Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 marzo 2015, n. 12962
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano del 26 novembre 2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. – Con sentenza del 26 novembre 2012, il Tribunale di Vigevano ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 29, comma 1, e punita dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 55, comma 1, perche’, quale datore di lavoro, non effettuava la valutazione dei rischi e non elaborava il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto Legislativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dal successivo articolo 41.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, con cui sostiene che, dall’esame di un testimone, sarebbe risultato che la cooperativa della quale l’imputato era legale rappresentante aveva commissionato alla societa’ (OMISSIS) la redazione del documento di valutazione dei rischi; documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili a tale societa’ ed era stato presentato all’Asl il 26 aprile 2010, cioe’ 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una culpa in eligendo e una culpa in vigilando in capo all’imputato, il quale s’era affidato ad una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. Se anche il documento presentato il 26 aprile – prosegue la difesa – presentava alcune lacune, vi era stato il deposito dello stesso documento nella versione definitiva nell’agosto successivo.
3. – L’impugnazione, che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, essendo stata proposta avverso una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, e’ inammissibile, perche’ basata su motivi non sufficientemente specifici.
La difesa si limita infatti a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del documento di valutazione dei rischi sarebbe stato imputabile esclusivamente all’inerzia della societa’ che era stata incaricata a tale scopo. Si tratta del resto, con tutta evidenza, di rilievi che sono comunque inidonei a scardinare l’impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente trascura, infatti, di contestare le affermazioni contenute nella stessa sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento ad una societa’ dotata di un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento. Ne’ la difesa spiega perche’ l’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell’attivita’ aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unita’ produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 38, comma 2 e articolo 29, comma 4).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende
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