Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 maggio 2017, n. 22126

In caso di occultamento delle scritture contabili l’imprenditore non commette reato quando le fatture che mancano sono poche ed è possibile ricostruire la contabilità attraverso altra documentazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 8 maggio 2017, n. 22126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matte – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4696/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per: “il rigetto”;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS): “Accoglimento”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 3 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo (19 marzo 2013) che aveva condannato (OMISSIS), alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all’articolo 10, del d.lgs. N. 74 del 2000, accertato in (OMISSIS).

2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Erronea applicazione della norma penale (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10) e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato.

Nel caso in giudizio i verificatori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla n. 1 alla 37, nonche’ la fattura n. 47 datata (OMISSIS). Quindi e’ stato agevole dimostrare e ritenere l’emissione delle fatture dalla n. 38 alla 46, per il periodo (OMISSIS). Con la media dell’importo delle fatture si e’ agevolmente ricostruito il reddito.

Conseguentemente nel caso in esame difetta un rilevante grado di impossibilita’ di ricostruzione del reddito e del volume d’affari, l’imputata doveva assolversi perche’ il fatto non sussiste.

2.2. Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B ed E.

Sul motivo sub 2 dell’atto di appello (elemento psicologico del reato) vi e’ omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui alla L. n. 74 del 2000, articolo 10, richiede il dolo specifico di evasione; il numero limitato delle fatture, 9, e l’importo di soli Euro 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2 – 3 mesi, depongono per l’insussistenza del dolo specifico di evasione. L’esibizione della fattura n. 47 lo dimostra.

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Il reato in oggetto e’ a dolo specifico (“al fine di evadere le imposte”, vedi cassazione Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 – dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), e quindi la motivazione dovrebbe adeguatamente dar conto dell’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo del reato. Nel nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla n. 1 alla 37 e poi la n. 46, e il limitato volume di affari (circa Euro 280,00 a fattura) imponeva, al giudice di merito, un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione.

Pertanto il giudice del rinvio dovra’ accertare e fornire adeguata motivazione anche dell’offensivita’ della condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza di poche fatture, per altro per pochi Euro; con agevole ricostruzione del reddito con la documentazione esistente.

In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10) non e’ configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria puo’ essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensivita’ della condotta. (Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 – dep. 21/01/2008, Lanteri, Rv. 238615).

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *