cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 novembre 2014, n. 25211

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un incidente stradale, nel corso del quale, mentre procedeva in bicicletta lungo la SS (…), era stato investito dalla Fiat 500 (OMISSIS), condotta dalla D. , proveniente dalla direzione opposta, riportando gravi lesioni personali. In esito al giudizio, in cui si costituivano la Cidas e la D. resistendo alla domanda ed interveniva T.M. , proprietaria dell’auto, il Tribunale adito condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell’attore nella misura del 70%; riconosceva la mala gestio della Cidas condannandola al pagamento delle somme eccedenti il massimale per rivalutazione ed interessi. Avverso tale decisione proponeva appello la Polaris Spa, quale impresa che aveva acquisito la Cidas ed in esito al giudizio, in cui si costituivano l’A. nonché la D. e la T. , che proponevano impugnazione incidentale, la Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibili entrambe le impugnazioni. La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso della Polaris, cassava la sentenza con rinvio. Riassumevano la causa la Fondiaria Sai, incorporante la Polaris, nonché C.G. , A.F. ed A.F. , quali eredi di A.G. . In esito al giudizio, in cui si costituiva D.F. , in proprio e quale erede di Ta.Ma. , la Corte di appello di Roma con sentenza depositata in data 18 maggio 2007 dichiarava che il sinistro si era verificato per colpa concorrente dell’A. e della D. , rispettivamente nella misura del 60% e del 40%; rigettava la domanda di A.G. al risarcimento del danno patrimoniale con restituzione da parte di C.G. , Al.Fi. ed A.F. , quali eredi di A.G. , alla Compagnia di Assicurazione di quanto percepito oltre il dovuto, maggiorandosi la restituenda somma degli interessi legali dalla percezione al saldo; rigettava l’appello incidentale proposto dalla D. ; provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza C.G. , Al.Fi. ed A.F. proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria. La Fondiaria Sai depositava controricorso. Veniva infine disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della Previdenza & Sicurtà in liquidazione coatta amministrativa, ritualmente eseguita a cura dei ricorrenti e depositata in nella cancelleria di questa Corte.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo l’omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per essersi fondata sulle sole risultanze del rapporto della PS omettendo di considerare totalmente gli atti penali acquisiti al processo civile.
Con la seconda doglianza, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per aver omesso di analizzare la questione relativa al danno patrimoniale futuro ossia al lucro cessante, costituente conseguenza probabile della subita invalidità permanente. Né l’uno né l’altro motivo sono accompagnati dal prescritto momento di sintesi, per cui le ragioni di censura sono inammissibili alla luce del consolidatissimo orientamento di questa Corte, secondo cui qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n.4311/2008).
Ciò considerato, deve evidenziarsi che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.366 bis c.p.c.. Ed è appena il caso di sottolineare come tale momento di sintesi debba consistere in una parte del motivo a ciò specificamente destinata, elaborata dallo stesso ricorrente in termini compiuti ed autosufficienti, senza che la Corte sia obbligata ad una attività di interpretazione della doglianza complessivamente illustrata, al fine di poter individuare il fatto controverso, cui si riferisce il ricorrente, e le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata omessa o comunque sarebbe insufficiente e/o contraddittoria.
Il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità delle censure.
Con la terza doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art.2729 cc, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha escluso ti danno patrimoniale futuro dell’A. omettendo ingiustificatamente di dedurre in via presuntiva la riduzione della capacità di guadagno da una serie di elementi quali l’età del soggetto, la sua professione, la natura e l’entità delle compromissioni di natura permanente come accertate in sede penale.
La doglianza è infondata. Invero, in tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass. n. 3290/2013, 4493/2011).
La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3A, 14/12/2004, n. 23291). Invero, compete al danneggiato l’onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l’infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr Cass. n. 19357/07). In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un’attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010).
Resta da esaminare l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria, con cui i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale avrebbe ritenuto congrua la liquidazione riconosciuta a titolo di danno biologico dal Tribunale di Ascoli Piceno senza argomentare sul come e sul perché il danno complessivamente riconosciuto sia divenuto di L. 18.632.000. Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile per le medesime ragioni espresse in ordine alle prime due censure, non essendo stato accompagnato da alcun momento di sintesi.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

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