Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 29 marzo 2017, n. 15781

Nel caso in cui il Tribunale abbia inflitto la reclusione e pena pecuniaria ex articolo 444 cpp per detenzione illegale di una pistola lanciarazzi, arma comune da sparo, di detenzione, porto illegale in luogo pubblico e ricettazione della stessa arma clandestina, sussiste un errore del giudice se non ha considerato che i reati contestati erano più di due, per cui avrebbero dovuto essere applicati distinti aumenti di pena per ciascuno dei reati unificati per continuazione sulla pena stabilita per il reato più grave, che nel caso concreto non è stato individuato

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 29 marzo 2017, n. 15781

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

inoltre:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 288/2015 TRIBUNALE di LARINO, del 03/02/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 febbraio 2016 il Tribunale di Larino applicava all’imputato (OMISSIS), a richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa in relazione ai reati di detenzione illegale di una pistola lanciarazzi, arma comune da sparo, di detenzione, porto illegale in luogo pubblico e ricettazione della stessa arma clandestina.

2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, il quale ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla misura della pena. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato che i reati contestati erano piu’ di due, per cui avrebbero dovuto essere applicati distinti aumenti di pena per ciascuno dei reati unificati per continuazione sulla pena stabilita per il reato piu’ grave, che non e’ stato nemmeno individuato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

1. La sentenza impugnata ha recepito l’accordo delle parti e nel corpo della motivazione ha esposto il calcolo della pena, secondo il quale, sulla pena base di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato piu’ grave, sono stati applicati la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche con la riduzione della stessa ad anno uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa ed il successivo aumento per la continuazione di mesi due di reclusione ed Euro 50,00 di multa e l’ulteriore diminuzione di un terzo per il rito sino al risultato finale di anno uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Ha quindi soltanto esplicitato l’adesione alla qualificazione giuridica dei fatti ed il giudizio di congruita’ della pena patteggiata, in assenza di qualsiasi altra indicazione esplicativa.

1.1 La natura di sentenza emessa all’esito di procedimento celebrato col rito alternativo non consente di derogare agli oneri di verifica della correttezza giuridica dell’accordo raggiunto tra le parti.

Infatti, sebbene costituisca pacifica affermazione nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della sentenza di applicazione di pena possa essere semplificata in dipendenza del rito prescelto, caratterizzato da una pattuizione sulla pena e sui passaggi del procedimento di computo, frutto del potere dispositivo delle parti, dal che discende il sostanziale esonero dall’obbligo di giustificazione sui punti non controversi della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 4, ord. n. 33214 del 2 luglio 2013, Oshodin Osi, Rv. 256071; Sez. 6, n. 42837 del 14 maggio 2013, Zaccaria, Rv. 257146; Sez. 6, n. 5027 del 2 febbraio 2012, Filippi, Rv. 251791; Sez. 4, n. 31392 del 21 aprile 2010, Amariei, Rv. 248198; Sez. 2, ord. n. 40519 del 12 ottobre 2005, Scafidi, Rv. 232844), tale semplificazione non riguarda pero’ l’esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice ad avvallare l’accordo negoziale (v. Sez. 2, n. 6859 del 21 gennaio 2015, Corvi, Rv. 262573; Sez. 4, n. 31392 del 21 aprile 2010, Amariei, Rv. 248198), ne’ autorizza il recepimento di una concorde determinazione che contempli la violazione delle norme di legge e dei principi dell’ordinamento, oppure l’applicazione di pena illegale, calcolata in difformita’ dei parametri edittali o comunque dei criteri vincolanti per la commisurazione della pena (Sez. 2, n. 7683 del 27 gennaio 2015, Duric e altri, Rv. 263431; Sez. n. 38566 del 26 agosto 2014, Yossef, Rv. 261468; Sez. 6, n. 44909 del 30 ottobre 2013, Elmezleni, Rv.257152; Sez. 6, n. 18385 del 19 febbraio 2004, Obiapuna, Rv. 228047).

1.2 Tali principi generali non risultano rispettati nel caso specifico, poiche’ la sentenza impugnata:

– non specifica quale reato sia stato ritenuto di maggiore gravita’, se quello di ricettazione o di detenzione di arma clandestina;

– non indica elementi per verificare il rispetto del criterio dettato dall’articolo 81 cod. pen., comma 2, per l’individuazione del reato piu’ grave, secondo il quale il giudice della cognizione deve considerare tale la fattispecie per la quale la norma incriminatrice prevede sanzione piu’ severa;

– non consente di comprendere se l’aumento sulla pena base sia stato computato per tutti o soltanto alcuni dei reati satellite;

– non considera che, se contestualmente commesse, la condotta di detenzione di arma comune da sparo resta assorbita in quella di porto dello stesso dispositivo.

A fronte di tali profili di incertezza che integrano altrettante violazioni di legge, s’impone l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.

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