla data del fatto, come preteso dagli odierni ricorrenti, avrebbe liquidato due volte il danno da mora per il periodo tra l’illecito e la sentenza di primo grado: per tale periodo, infatti, gli interessi legali liquidati dalla Corte d’appello si sarebbero sommati a quelli gia’ liquidati, sul credito rivalutato anno per anno, dal Tribunale, secondo il prospetto di cui a p. 9 della sentenza di primo grado.
12. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1.
Nei rapporti interni tra i coobbligati esse si ripartiranno in parti uguali.
7.1. Il ricorso dell’avv. (OMISSIS) si fonda su un solo motivo.
Egli lamenta ai sensi dell’articolo 360, n. 3, sia la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 93 c.p.c.), sia la nullita’ processuale (articolo 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’articolo 112 c.p.c.) per avere la Corte d’appello di Caltanissetta omesso di provvedere sulla sua istanza di distrazione delle spese, formulata nella comparsa conclusionale d’appello.
7.2. Il ricorso e’ inammissibile.
Quando, infatti, il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
Questo principio, ormai pacifico, e’ stato affermato tra l’altro dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, ed in seguito ribadito anche da questa Sezione, con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012.
7.3. Ovviamente nulla rileva che la sentenza da correggere sia stata contemporaneamente impugnata da altre parti: l’articolo 287 c.p.c., infatti, specialmente dopo la pronuncia di parziale illegittimita’ costituzionale pronunciata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, stabilisce che il solo giudice competente alla correzione dell’errore materiale sia quello che ha emesso la sentenza da correggere, a nulla rilevando che la sentenza da correggere abbia formato oggetto di impugnazione (Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005).
E comunque, anche prima dell’intervento della Corte costituzionale, il principio secondo cui e’ ben possibile che la medesima sentenza formi oggetto nello stesso tempo sia d’un ricorso per correzione di errore materiale, sia d’un ricorso per cassazione, era del tutto pacifico, consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimita’, a partire dalla sentenza “capostipite” rappresentata da Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 25/07/1968.
7.4. E’ doveroso aggiungere, per completezza, che non e’ consentito a questa Corte procedere alla conversione del ricorso per cassazione proposto dall’avv. (OMISSIS) in un ricorso per correzione di errore materiale, ex articolo 287 c.p.c., ne’ applicare i principi in tema di rimessione in termini per decadenza dovuta ad errore scusabile, consistito nell’aver fatto affidamento su orientamenti giurisprudenziali in materia processuale, imprevedibilmente mutati al momento della decisione.
Infatti – ed anche questo e’ un principio del tutto pacifico – alla Corte di cassazione non si potrebbe comunque mai domandare di correggere l’errore materiale contenuto in una sentenza di merito: sia perche’ tale competenza e’ funzionale ed e’ riservata al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (articolo 287 c.p.c.), sia perche’ giammai potrebbe il giudice di legittimita’ esaminare il merito e procedere alle correzioni richieste (come ritenuto, tra le altre, da Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005; Sez. 1, Sentenza n. 7301 del 07/04/2005; Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 22/05/2006).
8. Il primo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
8.1. Col primo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (d’ora innanzi, per brevita’, “i sigg.ri (OMISSIS)”) lamentano, contemporaneamente, sia la violazione di legge, sia la nullita’ del processo, sia il vizio di motivazione (ex articolo 360, nn. 3, 4 e 5).
Allegano che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., il quale invece si sarebbe dovuto giudicare tardivo.
Spiegano a tal riguardo che la sentenza di primo grado venne impugnata dalla sig.a (OMISSIS) con appello principale, nel quale gli appellati erano citati a comparire per l’udienza del 19 novembre 2004.
Tale udienza venne differita d’ufficio, ex articolo 168 bis c.p.c., comma 4, al 1 dicembre 2004, ed in tale udienza la (OMISSIS) s.p.a. si costitui’, depositando la comparsa contenente l’appello incidentale.
Tuttavia, poiche’ tale appello investiva un capo della sentenza (quello concernente la colpa dell’assicurato, sig. (OMISSIS)) diverso da quello investito dall’appello principale (concernente invece la mancata liquidazione del danno c.d. morale), esso doveva essere proposto entro il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., giacche’ l’impugnazione c.d. autonoma non puo’ essere proposta tardivamente (cosi’ il ricorso, foglio 10 (1 Dalla pag. 9 in poi, tutti i fogli del ricorso sono contrassegnati dal solo numero “1”)).
8.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), il motivo e’ manifestamente infondato, noto essendo che il vizio di motivazione e’ concepibile solo in merito alla ricostruzione dei fatti, non certo con riferimento all’errore di diritto (come questa Corte viene unanimemente ripetendo da quasi mezzo secolo, sinanche a Sezioni Unite: cfr. da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 11883 del 06/08/2003; Sez. L, Sentenza n. 1258 del 26/02/1982; Sez. 2, Sentenza n. 970 del 16/03/1976, e via risalendo sino a Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 05/11/1966).
Nel caso di specie non vi e’ contrasto alcuno sulle date in cui sono stati proposti l’appello principale e quello incidentale, mentre la doglianza dei ricorrenti riguarda unicamente la decisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto tempestivo il gravame: dunque un tipico vizio di violazione di legge.
8.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge (ovvero la nullita’ processuale) il motivo e’ altrettanto infondato.
Il presente giudizio e’ iniziato con atto di citazione notificato il 3 agosto 1993. Esso e’ quindi soggetto alle norme processuali vigenti prima delle modifiche introdotte dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 90 della legge appena citata, il quale ha disposto che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. E per “giudizi pendenti” devono intendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quelli nei quali la notificazione della citazione davanti al giudice di primo grado sia avvenuta prima del 30.4.1995 (Sez. 2, Sentenza n. 11301 del 16/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4005 del 18/02/2011).
Or bene l’articolo 343 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge n. 353 del 1990, stabiliva che “l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza”.
8.4. Stabilito dunque che l’appello incidentale della (OMISSIS) s.p.a. non poteva ritenersi tardivo sol perche’ proposto in una comparsa depositata nella prima udienza, resta da stabilire se essa possa ritenersi tardivo perche’ proposto oltre il termine di cui all’articolo 327 c.p.c..
I ricorrenti invocano una risposta affermativa, sostenendo la tesi secondo cui la possibilita’ di proporre un appello incidentale tardivo e’ concessa dall’articolo 343 c.p.c., soltanto a chi intenda impugnare lo stesso capo della sentenza gia’ impugnato dall’appellante principale (cosi’ il ricorso, pagg. 10-11).
Questa tesi e’ tuttavia erronea, per due ragioni.
8.4.1. La prima ragione e’ che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza precedente il ricorso e che quindi sarebbe dovuta essere ben nota ai ricorrenti, dirimendo i precedenti contrasti hanno stabilito che l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, quale che sia la parte contro cui e’ diretta (appellante principale, coappellante, coappellato), e quale che sia il capo della sentenza impugnato (il medesimo impugnato dall’appellante principale, ovvero uno diverso), in tutti i casi in cui l’impugnazione principale “metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza”, sicche’, se venisse accolta, “comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate” dall’appellante incidentale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007; gia’ in precedenza, peraltro, sia Sez. U, Sentenza n. 652 del 23/01/1998, sia Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074 avevano stabilito che l’articolo 334 cod. proc. civ. deve trovare applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata in via incidentale, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale).
Alla luce di tale criterio e’ evidente che l’appello della sig.a (OMISSIS), sollecitando una piu’ cospicua liquidazione del danno, aveva proprio lo scopo – per usare le parole delle Sezioni Unite – di modificare l’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dalla (OMISSIS) s.p.a.: e dunque consentiva a quest’ultima l’impugnazione incidentale tardiva.
8.4.2. La seconda ed indipendente ragione per la quale il secondo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS) e’ infondato e’ che in ogni caso, anche a volere aderire all’ormai abbandonato orientamento secondo cui l’impugnazione c.d. autonoma non poteva proporsi tardivamente, ai sensi dell’articolo 343 c.p.c., comunque quella proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. non fu una “impugnazione autonoma”.
Persino il pregresso ed abbandonato orientamento, che negava la possibilita’ di proporre in via incidentale tardiva un’impugnazione autonoma, qualificava quest’ultima come l’appello:
(a) diretto contro una parta diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale;
(b) oppure proposto contro un capo della sentenza diverso da quello che abbia formato oggetto della impugnazione principale “e che non sia con questo in rapporto di dipendenza o connessione” (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/04/1965).
Non e’ invece autonoma, ma tardiva tout court ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., l’impugnazione proposta contro una statuizione contenuta nella sentenza impugnata in via principale, e che sia “in rapporto di dipendenza o di connessione” con la statuizione impugnata dall’appellante principale (Sez. 1, Sentenza n. 993 del 24/05/1965; Sez. 2, Sentenza n. 9719 del 25/09/1990).
Nel nostro caso, l’appellante principale si dolse della quantificazione del danno di cui aveva chiesto il risarcimento, e l’appellante incidentale dell’affermazione della propria responsabilita’ concorrente: i due capi della sentenza impugnata erano dunque in evidente rapporto di dipendenza, posto che l’accoglimento del gravame sull’an avrebbe reso inopponibile alla (OMISSIS) l’eventuale accoglimento del gravame anche sul quantum.
Pertanto l’appello della (OMISSIS), investendo una statuizione strettamente connessa a quella che aveva formato oggetto dell’appello principale, non poteva qualificarsi come “autonomo”, ed anche ad aderire al vecchio e piu’ rigoroso orientamento che negava l’applicabilita’ dell’articolo 343 c.p.c., alle impugnazioni autonome, non poteva ritenersi tardivo.
9. Il secondo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
9.1. Col secondo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS) allegano che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da violazione di legge, sia da nullita’ processuale, sia da vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).
Espongono che la Corte d’appello avrebbe liquidato le spese processuali a favore della propria dante causa, ed a carico delle parti soccombenti:
(-) in misura inferiore al minimo tariffario stabilito dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127);
(-) riducendo immotivatamente le somme richieste nella notula depositata dai difensori in esito al giudizio di primo grado.
9.2. Nell’esame di tale doglianza e’ opportuno, per maggior chiarezza, premettere alcuni generali principi e regole operative cui il giudice di merito deve attenersi nella liquidazione delle spese di lite, per poi esaminare se nel caso di specie tali principi e regole siano stati rispettati dalla Corte d’appello di Caltanissetta.
9.3. L’articolo 75 disp. att. c.p.c., impone al difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, di “unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”.
La nota delle spese di cui all’articolo 75 c.p.c., non e’ vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (articolo 91 c.p.c., comma 1), puo’ tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (articolo 92 c.p.c., comma 1).
9.4. Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno integrate con quanto disposto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 60, (convertito, con modificazioni, in Legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante l’ordinamento della professione di avvocato (applicabile ratione temporis al presente giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, articolo 1, comma 1, il quale ha sancito la permanenza in vigore perche’ “indispensabile” del suddetto provvedimento). Il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 60, comma 4, stabilisce che l’autorita’ giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi.
Il successivo comma quinto, infine, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso, “quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi”; nel secondo caso, “quando la causa risulti di facile trattazione”. La riduzione, tuttavia, non puo’ essere inferiore alla meta’ (Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 4). Nell’una, come nell’altra ipotesi, la legge soggiunge che “la decisione del giudice deve essere motivata”.
9.5. Dal blocco normativo appena riassunto discendono i seguenti corollari:
(a) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositata, non e’ tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruita’ di essa non sia stata specificamente contestata;
(b) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 1, (e cioe’ escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l’onere di indicare:
(b1) quali spese abbia inteso ridurre od escludere;
(b2) quali ragioni le rendano eccessive o superflue (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del 02/07/1999, e via risalendo sino alla sentenza “capostipite”, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966; vale la pena aggiungere che la contraria opinione, espressa isolatamente da Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007, deve ritenersi superata dalla giurisprudenza successiva e comunque non convincente, soprattutto perche’ nella motivazione di quella sentenza la tesi qui rifiutata venne formulata senza il sostegno di alcuna motivazione);
(c) analogamente, il giudice avra’ l’obbligo di motivare la propria decisione – ed in questo caso per espressa previsione di legge – quando ritenga di liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo (Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 27804 del 21/11/2008).
9.6. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha motivato in alcun modo la propria decisione di riduzione delle spese di soccombenza rispetto a quelle domandate con l’appellante nella propria notula.
Tale statuizione del giudice di merito e’ evidentemente irrispettosa dei principi elencati al 9.5: in particolare di quello secondo cui il dissenso del giudice dalle somme richieste con la notula o la liquidazione di importi inferiori al minimo tariffario dev’essere espressamente motivata.
9.7. Rilevato il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, si pone a questa Corte il delicato problema di stabilire se tale vizio imponga ipso iure la cassazione con rinvio della sentenza impugnata senza alcun’altra considerazione, ovvero se non sia possibile in questa sede di legittimita’ verificare comunque la congruita’ delle spese liquidate dal giudice d’appello, onde limitarsi a correggerne la motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..
Ritiene questa Corte che a soluzione corretta sia la seconda.
9.8. L’articolo 384 c.p.c., u.c., stabilisce che “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”.
Tale norma e’ stata tradizionalmente interpretata nel senso che il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata puo’ essere esercitato solo quando una motivazione esista, ma sia scorretta, e non gia’ quando manchi del tutto: e cio’ sul presupposto che la mancanza della motivazione non permette di accertare se la pronuncia impugnata sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Tuttavia questo risalente principio non osta, nel nostro caso, ad una integrazione della motivazione della sentenza impugnata, lasciandone fermo il dispositivo. Cio’ per quattro ragioni.
9.8.1. La prima ragione e’ che i ricorrenti, col motivo in esame, si dolgono della violazione dei minimi tariffari stabiliti dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127), e quindi postulano un errore di diritto.
Per verificare se tale errore sussista, questa Corte dovrebbe dunque compiere un giudizio di diritto, non un accertamento in fatto. In questa sede infatti non si discute della spettanza delle suddette spese, o del corretto uso da parte del giudice di merito del potere di compensarle o meno (statuizioni le quali costituiscono tipicamente valutazioni di fatto riservate al giudice di merito), ma si discute unicamente della corrispondenza tra spese liquidate in sentenza e spese liquidabili secondo la legge, il che costituisce una tipica valutazione in diritto (tra le tante decisioni in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007).
Se, dunque, all’esito di tale accertamento in diritto il quantum liquidato a titolo di spese processuali dalla Corte d’appello dovesse rivelarsi corretto, l’omessa motivazione da parte del giudice di merito potra’ essere surrogata in questa sede di legittimita’, alla stregua di qualsiasi altro vizio d’una motivazione che sostenga una decisione corretta.
Questo principio e’ gia’ stato affermato da questa Corte, con riferimento all’ipotesi in cui il giudice di merito provveda sulla domanda o sull’eccezione proposta dalla parte, ma senza spiegare compiutamente le ragioni in diritto della propria decisione, ovvero senza prendere in esame una questione di diritto proposta dalla parte. Ricorrendo tale ipotesi, gia’ in passato si e’ stabilito che, ove la questione di diritto non esaminata dal giudice di merito fosse comunque infondata, lo iato tra la richiesta della parte e la decisione del giudice “deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione (articolo 384 c.p.c., comma 2), integrando la decisione di merito mediante l’enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessita’ di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato” (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005). Il medesimo principio inoltre, sia pure in materia diversa da quella delle spese processuali, e’ stato gia’ condiviso anche da questa Sezione, allorche’ ritenne che la mancanza di motivazione nella decisione impugnata “non si traduce, automaticamente, in un vizio di omissione di pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio della decisione, quando la domanda di parte avrebbe dovuto essere rigettata non essendo i fatti allegati dal deducente di per se’ idonei in diritto a sorreggerla, in tal caso lo iato potendo essere colmato dalla Corte di cassazione attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2” (Sez. 3, Sentenza n. 743 del 23/01/2002).
9.8.2. La seconda ragione e’ il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost., alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 384 c.p.c. (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005; Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008).
Tale principio renderebbe irragionevole cassare una sentenza non motivata, per rinviarla al giudice di merito il quale, pero’, non potrebbe adottare un decisum diverso da quello della decisione cassata.
9.8.3. La terza ragione e’ di ordine logico.
Come gia’ visto, l’orientamento che nega la possibilita’ di applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, al cospetto d’una motivazione mancante, si fonda sull’assunto secondo cui la mancanza della motivazione nella sentenza impugnata non permette alla Corte di cassazione di accertare se la pronuncia sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Questo orientamento, quale che ne sia la condivisibilita’ in iure, si e’ formato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso di motivare decisioni che, in teoria, si sarebbero potute fondare tanto su ragioni giuridiche, quanto su ragioni di fatto (ad es., la sussistenza o meno della prova).
Quell’orientamento, quindi, non potrebbe trovare applicazione, per difetto del necessario presupposto teorico, in un caso come il presente, nel quale non esistono fatti controversi tra le parti, ma soltanto il dubbio sulla correttezza in iure degli importi liquidati a titolo di spese processuali.
9.8.4. La quarta ragione, infine, e’ di ordine sistematico.
Infatti, quale che fosse la soluzione che si volesse dare al problema dei limiti entro i quali alla Corte di cassazione e’ consentito correggere od integrare la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, tale soluzione non potrebbe non tenere conto della specificita’ della statuizioni sulle spese di lite.
Nel giudizio di legittimita’, il codice di procedura accorda ampi poteri alla Corte di cassazione in questa materia: le e’ infatti consentito accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimita’, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio (articolo 385 c.p.c., comma 1).
Questa norma costituisce espressione del generale principio di economia processuale, in virtu’ del quale non e’ luogo a trasferire una causa dall’uno all’altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da se’ solo svolgere le attivita’ richieste al giudice cui la causa e’ rinviata.
Or bene, se alla Corte di cassazione e’ riconosciuta la possibilita’ di esaminare i fascicoli di merito e liquidare le relative spese processuali quando il giudizio sia destinato a concludersi dinanzi ad essa a causa dell’erroneita’ della decisione impugnata, a fortiori tale possibilita’ dovra’ ritenersi sussistente quando il giudizio si arresti nella sede di legittimita’ non perche’ la decisione impugnata fosse erronea e da cassare senza rinvio, ma perche’ era corretta nel decisum.
Nel primo caso, infatti, la Corte di cassazione e’ chiamata ad una liquidazione ex novo delle spese di lite, e comunque ad un riparto difforme da quello adottata nella sentenza cassata senza rinvio.
Nel secondo caso, per contro, la Corte e’ chiamata a valutare la correttezza di una liquidazione gia’ effettuata dal giudice di merito. Ora, poiche’ tanto nel caso di cassazione senza rinvio quanto nel caso di rigetto del ricorso il processo si arresta, sarebbe contrario ad ogni logica ritenere che – dati due esiti processuali ad progressum litis impedientes – il potere di esaminare direttamente gli atti di merito sia dalla legge accordato alla Corte quando le spese si tratti di liquidarle ex novo, e le sia invece negato quando si tratti di verificare la correttezza d’una liquidazione gia’ compiuta. Se cosi’ fosse, infatti, si perverrebbe all’assurdo di imporre il rimedio piu’ grave (la cassazione con rinvio) dove il vizio e’ meno grave, e viceversa.
9.9. Deve pertanto concludersi su questo punto affermando il principio secondo cui, quando sia impugnata dinanzi alla Corte di cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, per avere questi ridotto senza motivazione gli importi richiesti con la notula ritualmente depositata, e’ consentito alla Corte di cassazione, ove non siano necessari accertamenti di fatto, verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.
10. Verifica delle spese liquidate dal giudice di appello.
10.1. Avendo l’appello principale ad oggetto la domanda di liquidazione di un maggior importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato dalla Corte d’appello in euro 5.199,71, il valore della causa ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile va individuato in base al decisum e non al petitum (Sez. L, Sentenza n. 4966 del 08/03/2005). Sara’ quindi applicabile nella specie lo scaglione di valore compreso tra 2.600,01 e 5.200 euro, di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004. Il difensore della sig.a (OMISSIS), in esito al giudizio di secondo grado, deposito’ una nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c., trascritta alle pp. 13-14 del ricorso.
Tale nota spese non e’ conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, applicabile ratione temporis.
10.2. Per quanto riguarda i diritti di avvocato si rilevano le seguenti mende.
10.2.1. Le voci “posizioni ed archivio” ed “esame pratica” non sono dovute. Nel caso di specie, infatti, il difensore dell’appellante principale, che l’aveva assistita anche in primo grado, nel giudizio di appello non ha fatto che reiterare la domanda di risarcimento del danno c.d. morale, disattesa dal Tribunale. Vi e’ stata, dunque, una coincidenza totale quanto a presupposti di fatto e questioni di diritto tra la citazione in primo grado e quella in appello. In una simile fattispecie processuale, l’esazione del diritto per la “archivio” della pratica e l'”esame” della stessa costituirebbero una evidente duplicazione, a fronte della quale non e’ riscontrabile una attivita’ concretamente svolta.
10.2.2. La voce “corrispondenza informativa” non e’ dovuta. E’ infatti principio pacifico quello secondo cui l’esigibilita’ dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall’articolo 22 della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, “presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell’effettivita’ della prestazione professionale, la quale non puo’ farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un’attivita’ informativa diversa dalle consultazioni con il cliente” (cosi’ Sez. 2, Sentenza n. 344 del 10/01/2011, Rv. 616386; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 13893 del 23/07/2004 (Rv. 574942); Sez. L, Sentenza n. 13539 del 15/09/2003, Rv. 566867; Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002, Rv. 551751; Sez. L, Sentenza n. 6283 del 12/12/1985, Rv. 443392).
Vale la pena aggiungere che la diversa opinione manifestata da Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007, Rv. 599551, non fa sussistere in realta’ alcun contrasto giurisprudenziale, in quanto essa venne formulata limitatamente all’assistenza giudiziale prestata nelle cause soggette al rito del lavoro.
10.2.3. La voce “esame documentazione avversaria” non e’ dovuta, non avendo alcuna delle parti prodotto documenti nuovi in appello, ne’ avendolo richiesto.
10.2.4. La voce “vacazioni” non e’ dovuta, in quanto il compenso per vacazioni spetta solo con riferimento alle attivita’ per le quali sia espressamente previsto (cosi’ la voce n. 77 della tariffa), nessuna delle quali rientra tra le voci elencate nella notula.
10.2.5. La voce “esame n. 6 ordinanze” non e’ dovuta, in quanto del tutto estranea alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
La voce n. 15 della Tariffa infatti subordina il compenso all’esame del “dispositivo di ogni sentenza, decreto o ordinanza”. La circostanza che siano stati accomunati in una unica voce i decreti, le ordinanze e le sentenze, cosi’ come il chiaro riferimento al “dispositivo” di tali provvedimenti, rendono evidente che il diritto e’ dovuto solo per l’esame di provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio, perche’ altrimenti mancherebbe un “dispositivo” in senso tecnico da esaminare.
Nel caso in esame, invece, le ordinanze di mero rinvio pronunciate dalla Corte d’appello non hanno un contenuto decisorio, non hanno un “dispositivo”, e non rientrano dunque nella previsione di cui alla voce 15 della Tariffa.
10.2.6. Le voci “precisazione delle conclusioni” e “esame conclusioni avverse” non sono dovute per il giudizio d’appello, quando in esso vengano reiterate le domande o le eccezioni gia’ sollevate in primo grado (cosi’ Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007).
10.2.7. La voce “collazione atti” non e’ dovuta nella misura indicata (16 euro per 5 fogli), ma nella minor misura di euro 8 per cinque fogli (e quindi 40 Euro), ai sensi della voce 80 della Tariffa. Questa, infatti, distingue tra la collazione per mezzo di “dattilografia” e quella per mezzo di “stampa”, e la redazione di atti mediante l’uso di word processor rientra ovviamente nella prima categoria.
10.2.8. Per la richiesta di notifica e’ dovuto un “diritto” di 13 euro, piu’ 8 euro per ogni ulteriore destinatario (voce 23 della tariffa): dunque nel nostro caso, in cui l’appello si sarebbe dovuto notificare a 4 persone, sono dovuti 37 euro, e non 45 come richiesto dai ricorrenti.
10.2.9. Per l’esame di ogni relata di notifica e’ dovuto un “diritto” di 13 euro, (voce 24 della tariffa): dunque nel nostro caso sono dovuti 52 euro, e non 65 come richiesto dai ricorrenti.
10.3. Per quanto concerne, invece, i diritti di avvocato, deve in primo luogo rilevarsi come correttamente – sebbene implicitamente, per quanto si dira’ – la Corte d’appello ha applicato i minimi tariffari.
Il giudizio infatti ha avuto ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presentava alcuna difficolta’ ne’ teorica, ne’ pratica, verosimilmente impostata in base ad atti predisposti in base a format preimpostati, e coinvolgente questioni di diritto arcinote.
Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, la notula trascritta alle p. 13 – 14 del ricorso presenta le seguenti mende.
10.3.1. La voce “assistenza udienze di trattazione” non e’ dovuta, non essendosi svolta nel giudizio di appello alcuna udienza di “trattazione” in senso tecnico, e cioe’ nella quale si sia discussa la causa.
10.3.2. La voce “discussione” non e’ dovuta, per la stessa ragione indicata al p. precedente.
10.4. La comparazione degli onorari richiesti dagli odierni ricorrenti, e di quelli liquidati dal giudice d’appello e’ riassunta, per maggior chiarezza, nella seguente tabella:
Spese giudiziali dovute ai sigg.ri (OMISSIS).
Diritti
N. Prestazione Compenso
Richiesto Dovuto
1 posizione archivio 52 non dovuto
2 esame pratica 13 non dovuto
3 atto di appello 52 52
4 procura ed autentica 13 13
5 richiesta notifica 45 37
6 esame notifica 65 52
7 consultazioni col cliente 52 52
8 corrispondenza informativa 52 non dovuto
9 formazione fascicolo 13 13
10 iscrizione causa a ruolo 13 13
11 costituzione in giudizio 13 13
12 esame comparsa avversaria 52 52
13 esame documentazione avversaria 52 non dovuto
14 partecipazione a 6 udienze 156 156
15 vacazioni 90 non dovuto
16 esame n. 6 ordinanze 78 non dovuto
17 precisazione conclusioni 52 non dovuto
18 esame conclusioni avversarie 104 non dovuto
19 ritiro fascicolo 13 13
20 assegnazione causa a sentenza 13 13
21 redazione comparsa conclusionale 52 52
22 redazione nota spese 26 26
23 collazione 80 40
Totale diritti 1.151 597
Onorari
24 studio della controversia 125 125
25 consultazioni con la cliente 65 65
26 redazione atto di appello 110 110
27 assistenza udienze di trattazione 160 non dovuto
28 redazione comparsa 295 295
29 discussione 105 non dovuto
Totale onorari 860 595
Totale generale 1.192
10.5. La liquidazione delle spese di lite compiuta dalla Corte d’appello (pari ad euro 1.200, a fronte di diritti ed onorari effettivamente spettanti per euro 1.192) e’ stata dunque conforme a diritto. L’omessa indicazione delle ragioni per le quali la Corte d’appello ha disatteso la notula depositata dall’appellante principale resta corretta dalle osservazioni svolte supra, ai pp. 10 e ss., in applicazione della previsione di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 4.
11. Il terzo motivo di ricorso dei sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
11.1. Col terzo motivo di ricorso i sigg.ri (OMISSIS) lamentano la violazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento agli articoli 1218, 1219, 2043, 1223 e 1224 c.c..
Lamentano che il giudice d’appello, pur accogliendo il gravame ed ampliando la misura del risarcimento determinata in primo grado, ha condannato i debitori al pagamento degli interessi legali sulla somma dovuta, “dalla data della sentenza di primo grado ad oggi”, invece che dalla data in cui venne commesso il fatto illecito.
In tal modo, proseguono i ricorrenti, la Corte d’appello ha disatteso i principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995, la quale ha stabilito che il debitore di una obbligazione aquiliana deve, nel caso di ritardato adempimento, gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data dell’illecito.
11.2. Il Tribunale di Gela, accogliendo la domanda attorea, determino’ il risarcimento dovuto alla sig.a (OMISSIS) rivalutandolo alla data della liquidazione, e quantificandolo in euro 20.798,86.
Questa somma comprendeva sia il capitale rivalutato (lire 24.925.000); sia il danno da mora (lire 15.347.202), correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti da Cass. 1721/95.
Il danno da mora venne calcolato con decorrenza dalla data dell’illecito, sino alla data della liquidazione (cfr. la sentenza di I grado, p. 8).
11.3. La Corte d’appello ritenne la sentenza di 1 grado erronea, nella parte in cui aveva omessa di liquidare anche il c.d. danno morale.
Ritenne di dover liquidare questo danno nella misura del 25% della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.
Applico’ dunque questa percentuale sulla somma di euro 20.798,86, che per quanto detto rappresentava il coacervo del danno biologico e degli interessi compensativi, come liquidati dal Tribunale.
Ne ricavo’ l’importo di euro 5.199,71: e dunque una somma che rappresentava sia il 25% del danno biologico, sia il 25% del danno da mora maturato tra l’illecito e la sentenza di primo grado.
11.4. Il giudice d’appello, quindi, ha rideterminato l’importo complessivo del risarcimento nella somma di euro 25.998,57: tale somma rappresentava il coacervo del capitale e degli interessi compensativi (e cioe’ del danno da ritardato adempimento) computato con i criteri stabiliti da Cass. 1712/95 fino alla data della sentenza di primo grado.
Cosi’ monetizzato il credito risarcitorio, la Corte d’appello ha quindi condannato i debitori al pagamento degli interessi legali su tale somma, dalla data della sentenza di primo grado in poi.
11.5. Tale decisione e’ ineccepibile.
Per effetto della decisione di primo grado, infatti, il credito di valore vantato dall’attrice era stato monetizzato e si era trasformato in un credito di valuta, iniziando a produrre interessi legali dalla data della sentenza. La Corte d’appello, non dovendo procedere ad una liquidazione ex novo del danno, ma dovendo soltanto integrare la liquidazione compiuta dal Tribunale, del tutto correttamente ha accordato alla creditrice il ristoro per il c.d. danno morale, attualizzato alla data della sentenza di primo grado e comprensivo, per quanto si e’ detto, anche degli interessi compensativi dalla data del fatto a quella in cui l’obbligazione di valore si era convertita in obbligazione di valuta, e cioe’ alla data della sentenza di primo grado. Fatto cio’, ha altrettanto correttamente accordati alla creditrice gli interessi legali, ex articolo 1283 c.c., dalla data della sentenza di primo grado, perche’ e’ da tale data che il credito risarcitorio, divenendo liquido, ha iniziato a produrre interessi.
Se la Corte d’appello avesse accordato gli interessi legali sull’importo liquidato a titolo di danno morale dalla data del fatto, come preteso dagli odierni ricorrenti, avrebbe liquidato due volte il danno da mora per il periodo tra l’illecito e la sentenza di primo grado: per tale periodo, infatti, gli interessi legali liquidati dalla Corte d’appello si sarebbero sommati a quelli gia’ liquidati, sul credito rivalutato anno per anno, dal Tribunale, secondo il prospetto di cui a p. 9 della sentenza di primo grado.
12. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1.
Nei rapporti interni tra i coobbligati esse si ripartiranno in parti uguali.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS);
-) rigetta il ricorso proposto dai sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
-) condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.200, di cui 200 per spese.
-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS);
-) rigetta il ricorso proposto dai sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
-) condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.200, di cui 200 per spese.
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