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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2015, n. 12876. Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 giugno 2015, n. 12876 Ritenuto in fatto L’AMPAC spa (con atto del 20, 21, 22 dicembre 2005 e del 26 aprile 2006, in rinnovazione nei confronti del C. ), premesso di aver incorporato la Canavesana Finanziaria spa, convenne in giudizio quali fideiussori A.B. , P.W. , C.E....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910. La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c. esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità. Ciò, è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo. D'altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. La s.p.a. Chime ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.A.R. avverso l’ordinanza del 3 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Avellino, investito dell’opposizione proposta dal D.A. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866. In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente" – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866 Svolgimento del processo C.N. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2013, con la quale il Tribunale di Bologna – accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta Z.D. – ha declinato la propria competenza in favore del...