Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 febbraio 2014, n. 9268
MISURE CAUTELARI – REALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 27.3.2013 del Tribunale di Crotone;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 27.3.2013 del Tribunale di Crotone;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), sottoposti ad indagine penale per i reati di cui all’articolo 81 c.p., comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), (in relazione all’articolo 30 stesso decreto) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, (in relazione all’articolo 142, comma 1, lettera a), e articolo 146 stesso Decreto), proponevano istanza di riesame avverso il decreto emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Crotone in data 07/03/2013, col quale veniva ordinato il sequestro preventivo del terreno di comproprieta’ degli stessi ricorrenti, censito al foglio 16, particelle (OMISSIS) del Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS), sito in localita’ (OMISSIS) ed in zona costiera, nonche’ delle opere edilizie insistenti su tale terreno e costituite da n. 51 case mobili in legno, strutture prefabbricate ovvero unita’ abitative di tipo bungalow, ciascuna avente dimensioni e superfici variabili comprese tra 24 e 33 mq circa ed altezza ognuna di m. 2,70, composte da piu’ vani e servizi, con annessa veranda e/o, terrazza, poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario; altresi’ erano sottoposte a sequestro le opere di trasformazione urbanistica realizzate all’interno di detto terreno e costituite dalle reti infrastrutturali, dalle stradine interne e da tutte le aree antistanti alle predette case mobili.
2. Il tribunale di Crotone con ordinanza del 27.3.2013 ha rigettato l’istanza di riesame confermando il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. con l’impugnato decreto e condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali di fase.
3. Avverso questa pronuncia il solo (OMISSIS) propone ricorso per cassazione.
2. Il tribunale di Crotone con ordinanza del 27.3.2013 ha rigettato l’istanza di riesame confermando il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. con l’impugnato decreto e condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali di fase.
3. Avverso questa pronuncia il solo (OMISSIS) propone ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – articolato in un unico motivo con cui il ricorrente contesta i presupposti del reato di lottizzazione abusiva – e’ infondato.
2. Correttamente sia il g.i.p. che il tribunale hanno ritenuto che le 51 unita’ abitative realizzate e le opere di urbanizzazione poste in essere sul terreno in questione configurano una lottizzazione materiale, posto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), qualifica come “nuove costruzioni” le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
Va sottolineato che, per giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 3, 20 aprile 2011 – 20 maggio 2011, n. 20006; Cass., sez. 3, 26 aprile 2007 – 22 maggio 2007, n. 19732), il reato di lottizzazione abusiva e’ reato permanente e che la permanenza cessa con l’ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell’attivita’ giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, individuabile quest’ultima nella ultimazione delle opere abusive costruite nei lotti.
Nella specie le ultime installazioni delle case mobili sono state poste in essere dopo il 7 gennaio 2013.
E’ vero che la Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 3, comma 9, escludeva che le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro di strutture turistico – ricettive regolarmente autorizzate, anche se collocativi permanentemente per l’esercizio dell’attivita’, purche’ ottemperanti alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita’ stabilite dagli ordinamenti regionali, costituissero attivita’ rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Ma con sentenza n. 278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’incostituzionalita’. Ha osservato la Corte che la citata disposizione ha introdotto una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. La Corte ha ricordato che la normativa statale sancisce, all’opposto, il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e cio’ anche ove si tratti di strutture mobili allorche’ esse non abbiano carattere precario.
Rimane quindi che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione e’ necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Ne’ al ricorrente giova, da ultimo, il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 41, comma 4, conv. in Legge 8 agosto 2013, n. 98, che ha escluso dalla nozione di “interventi di nuova costruzione” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorche’ installati con ancoraggio al suolo, purche’ “temporaneo”. Nella specie infatti la tipologia dei manufatti realizzati dal ricorrente (bungalows con le caratteristiche sopra descritte) non depone affatto per la temporaneita’ della realizzazione; temporaneita’ che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorche’ le esigenze appunto temporanee – nella specie legate alla durata della stagione turistica – siano cessate.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Correttamente sia il g.i.p. che il tribunale hanno ritenuto che le 51 unita’ abitative realizzate e le opere di urbanizzazione poste in essere sul terreno in questione configurano una lottizzazione materiale, posto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), qualifica come “nuove costruzioni” le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
Va sottolineato che, per giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 3, 20 aprile 2011 – 20 maggio 2011, n. 20006; Cass., sez. 3, 26 aprile 2007 – 22 maggio 2007, n. 19732), il reato di lottizzazione abusiva e’ reato permanente e che la permanenza cessa con l’ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell’attivita’ giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, individuabile quest’ultima nella ultimazione delle opere abusive costruite nei lotti.
Nella specie le ultime installazioni delle case mobili sono state poste in essere dopo il 7 gennaio 2013.
E’ vero che la Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 3, comma 9, escludeva che le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro di strutture turistico – ricettive regolarmente autorizzate, anche se collocativi permanentemente per l’esercizio dell’attivita’, purche’ ottemperanti alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita’ stabilite dagli ordinamenti regionali, costituissero attivita’ rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Ma con sentenza n. 278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’incostituzionalita’. Ha osservato la Corte che la citata disposizione ha introdotto una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. La Corte ha ricordato che la normativa statale sancisce, all’opposto, il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e cio’ anche ove si tratti di strutture mobili allorche’ esse non abbiano carattere precario.
Rimane quindi che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione e’ necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Ne’ al ricorrente giova, da ultimo, il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 41, comma 4, conv. in Legge 8 agosto 2013, n. 98, che ha escluso dalla nozione di “interventi di nuova costruzione” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorche’ installati con ancoraggio al suolo, purche’ “temporaneo”. Nella specie infatti la tipologia dei manufatti realizzati dal ricorrente (bungalows con le caratteristiche sopra descritte) non depone affatto per la temporaneita’ della realizzazione; temporaneita’ che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorche’ le esigenze appunto temporanee – nella specie legate alla durata della stagione turistica – siano cessate.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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