Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 maggio 2017, n. 21885

Il prelievo ematico per dimostrare la guida in stato di ebbrezza deve ricevere il consenso da parte del soggetto indagato. Senza il consenso di quest’ultimo al prelievo ematico, quest’ultimo risulta inutilizzabile

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 5 maggio 2017, n. 21885

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1708/2016 del 12/09/2016 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecco, con sentenza 6/11/2015 emessa ad esito di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, assolveva per insussistenza del fatto (OMISSIS) dall’imputazione, allo stesso ascritta, di aver circolato, in (OMISSIS), alla guida dell’autoveicolo Jaguar, in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico pari a 2,78 g/l, riscontrato al controllo effettuato presso l’Ospedale di (OMISSIS)), con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale ai danni di (OMISSIS) (che circolava, conducendo un motociclo).

Secondo la ricostruzione del sinistro, effettuata dal personale di P.G. dopo l’audizione del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (non sentiti nell’immediatezza, in quanto entrambi trasportati a mezzo autombulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)), l’impatto era intervenuto verso le ore 16.40 lungo la S.P. (OMISSIS), tra il motociclo condotto dal (OMISSIS), che era intento a superare una colonna di auto in coda, e l’auto condotta dal (OMISSIS), che, sopraggiungendo in senso contrario in un tratto di curva destrorsa a visuale libera, aveva stretto verso la corsia opposta, come se temesse di urtare contro la fiancata rocciosa alla sua destra. A seguito dell’incidente il (OMISSIS) riportava amputazione dell’alluce sinistro con avulsione ungueale totale e FLC da 2 al 4 raggio, con prognosi di gg 12 s.c..

2.La Corte di appello di Milano, a seguito di impugnazione del P.M., con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il (OMISSIS) responsabile del reato contestatogli e lo ha condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 6 di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, con concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e con applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

La Corte territoriale ha rovesciato il giudizio assolutorio pronunciato dal giudice di primo grado, in quanto ha ritenuto utilizzabili gli esiti degli esami ematologici effettuati sul (OMISSIS) rilevando che non vi era stato rifiuto da parte dello stesso al prelievo ematico e richiamando la sent. n. 37395 del 29/5/2014 di questa Corte regolatrice.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale (nonche’ avverso l’ordinanza 26/9/2016 con la quale la Corte ha provveduto alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata), il (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, propone ricorso articolando cinque motivi di doglianza (ed allegando la richiamata richiesta di Pg di accertamenti urgenti e successivo referto medico (OMISSIS) n. (OMISSIS)).

3.1. Nel primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge, in particolare dell’articolo 186, comma 5, in relazione al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2 bis, laddove la Corte ha espresso il principio di diritto per cui “nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico puo’ essere disposto su ordine da parte degli organi di Polizia stradale e trasmesso direttamente alle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., senza che sia necessario che, ai fini della legittimita’ dell’esecuzione del prelievo, il paziente sia sottoposto ad accertamenti medici ne’ che quest’ultimo abbia diritto ad avviso e/o informativa sul consenso al prelievo”.

Secondo il ricorrente, la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 5, non sarebbe nella specie applicabile, in quanto lui non si sarebbe trovato in una oggettiva condizione di affidamento al personale medico per l’apprestamento di cure. Deduce il ricorrente che, nel caso in cui i sanitari non sottopongano a cure mediche il conducente coinvolto in un sinistro stradale, la richiesta della P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica necessita del preventivo consenso esplicito da parte dell’interessato (consenso che puo’ intervenire solo a seguito di idonea informativa), con la conseguenza che gli esiti degli esami ematologici effettuati, di cui al referto n. (OMISSIS) redatto in data (OMISSIS), non avrebbero potuto essere utilizzati in difetto del suo preventivo esplicito consenso.

3.2. Nel secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione laddove la Corte ha utilizzato, ai fini della motivazione sull’affermazione della sua responsabilita’, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel corso dell’istruttoria; e, segnatamente, il suddetto referto medico n. (OMISSIS) del (OMISSIS).

Il ricorrente, richiamando integralmente le argomentazioni esposte nel primo motivo, denuncia l’illegittimita’ dell’operato della Corte territoriale nella parte in cui ha utilizzato, ai fini della motivazione sull’affermazione della sua responsabilita’, il suddetto referto medico da considerarsi acquisito al dibattimento in violazione dell’articolo 526 c.p.p., comma 1, in relazione agli articoli 180 e 191 c.p.p.. Aggiunge che, nonostante il prelievo ematico rientri nel caso delineato dall’articolo 354 c.p.p., nessun verbale di accertamento urgente sulle persone risulta essere stato redatto nei suoi confronti ne’ dalla RG., ne’ dagli ausiliari della P.G., con conseguente omissione anche dei relativi avvisi di legge.

In definitiva, il ricorrente si duole del fatto che l’accertamento disposto nel caso di specie risultava affetto da nullita’ a regime intermedio per difetto dell’avviso previsto dall’articolo 114 disp. att. c.p.p..

3.3. Nel terzo motivo denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della incompleta valutazione delle prove a suo discarico.

Il ricorrente si lamenta che la Corte di appello aveva omesso di valutare le risultanze probatorie a suo favore (in forza delle quali il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione); e, precisamente: la testimonianza di sua moglie, la Sig.ra (OMISSIS), che aveva riferito che nel periodo dei fatti sia lei che il marito erano particolarmente stressati poiche’ la di lei madre era gravemente malata ed era sottoposta a terapia chemioterapica; nonche’ la relazione del consulente Prof. (OMISSIS), che aveva precisato che l’accertamento dell’alcolemia, attraverso l’esame del sangue, viene effettuato utilizzando il metodo immunoenzimatico, il quale, in presenza di lattati, che si formano ad esempio in particolari condizioni di stress del soggetto, da’ una indicazione del valore dell’alcolemia di gran lunga superiore alla quantita’ effettivamente presente nel sangue. Si lamenta ancora che la Corte territoriale, con motivazione illogica, ha ritenuto che sarebbe mera ipotesi, affermata dal consulente di parte, l’alterazione del dato attestante il tasso alcolemico dovuta a presenza di acido lattico; le valutazioni consulenziali avrebbero dovuto essere lette con il dato fattuale della testimonianza resa da sua moglie, testimonianza che, da sola, attribuirebbe rilevanza alle conclusioni del Prof. (OMISSIS) in quanto rappresenterebbe una condizione di fatto identica a quella dalla quale muove la teoria scientifica del consulente. Si lamenta infine che la Corte di merito ha ritenuto che, anche aderendo alle conclusioni del consulente, “la rilevanza penale del dato rilevato (un tasso del 278 mg/dl) certificato dalla diagnosi di intossicazione alcolica effettuata dai sanitari, non potrebbe essere scalfita nemmeno da una oscillazione dell’affidabilita’ del dato fino al 40%”: se la Corte avesse correttamente valutato il contenuto della relazione consulenziale, si sarebbe resa conto del fatto che il Prof. (OMISSIS) aveva indicato un valore alcolemico “reale” da individuarsi in misura inferiore a 1,0% g/l.

3.4. Nel quarto motivo denuncia violazione di legge processuale e, in particolare, dell’articolo 130 c.p.p., comma 2, e articolo 127 c.p.p., commi 1 e 5, in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), con riferimento all’ordinanza resa de plano dalla Corte per la correzione di un errore materiale.

Il ricorrente evidenzia che la Corte, contestualmente al deposito delle motivazioni della sentenza impugnata, ha pronunciato ordinanza de plano ai sensi dell’articolo 130 c.p.p., con la quale ha disposto d’ufficio la correzione di errori ritenuti materiali contenuti nel dispositivo precedentemente emesso. Denuncia l’illegittimita’ dell’anzidetta procedura de plano in quanto, in virtu’ del combinato disposto dell’articolo 130 c.p.p., comma 2, e articolo 127 c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la fissazione dell’udienza, ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Rileva infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’emanazione de plano del provvedimento di correzione di un errore materiale comporta una nullita’ di ordine generale ex articolo 178 c.p.p., e che la violazione del contraddittorio, prescritto per la correzione ex articolo 130 c.p.p., si risolve in un vizio che porta all’annullamento del provvedimento impugnato.

3.5. Nel quinto motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale laddove la Corte ha indicato nel dispositivo della sentenza impugnata una sanzione di specie diversa da quella prevista per il reato in contestazione; nonche’ laddove ha proceduto, tramite procedura ex articolo 130 c.p.p., alla correzione di un errore di diritto fornendo anche una motivazione illogica ed inconferente.

Il ricorrente rileva che la Corte, nel dispositivo della sentenza impugnata, avrebbe irrogato una pena di specie diversa da quella prevista per il reato contravvenzionale contestato e che l’illegittima procedura de plano di cui al precedente motivo di ricorso sarebbe stata adottata dalla Corte proprio al fine di sostituire la pena “illegalmente” irrogata con quella “legale” applicabile. Sostiene il ricorrente che tale sostituzione non possa essere legittimamente annoverata tra quelle modifiche suscettibili di correzione con la procedura ex articolo 130 c.p.p., in quanto la correzione si era risolta in una modifica essenziale del dispositivo. Dunque, secondo il ricorrente, nel caso di specie, non si e’ in presenza di un errore materiale, bensi’ di un errore di diritto che, per definizione, non e’ emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, in quanto la rettificazione della pena nei termini indicati integrava la violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 3; e la Corte territoriale nella ordinanza di correzione impugnata avrebbe in modo illogico affermato che si trattava di una correzione a beneficio dell’imputato. A detto ultimo riguardo, il ricorrente osserva che, se si fosse trattato di errore materiale la cui eliminazione non comportava una modificazione essenziale dell’atto, la motivazione sopraindicata non sarebbe affatto illegittima, in quanto: l’errore, nel caso in cui e’ materiale e non determina una modifica essenziale dell’atto, non puo’ considerarsi “a beneficio dell’imputato”; mentre, nel caso in cui, come affermato dalla Corte nella specie, si tratta di una correzione a beneficio dell’imputato, non puo’ considerarsi come rettifica che non determina una modifica essenziale dell’atto e, di conseguenza, non avrebbe potuto legittimare l’adozione della procedura ex articolo 130 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso – che sottende la questione se il disposto di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 5, si applichi nel caso di soggetto, coinvolto in un sinistro e trasportato al Pronto Soccorso, per il quale i sanitari abbiano ritenuto di non procedere a cure mediche e neppure a prelievo ematico – e’ fondato ed assorbe le ulteriori doglianze.

2. Come e’ noto, in base a detto articolo: “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge”.

La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale ed il prelievo ematico venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, l’accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, e’ utilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilita’ dell’interessato, anche in caso di mancanza di consenso di quest’ultimo (cfr. Sez. 4, sent. n. 1522 del 10/12/2013, 2014, Lo Faro, Rv. 258490): in tal caso, dunque, e’ del tutto irrilevante sia il consenso che il dissenso dell’interessato.

Se pero’, per una qualsiasi ragione, i sanitari, dopo aver visitato il soccorso, hanno ritenuto di eseguire, ai fini della valutazione della necessita’ di adeguate cure farmacologiche, il prelievo ematico, richiesto anche dal personale di PG ai fini delle contestazioni di legge, l’interessato puo’ opporsi di sottoporsi al suddetto prelievo (ferma restando l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 7): in tal caso non rileva il consenso, ma rileva il dissenso espresso dell’interessato a qualsiasi trattamento sanitario (Sez. 4, sent. n. 10605 del 15/11/2012, 2013, Bazzotti, Rv. 254933).

Sviluppando l’analisi, occorre considerare anche il caso del soggetto coinvolto in un sinistro e trasportato in Pronto Soccorso, per il quale i sanitari, dopo la visita di rito, non ritengono neppure di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessita’ di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico, ma a questo procedano esclusivamente su richiesta del personale di P.G. ai fini delle contestazioni di legge (in tal caso rileva il consenso dell’interessato, con la conseguenza che e’ necessario che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facolta’ di nominare un difensore e l’eventuale prelievo ematico, effettuato – da parte dei sanitari, perche’ richiesti dalla P.G. – senza tale preventiva informativa, e’ inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilita’ per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 C.d.S., comma 2).

3. Detta ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.

Invero, dall’istruttoria dibattimentale, svolta in primo grado, e’ emerso che:

a) il (OMISSIS), al suo arrivo presso il citato presidio ospedaliero, era sveglio, collaborante, calmo, con compenso emodinamico; e non presentava lesioni per le quali si rendevano necessarie cure mediche (cfr. sentenza di primo grado, p. 4, dove e’ anche riportato estratto del verbale 1/7/2012 di Pronto Soccorso);

b) il personale di P.G. operante, nell’immediatezza del sinistro, ha trasmesso alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) una richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ex articolo 354 c.p.p., chiedendo al responsabile della struttura sanitaria “l’effettuazione sulla persona nominata in oggetto, di accertamenti medici tendenti a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso l’impiego di un etilometro omologato ovvero attraverso un prelievo ematico con il consenso dell’interessato… Nel caso, invece, di momentanea impossibilita’ ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando l’allegato modulo, se e’ stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello gia’ prelevato per altre finalita’ diagnostiche indicando dove i campioni sono conservati… Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 348 c.p.p., comma 4, la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui sopra non puo’ rifiutarsi di portarli a termine”;

c) sulla base di tale richiesta, la struttura sanitaria ha proceduto ad effettuare il prelievo di campione ematico sulla persona del (OMISSIS) ancora presente nella struttura e ad analizzare tale campione al solo fine (come risulta dal referto medico poi depositato presso la Stazione dei Carabinieri in data 1/7/2012, che riporta, quale unico valore oggetto di indagine, quello dell'”etanolo”, cioe’ del dato relativo alla concentrazione di alcol nel sangue) di verificare la presenza di alcool nel sangue.

4. Tali essendo i presupposti fattuali del caso di specie – poiche’, come sopra rilevato, l’articolo 186 C.d.S., comma 5, circoscrive la possibilita’ di procedere all’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico nel solo caso in cui i conducenti coinvolti in incidenti stradali siano “sottoposti alle cure mediche” deve affermarsi che il prelievo ematico effettuato sulla persona del (OMISSIS) non ha trovato origine in alcuna finalita’ medica e/o terapeutica ed e’ stato effettuato esclusivamente a seguito della richiesta del personale di PG al solo fine di verificare il tasso alcolemico nel sangue; cio’ in quanto, si ribadisce, non emerge da alcuna risultanza processuale che il (OMISSIS) sia stato sottoposto dalla struttura ospedaliera ad alcun tipo di cure mediche e/o accertamenti strumentali rivolti alla verifica delle sue condizioni di salute, e neppure a qualsivoglia indagine clinica, che avrebbe potuto giustificare un prelievo ematico sulla sua persona.

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non puo’ trovare applicazione l’articolo 186 C.d.S., comma 5, proprio perche’ i sanitari, dopo la visita di rito, non soltanto non avevano ritenuto di dover apprestare alcuna cura nei confronti del (OMISSIS), ma neppure avevano ritenuto di dover sottoporre lo stesso a prelievo ematico ai fini della valutazione della necessita’ di eventuali cure farmacologiche.

L’interpretazione, qui effettuata della disposizione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 5, costituisce sviluppo del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 4, sent. n. 37395 del 29/5/2014, citata nella stessa sentenza impugnata), secondo il quale, la disposizione di cui all’articolo 186, comma 5 – nel prevedere come condizione imprescindibile per la sua operativita’ il fatto che “i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche” – delinea “una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l’apprestamento di cure”.

D’altronde, diversamente opinando, la disposizione contenuta nell’articolo 186 C.d.S., comma 5, verrebbe illegittimamente estesa analogicamente in malam partem nel senso che, nei confronti di conducente coinvolto in incidente stradale e tradotto in Pronto Soccorso, il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico sarebbe legittimo sulla base della sola richiesta diretta dal personale di PG alla struttura sanitaria, anche nel caso in cui il personale sanitario ha ritenuto non necessario sottoporre il soggetto soccorso ad alcun accertamento ematico.

Sono noti i caratteri differenziali tra interpretazione estensiva ed applicazione analogica della norma: mediante la prima, si precisa l’ambito della norma, dilatandone la portata fino al limite massimo di espansione, con il limite formale del significato letterale del testo di legge; mentre, mediante l’analogia, l’interprete va oltre i confini della norma, applicando quest’ultima ad una fattispecie che non ha nulla in comune con quella disciplinata (se non l’eadem ratio di disciplina). In altri termini, l’interpretazione estensiva concerne un caso previsto dalla norma stessa, sebbene questa nella sua accezione letterale sembrerebbe escluderlo (lacuna apparente). L’analogia, invece, concerne un caso non previsto dalla legge (lacuna effettiva). Pertanto, per mezzo dell’interpretazione estensiva, si amplia il significato letterale della norma fino al limite della sua massima espansione; mentre, attraverso l’analogia legis, si applica ad un caso non previsto da alcuna norma la regola che disciplina “casi simili o materie analoghe”. E, come e’ noto, nel settore del diritto penale sostanziale, che e’ regolato dal principio di legalita’ formale (articoli 1 e 199 c.p., costituzionalizzati dall’articolo 25, commi 2 e 3), non e’ ammessa l’analogia in malam partem.

In definitiva, il (OMISSIS) – proprio perche’ il prelievo ematico era stato effettuato dai sanitari esclusivamente perche’ richiesti dal personale di PG avrebbe dovuto essere informato in Pronto Soccorso (anche in maniera informale, ma comunque effettiva), del fatto che la struttura ospedaliera avrebbe proceduto al prelievo ematico (non per motivi di carattere medico-terapeutico, ma) per motivi di legge (e precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue). E – poiche’ il (OMISSIS) non ha mai ricevuto tale informativa e non ha dunque mai prestato, alcun valido consenso al prelievo ematico – quest’ultimo non e’ stato legittimamente operato sulla sua persona ed il referto medico (OMISSIS), n. (OMISSIS), non e’ utilizzabile.

5. Per le ragioni che precedono, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, la sentenza impugnata deve essere annullata. Detto annullamento – non residuando margini di ulteriore esplorabilita’ del compendio probatorio, rispetto al tema di giudizio – si impone senza rinvio, con la formula perche’ il fatto non sussiste, difettando la prova della stessa sussistenza del fatto reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *