Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 novembre 2016, n. 46149

Nel caso di “molestie olfattive” prodotte al di fuori di attività produttive le cui emissioni siano assoggettate a limiti normativi, debba rinviarsi al parametro della “stretta tollerabilità”, sul presupposto che il criterio della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 cod. civ. e richiesto da talune pronunce non è idoneo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 novembre 2016, n. 46149

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 24/11/2014 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo la pronuncia di una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/11/2014, il Tribunale di Asti condanno’ (OMISSIS) alla pena di 200,00 Euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all’articolo 674 c.p., accertata in (OMISSIS), per avere, con colpa legata all’utilizzo di sostanze irritanti in un cortile ad uso comune con altre famiglie e senza alcun preavviso, sversato una quantita’ di creolina idonea a provocare emissioni di vapori che, inalati da (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano cagionato loro “un forte fastidio agli occhi ed alla gola”.

Con lo stesso provvedimento, l’imputata fu assolta, con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, in relazione al reato di cui all’articolo 590 c.p., contestato in concorso con la predetta contravvenzione.

1.1. Secondo il Tribunale era stato provato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, che l’imputata avesse sparso una sostanza chimica, denominata “creolina”, nel cortile condominiale, al fine di eliminare i residui organici e il relativo odore prodotti dal gatto dei vicini di casa, (OMISSIS) e (OMISSIS); e che, in conseguenza di tale azione, costoro avessero subito “un forte fastidio agli occhi ed alla gola”. Tale vicenda, secondo quanto emerso a dibattimento, si inseriva nell’ambito dei rapporti di “mal vicinato” tra le parti, attestati da un lungo elenco di reciproche querele.

Nondimeno, secondo il Tribunale, nessun dubbio poteva ragionevolmente nutrirsi in ordine alla verificazione del fatto e alla sua riferibilita’ all’imputata, sia tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti offese, pacificamente utilizzabili ai fini della decisione, per giurisprudenza costante, indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile, secondo il regime dettato dall’articolo 192 c.p.p., comma 1; sia in considerazione dei riscontri acquisiti rispetto a tali dichiarazioni (v. la deposizione di (OMISSIS), in servizio presso l’A.S.L. di Torino il quale, intervenuto sul posto nei giorni successivi, aveva avvertito ancora un odore intenso e fortemente sgradevole); sia in considerazione del fatto che la stessa imputata aveva sostanzialmente ammesso l’addebito, precisando di aver acquistato il prodotto chimico e di averlo utilizzato per le finalita’ prima ricordate.

1.2. Secondo il primo giudice, inoltre, lo sversamento del prodotto all’interno del cortile condominiale aveva integrato l’elemento oggettivo del reato di getto pericoloso di cose di cui all’articolo 674 c.p., configurabile anche in presenza di “immissioni olfattive”, rientrando tra le “emissioni di gas, vapore o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone”, tutte le sostanze volatili che emanino “odori” provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone; ed essendo stato, nella specie, dimostrato che le immissioni avevano “creato eclatanti disturbi alla coppia dei vicini”.

Inoltre, secondo il Tribunale, nel caso in esame, ai fini della integrazione della fattispecie non sarebbe stato necessario verificare l’avvenuto superamento del limite della normale tollerabilita’ previsto dall’articolo 844 c.c., atteso che nella specie non si era “in presenza di alcuna attivita’ lavorativa strutturata”; e per lo stesso motivo fu ritenuta infondata la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stato dimostrato il mancato superamento di determinati limiti tabellari. Cio’ conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola “nei casi non consentiti dalla legge”, contemplata nell’articolo 674 c.p., non sarebbe riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, escludendosi il reato soltanto per le emissioni di gas, vapori o fumo specificamente consentite ove rispettose di determinati limiti tabellari o di altre disposizioni amministrative.

Quanto poi al profilo soggettivo, la sentenza impugnata affermo’ l’esistenza di un profilo di colpa a carico dell’imputata, da un lato in ragione della particolare sostanza utilizzata (necessitante “di un utilizzo misurato e competente a causa dei rischi di tossicita’ connessa”), dall’altro lato per il fatto che lo sversamento era avvenuto nel cortile condominiale e, dunque, in un luogo ovviamente frequentato.

2. Avverso la predetta sentenza (OMISSIS) ha proposto appello a mezzo del proprio difensore. L’impugnazione, articolata in quattro motivi, deve ritenersi convertita in ricorso per cassazione in virtu’ del principio generale posto dall’articolo 568 c.p.p., comma 5.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la carenza di prova in ordine al fatto che l’emissione di vapori, contestata all’imputata, sia avvenuta in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico (ovvero, nel caso di specie, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1998).

Sotto un primo profilo, la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione ad una condotta generativa di “immissioni olfattive”, laddove il capo di imputazione avrebbe, invece, fatto riferimento allo sversamento di “una quantita’ di creolina idonea a provocare emissione di vapori che inalati da (OMISSIS) e (OMISSIS) cagionavano loro lesioni”.

Inoltre, con riferimento alle condotte di emissione di vapori, ai fini della configurabilita’ del reato previsto dalla seconda parte dell’articolo 674, l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” richiederebbe che l’emissione sia avvenuta in violazione delle norme in materia di inquinamento atmosferico, individuate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1998. Con la conseguenza, che, ponendo la legge una sorta di presunzione di legittimita’ delle emissioni di vapori non superiori alla soglia fissata dalle leggi speciali, sarebbe stato necessarie dimostrare che le stesse avevano superato gli standard fissati dalla legge; atteso che quando le emissioni, pur essendo contenute nei limiti normativi, abbiano arrecato concretamente fastidio alle persone, superando la “normale tollerabilita’”, si applicherebbero soltanto le norme di carattere civilistico contenute nell’articolo 844 c.c..

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’errata motivazione nella quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere infondata la tesi difensiva circa la mancata prova del superamento del limite di tollerabilita’, nonche’ l’insufficienza delle prove anche in ordine alla causa specifiche delle emissioni olfattive.

Sotto quest’ultimo profilo, si deduce che il Tribunale non avrebbe affatto provato che le emissioni rilevate sul posto fossero da ascriversi allo sversamento del disinfettante e non, piuttosto, all’azione combinata del disinfettante utilizzato e delle deiezioni del felino, le quali, gia’ prima dello sversamento della creolina, avrebbero provocato “miasmi insopportabili superiori alla normale tollerabilita’”.

Con il terzo motivo si deduce la carenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputata e la sussistenza dell’esimente della legittima difesa, atteso che la donna avrebbe agito unicamente per porre rimedio ai pericoli per la salute derivanti dai residui organici dell’animale di proprieta’ dei vicini; e, in una tale situazione, avrebbe agito per legittima difesa, quantomeno putativa.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la inattendibilita’ delle persone offese, costituite parti civili, dimostrata dalle continue denunce e querele dagli stessi presentate nei suoi confronti e, indirettamente, dal fatto che nessun disturbo sarebbe stato lamentato, invece, dall’imputata e dai suoi familiari, i quali abitavano nello stesso immobile che si affacciava sul cortile comune.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Procedendo all’analisi dei motivi di ricorso secondo un ordine logico, conviene innanzitutto trattare il quarto motivo di ricorso, il quale e’ manifestamente infondato.

Per un verso, infatti, esso finisce per articolare una serie di semplici censure di fatto, argomentando l’inattendibilita’ delle persone offese alla stregua del dato, peraltro non certo decisivo, che altri abitanti del condominio, tra cui la stessa imputata, non avrebbero lamentato analoghi disturbi.

Per altro verso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia comunque esplicitato, con percorso motivazionale coerente ed immune da censure logiche, le ragioni per le quali ha ritenuto provato sia che il versamento della creolina, nell’aria condominiale comune, fosse stato compiuto dall’imputata, avendo ella pacificamente ammesso tale circostanza; sia che la sostanza fosse idonea, per la sua tossicita’, a determinare un pregiudizio per la salute dei presenti, anche tenuto conto che l’odore acre persisteva nell’ambiente anche a distanza di alcuni giorni, secondo quanto riferito dal teste della A.s.l..

Ne consegue, pertanto, la declaratoria di manifesta infondatezza della censura dedotta con il quarto motivo.

4. Venendo, poi, al primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il Tribunale ne avrebbe affermato la responsabilita’ penale in relazione ad una condotta generativa di “immissioni olfattive”, laddove il capo di imputazione avrebbe, invece, fatto riferimento allo sversamento di “una quantita’ di creolina idonea a provocare emissione di vapori che inalati da (OMISSIS) e (OMISSIS) cagionavano loro lesioni”.

Sul punto occorre premettere che il primo giudice si e’ in realta’ pronunciato su un’imputazione nella quale era stato descritto un episodio suscettibile di integrare, quantomeno alla stregua dell’ipotesi accusatoria, due distinte fattispecie incriminatrici: quella di cui all’articolo 674 e quella contemplata dall’articolo 590 c.p..

Appare chiaro, pertanto, anche alla stregua dell’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che il riferimento alle lesioni, guaribili in tre giorni, fosse in realta’ riferibile all’ipotesi di cui all’articolo 590 c.p., peraltro ritenuta insussistente all’esito dell’istruttoria dibattimentale. Viceversa, la contravvenzione prevista dall’articolo 674 c.p. e’ stata ritenuta integrata attraverso lo sversamento di una sostanza chimica volatile (la creolina) e la conseguente produzione di emissioni odorigene sotto forma di vapori che, inalati dalle due persone offese, avevano ad esse “creato eclatanti disturbi”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi non contestabile che il provvedimento impugnato si sia confrontato esclusivamente con la descrizione del fatto contenuta nell’imputazione e non con altre circostanze o accadimenti ad essa estranei.

In argomento va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le norme che disciplinano la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalita’ alle quali sono dirette. Pertanto, esse non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilita’ di difesa dell’imputato. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Su tali basi la violazione del principio in questione sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneita’ ai fatti criminosi globalmente considerati (Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori e altri, Rv. 237415; Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone e altri, Rv. 231483; Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2005, Addis, Rv. 230771; Sez. 6, n. 40538 del 6/02/2004, Lombardo, Rv. 229950). E dunque, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’articolo 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866).

Nel caso di specie, il primo giudice ha analizzato proprio quelle circostanze di fatto che erano state descritte nell’imputazione: e segnatamente, come gia’ osservato, lo sversamento della sostanza tossica, la conseguente produzione di vapori, la inalazione degli stessi da parte dei due vicini di casa, lo stato di malessere e di fastidio dagli stessi patito.

Nessun mutamento del fatto, ne’ alcuna violazione del diritto di difesa e’, dunque, configurabile nel caso di specie, posto che il fatto oggetto della sentenza e’ sicuramente il medesimo descritto nell’imputazione e che, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputata ha, comunque, potuto pienamente confrontarsi, in chiave dialettica e critica, con le contestazioni che le erano state mosse.

4.1. Tanto premesso e venendo alle ulteriori censure relative alla ricostruzione della fattispecie contravvenzionale per cui e’ condanna, giova preliminarmente ricordare come l’articolo 674 c.p., rubricato “getto pericoloso di cose”, punisca il fatto di colui che “getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.

Nel caso di specie, invero, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che fosse stata integrata la fattispecie contemplata dalla seconda parte della citata disposizione, relativa alla condotta di colui il quale “(…) in un luogo privato ma di comune (…) uso”, provoca “nei casi non consentiti dalla legge, emissioni (…) di vapori (…), atti” a “molestare persone”.

Tale fattispecie, che all’epoca della sua introduzione costitui’ un significativo elemento di novita’ rispetto a quanto previsto dal codice penale precedente, e’ finalizzata a punire la produzione di emissioni pericolose o comunque moleste, le quali, secondo la previgente normativa, non integravano alcun illecito contravvenzionale, in quanto non riconducibili alla nozione di “getto” o “versamento” di cose. Emissioni in atmosfera che, secondo un ormai consolidato indirizzo interpretativo, non devono essere necessariamente di origine industriale, ma che possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attivita’ umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento (Sez. 3, n. 35730 del 28/09/2007, Bodrato, Rv. 237381), alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali (Sez. 3, n. 32063 del 31/07/2008, Imperadori, Rv. 240832; Sez. 3, n. 19206 del 13/05/2008, Crupi e altro, Rv. 239874), sino all’odore di caffe’ bruciato, purche’ particolarmente intenso (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711).

Cio’ che rileva, in questi casi, e’ che l’emissione odorigena sia tale da poter determinare, come rilevato dal Tribunale, una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone (cosi’ Sez. 3, n. 2377 del 4/11/2011, Landi, Rv. 251903; Sez. 3, n. 3678 del 4/11/2006, Giusti, Rv. 233291).

Secondo quanto accertato nel corso dell’istruttoria di primo grado, l’imputata aveva versato della creolina, prodotto chimico utilizzato per disinfettare e dalla elevata tossicita’, nel cortile condominiale allo scopo di eliminare gli odori e ogni altro residuo organico riconducibili al gatto delle persone offese; e, per effetto di tale utilizzo, queste ultime avevano patito “un forte fastidio agli occhi e alla gola”.

Dunque, secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la condotta appena descritta ha determinato la diffusione nello spazio condominiale di gas o vapori dalla accertata capacita’ offensiva o comunque molestatrice, secondo una modalita’ operativa che appare chiaramente riconducibile al paradigma normativo.

Secondo l’assunto dell’imputato, pero’, ai fini dell’integrazione della fattispecie occorrerebbe verificare se la condotta abbia superato i valori stabiliti da parametri normativi o comunque amministrativi, dovendo escludersi, in caso di riscontro negativo, la configurabilita’ del reato.

Tale ricostruzione non appare fondata alla luce dell’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui nei casi in cui le emissioni non siano prodotte nell’ambito di attivita’ industriali o comunque autorizzate, non puo’ configurarsi l’operativita’ di criteri positivitizzati, normativi o amministrativi, ai quali l’attivita’ di emissione atmosferica sia chiamata ad uniformarsi (v. Sez. 3, n. 34896 del 27/09/2011, Ferrara; Sez. 3, n. 2377/2012 del 4/11/ 2011, Landi, Rv. 251903; Sez. 1, n. 16693 del 27/03/2008, Polizzi, Rv. 240117).

Giova, peraltro, ribadire che nel caso di specie, piu’ che di emissioni meramente odorigene si era trattato, quantomeno alla stregua della contestazione e della pronuncia di condanna, di emissioni di sostanze vaporizzate o comunque allo stato gassoso le quali, venendo inalate, avevano determinato, nelle persone offese, “un forte fastidio agli occhi e alla gola” ovvero una situazione di marcata irritazione a livello fisico, legata al contatto determinatosi tra la sostanza e le mucose.

In proposito, occorre rilevare come al fine di apprezzare l’idoneita’ offensiva della condotta, appare comunque indispensabile, al fine di evitare il ricorso a inafferrabili soggettivismi valutativi, fare riferimento a parametri, che pur non rigidamente predeterminati in valori numerici fissi, siano comunque oggettivabili, alla stregua di criteri socialmente riconoscibili.

In questa prospettiva, nella specie puo’ certamente mutuarsi l’indirizzo interpretativo che, per l’integrazione della contravvenzione prevista dall’articolo 674 c.p. nel caso di “molestie olfattive” prodotte al di fuori di attivita’ produttive le cui emissioni siano assoggettate a limiti normativi, rinvia al parametro della “stretta tollerabilita’”, sul presupposto che il criterio della “normale tollerabilita’” previsto dall’articolo 844 c.c. e richiesto da talune pronunce (v. Sez. 3, n. 45230 del 3/07/2014, Benassi, Rv. 260980; Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868) non sia idoneo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana (Sez. 3, n. 36905 del 18/06/2015, Maroni, Rv. 265188; Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi e altro, Rv. 238447).

Una situazione, quella delle emissioni eccedenti la “stretta tollerabilita’”, legata a emissioni certamente non misurabili con specifici strumenti, ma altrettanto pacificamente accertabili, nella loro idoneita’ offensiva, alla stregua delle semplici dichiarazioni di testi, consistenti nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711). Cio’ che, appunto, si e’ verificato nel caso di specie, avendo le persone offese, sentite come testi, riferito gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’inalazione; effetti che certamente eccedevano la normale tollerabilita’, essendo gli stessi dovuti ricorrere finanche al controllo dei medici, sia pure, fortunatamente, senza ulteriore conseguenze sul piano delle indicazioni terapeutiche.

4.2. Le considerazioni da ultimo svolte impongono di qualificare in termini di manifesta infondatezza anche il secondo motivo, laddove la ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe provato che le emissioni moleste rilevate sul posto fossero da ascriversi allo sversamento del disinfettante e non anche all’azione combinata del disinfettante e delle deiezioni dell’animale domestico di proprieta’ delle persone offese. Anche a prescindere dalla circostanza che tale censura attiene, all’evidenza, a meri profili di fatto, come tali sottratti al controllo di legittimita’, e’ appena il caso di rilevare come l’assenza di parametri oggettivi in grado di misurare l’idoneita’ offensiva delle emissioni e, dunque, la possibilita’ di determinare un effetto molesto, comporti, come piu’ sopra rilevato, non gia’ la non configurabilita’ del reato, quanto piuttosto la semplice necessita’ di riferirsi alle dichiarazioni dei testimoni, in questo caso individuabili nelle stesse persone offese, circa la capacita’ della condotta accertare di incidere, in misura eccedente la “stretta tollerabilita’”, sulla salute delle persone o comunque sulla pubblica incolumita’.

4.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto da un lato la mancanza dell’elemento soggettivo in capo all’imputata e, dall’altro lato, la sussistenza dell’esimente della legittima difesa, avendo la donna agito per fronteggiare i pericoli per la salute derivanti dai residui delle deiezioni dell’animale di proprieta’ dei vicini.

La configurabilita’ della legittima difesa, che sulla base degli atti disponibili non risulta essere stata mai dedotta davanti al primo giudice, e’ certamente da escludere, nel caso in esame, considerato che l’imputata avrebbe sicuramente potuto ricorrere ad altro genere di rimedio, ad esempio sollecitando l’intervento da parte degli organi del Servizio sanitario pubblico, sicche’ nella specie non puo’ configurarsi la situazione di reale “costrizione” ovvero di “necessita’” difensiva richiesta dall’articolo 52 c.p., secondo cui la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate “ex ante”, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (v., tra le molte, Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Diop e altro, Rv. 240447).

Quanto poi alla censura relativa alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo, ricordato che la fattispecie contravvenzionale e’ soggettivamente imputabile a titolo di colpa, secondo la regola generale posta dall’articolo 42 c.p., comma 4, deve riconoscersi l’adeguatezza del passaggio motivazionale della sentenza impugnata con la quale e’ stata rilevata la grave imprudenza commessa dall’imputata con l’utilizzo, in un’area frequentata dai condomini, di una sostanza chimica dalle elevate potenzialita’ tossiche. Cio’ che, conseguentemente, impone di escludere anche la eventuale rilevanza di una ipotetica scriminante putativa, che ove riconducibile a colpa non escluderebbe, in ogni caso, la punibilita’ in relazione ad una fattispecie imputabile, soggettivamente, anche a tale titolo.

5. Pertanto, e conclusivamente, il ricorso formulato da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 1.500,00 Euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende

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