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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 febbraio 2014, n. 7058

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –
Dott. GENTILE Mario – Consigliere –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.C., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’Appello di CATANIA in data 21/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’Appello di Catania, pronunciata in data 31/05/2013, depositata in data 28/05/2013, confermativa della sentenza del tribunale di Siracusa, sez. Dist. AUGUSTA, V. C. veniva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, un immobile di 45 mq. circa, in area insistente a distanza inferiore a 150 mt. dalla battigia) nonchè per altre violazioni della materia edilizia, e condannato alla pena condizionalmente sospesa (subordinata alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi) di sei mesi di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione amministrativa accessoria della demolizione del manufatto abusivo entro 90 gg. dall’esecutività della sentenza, previo dissequestro e restituzione dell’immobile all’avente diritto, con rimessione in pristino stato dei luoghi a sue spese.
2. Con tempestivo ricorso, proposto dal difensore fiduciario, viene dedotto un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale motivo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sub specie di inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità con riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1; omessa valutazione dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore; difetto di assistenza dell’imputato.
Rileva il ricorrente che, con comunicazione via mail in data 15/05/2013, ore 18,29 rivolta alla cancelleria della Corte d’Appello di Catania, il difensore aveva rivolto istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire all’udienza del 21/05/2013, fissata per la trattazione del processo d’appello, in quanto impegnato presso il GUP di Varese quale difensore di parte civile in processo fissato per la discussione; l’istanza venne reiterata nuovamente per e-mail al medesimo indirizzo di posta elettronica fornito dalla cancelleria della Corte d’appello che tramite deposito dell’atto eseguito presso la cancelleria in data 20/05/2013, giorno antecedente l’udienza.
Si duole il ricorrente per non aver la Corte territoriale valutato l’istanza di rinvio depositata al fascicolo processuale, così viziando la sentenza emessa il 21 maggio 2013 per nullità assoluta;
l’istanza, deduce il ricorrente, venne partecipata sei giorni prima sia mediante mezzi tecnici nelle forme di cuiall’art. 150 c.p.p., ma anche depositata in cancelleria il giorno precedente l’udienza, con conseguente violazione del diritto all’assistenza dell’imputato che rende nulla la sentenza.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà oltre.
4. Deve, anzitutto, ritenersi priva di fondamento la censura relativa alla dedotta nullità legata alla trasmissione a mezzo comunicazione e-mail dell’istanza di rinvio, che il ricorrente documenta essere stata inviata in data 15 maggio 2013 all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Corte d’appello di Catania. Sul punto, infatti, è stato più volte affermato da questa Corte – ed il Collegio non rileva alcun motivo per discostarsi dal principio, che condivide – che è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p. (v., da ultimo: Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013 – dep. 28/06/2013, Bagheri, Rv. 256894).
Tale principio, espresso a proposito dell’uso del telefax, peraltro, trova applicazione per tutte quelle “Forme particolari di notificazione disposte dal giudice“, cui si riferisce l’art. 150 c.p.p., ossia “mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto” e, dunque, anche in quei casi – come quello oggetto di esame da parte di questa Corte – in cui la comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica. Del resto, si aggiunge, la comunicazione venne eseguita mediante l’indirizzo mail “privato” di posta elettronica del difensore e non a mezzo di posta elettronica certificata, modalità non riconosciuta dalla legge. Per completezza, peraltro, occorre comunque chiarire che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento. Ed invero, nel processo civile l’art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.
Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in GU n.245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma 4, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”. Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.
5. E’, invece, fondata la censura difensiva per aver omesso la Corte d’appello di valutare l’istanza di rinvio che il difensore, dopo aver inoltrato per posta elettronica, aveva provveduto a depositare in cancelleria il giorno prima dell’udienza, come risulta dall’esame del fascicolo processuale che questa Corte ha esaminato, essendo giudice del fatto attesa la natura processuale dell’eccezione. Ed invero, pur risultando depositata l’istanza di rinvio il giorno precedente l’udienza, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata nè dal verbale dell’udienza svoltasi il 21 maggio 2013, che il collegio ebbe a valutarla. A prescindere, dunque, dalla fondatezza o meno dell’istanza, la omissione tout court della delibazione dell’istanza di rinvio, integra una nullità assoluta per violazione del diritto all’assistenza e rappresentanza dell’imputato. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, (principio affermato in relazione ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il processo era stato celebrato senza l’effettiva partecipazione del difensore di fiducia o di un sostituto da lui nominato: Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009 – dep. 02/11/2009, Gaudio, Rv. 245127).
6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, altra sezione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014

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