Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 novembre 2015, n. 45935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna n. 287 del 15/5/2015 emessa nei confronti del predetto indagato;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla Legge n. 146 del 2006, articolo 4, rigetto nel resto;

udito il difensore dell’imputato, avv.to (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 26/3/2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti (anche) di (OMISSIS) nell’ambito di procedimento nel quale le imputazioni provvisorie riguardano i reati di associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione e fiscali (con la finalita’ di costituirsi dei c.d. fondi neri), corruzione di funzionari esteri, evasione fiscale.

Il Tribunale del Riesame di Napoli il 13-14/4/2015, decidendo su richiesta ex articolo 309 c.p.p., nel dispositivo ha indicato nella Procura della Repubblica di Bologna l’ufficio al quale trasmettere gli atti per competenza territoriale e funzionale. Ma il 15/4/2015 ha rettificato l’errore materiale dichiarando la competenza della Procura presso il Tribunale di Modena.

Su richiesta della Procura di Modena del 22-23/4/2015 (riqualificando ex articolo318 e non gia’ articolo 319 c.p., il reato indicato nel capo B delle imputazioni provvisorie) il 2/5/2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Modena ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia, sostituita con gli arresti domiciliari. Con ordinanza n. 525 del 21/5/2015 il Tribunale per il Riesame di Bologna ha confermato la predetta ordinanza.

2. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati presentati due ricorsi.

2.1. Con il primo viene chiesto l’annullamento della ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna assumendo che l’ordinanza emessa del Tribunale per il Riesame di Napoli sarebbe inefficace per non avere rispettato il termine di 10 giorni previsto dall’articolo 309 c.p.p., e da questa sua inefficacia deriverebbe anche quella dell’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bologna.

2.2. Con il secondo ricorso viene chiesto l’annullamento della ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bologna per vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di (OMISSIS) relativamente ai diversi reati a lui imputati, assumendo quanto segue.

2.2.1. L’ordinanza non descriverebbe le attivita’ di (OMISSIS) all’interno della associazione a delinquere (articolo 416 c.p.).

2.2.2. L’ordinanza non indicherebbe gli elementi che dimostrerebbero l’esistenza e la durata della associazione stessa e la sussistenza dell’aggravante Legge n. 146 del 2006, ex articolo4.

2.2.3. Dai contenuti delle conversazioni intercettate richiamate nel provvedimento cautelare, non sarebbe desumibile la contestata c.d. corruzione internazionale (capo c delle imputazioni provvisorie: articoli 319 e 321 c.p., articolo 322 bis c.p., comma 2, articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 110 c.p.), ma una corruzione propria nazionale (articoli 318, 321 e 322 c.p.) – reato comune commesso da italiano all’estero punibile solo previa richiesta di procedimento ex articolo 9 c.p., comma 2, da parte del Ministro per la Giustizia – e che, in ogni caso, avrebbe dovuto accertarsi in base alla legge tunisina la sussistenza della qualifica di pubblici ufficiali in capo ai funzionari tunisini coinvolti.

2.2.4. Mancherebbe nella condotta di (OMISSIS) – che pure ha ammesso di avere concorso nel reato di falsa fatturazione – il dolo specifico (“al fine di consentire ai terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”) richiesto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione alla supposta tardivita’ dell’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli (emessa nel procedimento n. 524/2015 RG Liberta’, n. 1141/2005 RGNR Trib. Modena e 2323/2015 Rg.Gip Trib. Modena), deve rilevarsi che il provvedimento emesso il 15/4/2015 e’ espressamente qualificato come correzione di mero errore materiale del provvedimento tempestivamente emesso il giorno prima e l’oggetto stesso della correzione (“dove e’ scritto Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bologna si intenda scritto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena”) indica che questa e’ la sua effettiva natura.

In ogni caso, un eventuale vizio del provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli non varrebbe a ledere in concreto la posizione processuale del ricorrente perche’ non si propagherebbe al provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna. Infatti, il provvedimento cautelare adottato dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall’ordinanza pronunciata dal giudice competente: il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente a riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, stante la completa autonomia di quest’ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali: lo status libertatis dell’imputato trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente (Cass.pen.S.U. n.15/1993, Rv.194315; Sez.2, n.4045 del 10/01/2013, Rv. 254306; Sez. 6, n. 45909 del 26/09/2011, Rv. 251180).

2. Per quel che riguarda i motivi di ricorso concernenti il contenuto del provvedimento impugnato, si osserva quel che segue.

2.1. La condotta di partecipazione a una associazione a delinquere implica – a differenza del mero con corso – l’esistenza del pactum sceleris e della consapevolezza del soggetto di inserirsi nella associazione (Cass. pen., Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105), ma puo’ essere riconosciuta, anche sulla base della partecipazione a un solo reato-fine, se il ruolo svolto e le modalita’ dell’azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo.

Questo si verifica, ad esempio, quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei (Cass. pen.: Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 262662; Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Rv. 246115).

Nella fattispecie in esame, sono due le condotte illecite contestate a (OMISSIS) nelle imputazioni provvisorie (dazione di somme di denaro ai funzionari tunisini e rilascio di fatture relative a prestazioni inesistenti). Il Tribunale del Riesame – nella linea di quanto gia’ argomentato dal G.i.p. – ha specificato il ruolo di (OMISSIS) nel funzionamento del meccanismo illecito attuato dal c.d. gruppo (OMISSIS) al fine di procurarsi fondi neri. Egli, quale presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.r.l., societa’ controllata dalla (OMISSIS) e gia’ per vari anni direttore amministrativo della (OMISSIS), avrebbe preso personalmente (dichiarazioni del coimputato (OMISSIS)), agendo in sintonia con (OMISSIS) (presidente della (OMISSIS)), la somma di 45000 euro (porzione di compenso derivante dalla stipula di un contratto di consulenza fittizia a favore della societa’ (OMISSIS) da parte (OMISSIS) per 180000 euro annui) portata dalla Tunisia in Italia per farla confluire nei fondi neri della cooperativa secondo quanto concordato con (OMISSIS). In particolare, il contenuto dell’intercettazione ambientale di una conversazione del 19/2/2014 (prog.7179), inserita in una serie di conversazioni (ordinate cronologicamente e logicamente nelle pagine 72-116 dell’ordinanza del G.i.p. di Modena), fra (OMISSIS) e (OMISSIS) negli uffici della (OMISSIS) delinea i connotati dell’azione delittuosa. Ulteriori plurimi elementi indiziari (costituiti da contenuti di intercettazioni e di interrogatori, perquisizioni, sequestri di fatture, sono richiamati nelle pagine 12-13 dell’ordinanza oggetto del ricorso a riprova della realizzazione – mediante la corruzione di pubblici funzionari esteri – di una osmosi fra le casse della societa’ tunisina (OMISSIS) (gestita da (OMISSIS)) e quelle della societa’ italiana. Pertanto le attivita’ di (OMISSIS) all’interno della associazione a delinquere risultano compiutamente descritte.

2.2. Diversa conclusione vale circa la sussistenza dell’aggravante ex articolo4 Legge n. 146/2006 (c.d. transnazionalita’ del delitto).

La transnazionalita’ non e’ un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma una qualita’ riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in piu’ di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.

Di per se’ il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla Legge n. 146 del 2006, agli articoli 10, 11, 12 e 13.

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dalla Legge n. 146 del 2006, articolo 4, per i reati transnazionali e’ applicabile anche al delitto di associazione per delinquere se alla commissione del reato ha contribuito, in tutto o in parte, un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato, configurabile – secondo le indicazioni dell’articolo 2, punti a) e c), della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15/11/2000 (c.d. Convenzione di Palermo) – in presenza dei seguenti elementi: a) stabilita’ di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalita’ o estemporaneita’ della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Cass. pen., Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012, Rv. 253146).

Il gruppo criminale organizzato e’ un quid pluris un rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 c.p. (che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati) perche’ puo’ trattarsi di un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un’organizzazione autonoma e distinta da quella alla quale e’ riferibile il reato, impegnata in attivita’ illecite in piu’ di uno Stato, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea (Cass. pen., Sez. Un. n. 18374 del 31/1/2013, Rv. 255034; Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014 dep. 2015, Rv. 262217; Sez. 3, n. 2458 del 02/12/2014 dep. 2015, Rv. 61958; Sez. 6, n. 31972 del 02/07/2013, Rv. 255887; Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009; Rv. 243038).

Nel caso in esame, nella imputazione provvisoria (capo a) viene soltanto genericamente affermato che il fatto sarebbe stato commesso “con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato”. Quanto ai soggetti stranieri menzionati in altra imputazione provvisoria (capo c) e coinvolti nella vicenda, non viene indicato che essi facciano parte di una struttura unitaria identificabile come gruppo criminale. Ne’ sono stati addotti e tantomeno emergono dati specifici che consentano di ritenere che essi avessero tra loro rapporti che consentano di presumere che agissero in maniera coordinata per realizzare finalita’ illecite (Cass. pen. Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014 dep. 2015, Rv. 263420).

Da quanto precede deriva l’annullamento dell’ordinanza relativamente alla applicazione della Legge n. 146 del 2000, articolo 4.

2.3. Il ricorrente in ordine alla applicabilita’ dell’articolo322 bis c.p., comma 2, alla fattispecie lamenta la mancanza di prova circa la natura corruttiva nei confronti dei funzionati tunisini delle condotte oggetto di indagine, ossia della non comprovata natura illecita – secondo le leggi tunisine delle attivita’ – richieste ai predetti funzionari.

Il giudice del processo per l’imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d’ufficio, all’accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Questo principio discende dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 14, che, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell’ordinamento rilevante in ogni caso in cui l’applicazione della legge penale nazionale presupponga l’accertamento di un dato normativo straniero (Cass. pen., Sez. 6, n. 49532 del 5/11/2009, Rv. 245339). Per questo accertamento il giudice puo’ avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia o interpellare esperti o istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Deve registrarsi che il Tribunale per il Riesame non ha accertato il contenuto della legge tunisina, ma ha argomentato che circa la natura illecita della condotta dei funzionari tunisini sussisterebbero quantomeno i gravi indizi richiesti dalla legge, evidenziando che nella gia’ menzionata conversazione del 19/4/2014 (OMISSIS) riferisce a (OMISSIS) di avere il direttore della Banca tunisina “a libro paga perche’… possa fare una certa operazione” e di dovere accontentare il capo della dogana e, per queste ragioni, chiede per se’ (per la sua attivita’ di trasferimento illecito di denaro in Italia) un maggiore pagamento (5%) necessario a dare denaro ai funzionari tunisini per atti che devono pertanto ritenersi comunque formati nell’interesse di chi dava loro somme di denaro. I dati sopra richiamati rendono del tutto plausibile l’ipotesi che (OMISSIS) ritenesse di interagire con soggetti che stavano compiendo attivita’ illecite. Tuttavia, l’esistenza e il contenuto di un dato normativo non puo’ essere presunta sulla scorta dell’opinione di un agente, ma va specificamente accertata secondo i percorsi indicati dalla Legge n. 218 del 1995, articolo 14.

Da quanto precede deriva l’annullamento dell’ordinanza relativamente alla applicazione dell’articolo 322 bis c.p., comma 2.

2.4. Per quel che riguarda il motivo di ricorso relativo al capo “d” delle imputazioni, deve osservarsi che l’avere (OMISSIS) concorso nella falsa fatturazione comporta l’esistenza in re ipsa del dolo specifico (“al fine di consentire ai terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”) richiesto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, giacche’ la falsa fatturazione e’ intrinsecamente funzionale alla evasione fiscale.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla Legge n. 146 del 2006, articolo 4, e all’articolo 322 bis c.p., comma 2, e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso.

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