Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 novembre 2015, n. 45898

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2761/13 della Corte di appello di Salerno, del 19 novembre 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

sentito, altresi’, l’avv. (OMISSIS), del foro di Asti, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Salerno in data 19 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Sala Consilina il precedente 20 luglio 2012 in esito a giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS), riconosciute a suo favore le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva specifica, alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione, in continuazione con i fatti gia’ oggetto della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 11 maggio 2011, divenuta irrevocabile in data imprecisata.

La accusa contestata al (OMISSIS) consisteva nell’avere egli favorito la prostituzione di talune donne sudamericane, provvedendo a consigliare loro l’inserimento di inserzioni pubblicitarie su siti informatici specializzati, suggerendo loro l’inserimento di messaggi graditi ai destinatari nonche’ l’introduzione in dette inserzioni di immagini fotografiche, anche non corrispondenti alle fattezze delle inserzioniste, ed altri elementi volti a renderle piu’ allettanti presso il pubblico dei fruitori.

Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo la erronea applicazione della stessa disposizione incriminatrice in ipotesi violata, cio’ in quanto la condotta da lui posta in essere, cioe’ la mera attivita’ di supporto nella inserzionistica pubblicitaria, non avrebbe integrato gli estremi del reato a lui contestato.

Il ricorrente si doleva, altresi’, della mancata concessione della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, posto che il lucro da lui conseguito per effetto della condotta posta in essere era stato di speciale tenuita’.

Infine il (OMISSIS) ha contestato la sentenza della Corte territoriale allegando l’avvenuta violazione dell’articolo 81 cpv. c.p., in quanto non sarebbe stata motivata l’entita’ dell’aumento di pena per la ritenuta continuazione e perche’ non sarebbe stata giustificata la indicazione, ai fini della determinazione della pena, come piu’ grave del reato gia’ giudicato dal Tribunale di Sala Consilina e non, invece, di quello giudicato dal Tribunale di Asti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, essendo risultato infondato, deve, pertanto, essere rigettato, con le derivanti conseguenze in ordine al regime delle spese processuali.

Col primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta che la sentenza a suo carico sia viziata, per violazione di legge, non essendo riscontrabile nel suo comportamento l’attivita’ di favoreggiamento della prostituzione.

Questa Corte ha piu’ volte chiarito che rientra nella attivita’ di favoreggiamento della prostituzione, penalmente sanzionata, non ogni comportamento che sia idoneo a rendere un servizio in favore di chi eserciti la prostituzione, ma solamente quella attivita’ che oggettivamente comporti un aiuto all’esercizio stesso del meretricio (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 21 settembre 2012, n. 36595).

Con specifico riferimento alla attivita’ volta alla pubblicizzazione delle prestazioni praticate dalla meretrici questa Corte ha, altresi’, precisato che, non integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione a mezzo stampa di cui alla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, la condotta di chi si limiti alla raccolta ed alla successiva pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su un giornale ovvero si di un sito web, di persone che si offrono per incontri sessuali a pagamento, trattandosi di attivita’ del tutto svincolata dal meretricio da tali persone esercitato e la cui finalita’ e’ esclusivamente la prestazione di un servizio e non anche l’intermediazione tra chi si prostituisce e il cliente (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 25 novembre 2014, n. 48981); nel medesimo ambito era stato gia’ precisato che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito internet, pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attivita’ di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 2 febbraio 2012, n. 4443).

Alla luce dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali riportati appare pertanto chiaro quale sia, in tema di pubblicizzazione delle prestazione di chi eserciti la prostituzione, il limite fra l’attivita’, lecita, di mera informazione resa al pubblico attraverso mezzi di comunicazione sociale della esistenza di determinati soggetti disposti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, e l’attivita’, illecita, di favoreggiamento della prostituzione; siffatto limite e’ ravvisabile nella realizzazione di un quid pluris rispetto alla mero trasferimento della informazione, consistente, a titolo esemplificativo, nella ideazione e redazione del contenuto della inserzione e non nella semplice ricezione di un contenuto gia’ da altri confezionato e trasmissione di esso per la pubblicazione; nella realizzazione delle immagini destinate a corredare l’inserzione pubblicitaria o nella scelta di quelle ritenute piu’ idonee allo specifico fine; il predetto limite deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimento, in altre parole, di una qualche attivita’ di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scopo sia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o, comunque, causale – la appetibilita’ del servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da chi eserciti la prostituzione.

Infatti, nel momento in cui l’attivita’ cessa di essere meramente informativa ma viene consapevolmente indirizzata, anche in cooperazione con i soggetti inserzionisti, all’incremento dei potenziale mercimonio delle prestazioni sessuali, cessa di essere un servizio reso alla singola persona che esercita la detta attivita’ ma decampa verso quella di favoreggiamento del mercato del sesso.

Nel caso in esame, come segnalato dalla Corte di Salerno il prevenuto non si limitava, beninteso previa corresponsione al medesimo di una somma di danaro quale corrispettivo per le sue prestazioni, alla condotta passiva di ricezione e successiva trasmissione per la pubblicazione delle inserzioni su siti web gia’ a lui indicati, ma il suo compito comprendeva anche la dazione di suggerimenti alle clienti in ordine alla individuazione dei siti informatici ove piu’ efficace sarebbe stata la informazione pubblicitaria nonche’ nella indicazione delle modalita’ redazionali attraverso le quali rendere quest’ultima piu’ allettante, sino alla individuazione, autonoma e computa addirittura all’insaputa delle persone che gli richiedevano i suoi servizi, delle immagini da accostare ai nomi delle donne pubblicizzate, onde accattivarsi una maggiore fetta di clientela; e’ assai significativo rilevare, a riprova della autonomia con la quale il (OMISSIS) svolgeva questa sua attivita’ (nonche’ del fatto che la medesima non poteva certamente ritenersi diretta ad adiuvare direttamente le singole persone ma era chiaramente diretta a sostenere la attivita’ da queste svolta) il fatto che l’uomo non si peritava di accostare alla singola inserzione immagini, evidentemente ritenute piu’ idonee a permeare il mercato, che ritraevano persone diverse da quelle cui l’inserzione di riferiva, senza peraltro che queste fossero a conoscenza di tale astuto stratagemma.

Correttamente, pertanto, la Corte salernitana ha riscontrato nella condotta dei (OMISSIS) gli estremi del reato di cui alla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 8).

Quanto alla mancata rilevazione degli estremi concernenti la integrazione della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4), la quale prevede la diminuzione della pena laddove, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’agente abbia conseguito un lucro di speciale tenuita’, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita’, osserva la Corte che, sebbene sia condivisibile l’assunto di partenza della doglianza lamentata dal ricorrente, cioe’ che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la predetta circostanza attenuante e’ riferita non ai soli reati che offendono il patrimonio, ma ha come suo perimetro di riferimento, in virtu’ del tenore testuale assunto dall’articolo 62 c.p., comma 1, n. 4), a seguito della modifica introdotta dalla Legge 7 febbraio 1990, n. 19, articolo 2, tutti i delitti determinati da motivi di lucro o che comunque ne comportano la realizzazione – fra i quali e’ rintracciabile anche il favoreggiamento della prostituzione nei quali, sebbene non ne costituisca un profilo strutturale, e’ usualmente rinvenibile un lucro da parte del favoreggiatore – indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato (ex multis: Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 3 marzo 2015, n. 9248; idem Sezione 5 penale, 27 ottobre 2014, n. 44829; idem Sezione 5 penale, 19 giugno 2013, n. 26807), tuttavia e’ necessario, affinche’ la fattispecie attenuata sia effettivamente sussistente che, oltre alla speciale tenuita’ del lucro conseguito, risulti di speciale tenuita’ anche della lesione inferta al bene tutelato dalla disposizione penale che abbia fatto seguito alla condotta dell’agente.

Rileva questa Corte, con riferimento al caso di specie, che la tipologia del reato commesso dal (OMISSIS), al di la’ del contingente motivo di lucro, comporta una delle piu’ odiose violazioni della dignita’ umana, essendo connesso alla realizzazione di condotte il cui fine e’ il parassitario vantaggio tratto, piu’ o meno direttamente, dal commercio degli altrui corpi, con particolare riferimento al mercimonio sessuale, inevitabilmente coinvolgente, ancora nella cultura del nostro tempo, uno degli aspetti piu’ personali ed intimamente complessi della soggettivita’ umana.

Il fenomeno di reificazione dell’individuo e dei suoi piu’ reconditi atteggiamenti, che e’ inevitabile retaggio dell’esercizio della prostituzione, e’ tale che la lesione del primario bene tutelato dalla Legge n. 75 del 1958, costituito dalla stessa dignita’ umana della persona, non puo’, se non in presenza di condizioni assolutamente peculiari – certamente non ricorrenti nel caso in esame non foss’altro che a causa della pluralita’ delle multiformi condotte attribuite al (OMISSIS) ed al numero delle persone danneggiate dal suo operato – essere ritenuta di speciale tenuita’.

Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, col quale e’ lamentata la violazione di legge e la mancanza o illogicita’ delle motivazione in ordine alla identificazione, una volta ritenuta la esistenza del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza ora impugnata e quelli oggetto della sentenza emessa a carico del (OMISSIS) in data 11 maggio 2011 dal Tribunale di Asti del reato piu’ grave, sul quale poi calcolare l’aumento di pene ai sensi dell’articolo 81 cpv. c.p., questa Corte ne ritiene la inammissibilita’ stante la sua evidente genericita’.

Il ricorrente, infatti, il quale si duole del fatto che la Corte territoriale, rilevata l’esistenza del predetto vincolo fra i reati giudicati con le due diverse sentenze, abbia affermato che il reato piu’ grave fosse quello oggetto della sentenza emessa dalla Corte salernitana avrebbe avuto l’onere, onde consentire a questa Corte di valutare la correttezza o meno della decisione assunta dalla Corte di appello, quanto meno di allegare, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Asti; la difesa del (OMISSIS) si e’, invece, limitata ad evidenziare che i capi di imputazione contestati all’imputato nell’un processo erano piu’ gravi di quelli contestati nel processo del quale l’odierno giudizio e’ l’epilogo, postulando da parte di questa Corte lo svolgimento di una verifica che, oltre ad attenere, per come richiesta, a profili meramente di merito (la maggiore o minore gravita’ dei reati contestati nei due processi), come tali insindacabili da questa Corte, presupporrebbe l’accesso all’esame della sentenza emessa dal Tribunale di Asti che non e’ nella disponibilita’ di questa Corte ne’ e’ da essa acquisirle, non competendo a questa Corte il poteri di compiere atti istruttori, ivi compresa l’acquisizione di atti.

Il ricorso deve, pertanto essere rigettato, essendone risultati infondati i motivi posti a sostegno, con la derivante condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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