Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 maggio 2017, n. 21946

Accolto l’appello contro gli arresti domiciliari quando i fatti posti alla base dell’accusa (generica affermazione dell’imputato a un sodalizio criminoso) siano troppo generici ed equivoci

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 5 maggio 2017, n. 21946

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 9/8/2016 del Tribunale di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 agosto 2016 il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) nei confronti della ordinanza del 18 luglio 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti sia gli indizi di responsabilita’ sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Quanto al primo aspetto il Tribunale ha sottolineato come il (OMISSIS) si fosse attivato allo scopo di individuare un prestanome cui far assumere il ruolo di amministratore della S.r.l. (OMISSIS) (che avrebbe poi dovuto emettere fatture in relazione a operazioni inesistenti), e avesse anche tentato di assumere la carica di amministratore della S.r.l. (OMISSIS), per conto della quale si era occupato dei rapporti con la ditta (OMISSIS) di (OMISSIS), al cui titolare, (OMISSIS), aveva chiesto di emettere assegni di favore. E’ stato, inoltre, sottolineato il comportamento sospetto tenuto dal (OMISSIS) in occasione della perquisizione eseguita presso i locali nei quali lavorava, da cui era stato visto allontanarsi un soggetto con due valigie contenenti documenti della (OMISSIS) e della societa’ bulgara (OMISSIS).

Quanto alla attualita’ delle esigenze cautelari e’ stato sottolineato quanto accaduto il (OMISSIS), in occasione della perquisizione nei confronti del (OMISSIS), e le operazioni collegate a fatture per operazioni inesistenti realizzate fino al 31 marzo 2016, tra l’altro poste in essere successivamente alla esecuzione di due sequestri preventivi.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, cosi’ enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata a proposito dell’affermazione della esistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, lamentando la mancata indicazione di riscontri alla generica asserzione della partecipazione del ricorrente a un sodalizio criminoso, non essendo state indicate le specifiche condotte del ricorrente dalle quali sarebbero stati tratti i gravi indizi di colpevolezza, e, in particolare, della partecipazione a tale organizzazione, risultando equivoche al riguardo le condotte indicate nella motivazione della ordinanza.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore vizio della motivazione della medesima ordinanza, prospettandone la mancanza e l’illogicita’, in quanto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe era stato ravvisato dal tribunale in considerazione dell’esistenza di un modus operandi delittuoso, senza alcuna dalla indicazione di condotte specifiche poste in essere dal ricorrente.

Ha inoltre denunciato violazione dell’articolo 292 c.p.p., essendo state ritenute attuali le esigenze cautelari nonostante le condotte illecite ascrittegli, per quanto equivoche, si riferissero agli anni (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Il Tribunale di Ancona, investito della richiesta di riesame proposta dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 18 luglio 2016, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, non ha adeguatamente dato conto delle ragioni del rigetto di tale richiesta e degli elementi da cui sono stati desunti gli indizi di responsabilita’ e l’esistenza e l’attualita’ delle esigenze cautelari.

Benche’, infatti, il richiedente avesse espressamente censurato tali aspetti, negando di essere coinvolto negli illeciti oggetto delle indagini e contestando la sussistenza e l’attualita’ delle esigenze cautelari, il Tribunale, pur richiamando l’ordinanza genetica, non ne ha, tuttavia, riportato o indicato le parti significative al fine della ricostruzione della vicenda e dell’apporto a essa fornito dal ricorrente, tanto che non e’ neppure stato indicato il titolo (o i titoli) di reato per cui si procede nei confronti dell’indagato (e/o anche di terzi).

Giova, al riguardo, ricordare che benche’ sia consentita la motivazione per rinvio (o relationem) di un provvedimento giurisdizionale, tale modalita’ di giustificazione della decisione e di illustrazione delle relative ragioni puo’, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenersi legittima a condizione che: faccia riferimento (recettizio o di semplice rinvio) a un valido atto del procedimento, la cui motivazione sia congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 3, Sentenza n. 24252 del 13/05/2010, O., Rv. 247287; Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265983, secondo cui la motivazione per relationem e’ compatibile con l’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, di cui all’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), a condizione che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell’atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento; conf. Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Tale orientamento si fonda sul rilievo che la motivazione per relationem e’ ammissibile per le parti della sentenza non impugnate o in presenza della manifesta infondatezza o dell’aspecificita’ del motivo di appello, ma non nella ipotesi, come quella in esame, in cui l’indagato, svolgendo precise analisi, abbia rivolto specifiche censure verso uno o piu’ punti della prima pronuncia, dolendosi espressamente di una carenza motivazionale della prima decisione.

In tali casi, il Giudice della impugnazione non puo’ limitarsi a richiamare gli esiti del primo giudizio o il contenuto del provvedimento censurato, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate, venendo altrimenti meno la funzione del doppio grado di giurisdizione e risultando il secondo controllo giurisdizionale svuotato di ogni suo contenuto, tanto da perdere la funzione di garanzia che le e’ propria.

3. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, pur dando atto della completezza della motivazione della ordinanza genetica e della mancanza di specifiche censure del richiedente, che si sarebbe limitato a contestare di essere coinvolto nell’accordo criminoso, non ne ha indicato, neppure in estrema sintesi, i caratteri, il contenuto e gli scopi, tanto che non e’ neppure stato chiarito se il procedimento riguardi una associazione a delinquere, quali siano i reati scopo oggetto del programma criminoso della stessa e il coinvolgimento negli stessi del ricorrente.

In particolare il Tribunale ha evidenziato le condotte indicative della conoscenza da parte del ricorrente dei traffici illeciti gestiti da tale (OMISSIS) e del suo coinvolgimento negli stessi, senza, tuttavia, indicarli in alcun modo, neppure con riferimento alla ordinanza impugnata o ad atti di indagine, con la conseguenza che risulta preclusa la stessa valutazione della rilevanza e della portata di tali condotte e della loro idoneita’ a consentire di ritenere configurabile una partecipazione a fatti illeciti.

Dette condotte, comunque, in mancanza della illustrazione della loro incidenza sul quadro indiziario complessivo, non costituiscono elementi indiziari univoci, trattandosi dell’interessamento allo scopo di individuare un prestanome cui far assumere il ruolo di amministratore della S.r.l. (OMISSIS) (che avrebbe poi dovuto emettere fatture in relazione a operazioni inesistenti), e del tentativo di assumere la carica di amministratore della S.r.l. (OMISSIS) (per conto della quale il ricorrente si era occupato dei rapporti con la ditta (OMISSIS) di (OMISSIS), al cui titolare, (OMISSIS), aveva chiesto di emettere assegni di favore): tali condotte, di per se’ sole, in assenza della illustrazione del contesto nell’ambito del quale devono essere collocate, non possono essere considerate elementi indiziari univoci del coinvolgimento in non meglio precisati fatti illeciti, in quanto non se ne ricavano tutti gli elementi costitutivi di specifici reati.

Per le medesime considerazioni anche il comportamento sospetto che il ricorrente avrebbe tenuto in occasione della perquisizione eseguita presso i locali nei quali lavorava (consistito nel chiudere la porta agli operanti che e consentire loro l’accesso solo dopo circa 10 minuti), da cui era stato visto allontanarsi un soggetto con due valigie contenenti documenti della (OMISSIS) e della societa’ bulgara (OMISSIS), di per se’ solo non costituisce indice univoco di partecipazione a una attivita’ delittuosa di cui non stati indicati, neppure in sintesi, i caratteri.

Per le medesime ragioni anche le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito della attualita’ delle esigenze cautelari, fondate proprio sulla predetta condotta tenuta in occasione della perquisizione e su movimenti contabili relativi a fatture emesse in relazione a operazioni inesistenti tra la S.r.l. (OMISSIS), la S.r.l. (OMISSIS) e la (OMISSIS), sono insufficienti, in mancanza della ricostruzione, anche in forma sintetica, del quadro indiziario di riferimento, per consentire di ritenere compiuta in modo adeguata la necessaria valutazione di attualita’ delle esigenze cautelari, non potendo essere apprezzata la rilevanza di tali condotta in mancanza della indicazione del contesto nel quale le stesse debbono essere valutate.

4. Ne consegue, in definitiva, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona

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