cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 26 agosto 2015, n. 17145

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3708/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– c/ ric. – ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 986/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilita’ o in subordine assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ed (OMISSIS) con atto di citazione del 3 febbraio 1998 convenivano in giudizio i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e premettendo: a) di essere ciascuno al pari dei convenuti proprietario di un appartamento e di un locale cantina, facente parte di un fabbricato realizzato in (OMISSIS) dalla (OMISSIS) srl. a contributo statale (OMISSIS) in virtu’ di assegnazione con atto pubblico del (OMISSIS); b) che i convenuti, in violazione della disciplina speciale delle suddette assegnazioni di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938 e del Regolamento condominiale approvato dal Ministero LLPP avevano nell’anno 1995 realizzato l’apertura di una porta sul muro maestro dell’edificio comune prospiciente il marciapiede e il cortile condominiale, in corrispondenza della cantina seminterrata di loro proprieta’ quale via di accesso dall’esterno al locale tramite apposita rampa; e) che in detto locale essi svolgevano inoltre attivita’ commerciale di produzione trasporto e vendita di estintori antincendio con pregiudizio della tranquillita’ e della salute degli altri condomini; c) che lo spazio antistante la porta veniva occupato in via esclusiva dai coniugi convenuti quale posteggio privato della loro autovettura con intralcio dell’ingresso principale dello stabile condominiale. Cio’ premesso, chiedevano che i convenuti fossero condannati alla rimessione del fabbricato condominiale allo stato iniziale, nonche’ al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese giudiziali.

Si costituivano i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali contestavano le allegazioni tutte degli attori ed eccepivano che con delibera assembleare del 4 febbraio 1974 essi erano stati autorizzati alla contestata apertura del magazzino, che non avevano interessato i muri maestri del fabbricato condominiale, che l’attivita’ artigianale non prevedeva contatto con il pubblico; che l’utilizzo del locale come garage conseguiva all’apertura autorizzata dell’assemblea; che il parcheggio dell’autovettura sullo spazio antistante avveniva in conformita’ all’assegnazione di posto macchina e senza molestia per alcuno. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Cosenza con sentenza dell’11 giugno 2004 rigettava la domanda e condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) assumendo che il Tribunale non aveva considerato che: a) che ai sensi della previsione di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, l’opera realizzata di cui si dice avrebbe dovuto essere considerata abusiva; b) aveva ritenuto le opere in questione assentite in base alla deliberazione del 4 febbraio 1974 quando, ancora il condominio non era venuto ad esistenza; c) le opere stesse non potevano considerarsi legittime, anche in base alle norme di diritto comune perche’ avevano inciso negativamente sul decoro architettonico.

Si costituivano i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali resistevano al proposto gravame e ne chiedevano il rigetto.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 986 del 2008 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata condannava i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rimessione in pristino stato del fabbricato condominiale a loro cura e spese, rigettava la domanda di risarcimento danni, e condannava gli stessi in solido al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Secondo la Corte di Catanzaro, la delibera condominiale cui farebbero riferimento i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe anteriore alla costituzione del Condominio e, ammesso pure che in ragione della normativa relativa agli alloggi popolari ed economici l’Ente proprietario avesse trasferito la gestione relativa all’uso e al godimento delle cose comuni ai soci assegnatari inquilini, tuttavia, l’assemblea dei soci assegnatali non era abilitata a concedere autorizzazioni ai soci in relazione alle innovazioni e modifiche degli immobili inerenti il fabbricato sociale. Pertanto, l’opera realizzata dagli appellanti non solo avrebbe determinato la trasformazione di un locale cantina in garage, ma ha inciso su una cosa comune in contrasto con la previsione di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, richiamato dall’atto pubblico del 22 maggio 1992 e con l’articolo 7 del Regolamento condominiale.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per un motivo. (OMISSIS), regolarmente intimata in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.- Ricorso principale.

1.- I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, degli articoli 1102 e 1120 c.c., e dell’articolo 7 del 1 Regolamento condominiale della societa’ (OMISSIS) arl., quest’ultimo anche in relazione ai canoni ermeneutici di cui all’articolo 1362 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, nel ritenere che l’opera realizzata dagli appellanti, non solo aveva determinato la trasformazione di un locale cantina in garage ma aveva inciso su una cosa comune in contrasto con la previsione di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, e all’articolo 7 del Regolamento condominiale, non avrebbe tenuto conto che, nel caso in esame, non era stata effettuata alcuna innovazione o modifica della cosa comune, posto che l’apertura nel muro era preesistente corrispondente ad una finestra la quale era stata ampliata per consentire l’apposizione di una porta basculante. Piuttosto, la Corte distrettuale avrebbe tenuto conto che il caso in esame integrava gli estremi dell’ipotesi prevista dall’articolo 1102 c.c. – e cosi’ come e’ stato affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione – l’apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino e’ consentita, quale uso piu’ intenso del bene comune, con eccezione del caso in cui tale varco metta in comunicazione l’appartamento – del condomino con altra unita’ immobiliare attigua, pur di proprieta’ del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condominiale, poiche’ in questo caso il collegamento tra unita’ abitative determina la creazione di una servitu’ a carico di fondazioni e struttura del fabbricato.

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte di Cassazione: se puo’ ritenersi innovazione, ovvero modificazione della cosa comune vietata dal Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, e dell’articolo 7 del Regolamento condominiale della (OMISSIS) arl. l’apertura di una porta garage in sostituzione ed in ampliamento di una preesistente finestra, nel muro perimetrale di un edificio condominiale al servizio dell’unita’ di proprieta’ esclusiva di singolo condomino, facente parte dello stesso edificio. Se puo’ il predetto articolo 7, corrispondente sostanzialmente al testo dell’articolo 1120 c.c., interpretarsi nel senso di vietare un siffatto intervento.

b) Con il secondo motivo, l’omessa motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe minimamente considerato il profilo dell’effettiva alterazione della cosa comune in conseguenza dell’intervento de quo, nel senso della limitazione del pari uso degli altri condomini e della prosecuzione dell’esercizio dell’uso del muro stesso.

c) Con il terzo motivo la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, e all’articolo 17 del Regolamento condominiale della Societa’ (OMISSIS) arl. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che gli attori, per conseguire la condanna dei convenuti al ripristino, avrebbero dovuto dimostrare che l’intervento di cui si dice recava pregiudizio all’uso del muro comune e che gli attori non avevano offerto alcuna prova del proprio assunto.

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la corte di Cassazione: se puo’ essere disposta la rimessione in pristino della parte comune modificata da un singolo condomino in difetto di prova circa un concreto pregiudizio per l’uso della cosa medesima da parte degli altri condomini, sicche’ il condomino che lamenta che la modificazione della parte comune dell’edificio ad opera di altro condomino lede il proprio diritto a farne pari uso, e’ tenuto a dare prova di tale pregiudizio.

1.1.- I motivi appena indicati, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutti – o direttamente o indirettamente per gli effetti riflessi e conseguenti – la questione (sia pure sotto profili diversi) di verificare se nell’ipotesi l’intervento edilizio effettuato dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) sul muro condominiale integrava gli estremi di una modifica rientrante nella previsione di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, oppure integrava gli estremi di un uso piu’ proficuo della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c., e articolo 1120 c.c.. E tutti e tre i motivi sono infondati.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale, non vi era dubbio che l’intervento edilizio operato dagli appellati aveva inciso sulla cosa comune dato che (….) risultava che gli stessi avevano realizzato dei lavori di apertura garage ampliando una finestra esistente per consentire l’accesso carrabile ai locali (….) siti al piano terreno dello stesso stabile. Ora, e’ di tutta evidenza, e non era necessario esplicitarlo ulteriormente, che l’opera descritta integrava, – comunque, gli estremi di una modifica del muro comune, posto che in conseguenza di quella trasformazione il muro di cui si dice, non presentava lo stesso aspetto che aveva al momento della sua realizzazione e considerato pure che la funzione e la struttura di una porta e’ diversa da quelli di una finestra. D’altra parte, i ricorrenti non indicano, neppure, le ragioni per le quali nel caso in esame l’opera realizzata non integrava gli estremi di una modifica, essendo insufficiente affermare che la trasformazione da finestra in porta non aveva alterato la destinazione e la funzione del muro comune, perche’ la modifica puo’ riguardare, e nel caso in esame ha riguardato, gli elementi strutturali ed esteriori del muro, indipendente dai riflessi che la modifica di cui si dice abbia potuto avere sulla destinazione e sulla funzione del bene di che trattasi.

Accertata l’avvenuta modifica del bene condominiale, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che quella modifica era in contrasto con la previsione di cui al D.R. n. 1165 del 1938, articolo 214, nonche’ con l’articolo 7 del Regolamento condominiale laddove si afferma che i condomini non possono apportare innovazioni, ne’ modificazioni alle cose comuni, anche se dirette al miglioramento e all’uso piu’ comodo ed al maggior rendimento di esse, se non previa deliberazione dell’assemblea dei condomini (…). Si tratta, come e’ evidente di una normativa speciale rispetto a quella che disciplina la comunione nonche’ il condominio (articoli 1102 e 1120 c.c.) e come tale prevale su quest’ultima e, comunque, non e’ sovrapponile alla prima. Pertanto, inconferente e’ il richiamo operato dai ricorrenti all’orientamento espresso in varie occasioni da questa Corte secondo il quale l’apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino e’ consentita, quale uso piu’ intenso del bene comune, dato che attiene ad una normativa, quella di cui agli articoli 1102 e 1120 c.c., derogata dalla normativa speciale di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938.

1.1.a) Cio’ posto e’ di tutta evidenzia che la Corte distrettuale non ha mancato:

a) di chiarire che la modifica del muro condominiale risultava dalla perizia giurata, nonche’ dall’interrogatorio dello stesso perito Ing. (OMISSIS); b) di specificare che anche i muri di mera tamponatura, come i ricorrenti ritengono fosse il muro condominiale di cui si dice, erano da considerare muri maestri in quanto, come gia’ affermato da questa Corte in piu’ occasioni, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggono dagli agenti termici ed atmosferici e ne delineano la sagoma architettonica; c) di rilevare che l’intervento edilizio di che trattasi non aveva rispettato le prescrizioni di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, nonche’ dell’articolo 7 del Regolamento condominiale.

1.1.b) A sua volta, la Corte distrettuale non ha omesso di considerare, ne’ ha violato, le prescrizioni di cui all’articolo 2697 c.c., in tema di onere della prova, posto che il ripristino del muro condominiale, cosi’ come era esistente al momento dell’intervento edilizio effettuato dai convenuti, non era relazionato ne’ relazionabile all’esistenza di un pregiudizio all’uso del muro comune, ma alla semplice esistenza di una modifica del muro condominiale oggetto della presente controversia. Pertanto, gli attori avevano l’onere, cosi’ come e’ stato assolto, di dimostrare che l’intervento edilizio effettuato dai convenuti era stato realizzato senza le dovute autorizzazioni previste dalla normativa di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articoli 58 e 214, nonche’ dell’articolo 7 del Regolamento condominiale approvato dal Ministero del LLPP.

2.- Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Secondo i ricorrenti, l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale la delibera condominale del 4 febbraio 1974 sarebbe irrilevante perche’ assunta in epoca in cui il Condominio non era ancora venuto ad esistenza essendo sorto solo a seguito dell’atto pubblico di assegnazione del 22 maggio 1992 e, pur ipotizzando un condominio di gestione, lo stesso avrebbe dovuto essere limitato alla gestione relativa all’uso e al godimento delle cose comuni, ma privo della competenza di concedere autorizzazione ai soci a modifiche e/od innovazioni degli immobili inerenti il fabbricato sociale, non avrebbe considerato che l’apertura in questione costituiva proprio un’estrinsecazione dell’uso di una parte comune.

2.1.- Il motivo rimane assorbito dal primo motivo posto che si e’ gia’ escluso che l’intervento edilizio effettuato dai convenuti sul muro condominiale integrasse gli estremi di un uso del bene comune trattandosi di una modifica dello stesso.

3.- I ricorrenti lamentano ancora:

a) Con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione del D.R. n. 1165 del 1938, articolo 214, e dell’articolo 17 del Regolamento condominiale della (OMISSIS) arl., dell’articolo 1120 c.p.c., e articolo 1136 c.p.c., comma 5. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la delibera del 4 febbraio 1974, benche’ intervenuta prima della costituzione del Condominio non avrebbe potuto dirsi incompatibile con al volonta’ dei soci assegnatali, per come manifestato nell’atto di assegnazione o, comunque, dalla stessa superato soddisfacendo in tutto e per tutto il prescritto requisito della maggioranza richiesta dalla predetta norma e dal regolamento condominiale, essendo stata assunta all’unanimita’ e non impugnata. Il superamento della delibera di cui si dice, sempre secondo i ricorrenti, comporterebbe ancora una volta una falsa applicazione del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, e dell’articolo 17 del Regolamento condominiale.

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte di Cassazione: se in materia edilizia popolare ed economica ove i soci di una cooperativa, prima dell’assegnazione, deliberano all’unanimita’ di autorizzare la modificazione di una parte comune, e con il successivo atto di assegnazione richiamano le norme del Regio Decreto n. 1165 del 1938, e del regolamento condominiale richiedenti, per le modificazioni della cosa comune, le maggioranze previste dall’articolo 1136 c.c., comma 5, la modificazione intervenuta secondo le modalita’ della prima deliberazione deve ritenersi vietata dal Regio Decreto n. 1165 del 1938, e dal regolamento condominale, riproducesti il combinato disposto dell’articolo 1120 c.c., e articolo 1136 c.c., comma 5.

b) Con il sesto motivo, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, avendo negato rilevanza alla decisione assunta il 4 febbraio 1974, non considerando che la stessa rispettava in tutto e per tutto i limiti imposti dal Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, e dell’articolo 17 del Regolamento condominiale piu’ volte richiamato avrebbe comportato anche una palese omissione di motivazione in ordine all’effettiva volonta’ dei condomini fra i quali la stessa (OMISSIS) e il suo dante causa (OMISSIS).

3.1- La Corte rileva l’infondatezza di queste censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando entrambi, direttamente o indirettamente, la questione (sia pure sotto profili diversi) di verificare se la delibera del 4 febbraio 1974 avrebbe dovuto considerarsi superata dalle previsioni di cui all’articolo 3 dell’atto pubblico di assegnazione del 22 maggio 1992.

In verita’ e a ben vedere con questi motivi, i ricorrenti ripropongono corrispondenti motivi di appello che sono stati esaminati e delibati correttamente dalla Corte distrettuale. Anche, in questa sede, non puo’ che condividersi l’affermazione della Corte di appello, perche’ corretta sotto il profilo logico e, soprattutto, sotto il profilo giuridico, nonche’ ampiamente motivata, e cioe’, quella secondo cui la delibera del 4 febbraio 1974 non poteva farsi rientrare nella disciplina condominiale perche’, comunque, non era stata richiamata ne’ dell’atto di assegnazione del 22 maggio 1992, ne’ dal Regolamento condominiale. Ne’ puo’ considerarsi sufficiente, come sostengono i ricorrenti, la circostanza che quella delibera era stata adottata all’unanimita’ dei soci perche’ non solo quell’atto, ai sensi della normativa di cui al RD. n. 1165 del 1938, non poteva essere assunto, dai soci, nel tempo in cui e’ stato assunto, ma e’ soprattutto perche’ non e’ stato ratificato, e/o comunque riconosciuto, ne’ direttamente ne’ indirettamente, dai successivi atti.

Come correttamente ha evidenziato la Corte distrettuale: appare evidente, non facendosi richiamo nel detto atto pubblico in alcun modo alla precedente deliberazione del 4 febbraio 1974 che tale deliberazione non possa piu’ farsi rientrare nelle disciplina condominiale dal momento che deve ritenersi che con tale atto del 22 maggio 1992 i soci assegnatali, in assenza, comunque, di alcun richiamo al contenuto della precedente deliberazione abbiano inteso

disciplinare ex novo i rapporti inerenti i singoli alloggi acquistati e le parti comuni del fabbricato, prescindendo, cioe’, dalla citata deliberazione. La stessa Corte specifica, ancora, che tale atto (la delibera del 4 febbraio 1974) non era stato richiamato neppure nel Regolamento condominiale approvato dal Ministero dei LLPP prodotto in primo grado dagli appellanti (e non contestato dalla difesa della controparte ne’ sotto il profilo del contenuto normativo, ne’ sotto il profilo dell’intervenuta approvazione dello stessa da parte del Ministero dei lavori Pubblici). E, di piu’, la Corte distrettuale non ha mancato, neppure, di osservare che gli stessi appellati per contrastare l’assunto della controparte nella parte in cui ha sostenuto che la deliberazione del 4 febbraio 1974 era stata adottata anteriormente al sorgere del condominio, hanno sostenuto, ma, infondatamente, che per il previo consenso della maggioranza di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, non sarebbe necessaria una formale delibera, cosi’ riconoscendo in sostanza che l’iniziativa edilizia dagli stessi assunta nell’anno 1995 richiedeva il consenso di cui alla detta norma.

E, comunque, i soci assegnatali delle cooperative edilizie a contributo statale, ancorche’ abbiano dichiarato di consentire a determinate modificazioni o varianti da apportare allo stabile, ai relativi accessori o servizi o alla consistenza e destinazione di parti comuni, non sono senz’altro vincolati, in forza del detto consenso, a riconoscere e rispettare la nuova situazione determinatasi in seguito all’esecuzione di tali varianti, ed a sottostare alle correlative conseguenze di carattere patrimoniale, qualora le varianti stesse siano state illegittimamente attuate senza il preventivo consenso del ministero dei LL PP e dell’istituto mutuante; a meno che non siano essi stessi direttamente partecipi e corresponsabili di siffatto illegittimo operato.

4.- Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe potuto da un lato riconoscere che il ripristino competeva, in forza delle norme piu’ volte richiamate esclusivamente al competente Ministero e, immediatamente, dopo, in base alle stesse norme richiamate dall’atto di assegnazione, accogliere la pretesa del condomino, in assenza di iniziative della stessa autorita’ preposta.

4.1.- Il motivo e’ infondato per le ragioni di cui si dira’.

Intanto, correttamente la Corte di merito ha chiarito che il Ministero competente ha la facolta’ di reagire alla violazione e di chiedere la rimozione parziale o totale delle modifiche o delle innovazioni apportate al bene condominiale, nonche’ il ripristino quo ante all’intervento edilizio. Cosi’ come correttamente la Corte ha chiarito che, ai sensi del Regio Decreto n. 1165 del 1983, articolo 58, comma 2, al condomino non e’ data la facolta’ di invocare la violazione dell’articolo 214, u.c., del RD piu’ volte citato, appartenendo la relativa legittimazione al Ministero competente il quale ha la mera facolta’ di ordinare la rimozione parziale o totale o costruzioni siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilita’ degli edifici ovvero agli interessi dell’Ente mutuante o dei singoli osci. Pertanto, nessun errore la Corte ha commesso con riferimento all’applicazione della normativa di cui all’articolo 214, e per richiamo al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 239.

4.1.a) A sua volta in base al Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, articolo 131, la speciale commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica decide “su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita’ di socio od aspirante socio nonche’ sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa in quanto riguardano rapporti sociali”. Nella specie, invece, la controversia: a) pendeva non tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) e la (OMISSIS), della quale asserisce essere socio, ma tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altro b) avente ad oggetto la utilizzazione dei beni condominiali e quindi un rapporto relativo al godimento dei servizi comuni e non il rapporto sociale. In questi termini, pertanto, la Corte distrettuale sarebbe stata onerata ad offrire idonea motivazione solo se avesse ritenuto (e non riguarda il caso in esame) (OMISSIS) e (OMISSIS) privi di legittimazione attiva.

B.- Ricorso incidentale.

5) Con l’unico motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 114, e dell’articolo 7 del Regolamento condominiale della societa’ (OMISSIS) arl. (articolo 360 c.p.c., n. 5) Secondo il ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe valutato le conseguenze della violazione del sistema autorizzativo di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 214, solo, esclusivamente, con riferimento ai poteri dell’autorita’ amministrativa di vigilanza e di controllo, ma, non avrebbe chiarito se la violazione della regola dell’autorizzazione amministrativa rendeva illegittima la modificazione non autorizzata, anche rispetto agli assegnatari. Il ricorrente ritiene che mentre dell’articolo 214, piu’ volte richiamato nel procedimento dell’autorizzazione pubblica, e’ riconosciuta cittadinanza con il riconoscimento del diritto del socio di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell’articolo 239, invece, non e’ cosi’ per le ragioni contrarie del socio dissenziente, anche qualora il procedimento sia correttamente instaurato. Il che dimostrerebbe, sempre secondo il ricorrente, che l’ablazione del procedimento con la mancata richiesta delle prescritte autorizzazioni inciderebbe direttamente sul diritto e sulle ragioni dei singoli soci.

Pertanto, conclude il ricorrente incidentale dica la Corte di cassazione: se in caso di modificazione della cosa comune operata da un socio in una cooperativa edilizia a tributo statale, ai sensi del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articoli 214 e 58, la mancata richiesta delle autorizzazioni amministrative (alla Cassa Depositi e Prestiti e al Ministero competente) di cui alle norme suddette rende illegittima la modificazione anche rispetto agli altri soci assegnatari con conseguente diritto per questi ultimi ad agire per la rimessione in pristino, qualora la rimessione in pristino sia contrattualmente prevista quale sanzione per le modifiche non autorizzate.

5.1.- Il motivo rimane assorbito dai motivi del ricorso principale ed, essenzialmente, dal settimo motivo.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. In ragione del principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., i ricorrenti principali vanno, condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di cassazione che liquida in euro. 1700,00 di cui euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

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