SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
sentenza 18 luglio 2012, n. 28979
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 27/5/2008, dichiarava T.F. colpevole del reato di cui all’art. 349 cod. pen., comma 1 e 2, per avere violato i sigilli, apposti dalla Polizia Municipale di Udine il 13/4/2007, sulla autovettura Renault Clio, trg. (OMISSIS), al fine di assicurarne il fermo, per reiterate violazioni al Codice della Strada, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 12/5/2011, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha ridotto la pena a mesi 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con il seguente motivo:
– errata mancata applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 5 cod. pen., visto che la problematica sulla concretizzazione del reato di violazione dei sigilli è stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte era ravvisabile, nella condotta posta in essere dal prevenuto un errore scusabile sulla interpretazione del disposto di cui all’art. 349 cod. pen.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, si palesa del tutto logica e corretta.
Va osservato che il fermo dell’autovettura dell’imputato era stato eseguito il (OMISSIS) ed il successivo (OMISSIS) il T. era stato individuato dalla Polizia Municipale mentre si trovava alla guida del veicolo, privo dei sigilli, che venivano recuperati e sequestrati dagli agenti presso l’abitazione del prevenuto.
Risultava, pertanto, accertato che quest’ultimo aveva rimosso i sigilli all’autovettura sottoposta a fermo amministrativo e affidata alla sua custodia, e che lo stesso, peraltro, non aveva fornito alcuna giustificazione della condotta assunta.
Con il ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 5 cod. pen. in quanto il comportamento del T. è stato determinato da un errore, con netta evidenza, scusabile, visto che per dirimere il contrasto sorto sulla concretizzazione del reato di violazione dei sigilli sono dovute intervenire le Sezioni Unite della Suprema Corte, con pronuncia del 26/11/09, n. 5385.
Orbene, osservasi che il fermo amministrativo di un veicolo, disciplinato dall’art. 214 codice della strada, è una misura cautelare amministrativa, che mira a fare cessare la circolazione del veicolo e a provvedere alla collocazione dello stesso in apposito luogo di custodia, previa apposizione dei sigilli, la cui violazione integra la fattispecie tipica di cui all’art 349 cod. pen. (Cass. 24/5/2007, n. 35391).
Nessuna incertezza, quindi, può sorgere sulla non utilizzabilità del bene sottoposto a vincolo e l’imputato, nominato custode, era nella piena cognizione della inibizione dell’uso dell’autoveicolo.
Rilevasi, altresì, a conferma della manifesta infondatezza della doglianza espressa dal ricorrente, che la incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella interpretazione e applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale.
Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, alla astensione dalla azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga la incertezza sulla liceità o meno della azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità (ex multis Cass. 27/3/1995, n. 6175).
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il T. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 6126 cod. proc. pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.
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