La presenza di un amministratore di fatto non comporta ipso iure l’esclusione di responsabilità penale dell’amministratore di diritto in caso di commissione di illeciti. In secondo luogo, è stata respinta l’eccezione relativa all’inutilizzabilità del verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza, per manifesta infondatezza e difetto di concludenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 30 dicembre 2016, n. 55294

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 7/1/2016 della Corte d’appello di Caltanisetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 gennaio 2016 la Corte d’appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del 13 maggio 2015 del Tribunale di Gela, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 (per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, con una evasione di imposta di Euro 287.039,69).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente la (OMISSIS), mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 nonche’ degli articoli 40 e 42 cod. pen., articolo 192 cod. proc. pen., articolo 27 Cost. e articolo 2392 cod. civ., per l’insufficiente considerazione della tesi difensiva circa la veste solo formale, di amministratrice della societa’ (OMISSIS)Fasulo Antonio (OMISSIS), della ricorrente, da cui la stessa avrebbe ricavato gli utili che avrebbe sottratto alla imposizione (omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2007). Ha sottolineato che a sostegno di tale prospettazione era stato prodotto il verbale del giudizio di separazione personale tra la ricorrente e (OMISSIS), vero dominus della societa’, che la Corte d’appello non aveva, pero’, considerato adeguatamente, come pure il provvedimento ablativo reale del Tribunale di Caltanisetta, sezione misure di prevenzione, pure prodotto nel corso del giudizio di secondo grado a sostegno della tesi della assenza di poteri di gestione in capo alla ricorrente, che, tuttavia, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato.

2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 e degli articoli 191, 192 e 195 c.p.p. e articolo 220 disp. att. cod. proc. pen., per l’indebito utilizzo a fini probatori del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, contenente accertamenti eseguiti anche quando era stato riscontrato il superamento della soglia di punibilita’, e quindi elementi di responsabilita’, senza osservare le disposizioni dell’articolo 220 disp. att. cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile a causa della genericita’ e manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui e’ stato affidato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale la ricorrente ha prospettato violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al carattere solo formale della propria veste di amministratrice della S.a.s. (OMISSIS), di cui il marito della ricorrente, (OMISSIS), sarebbe stato, in realta’, l’effettivo amministratore, va osservato che la (OMISSIS) tende, attraverso la prospettazione di violazioni di legge e vizi della motivazione, a censurare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, in modo logico e coerente, della effettivita’ dei poteri attribuiti alla (OMISSIS) nell’ambito di tale societa’, evidenziando l’irrilevanza, al riguardo, di quanto stabilito all’atto della separazione personale tra la stessa (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ed anche del provvedimento della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanisetta del 8 novembre 2013.

Inoltre la Corte d’appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24, concernenti il pagamento delle ritenute previdenziali e di quelle da lavoro dipendente, relativamente alla societa’ di cui era accomandataria, evidenziando anche come la (OMISSIS), nel corso della verifica fiscale, non aveva contestato la propria qualita’ di soggetto tenuto all’assolvimento degli obblighi fiscali, ne’ aveva prospettato di essere la prestanome del marito, effettivo amministratore della societa’, o l’indisponibilita’ delle scritture contabili della societa’.

2.1. A fronte di tali rilievi, del tutto idonei ad escludere la veste meramente formale ed apparente della ricorrente, essendo stalievidenziati plurimi e concordanti elementi dai quali trarre la partecipazione effettiva e consapevole della ricorrente alla amministrazione della societa’ di cui era accomandataria, la stessa si e’ limitata ribadire il rilievo di quanto stabilito in relazione alla separazione personale tra essa ed il marito, senza, tuttavia, spiegarne contenuto ed incidenza, e di quanto affermato nel provvedimento della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanisetta, nella quale la stessa sarebbe stata indicata come prestanome delle attivita’ economiche del marito, senza, tuttavia, censurare il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, ne’ individuarne vizi o manchevolezze, ma proponendo, sostanzialmente, una rivisitazione dell’accertamento di fatto (quanto alla effettivita’ della sua carica) compiuto dalla Corte d’appello, non consentito nel giudizio di legittimita’ in assenza di vizi della motivazione.

In particolare la ricorrente non ha censurato gli argomenti posti a fondamento, in modo logico e coerente, della affermazione da parte della Corte territoriale della sua partecipazione alla amministrazione della societa’, con la conseguente esclusione della veste meramente formale ed apparente di socia accomandataria della stessa, come tale obbligata alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, sicche’ la circostanza che alla amministrazione concorresse, di fatto, anche altro soggetto (il marito della imputata), non esclude, di per se’, che la stessa partecipasse alla amministrazione e che quindi il suo ruolo non fosse meramente formale o di schermo, ben potendo alla amministrazione della medesima societa’ concorrere, con l’amministratore di diritto, anche un amministratore di fatto, la cui presenza non implica necessariamente la totale esclusione dal governo della societa’ dell’amministratore di diritto, che deve quindi essere dimostrata pur in presenza di un amministratore di fatto.

Ne consegue, dunque, oltre al contenuto non consentito, anche il difetto di concludenza della doglianza, inidonea a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, non discendendo necessariamente dalla veste di amministratore di fatto del (OMISSIS) l’estraneita’ alla amministrazione della ricorrente, che ne comporta l’inammissibilita’.

3. Il secondo motivo, mediante il quale la ricorrente ha denunciato, peraltro anche in questo caso del tutto genericamente, violazione di legge e vizio di motivazione a proposito dell’utilizzo da parte della Corte d’appello di quanto riportato nel processo verbale di con stazione redatto dalla Guardia di Finanza, e’ manifestamente infondato.

3.1. Giova al riguardo ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514) ha gia’ avuto modo di prendere in considerazione la natura del “verbale di costatazione” redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari, rilevando che esso e’ qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’articolo 234 c.p.p.. Si e’ anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiche’ non e’ previsto dal c.p.p. o dalle norme di attuazione (articolo 207) e non interviene nel corso delle indagini preliminari; ne’ puo’ essere qualificato quale “particolare modalita’ di inoltro della notizia di reato” (articolo 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi. Si e’ tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, pero’, procedere secondo le modalita’ prescritte dall’articolo 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed e’ utilizzabile, mentre non e’ tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La richiamata disposizione stabilisce che “quando nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.

A tale proposito questa Corte ha pure osservato (Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948) come, dalla semplice lettura della norma, emerga che essa presuppone, per la sua applicazione, un’attivita’ di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative, e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell’attivita’ medesima, e solo in tal caso e’ richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l’applicazione della legge penale.

Nella medesima decisione si e’ fatto anche rilevare come la disposizione, che va letta in relazione anche al successivo articolo 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all’interessato, abbia lo scopo evidente di assicurare l’osservanza delle disposizioni generali del c.p.p. dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato, ricordando anche quella giurisprudenza secondo la quale presupposto dell’operativita’ della norma non e’ l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’articolo 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilita’ di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005, Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291), e precisando che la conseguenza della eventuale inosservanza delle disposizioni del c.p.p. e’ una nullita’ di ordine generale di cui all’articolo 178 cod. proc. pen., comma 1, lettera c), (Sez. F, n. 38393 del 27/07/2010, Persico, Rv. 248911).

3.2. Si tratta di principi che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi e che devono comunque essere presi in considerazione per risolvere la questione prospettata dalla ricorrente, circa l’utilizzabilita’ del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

Ora, nella vicenda in esame, la Corte d’appello, facendo corretta applicazione dell’orientamento ermeneutico ricordato, ha evidenziato, quanto alla piena utilizzabilita’ del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, che lo stesso venne formato in un momento in cui poteva essere rilevata solamente l’omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ma non anche il superamento della soglia di rilevanza penale, con la conseguente insussistenza della violazione dell’articolo 220 disp. att. c.p.p. prospettata dalla ricorrente e la piena ed integrale utilizzabilita’ dell’atto, il cui contenuto e’ stato, comunque, confermato mediante l’esame testimoniale di uno degli operanti, sicche’, sotto tale profilo, la doglianza della ricorrente risulta, anche in questo caso, priva della necessaria concludenza, non essendo idonea a censurare tutti gli argomenti posti a sostegno della affermazione della sussistenza del reato.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilita’ originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacche’ essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimita’, e preclude, di conseguenza, l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende

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