Il provvedimento che autorizza le intercettazioni non costituisce manifestazione indebita del convincimento del magistrato rilevante ai fini della ricusazione del giudice, quando la sua motivazione è riferita ai presupposti per le intercettazioni o all’esistenza dei gravi indizi di reato e all’indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 30 marzo 2017, n. 15849
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. ANDRONIO A.M. – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 13 gennaio 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 13 gennaio 2016, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata dalla persona offesa nei confronti Gip del Tribunale di Benevento, nell’ambito di un procedimento penale per violenza sessuale; richiesta motivata sulla base di una pretesa indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, nell’esercizio delle funzioni (articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b), che sarebbe emersa dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all’intercettazione di conversazioni tra presenti presentata dal pubblico ministero.
2. – Avverso l’ordinanza la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo la violazione dell’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b), e articolo 267 c.p.p., sul rilievo che la Corte d’appello, nel valutare il carattere indebito o meno delle esternazioni contenute nel decreto ritenuto pregiudicante, non avrebbe considerato il limitato onere motivazionale imposto in sede di pronuncia sulla richiesta di autorizzazione alle intercettazioni; limitato onere nonostante il quale, il Gip aveva invece redatto una sorta di “progetto di sentenza” dal contenuto sostanzialmente assolutorio nei confronti dell’indagato.
Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla dedotta violazione del diritto difesa, come garantito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti nell’uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ infondato.
Il provvedimento inizialmente censurato dalla difesa della persona offesa e’ il decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione all’intercettazione di conversazione tra presenti, emanato dal giudice poi ricusato il 23 marzo 2015. Al rigetto della richiesta di autorizzazione era seguita la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, cui aveva fatto seguito l’opposizione della persona offesa, con conseguente fissazione di udienza camerale di fronte allo stesso giudice-persona fisica, la cui capacita’ di valutazione – secondo la prospettazione difensiva – non avrebbe potuto essere considerata serena e imparziale, proprio alla luce della motivazione del decreto di rigetto del 23 marzo 2015.
La Corte d’appello ha rigettato, con adeguata motivazione, l’istanza di ricusazione, basata dall’interessata sul rilievo che il provvedimento di diniego di autorizzazione alle intercettazioni avrebbe dovuto essere piu’ sintetico e non avrebbe dovuto contenere una anticipazione di giudizio assolutorio nei confronti dell’indagato. La Corte ha infatti sottolineato che il Gip si e’ limitato a rilevare l’insussistenza di gravi indizi di reato, evidenziando che la versione dei fatti esposta dalla minorenne persona offesa appariva in contrasto con quella resa da una testimone presente all’episodio e che cio’ rendeva carente l’attendibilita’ intrinseca ed estrinseca della denunciante, anche a prescindere dall’inutilita’ investigativa della richiesta, data dal fatto che le amiche della persona offesa – che avrebbero dovuto essere destinatarie delle intercettazioni – avevano semplicemente avuto notizia della vicenda da quest’ultima e non erano state presenti all’episodio. Come ben sottolineato dalla Corte distrettuale, l’articolo 267 c.p.p., comma 1, secondo periodo, prescrive che il giudice debba, nel decreto con il quale provvede sulla richiesta di autorizzazione all’intercettazione, enunciare i’ motivi del suo eventuale diniego, che devono intendersi riferiti ai presupposti per l’intercettazione, ovvero all’esistenza di gravi indizi di reato e all’assoluta indispensabilita’ ai fini della prosecuzione delle indagini. Si tratta, del resto, di una valutazione che si riferisce al preciso momento storico della richiesta e che puo’ evidentemente mutare a seguito del successivo corso delle indagini preliminari. Ne’ puo’ ritenersi che, nel caso di specie, il giudice ricusato abbia, con il suo decreto di rigetto, determinato il pubblico ministero a presentare la richiesta di archiviazione, perche’ tale determinazione rientra nel potere autonomo dell’accusa. Tali affermazioni della Corte d’appello, pienamente logiche e coerenti, si pongono in armonia con la giurisprudenza di legittimita’ in tema di indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, la quale ha precisato che la richiesta di ricusazione di cui all’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b), non puo’ essere avanzata in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto altrimenti cio’ determinerebbe la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, con la reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice gia’ investito del processo (ex multis, Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Rv. 263576; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Rv. 227619). Dunque, puo’ assumere rilevanza ai fini della ricusazione solo l’anticipazione di valutazioni non giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessita’ e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. In altri termini, l’indebita manifestazione del convincimento del magistrato deve consistere nell’anticipazione dell’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, senza che ne esista necessita’ ai fini della decisione adottata e, quindi, fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato; con la conseguenza che il convincimento espresso con una deliberazione meramente incidentale ha rilevanza come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, nonche’ quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito (ex multis, Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067).
Tali considerazioni si attagliano pienamente anche al secondo motivo di doglianza, riferito alla pretesa violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte Europea (sentenze Ferratelli e Santangelo c. Italia, n. 3 19874/1992, del 7 agosto 1996; Perote Pellon c. Spagna, n. 45238/1999, del 25 luglio 2002; Gomez de Llano y Botella c. Spagna, n. 21396/2004, del 22 luglio 2008) sotto il profilo della imparzialita’ oggettiva del giudice, valutata a prescindere dalle scansioni processuali. Deve infatti rilevarsi che, dal tenore del provvedimento emesso dal Gip poi ricusato, non emerge alcuna sua convinzione circa la colpevolezza o l’innocenza dell’indagato, anche prescindendo dalla rilevanza funzionale di tale provvedimento in relazione al suo scopo tipico.
Deve essere dunque affermato il seguente principio di diritto: “Il provvedimento di cui all’articolo 267 c.p.p., comma 1, non puo’ costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, rilevante ai fini della ricusazione di cui all’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b), qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all’esistenza di gravi indizi di reato e all’assoluta indispensabilita’ delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini”.
4. – Il ricorso deve essere percio’ rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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