Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 luglio 2015, n. 14639

Svolgimento del processo

1. Nel luglio del 2002, la E. s.a.s. di R.F. e i suoi soci accomandatati, R.I., Ra.Ga., R. F., R.L., g. e G., convennero in giudizio il loro commercialista, dottor B.G., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni loro causati dal negligente espletamento di un incarico professionale in relazione all’impugnativa di diversi avvisi di accertamento emessi dall’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sanremo nei confronti della E. s.a.s. e dei soci della stessa.

A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nel settembre del 1993, presso la sede della società, furono riscontrate irregolarità relative alle dichiarazioni ILOR e IRPEF per l’anno 1992. Irregolarità che avevano dato seguito ad avvisi di accertamento notificati alla società ed ai soci personalmente.

Sostennero gli attori che avevano conferito incarico al dottor B. di proporre opposizione avanti alla Commissione Tributaria di Imperia. Opposizione che non fu accolta perchè i ricorsi depositati furono dichiarati inammissibili in quanto sottoscritti dalle parti personalmente e non dal difensore tecnico come richiedeva il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, nelle more entrato in vigore. La riscontrata irregolarità formale dei ricorsi impedì al giudice tributario di verificare i motivi di merito addotti dai contribuenti.

Mentre analoghe impugnazioni, presentate successivamente, che si fondavano sugli stessi motivi ebbero esito vittorioso.

Si difese il B. contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti sostenendo, da un lato, che non era possibile che i ricorsi in questione anche se regolarmente sottoscritti sarebbero stati accolti e, dall’altro, che gli attori non avevano impugnato in cassazione le pronunce della Commissione Tributaria Regionale determinando così la loro definitività.

Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicurataci Zurigo e Milano Assicurazioni per essere eventualmente manlevato.

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 13 aprile 2007, ritenne provata l’esistenza del rapporto professionale tra gli attori e B. in forza del quale aveva predisposto i ricorsi oggetto di causa, nonchè la colpevolezza del professionista per avere ignorato una disposizione di legge. Ma che ciò nonostante, non era possibile ritenere che esistesse la probabilità che i ricorsi, anche se correttamente presentati, sarebbero stati accolti. Respinse perciò le domande proposte dagli attori e la domanda con cui la Milano Assicurazione aveva chiesto la restituzione della somma di Euro 12.000 che aveva versato agli attori per consentire loro di aderire al condono fiscale.

2. La decisione è stata confermata, ma con diversa motivazione, dalla Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 16 dell’11 gennaio 2011. La Corte ha ritenuto la condotta del B. non colpevole e che, pertanto, non poteva essere chiamato a rispondere delle conseguenze dannose causate agli attori dalla reiezione dei ricorsi.

I giudici della Corte territoriale hanno motivato che nelle more del processo di appello, sono intervenute pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno affermato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, era stato interpretato nel senso che l’inammissibilità del ricorso sottoscritto dalla parte e non dal suo difensore scaturiva solo dall’inosservanza dell’ordine impartito dal Giudice Tributario di munirsi di difensore. Pertanto, non è stata la condotta del B. l’antecedente causale del danno che gli attori lamentano ma piuttosto la loro scelta di non far valere innanzi la Suprema Corte le ragioni che esistevano per ottenere la riforma delle pronunce della Commissione Tributaria Regionale. Conseguentemente erano gli attori i soli responsabili della definitività degli accertamenti svolti dagli uffici finanziari. La Corte territoriale ha dichiarato tardiva la domanda di restituzione proposta dalla Milano Assicurazione contro gli attori.

3. Avverso tale decisione, la E. di R.F. ed i suoi soci propongono ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi.

3.1. B. e le società assicuratrici non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Lamentano che i giudici del merito hanno errato nell’interpretare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, alla luce della giurisprudenza formatasi tra il 2000 e 2004 perchè si riferisce ad un’ipotesi di assenza di assistenza tecnica nel giudizio tributario. Nel caso di specie, invece, i mandati in favore del B. esistevano ma il professionista non aveva sottoscritto ricorsi. Inoltre la Corte d’Appello erroneamente imputa agli odierni ricorrenti di non avere interposto ricorso per cassazione avverso le pronunce sfavorevoli della commissione tributaria regionale non considerando che il B. ha confessato il suo errore professionale. Infatti fu lui a sconsigliare il ricorso per cassazione. In ogni caso denunciano che il B. non ha svolto il suo mandato secondo i criteri della diligenza.

4.2. Con il secondo motivo, la società e i suoi soci lamentano la “contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata è errata, contraddittoria e sfornita di prova nel punto in cui sostengono che la condotta del B. non è stata l’antecedente causale del danno, ma la loro scelta di non impugnare dinanzi alla Suprema Corte per ottenere la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. In tale motivazione i giudici omettono di considerare che nel corso delle risultanze istruttorie era emersa la responsabilità del B. ed, in particolare, il fatto che il professionista ha condiviso il proprio convincimento con i clienti di non impugnare in Cassazione.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la “contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La società ed i suoi soci lamentano che la statuizione delle spese di giudizio effettuata dal giudice di appello nel dispositivo e del tutto contraddittoria ed inconciliabile con tutti gli altri capi del dispositivo stesso, nonchè con la parte motiva del provvedimento impugnato.

5. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono entrambi fondati.

È principio consolidato di questa Corte che nell’adempimento dell’incarico professionale conferito, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone al professionista di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. n. 14597/2004; Cass. n. 16023/2002).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza dei giudici del merito è carente proprio in punto di informazione. Non emerge, infatti, se il professionista nell’espletamento del suo mandato sia stato diligente nell’aver rappresentato, ed informato, i suoi clienti di tutte le circostanze necessarie per poter assumere una decisione consapevole finalizzata ad impugnare i provvedimenti della Commissione Tributaria Regionale.

In particolare, assunto il dato che circa l’obbligo di assistenza tecnica nel processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, sussisteva a quel tempo quanto meno un contrasto interpretativo, il professionista avrebbe avuto, per quanto premesso, il dovere di informare il cliente della possibilità di un ricorso per cassazione, allo scopo di sperimentare una possibilità di esito favorevole, fatte ovviamente le opportune valutazioni in concreto in ordine alla possibilità di successo del ricorso anche nel merito delle questioni tributarie dedotte in giudizio, attraverso cioè un ponderato bilanciamento tra il costo del rimedio impugnatorio ulteriore e le possibilità di ricavarne concreta utilità. Onde rimettere, in definitiva, la responsabilità della decisione ad una ponderata delibazione del cliente stesso.

Su tutto questo, non risulta che sia stata esperita una indagine di merito.

6. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbito il terzo, cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova, la quale dovrà integrare la valutatone di merito nei termini indicati.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbito il terzo, cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2015

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