Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 ottobre 2012, n. 16896

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2000 P.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto la sorella A. esponendo che essi nel 1962 avevano ereditato dal padre alcuni beni immobili siti in (omissis) , avevano proceduto ad una divisione bonaria e da allora avevano cominciato a possedere in via esclusiva l’attore – i beni siti in località Prato e località (omissis) , e la convenuta i terreni siti in (omissis) . Successivamente la convenuta, intendendo trasferire parte della quota di sua proprietà, ma ancora contestata anche all’attore, al figlio, aveva invitato il fratello a sottoscrivere l’atto di compravendita. Egli aveva aderito ma contestualmente avevano stipulato una scrittura il 2 marzo 1994, con la quale a sua volta A..P. si impegnava a fare altrettanto per il trasferimento della quota della quale essa risultava ancora formalmente proprietaria sui beni attribuiti con la divisione bonaria all’attore. La sorella non aveva però rispettato l’impegno assunto. Ciò premesso, l’attore dedusse di aver usucapito i beni attribuitigli con la divisione bonaria, essendo stata ideata la vendita solo per facilitare la formale intestazione della proprietà già acquisita per usucapione. Diversamente, si sarebbe dovuto ritenere valido l’impegno assunto dalla sorella con la scrittura privata del 2 marzo 1994 e si sarebbe dovuta emettere una pronuncia di trasferimento della proprietà in suo favore ex art. 2932 cod.civ..

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò la pretesa dell’attore e chiese, in via riconvenzionale, che si procedesse alla divisione dei beni ancora in comunione.

2. – Il Tribunale adito respinse le domande attoree, e dispose la prosecuzione della causa al fine di provvedere in merito alla richiesta divisione.

Avverso tale sentenza propose appello il P. .

3. – La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 28 giugno 2007, in riforma della impugnata sentenza, dichiarò che il P. era proprietario in virtù di usucapione dei beni attribuitigli con la divisione. La Corte di merito rilevò una erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze probatorie, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora, come nella specie, il comproprietario coerede sia stato, a seguito di amichevole divisione del compendio ereditario, immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, egli prende in tal modo a possedere a titolo esclusivo il bene assegnatogli de facto, senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso tale da escluderne il pari godimento da parte degli altri coeredi.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Motivi della decisione

1.1. – Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 714, 1102 e 2697 cod.civ. La Corte territoriale, a supporto della affermata usucapione, avrebbe desunto elementi di giudizio da fatti inidonei o comunque avrebbe ritenuto sussistenti situazioni di fatto, di cui difetterebbe la prova, né avrebbe tenuto conto che il coerede che invochi l’usucapione deve aver goduto il bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una sua volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza opposizione e per il tempo necessario ad usucapire: ciò che nella specie non si sarebbe verificato, in quanto P.A. e S. erano, fino alla morte della madre M..M. , solo nudi proprietari degli immobili oggetto di contenzioso, sicché, quand’anche si volesse accreditare la dedotta divisione di fatto, si tratterebbe comunque di divisione riferita alla sola nuda proprietà.

1.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Suprema Corte se, in relazione agli artt. 714, 1102 e 2697 cod.civ., possa essere affermato il possesso esclusivo sulla base di una divisione di fatto tra due soggetti titolari di diritti di nuda proprietà e se l’assegnazione effettuata su tale presupposto – in presenza di diritto di usufrutto – possa dar luogo ad un possesso pubblico ed a titolo esclusivo idoneo a legittimare la pronunzia di usucapione”.

2.1. – Con il quarto motivo, che, per ragioni di connessione, va esaminato congiuntamente al primo, si deduce violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 1014 cod.civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere compatibile la sussistenza di un diritto di usufrutto in capo a M..M. con l’asserita divisione bonaria, mentre avrebbe dovuto, se mai, dichiarare la prescrizione del diritto dell’usufruttuaria per non uso dei beni nel ventennio – in relazione alla quale peraltro mancava ogni domanda per poi emettere la consequenziale pronuncia sull’usucapione.

2.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Suprema Corte se, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1014 cod.civ. e 112 cod.proc.civ., possa essere dichiarata la usucapione del nudo proprietario in assenza di pronunzia in ordine alla prescrizione del diritto di usufrutto e se comunque possa essere emessa una pronunzia con cui si dia atto che il possesso del nudo proprietario deve ritenersi utile ai fini della usucapione nei confronti della madre usufruttuaria, in assenza della relativa domanda”.

3.1. – Le censure sono infondate.

3.2. – La sentenza impugnata ha accertato che, indipendentemente dalla esistenza dell’usufrutto a favore della madre, l’attore aveva esercitato sui beni a lui assegnati un possesso autonomo in contrasto con la posizione di nudo proprietario. Quanto al riferimento alla mancata richiesta di declaratoria di prescrizione del diritto di usufrutto di cui era titolare la madre dell’attore, esso risulta inconferente, poiché nella specie non si discuteva dell’acquisto del diritto da parte del nudo proprietario nei confronti dell’usufruttuario per estinzione dello stesso, ma della situazione di fatto, in relazione alla quale andava verificata, come la Corte di merito ha fatto, la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem.

4.1. – Con il secondo motivo si deduce violazione e/o errata applicazione degli artt. 714, 1102 e 2697 cod.civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe affermato la sussistenza di una divisione bonaria dei beni tra P.S. e A. – da cui sarebbe derivato per il primo il possesso esclusivo dei beni immobili di cui è stato riconosciuto il diritto di proprietà in capo allo stesso per intervenuta usucapione – senza individuare i beni oggetto della divisione. Inoltre, l’affermata divisione di fatto sarebbe in contrasto con il riconoscimento in capo al P. della proprietà per intervenuta usucapione di tutti i beni.

4.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Suprema Corte se, in relazione agli artt. 714,1102 e 267 c.c. possa essere affermato il godimento separato di un bene sulla base di una divisione di fatto tra coeredi senza individuare quali siano stati i beni che avrebbero composto l’asse oggetto di divisione e quale sia stata, in concreto, l’attribuzione effettuata in favore di ciascuna parte”.

5. – Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che fosse controverso quali erano stati i beni assegnati con la divisione amichevole.

6.1. – Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o errata applicazione degli art. 1158 e 2697 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Le deposizioni testimoniali acquisite non confermerebbero, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la sussistenza di una informale divisione dalla quale sarebbe derivata l’immissione in possesso da parte del P. dei beni immobili per i quali è stata poi dichiarata l’usucapione. Inoltre nella sentenza impugnata mancherebbe alcuna motivazione con riferimento al decorso del ventennio necessario ad usucapire.

6.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Suprema Corte se, in relazione agli artt. 1158 e 2697 cod.civ., possa essere pronunziata la usucapione in assenza e/o insufficienza di prove in ordine al decorso del ventennio necessario ad usucapire e se il mero godimento da parte del coerede del bene comune, anche in assenza di richiesta di rendiconto, possa legittimare una pronunzia di usucapione”.

7. – La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio, risolvendosi sostanzialmente in una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, inibito in sede di legittimità a fronte di una congrua e plausibile ricostruzione delle stesse operata dal giudice di merito.

8.1. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1158 cod.civ. in presenza di contestuale ed alternativa domanda finalizzata al trasferimento del bene immobile in forza di atto unilaterale del 2 marzo 1994, formulata ex art. 2932 cod.civ., nonché omessa pronuncia su di un punto decisivo. Nella specie difettavano, secondo la ricorrente, i presupposti per la pronunzia di usucapione, essendo la proposizione da parte del P. della domanda ex art. 2932 cod.civ. – fondata sulla sussistenza di un preliminare di vendita asseritamente sottoscritto il 2 marzo 1994 – incompatibile con la contestuale domanda di usucapione.

8.2. – La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Suprema Corte se, in relazione agli art. 1158 e 2932 cod.civ., possa essere pronunziata l’usucapione in presenza di contestuale domanda diretta ad ottenere sentenza in luogo di contratto non concluso sulla base di atto negoziale avente contenuto obbligatorio. Più in particolare, se la dedotta sussistenza di un titolo negoziale non sia idonea ad escludere l’animus possidendi quanto meno fino alla data apparente della scrittura”.

9.1- – La censura è infondata.

9.2. – La domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. dal P. era stata formulata in via subordinata per il caso in cui non si fosse ritenuto di accogliere la domanda di usucapione. Del resto, la scrittura in questione conferma il possesso ad usucapionem, in quanto con essa le parti si erano impegnate a formalizzare reciprocamente in favore del coerede l’intestazione di quei beni dei quali egli veniva così riconosciuto proprietario.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva dall’intimato.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

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