Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15544

È ammissibile l’atto di impugnazione – nella specie ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. – proposto mediante spedizione con lettera assicurata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’art. 583, comma primo, cod. proc. pen., atteso che tale mezzo di spedizione rientra nella categoria della raccomandata, costituendone un servizio accessorio che abbina alla tracciabilità di quest’ultima la possibilità di assicurarne il contenuto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 28 marzo 2017, n. 15544

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabriz – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pubblico Ministero;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 27/10/2016 del Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha dichiarato inammissibile l’appello dal medesimo interposto avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), sottoposto ad indagine per i delitti di maltrattamenti in famiglia, di violenza privata e per plurimi delitti di lesioni ai danni della convivente e dei figli minori.

2. Secondo il provvedimento impugnato, infatti, l’appello interposto dal Pubblico Ministero era pervenuto tardivamente nella Cancelleria del Tribunale di Bari in data 26 settembre 2016, essendo ormai decorso da due giorni il termine, previsto a pena di inammissibilita’, dall’articolo 309 c.p.p., comma 4.

3. Il Pubblico Ministero ricorre avverso tale ordinanza e, con unico motivo, deduce la inosservanza della legge processuale e, segnatamente, delle disposizioni dell’articolo 310 c.p.p., comma 2, articolo 309 c.p.p., commi 1 e 4, e articolo 583 c.p.p., commi 1 e 2; l’atto di appello era, infatti, stato spedito a mezzo di posta assicurata in data 23 settembre 2016 e, pertanto, prima del decorso del predetto termine. Tale mezzo di spedizione dell’atto di impugnazione e’, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita’ pienamente idoneo a radicare il giudizio di impugnazione ed, applicandosi nella specie l’articolo 583 c.p.p., comma 2, il referente temporale per valutare la tempestivita’ dell’opposizione era costituito dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. La questione di diritto sulla quale si incentra integralmente il presente giudizio verte sulla ammissibilita’ della spedizione a mezzo di lettera assicurata dell’atto di appello ex articolo 310 c.p.p..

3. In relazione al procedimento di appello, infatti, l’articolo 310 c.p.p., comma 2, richiama espressamente l’articolo 309 c.p.p., comma 4, che, a sua volta, a seguito della modifica introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, articolo 16, comma 2, rinvia alle forme previste dall’articolo 583 c.p.p..

4. Tale norma consente alle parti ed ai difensori di proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. Il comma 2, di tale disposizione, inoltre, prevede espressamente che in tali casi “L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”.

5. La previsione dell’articolo 583 c.p.p., comma 1, e’ univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’ nel senso che la dichiarazione di impugnazione costituisce un atto a forma vincolata e, pertanto, le modalita’ di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma inderogabili. In questa prospettiva interpretativa le modalita’ di spedizione dell’atto di impugnazione contemplate da tale norma sono ritenute tassative e non gia’ esemplificative e, pertanto, non ammettono equipollenti.

6. L’atto di impugnazione, pertanto, non puo’ essere inviato a mezzo di telefax (sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, Iannello, Rv. 230288), poiché se e’ vero che tale strumento tecnico garantisce la ricezione, esso non e’ idoneo ad assicurarne la provenienza (Sez. U, n. 15 del 5/10/2014, Tibaldi, Rv. 199096; Sez. 1, n. 45711 del 7/11/2011, Maiocchi, Rv. 220370; con riferimento specifico all’impugnazione proposta dal pubblico ministero, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258319). E’ stata, inoltre, ritenuta inammissibile la richiesta di riesame proposta mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalita’ di trasmissione che non garantisce certezza in ordine all’autenticita’ della provenienza ed all’identita’ dell’impugnante, a differenza della spedizione del telegramma da un ufficio postale (Sez. 2, n. 10404 del 14/01/2011, Vallelonga, Rv. 249712).

7. Analogamente e’ stato ritenuto inammissibile l’atto d’impugnazione proposto dal pubblico ministero (nella specie, nei confronti di un provvedimento in materia di misure cautelari personali) mediante spedizione tramite posta elettronica certificata (Pec), poiché tale mezzo, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale e non garantendo la sicura riferibilita’ dell’atto alla persona fisica legittimata ad adottarlo, non soddisfa i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilita’, per la proposizione e la spedizione dell’atto di impugnazione. Si tratta, infatti, di strumento che, come il fax, garantisce solo la riferibilita’ della provenienza dal servizio amministrativo che lo spedisce (Sez. 4, n. 18823 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Alamaru, Rv. 263900).

8. Parimenti e’ stata esclusa la ammissibilita’ della spedizione a mezzo del servizio internet di “posta raccomandata online” (Sez. 3, 31/01/2014, n. 7337, Fazi, Rv. 259630), in quanto lo stesso non consente la trasmissione dell’atto scritto in originale, ed anche a mezzo della posta ordinaria (Sez. 2, n. 26850 del 23/05/2013, Faenza, Rv. 257330; Sez. 5, n. 22858 del 27/03/2003, Cito, Rv. 225372), in quanto solo la raccomandata offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.

9. E’ stata, tuttavia, ritenuta legittima la impugnazione presentata a mezzo di servizio postale privato, regolarmente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4, posto che solo sulla base di questa disposizione e’ stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in (OMISSIS) s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie” (Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269; Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, Panichi, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv. 258397).

10. Secondo l’unico precedente rinvenibile sullo specifico tema oggetto del presente giudizio, deve, tuttavia, ritenersi valida la spedizione dell’atto d’impugnazione effettuata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’articolo 583 c.p.p., comma 1, con lettera assicurata, atteso che tale mezzo e’ potenzialmente ancor piu’ idoneo dell’altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge (Sez. 6, n. 43167 del 30/09/2004, Magnabosco, Rv. 230200).

11. Il principio enunciato da tale sentenza merita integrale condivisione. La posta assicurata, infatti, e’ ascrivibile all’ambito applicativo dell’articolo 583 c.p.p., comma 1, in quanto costituisce un servizio accessorio che si affianca alla raccomandata nel caso in cui alla tracciabilita’ di quest’ultima si intenda aggiungere anche la possibilita’ di assicurarne il contenuto. Pertanto, non solo la corrispondenza “assicurata” equivale a quella “raccomandata”, ma, anzi, la prima conferisce al contenuto spedito una maggiore garanzia.

12. Al pari della raccomandata, infatti, la posta assicurata e’ idonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 583 c.p.p., in quanto garantisce la autenticita’ e la effettiva riferibilita’ dell’atto alla parte impugnante ed, al contempo, consente compiutamente l’accertamento in ordine alla data di spedizione, anche qualora non pervenga a destinazione.

13. La posta assicurata non puo’, pertanto, ritenersi inutilizzabile per il solo fatto che non sia espressamente contemplata dall’articolo 583 c.p.p., comma 1, essendo un mezzo di spedizione ascrivibile alla categoria della raccomandata ed anzi potenzialmente piu’ idoneo della stessa a realizzare le finalita’ di tutela perseguite dalla norma.

14. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto tardiva la impugnazione proposta ex articolo 310 c.p.p., dal Pubblico Ministero.

15. Stante, infatti, la piena legittimita’ della presentazione dell’atto di appello a mezzo di posta assicurata, l’impugnazione presentata dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia in data 23 settembre 2016 non era tardiva.

16. L’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, infatti, era stata comunicata al Pubblico Ministero in data 14 settembre 2016, come risulta dalla attestazione di ricezione vergata in calce, e, pertanto, il termine di dieci giorni per la impugnazione della stessa scadeva il 24 settembre 2016.

17. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, peraltro, dimostrato di aver spedito, a mezzo di posta assicurata, l’atto di appello in data 23 settembre 2016, producendo la distinta di (OMISSIS) n. (OMISSIS).

18. Applicandosi nella specie l’articolo 583 c.p.p., comma 2, e, pertanto, rilevando la data di spedizione e non quella di ricezione, l’appello proposto non puo’, tuttavia, essere considerato tardivo.

19. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame.

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