SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA 20 gennaio 2015, n. 826
Svolgimento del processo
Nel gennaio 1989 M.F.M. o, titolare della ditta Farav, proponeva opposizione al decreto con il quale gli veniva ingiunto di corrispondere alla Sifind spa la somma di lire 155.326.501, oltre accessori, in pagamento di una fornitura eseguita a suo favore dalla Magneti Marelli spa, ed il cui credito era stato da quest’ultima ceduto alla Sifind. A sostegno dell’opposizione, con la quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, allegava tra l’altro il fatto che la Magneti Marelli, che otteneva di chiamare in giudizio, si fosse resa inadempiente ai propri obblighi, interrompendo la fornitura.
Nella costituzione in giudizio tanto di Sifind quanto di Magneti Marelli, interveniva la sentenza n. 421/05 con la quale il tribunale di Lamezia Terme rigettava l’opposizione.
Interposto appello da parte del M. , veniva emessa – nella costituzione in giudizio di Magneti Marelli e di Fiat Auto Financial Service spa, quest’ultima incorporante la Sifind spa -la sentenza n. 331 del 14 aprile 2010 con la quale la corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale: – accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo, che revocava; – condannava gli appellati, tra loro in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito.
Avverso questa sentenza viene da Magneti Marelli spa proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il M. e Fiat Auto Financial Service spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
p.1.1 Con il primo motivo di ricorso Magneti Marelli lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 345 cod.proc.civ., per avere la corte di appello revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell’eccezione di inadempimento dedotta dal M. , senza considerare che questi: a. non aveva mai opposto tale eccezione, né in primo né in secondo grado, direttamente nei confronti della ingiungente Sifind (nei cui riguardi egli aveva dedotto unicamente l’asserita novazione dal rapporto e la carenza di legittimazione attiva per intervenuta revoca della cessione del credito); b. aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo “per inadempimento della Magneti Marelli” per la prima volta soltanto in grado di appello.
p.1.2 Si tratta di motivo infondato.
Per quanto concerne il primo profilo (mancata deduzione nei confronti di Sifind dell’eccezione di inadempimento di Magneti Marelli), non è contestato, ma è anzi ammesso dalla stessa ricorrente (ric. pag. 7), che il M. avesse, fin dall’atto di opposizione introduttivo del giudizio, “allegato la circostanza che la Magneti Marelli non avrebbe terminato le forniture ed impedito cosi la commercializzazione dei prodotti”. Dallo “svolgimento del giudizio” contenuto nella sentenza impugnata (pag. 3, testualmente riportato anche dalla ricorrente) emerge che l’opposizione era stata dal M. basata, tra il resto, sulla “arbitraria condotta messa in atto in precedenza dalla Magneti Marelli, originaria titolare del credito, che inspiegabilmente, nel corso dei rapporti commerciali, interrompeva bruscamente le usuali forniture, impedendo così ad esso opponente di porre in vendita prodotti completi e, conseguentemente, di esaurire le scorte di magazzino, con un danno economico rilevante ed irreparabile”. Risulta anzi che proprio sulla base di tale addebito, il M. aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio la Magneti Marelli “affinché si assumesse le proprie responsabilità” in merito. La deduzione dell’inadempimento di quest’ultima era stata effettuata dall’opponente quale ragione di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria Sifind.
Ne deriva che – ferma restando la riconosciuta allegazione in causa dell’elemento ostativo rappresentato dall’inadempimento di Magneti Marelli in una con l’indicazione di tale inadempimento quale ragione di revoca del decreto ingiuntivo opposto correttamente la corte di appello non ha rilevato l’asserita violazione dell’articolo 112 cpc; avendo implicitamente ritenuto che tale eccezione fosse inequivocabilmente rivolta – in considerazione degli effetti ad essa ricollegati dall’opponente, al quale era del resto fatto lecito opporre al cessionario del credito l’inadempimento del cedente – anche nei diretti confronti della ingiungente Sifind.
Per quanto concerne il secondo profilo (novità in appello della domanda di revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento della Magneti Marelli), indipendentemente dal fatto che non risulta che tale asserita novità sia stata eccepita, ex art. 345 cpc, già in appello dalla Magneti Marelli, rileva che in tale grado processuale il M. aveva formulato un terzo motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento da parte del tribunale di quello stesso inadempimento già imputato a Magneti Marelli nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ancorché tale inadempimento potesse, secondo il M. , al più legittimare Magneti Marelli ad ottenere la restituzione della mercé (trasferita con riservato dominio), restava ferma (come già in primo grado) la deduzione per cui l’inadempimento di Magneti Marelli era comunque tale da precluderle di pretendere il pagamento del credito poi ceduto a Sifind. In definitiva, la domanda del M. non mutava i fatti materiali di inadempimento posti a base della opposizione, risolvendosi nella mera specificazione degli effetti giuridici derivanti da tali fatti materiali; invariabilmente riconducibili, fin dal primo grado di merito, alla revoca del decreto ingiuntivo stante l’insussistenza, per l’inadempimento di Magneti Marelli, del credito da questa ceduto a Sifind.
p.2.1 Con il secondo articolato motivo di ricorso Magneti Marelli deduce – ex art. 360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli articoli 1460-2697 cod.civ., e 115-116 cod.proc.civ., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sul presupposto che il M. abbia dedotto unicamente l’inadempimento parziale di Magneti Marelli (sotto il profilo del mancato completamento della fornitura, ovvero della mancata consegna dei materiali necessari a fornire ai clienti l’assistenza post vendita), la sentenza della corte di appello dovrebbe ritenersi viziata sotto i seguenti aspetti: a. la mancata esplicitazione degli elementi in fatto comprovanti tale parziale inadempimento; b. l’erroneo accollo ad essa creditrice dell’onere di provare il proprio esatto adempimento (a fronte della sola allegazione ex adverso dell’inadempimento) nonostante che tale regola, già affermata dalla corte di legittimità, valesse unicamente nel caso di eccezione di inadempimento integrale, non anche parziale; nel qual caso, l’onere della prova era a carico del debitore eccipiente (che, nella specie, non l’aveva fornita); c. l’omissione di qualsivoglia valutazione comparativa, secondo criteri logici e di buona fede nell’esecuzione contrattuale, dei contrapposti inadempimenti di Magneti Marelli e M. /Farav; comparazione in esito alla quale sarebbe emersa la malafede di quest’ultimo, stante l’evidente squilibrio tra l’integrale mancato pagamento ad opera del medesimo e la modestia dell’inadempimento addebitato ad essa ricorrente.
p.2.2 Partendo dalla censura sub b), logicamente prioritaria, la tesi della ricorrente – già sostenuta da Cass. n. 1457 del 10/02/2000, secondo cui: “nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d’inadempimento, per stabilire il riparto dell’onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l’integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’attore (exceptio inadimpleti contractus), quest’ultimo ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto; b) se, invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale (exceptio non rite adimpleti contractus), è l’eccipiente stesso che ha l’onere di dimostrare l’inesattezza dell’altrui adempimento”, è stata successivamente disattesa da Sez. U. n. 13533 del 30/10/2001, le quali hanno affermato l’applicabilità anche all’eccezione di adempimento parziale o inesatto la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell’altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito: Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011.
La corte di appello ha applicato esattamente questa regola dando per scontato che l’opponente M. avesse dedotto ex art.1460 cc un’eccezione di inadempimento totale; va però detto che la stessa soluzione si sarebbe dovuta applicare – atteso il suddetto ed ormai costante orientamento di legittimità – pur in presenza di un’eccezione di inadempimento meramente incompleto o inesatto (“non rite”).
È dunque irrilevante discernere nella specie se il comportamento addebitato alla Magneti Marelli integrasse, oppure no, un inadempimento di quest’ultimo tipo; essendo pacifico, sulla base delle stesse considerazioni della ricorrente, che Magneti Marelli non ha soddisfatto, nel grado di merito, l’onere posto a suo carico di provare l’esatto adempimento; vale a dire, di aver debitamente completato la fornitura anche di quegli elementi accessori e necessari alla prestazione dell’assistenza post vendita, la cui mancanza precludeva al M. la commercializzazione dei prodotti forniti. Ciò da ragione anche della censura sub a), dal momento che la corte di appello non poteva essere richiesta di esplicitare gli elementi in fatto comprovanti l’inesatto o parziale adempimento in un contesto nel quale tali elementi in fatto dovevano – sulla base della suddetta regola di ripartizione dell’onere probatorio – essere introdotti in giudizio e dimostrati dalla stessa Magneti Marelli.
Quanto alla doglianza sub c), è vero che “in tema di responsabilità contrattuale, l’exceptio non rite adimpleti contractus di cui all’art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all’inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento ali ‘intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (Cass. n. 58 del 07/01/2004); ma ciò, appunto, in presenza di inadempimento soltanto parziale. Nella specie, la corte di appello non ha effettuato alcuna valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti ritenendo, come detto, che quella opposta dal M. fosse un’eccezione di inadempimento integrale tout court (primo comma dell’articolo 1460 cc); nel qual caso non era dovuto alcun bilanciamento, tanto più considerato che Magneti Marelli si era limitata a negare il proprio inadempimento, senza – nemmeno in via subordinata – dimostrarne il carattere meramente parziale nell’ambito degli scopi pratici perseguiti dalle parti con il contratto. Va del resto considerato che tanto l’interpretazione delle domande e delle eccezioni delle parti, quanto la valutazione dell’entità dell’inadempimento rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, dalla cui ricostruzione in fatto emerge come il M. avesse dedotto dei profili di inadempimento radicali perché, per quanto concernenti la mancata fornitura unicamente di beni accessori e finalizzati a permettere l’assistenza post vendita alla clientela, erano purtuttavia tali da vanificare l’intera fornitura; in quanto non commerciabile senza i beni ed i componenti non forniti: (sent. appello, pag. 3: “la Magneti Marelli… che, inspiegabilmente, nel corso dei rapporti commerciali interrompeva bruscamente le usuali forniture, impedendo cosi ad essa opponente di porre in vendita prodotti completi e, conseguentemente, di esaurire le scorte di magazzino, con un danno economico rilevante ed irreparabile” ; pag.7: “l’appellante deduce la novazione degli originari obblighi contrattuali evidenziando che l’originario rapporto contrattuale era stato oggetto di novazione a seguito della brusca interruzione dei rapporti commerciali operata dalla Magneti Marelli che aveva impedito la commercializzazione della mercé consegnata, in quanto incompleta”; pag. 8: “la Magneti Marelli era rimasta inadempiente ai propri obblighi contrattuali in quanto non aveva fornito gli accessori necessari alla vendita della mercé in precedenza consegnata, sicché non aveva diritto al pagamento della controprestazione ma tutt’al più alla restituzione della mercé che era gravata da clausola di riservato dominio; con tale contestazione l’appellante si avvale sostanzialmente delle eccezioni di inadempimento, ex articolo 1460 codice civile, al fine di paralizzare la domanda di adempimento della controparte”).
In definitiva, il fatto che l’eccezione di inadempimento si basasse sulla mancata fornitura di beni accessori e di completamento, non implicava di per sé il carattere puramente parziale o inesatto dell’inadempimento addebitato a Magneti Marelli; atteso che, nella prospettazione della parte, la mancata fornitura di tali beni espletava invece un ruolo essenziale nel permettere la successiva commercializzazione anche dei beni regolarmente forniti (l’accessorietà funzionale dei beni non forniti è compatibile con l’essenzialità dell’inadempimento ove, mancando una parte, non può essere commercializzato il tutto); con riguardo ai quali l’offerta di restituzione si poneva, subordinatamente, quale effetto naturale della eventuale risoluzione per inadempimento.
Ne segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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