Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 3 novembre 2016, n. 46178

Misura cautelare della Custodia  in carcere per il proselitismo in rete pro-Isis

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 3 novembre 2016, n. 46178

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere
Dott. CASA Fabrizio – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 30/07/2015 del Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Angela Tardio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 luglio 2015 il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell’articolo 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 2 luglio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di (OMISSIS), perche’ ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’articolo 302 cod. pen., cosi’ diversamente qualificato il reato contestato di cui all’articolo 414 c.p., commi 1, 3 e 4, accertato in (OMISSIS).

2. Il Tribunale premetteva che il provvedimento cautelare genetico si inseriva nel contesto delle indagini svolte dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione e degli uffici Digos delle varie Questure, tra cui quella di Pisa, nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio della rete internet quale luogo di reclutamento e affiliazione a organizzazioni terroristiche internazionali, e in particolare nell’ambito del controllo del social network Facebook, nel cui interno erano spesso veicolate informazioni dirette all’indottrinamento ai principi fondanti lo stato islamico ISIS, alle ragioni alla base delle azioni di guerriglia e alle finalita’ da esso prefissate, e rappresentava che detto provvedimento, cui rinviava, aveva evidenziato che:

– il grave quadro indiziario a carico dell’indagato era fondato sull’analisi del contenuto dei messaggi postati sui vari profili Facebook, dei quali il medesimo era risultato titolare e amministratore, e sull’attivita’ d’intercettazione telematica e ambientale;

– la corrispondenza tra l’utilizzatore dei profili Facebook e l’indagato era evincibile dal raffronto tra una foto pubblicata su uno di essi, ritraente il volto del titolare della pagina, e altra foto presente sul cartellino anagrafico, allo stesso riferibile, acquisito presso il comune di Ponsacco, luogo di residenza suo e della famiglia, redatto il 25 ottobre 2014 e relativo alla carta di identita’ rilasciatagli e indicata con il suo codice alfanumerico;

– all’indagato erano, in particolare, riferibili i profili Facebook “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, oltre a una ulteriore pagina attiva, realizzata su piattaforma Facebook, raggiungibile a mezzo specificato indirizzo internet e contraddistinta dallo pseudonimo “(OMISSIS)”;

– nello spazio virtuale denominato “diario” di detto ultimo profilo erano risultati pubblicati post dal tenore antiamericano, antisemita e antisraeliano e messaggi di propaganda antioccidentale, in linea con quanto pubblicato sui profili di quelli che erano risultati avere aderito all’indicato primo profilo, attraverso lo stato di “amicizia”, in essi compresi alcuni nomi gia’ segnalati per le loro simpatie a gruppi terroristici internazionali.

2.1. Il Tribunale dava anche conto, richiamando le argomentazioni svolte, della qualificazione giuridica del fatto analizzata dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva illustrato i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimita’ per distinguere la condotta di mera manifestazione del pensiero da quella di pubblica apologia, diretta e idonea, a differenza della prima che poteva ritenersi lecita, alla violazione delle leggi penali, e aveva enunciato le ragioni del ritenuto inquadramento della condotta dell’indagato non nel reato di cui all’articolo 414 cod. pen. aggravato, alla stregua della originaria imputazione provvisoria, ma nel reato piu’ grave di cui all’articolo 302 cod. pen., evidenziando che il reato che con la condotta ascritta si istigava a commettere era quello di cui all’articolo 280 c.p., commi 1 e 4, e quindi l’attentato con finalita’ di terrorismo, funzionale a provocare la morte di piu’ persone.

2.2. Ulteriore riferimento era operato dal Tribunale alle valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale, rappresentandosi che:

– quanto alle prime, si erano evidenziate l’attualita’ e la concretezza del pericolo di recidiva, essendo l’attivita’ delittuosa in corso e potendo la stessa sfociare in atti di terrorismo di matrice stragista, oltre alla pericolosita’ dell’indagato, che si collegava con estrema riservatezza, si’ da rendere difficile la sua individuazione, ai siti internet direttamente promananti dagli organi dello Stato terroristico islamico (ISIS), diffondendo i principi del martirio islamico e della Jihad con il fine di procacciare proseliti ai vari profili Facebook, e alla sua protratta dedizione a tale attivita’ in via quasi esclusiva da oltre sette mesi;

– quanto alla seconda, si erano sottolineati l’estrema gravita’ del fatto, l’allarme sociale da esso suscitato e la insufficiente, seria ed efficace valenza sul piano preventivo della misura degli arresti domiciliari, pur presidiata da ulteriori dispositivi di controllo, avuto riguardo al luogo, consistente nella sua abitazione, in cui l’indagato aveva posto in essere la sua attivita’ illecita, e alla particolare capacita’ dallo stesso dimostrata nell’utilizzo di strumenti telematici, non impeditiva di una possibile riorganizzazione della condotta illecita, nonostante il sequestro effettuato dal Pubblico Ministero.

2.3. L’ordinanza impugnata, ripercorse, quindi, le contestazioni espresse dalla difesa, nel corso della udienza del riesame, nell’interesse del ricorrente che, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facolta’ di non rispondere- in ordine alla sussistenza sia del delitto contestato sia di quello ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari e alla ricorrenza delle esigenze cautelari, dava atto della produzione, a opera del Pubblico Ministero, di annotazione di polizia giudiziaria, pervenuta dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare e afferente alle prime parziali attivita’ di analisi del materiale informatico sequestrato -a carico dell’indagato- al momento dell’esecuzione della misura, e illustrava il contenuto delle dichiarazioni rese dal medesimo indagato, che, dopo avere indicato le proprie condizioni di vita e di lavoro in Italia dove viveva da oltre quindici anni, aveva negato di avere alcuna intenzione di fare propaganda per l’ISIS e aveva precisato di essere stato fotografato nei pressi di una discoteca, frequentata con alcuni amici, con una pistola che non sapeva fosse o meno vera.

3. Il Tribunale, poste tali premesse e condivisa l’analisi fattuale del Giudice cautelare, riteneva che la condotta dell’indagato come ricostruita integrasse gli estremi del reato originariamente contestato dal Pubblico Ministero e non di quello ritenuto nell’ordinanza custodiale, e rappresentava che a cio’ non conseguiva una corrispondente e pertinente riqualificazione giuridica del fatto, poiche’, alla luce dei richiamati condivisi principi e alla stregua dei limiti edittali previsti per le due fattispecie di reato, la misura era in ogni caso applicabile e i termini massimi di durata della custodia cautelare erano identici.

3.1. Procedendo, quindi, piu’ specificamente a valutare se le singole condotte contestate all’indagato, e anche non ricomprese espressamente nel capo di imputazione, si risolvessero in una manifestazione del pensiero, intesa come espressione di una valutazione circa la condotta dell’autore di un reato, o invece fossero dirette a spronare altri alla commissione di reati in materia di terrorismo anche con spirito emulativo, il Tribunale richiamava gli arresti di legittimita’ meno e piu’ recenti, concordi nella individuazione dell’elemento oggettivo dell’apologia del reato, punibile ai sensi dell’articolo 414 c.p., comma 3, nella manifestazione del pensiero integrante per le sue modalita’ un comportamento concretamente idoneo, perche’ direttamente istigatorio o inneggiante alla violenza, a determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati, e, piu’ specificamente, di quelli lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato, anche sottolineando la recente applicazione dei medesimi principi con riferimento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

3.2. Nella operata disamina, alla luce di tali principi, dei dati fattuali emersi dalle indagini svolte, il Tribunale riteneva che gli estremi della contestata fattispecie incriminatrice fossero ravvisabili in alcune frasi che erano risultate postate sui profili Facebook riconducibili all’indagato, quali, nei termini testualmente riprodotti, “ha successo chi muore martire. Chi cancella i peccati versando il sangue entrera’ in paradiso profumato”, ovvero nel commento “per alcuni sono assassini per le mamme del medio oriente sono eroi” posto dopo una immagine che rappresentava, in sequenza, un musulmano, poi prigioniero e infine tagliagole, indicata come il modo della creazione di un terrorista, ovvero, ancora, nelle frasi di esortazione “noi faremo la Jihad” o di incitamento ai musulmani a formare un esercito per opporsi ai nemici di Allah.

Tali frasi, esemplificativamente richiamate, erano ritenute non meramente espressive di un sentimento di approvazione di fatti di terrorismo islamico, ispirati a integralismo religioso, poiche’ il loro contenuto rinviava all’incitamento a intraprendere atti sovversivi di terrorismo e di affermazione di truce e spietata violenza anche con immagini di cruentissima decapitazione e di detenzione di pistole.

Il tentativo, opposto dall’indagato, di minimizzare le condotte tenute e di ricondurle a innocuo passatempo seguito al suo licenziamento, era soccombente rispetto alla sua emersa totale dedizione a tali pratiche, che negli ultimi sette mesi erano divenute la sua esclusiva occupazione, perseguita con preoccupante e allarmante accanimento, la cui portata non isolata non ne riduceva la gravita’ anche in rapporto alla preoccupante immaturita’ e incoscienza del loro autore.

3.3. La sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere trovavano fondamento nelle condivise considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, ulteriormente evidenziandosi che la notevole disinvoltura mostrata nell’uso dei mezzi telematici, diffusa e comune nelle giovani generazioni, appariva idonea a consentire all’indagato di riorganizzarsi e di riprendere i contatti e le frequentazioni coltivate nei mesi di assidua dedizione alle vicende attinenti all’integralismo islamico, precludendo il ricorso a misure meno afflittive.

4. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per cassazione per mezzo del difensore, avv. (OMISSIS), l’interessato (OMISSIS), che ne chiede l’annullamento sulla base di quattro motivi, la cui illustrazione ha fatto precedere dalla esposizione della sua vicenda cautelare.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, e, in particolare, difformita’ tra fatto risultante dagli atti e fattispecie legale contestata, e omessa indicazione, nel corpo della motivazione, del delitto o dei delitti cui si riferirebbe la condotta di istigazione o di apologia ascrittagli.

4.1.1. Secondo il ricorrente, la difformita’ tra fattispecie legale e fatto risultante dagli atti, censurabile in sede di legittimita’ ove manifesta sulla base dei dati ricavabili dagli atti processuali, e’ nella specie di palmare evidenza.

Partendo dal rilievo che il Tribunale del riesame, ritenendo corretta l’impostazione accusatoria del Pubblico Ministero, ha riferito a esso ricorrente la propalazione di frasi di approvazione verso fatti di terrorismo e di incitamento a intraprendere atti sovversivi, ponendo le sue argomentazioni a cavallo tra le due diverse fattispecie di reato, ritenuta l’una dal Pubblico Ministero e l’altra dal Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente:

– procede dall’analisi delle fattispecie incriminatrici, rilevando che la istigazione, indicata nell’articolo 414 cod. pen., e’ esclusiva nel corpo dell’articolo 302 cod. pen., e che l’apologia e’ presente solo nella prima norma, e osservando che le due forme di manifestazione del reato, espresse dall’articolo 414 cod. pen. come istigazione e apologia di reato, presuppongono la realizzazione di una condotta di incitamento o di celebrazione, indirizzata a “chiare e inequivocabili figure delittuose o contravvenzionali”, e sussistono se sia possibile individuare e specificare il delitto o il complesso di delitti, ovvero contravvenzioni, cui si riferisce la condotta del soggetto agente;

– rileva che dagli atti processuali non e’ emersa l’esistenza di delitti istigati o apologizzati con la condotta da lui asseritamente compiuta, ne’ riconducibili al diritto penale sostanziale, ne’ configurabili – nell’ambito degli articoli 302 e 280 cod. pen.- quali atti di attentato alla vita o alla incolumita’ di persone, connotati da finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

– rimarca che esso ricorrente e’ accusato di celebrare il martirio o di istigare alla Jihad con i post inseriti nei suoi profili Facebook, e, in vista della sua precisazione, ripercorre il significato di tali termini:

– il termine martire, che, in termini religiosi, e’ colui “che testimonia subendo, e non compiendo o realizzando, un atto o un’azione violenta” e, nella dimensione laica, e’ colui che, compiendo atti di eroismo, onora la nazione, la professione, il lavoro e altro, e’ inteso, nell’attuale linguaggio giornalistico e storiografico, soprattutto occidentale, e in rapporto alla sfera religiosa-integralista, come riferito alla fattiva realizzazione di atti offensivi, lesivi della vita delle persone e di interessi giuridicamente rilevanti;

– il termine Jihad, che tradotto dalla lingua araba significa “esercitare il massimo sforzo” e nel suo senso letterale significa sforzo che, ove interiore, rappresenta lo sforzo per conformarsi ai precetti religiosi, comprende in fatto, e al di la’ della ortodossia interpretativa, plurimi significativi che dalla lotta interiore spirituale pervengono all’impegno concreto, materiale per affrontare una difficolta’, fino alla guerra, e, in tempi recenti, anche al compimento di atti di natura eversiva e terroristica;

– tali termini, caratterizzati da intrinseca polivalenza, non corrispondono pertanto a fattispecie delittuose previste dal diritto penale sostanziale, con conseguente non configurabilita’ di istigazione o di apologia di delitto inesistente e di insussistenza di coincidenza tra fatto e fattispecie.

4.1.2. Il ricorrente, che richiama i principi che riguardano l’apprezzamento del quadro indiziario di colpevolezza in materia cautelare e sottolinea la necessaria resistenza degli indizi -nella prospettiva di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilita’ di colpevolezza- a possibili ricostruzioni alternative idonee a far emergere dubbi sulla loro effettiva sussistenza, rappresenta, sotto concorrente profilo, che le immagini, i commenti e le espressioni pubblicate, che sono intrinsecamente polisense e polisemiche perche’ dotate di plurimi significati, non solo resteranno tali anche in prospettiva processuale, ma non consentono, neppure a livello indiziario, la sussumibilita’ astratta del fatto nell’ambito della fattispecie legale, peraltro ricostruita astraendo dal riferimento diretto o implicito a specifiche ipotesi delittuose.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, e segnatamente mancanza o contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame, tenuto a valutare anche l’elemento soggettivo del reato tenendo conto degli elementi accertati, non ha compiuto tale valutazione, mentre i riferimenti fatti nell’ordinanza all’atteggiamento dell’indagato “a tratti quasi non pienamente consapevole della gravita’ delle proprie condotte” e alla “preoccupante immaturita’ e incoscienza”, dimostrate dal suo atteggiamento, esprimono sostanzialmente assenza di coscienza e volonta’ tipiche del dolo, e quindi assenza di gravi elementi indiziari circa la presenza dell’elemento soggettivo.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione, e segnatamente mancanza della motivazione perche’ meramente apparente in relazione alle ragioni addotte dal Tribunale, a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di cui all’articolo 414 cod. pen..

4.3.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha svolto argomenti avulsi o dissociati dalle risultanze processuali e, come tali, sostanzialmente fittizi, poiche’, nel ritenere la condotta da lui posta in essere riconducibile alla violazione dell’articolo 414 cod. pen., originariamente contestata, e preclusa la riqualificazione giuridica in tali termini del fatto in sede di riesame, ha motivato attraverso espressioni e concetti che si sono collocati in un’area indistinta di confine tra il delitto di cui all’articolo 414 cod. pen. e il reato, diverso e piu’ grave, previsto dall’articolo 302 cod. pen., in relazione all’articolo 280 cod. pen..

In tal modo, il Tribunale non ha considerato in diritto che la ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 414 cod. pen. esclude, per la presenza della clausola di riserva finale, la configurabilita’ della fattispecie prevista dall’articolo 302 cod. pen., e che, per l’effetto, suppone condotte istigatrici e apologetiche alla medesima norma riconducibili, incorrendo, invece, in plurimi profili di criticita’, con l’allusione in parte a condotte celebrative e in parte a comportamenti di incitamento, che non delinea specificamente, senza indicare fatti di terrorismo islamico oggetto di approvazione, ne’ condotte di incitamento a intraprendere atti sovversivi di terrorismo e di affermazione della violenza truce e spietata, e rappresentando argomenti che evocano l’attentato alla vita e alla incolumita’, connotato da finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, rilevante ai sensi dell’articolo 302 cod. pen., o che si riferiscono alla istigazione o all’apologia che riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanita’, rilevante ai sensi dell’articolo 414 cod. pen., comma 4.

4.3.2. Sul piano fattuale la motivazione, che e’ testualmente ripresa, e’ solo formalmente esistente, perche’ si limita a evocare -senza indicare quale fatto di sovversione islamica sia oggetto di approvazione e costituisca incitamento al compimento di atti di terrorismo- una canzone dedicata ai morti di Gaza (“ha successo chi muore martire…”), una frase relativa alle modalita’ di creazione di un terrorista divenuto eroe per la madre, o una frase di (OMISSIS), in cui l’esercito e’ costituito da “cuori veritieri e preghiere giuste”.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione, e, in particolare, omessa motivazione e valutazione degli specifici elementi indiziari e delle ragioni della loro rilevanza a fini cautelari.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha omesso di esaminare la specifica doglianza difensiva afferente alla violazione dell’articolo 292 cod. proc. pen., comma 2, lettera c), tralasciando la valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie e la illustrazione delle ragioni della loro ritenuta rilevanza ai fini cautelari, che, invece, devono essere oggetto di specifico apprezzamento per assicurare all’indagato il diritto di difesa e al Giudice superiore di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reita’ e la correttezza del percorso logico-argomentativo della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso sviluppa nei proposti motivi censure infondate ovvero generiche o non consentite.

2. Il primo motivo, che, sotto un primo profilo, attiene alla denunciata difformita’ tra il fatto risultante dagli atti e la fattispecie legale contestata, dedotta come manifesta sulla base delle emergenze processuali, muove dall’analisi delle fattispecie incriminatrici, di cui all’articolo 302 cod. pen. (in relazione all’articolo 280 cod. pen.), e all’articolo 414 cod. pen., ritenute rispettivamente, la prima, dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza cautelare e, la seconda, dal Pubblico Ministero nella richiesta di applicazione della misura cautelare e dal Tribunale del riesame, e fa leva sulla necessita’ che, quale che sia la configurazione giuridica condivisa, l’istigazione, propria dell’articolo 414 cod. pen. ed esclusiva nella previsione dell’articolo 302 cod. pen., e l’apologia, presente solo nella prima disposizione, integrino una condotta indirizzata a chiare e inequivocabili figure delittuose o contravvenzionali.

Secondo la tesi difensiva, l’indagine da farsi riguarda, pertanto, esclusa -per espressa indicazione del Tribunale- la sussistenza di fattispecie contravvenzionali istigate o apologizzate, l’esistenza, o meno, negli atti processuali di uno o piu’ delitti, direttamente o implicitamente, istigati o apologizzati, conseguendo il denunciato vizio all’assenza di tali delitti, ne’ riscontrabili dall’esame degli atti, ne’ individuati dal Tribunale e non riscontrabili nel martirio e nella Jihad -la cui rispettiva celebrazione e istigazione a mezzo post inseriti sul sociale network Facebook sono oggetto della imputazione provvisoria-, neppure sotto il profilo della identita’ o coincidenza di contenuto dei termini con l’attentato alla vita o alla incolumita’ di una persona connotata da finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 280 cod. pen.).

2.1. I rilievi svolti sono privi di giuridico pregio.

2.1.1. Si rileva in diritto che, anche nell’ambito del giudizio de libertate, il giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare, nonche’ il giudice del riesame o dell’appello sono legittimati a modificare la definizione giuridica data dal pubblico ministero al fatto addebitato, fermo restando quest’ultimo inteso come accadimento della realta’ e rimanendo circoscritti gli effetti della correzione del nomen juris al procedimento incidentale in corso (tra le altre, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 1, n. 4864 del 14/07/1997, Cavaliere, Rv. 208724; Sez. 2, n. 4638 del 20/10/1999, dep. 2000, Schettino, Rv. 216348; Sez. 6, n. 18219 del 11/03/2003, Ceglia, Rv. 225216; Sez. 4, n. 20160 del 11/12/2003, dep. 2004, Sangiuolo, Rv. 228566; Sez. 3, n. 4549 del 04/12/2007, dep. 2008, Giustacchini, Rv. 238697; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258983).

Ulteriore corollario dell’enunciato principio e’ che ne’ l’indagato ha interesse a impugnare un’ordinanza applicativa o confermativa di una misura cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fatto, qualora a essa non consegua per il medesimo alcuna utilita’, ossia qualora il mutamento invocato non incida sulla possibilita’ di adottare o mantenere la misura, ne’ il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale e’ stata emessa l’ordinanza impugnata, siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, puo’ statuire circa la configurabilita’ o meno di una circostanza aggravante e circa la riqualificazione giuridica del fatto, salvo che da esse dipenda in modo specifico la legittimita’ della disposta misura (tra le altre, Sez. 1, n. del 06/11/1997, Iannicelli, Rv. 209177; Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005 Oberto, Rv. 233219; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, citata).

2.1.2. Si rileva ulteriormente in diritto che questa Corte, in coerenza con il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 65 del 1970, alla cui stregua l’apologia punibile, cui attiene l’articolo 414 cod. pen., u.c., non e’ la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, ha affermato che l’elemento oggettivo dell’apologia di uno o piu’ reati, punibile ai sensi dell’articolo 414 cod. pen., comma 3, non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacita’ di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilita’ che essi vengano commessi in un futuro piu’ o meno prossimo (tra le altre, Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997, Gizzo, Rv. 209140), e ha rimarcato, sotto concorrente profilo che, ai fini della integrazione del delitto di cui all’articolo 414 cod. pen., comma 3, non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalita’ delle persone dotate di sensibilita’ umana, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (tra le altre, Sez. 1, n. 8779 del 05/05/1999, Oste, Rv. 214645).

Analogo principio e’ stato affermato per il delitto di istigazione a delinquere previsto dall’articolo 414 cod. pen., rappresentandosi che si tratta di reato di pericolo concreto e non presunto e che, pertanto l’esaltazione di un fatto di reato o del suo autore, finalizzata a spronare altri all’imitazione o almeno a eliminare la ripugnanza verso il suo autore, non e’ di per se’ punibile, a meno che, per le sue modalita’, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, e’ incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivato (tra le altre, Sez. 1, n. 26907 del 05/06/2011, Vencato, Rv. 219888; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101).

2.2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il Tribunale, che li ha richiamati, ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.

Premettendo, infatti, il coerente rilievo che la ritenuta sussistenza degli estremi del reato di cui all’articolo 414 cod. pen. non incideva sull’applicabilita’ della disposta misura, ne’ sui, non modificati, termini massimi di durata della custodia cautelare, l’ordinanza ha ripercorso, con esaustiva analisi fattuale, i dati acquisiti attraverso la svolta attivita’ investigativa, valorizzando, si’ come sintetizzato sub 3.2. del “ritenuto in fatto”, alcune frasi postate sui profili Facebook riconducibili all’indagato, ovvero commenti a immagini cruente, proposizioni di esortazione o di incitamento, e sottolineando che tali scritti, senza limitarsi a esprimere sentimenti di approvazione verso fatti di terrorismo islamico, attuati da gruppi che si ispiravano all’integralismo religioso, “incita(va)no a intraprendere atti sovversivi di vero e proprio terrorismo e di affermazione della violenza anche piu’ truce e spietata”.

2.3. Ne’ in tale contesto, che smentisce le riproposte deduzioni difensive, volte a minimizzare le condotte del ricorrente e a rappresentare le immagini, le frasi e le espressioni utilizzate come “non esaltatrici o celebrative di alcun delitto”, introducono ragioni di riflessione le osservazioni che, sotto un secondo profilo prospettico, dedotto con lo stesso primo motivo, oppongono la carenza di valenza univoca o di significato monodirezionale dei post e dei commenti presenti negli atti processuali ovvero del messaggio complessivo da essi inferibile, e rappresentano la non apprezzabilita’ delle immagini, delle frasi e delle espressioni quali gravi elementi di natura indiziaria, ai sensi dell’articolo 273 cod. proc. pen., per essere “polisense e polisemiche”, astraendo dalla congrua lettura operatane nella competente sede del merito e prospettando una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini proponendone una nuova lettura, non consentita in sede di legittimita’.

2.4. Neppure sono fondate, oltre a prospettare censure non consentite, le doglianze svolte con il terzo motivo, riguardanti ancora le contestate ragioni della decisione in ordine al ravvisato compendio indiziario del delitto di cui all’articolo 414 cod. pen., rispetto alle quali esprimono un diffuso dissenso, che afferisce sia agli argomenti in diritto, correttamente invece esplicati come gia’ rilevato, sia alla motivazione in fatto che rinvia, inammissibilmente, alla rilettura delle frasi incriminate anche in rapporto alla fonte di provenienza (canzone o detti altrui), genericamente indicata.

3. Destituito di fondamento e’ anche il secondo motivo, afferente alla carenza dell’elemento soggettivo del reato ovvero del pertinente grave quadro indiziario.

In linea, invero, con la specifica analisi svolta nell’ordinanza genetica, che aveva ricostruito detto elemento come dolo generico, consistente nella cosciente volonta’ di commettere il fatto in se’, con irrilevanza del fine particolare perseguito e dei motivi dell’agire, il Tribunale ha ravvisato nella individuata condotta ascritta gli estremi (oggettivo e soggettivo) del ritenuto reato, sottolineando i contenuti delle frasi e delle immagini riferite al ricorrente, la dedizione totale del medesimo alle individuate pratiche di esortazione e di incitamento e il suo assiduo e disinvolto uso dei mezzi telematici per “postare” frasi o inserire immagini in plurimi profili Facebook, a se’ riferibili.

Ne’ il riferimento all’atteggiamento del ricorrente, ritenuto “a tratti quasi non pienamente consapevole della gravita’ delle sue condotte” e dimostrativo di “una sorta di preoccupante immaturita’ ed incoscienza”, operato nell’ordinanza in correlazione con l’evidenziato accanimento del medesimo nell’espletamento della sua esclusiva occupazione, cui e’ riferita la disposta misura, esprime, si’ come denunciato, l’assenza di coscienza e volonta’ tipiche del dolo.

4. La doglianza svolta con l’ultimo motivo, riguardante la dedotta omessa motivazione e valutazione degli specifici elementi indiziari sui quali si e’ fondato il provvedimento cautelare e delle ragioni della loro rilevanza, e’ inammissibile perche’ preclusa ai sensi dell’articolo 606 cod. proc. pen., comma 3, non essendo dimostrata la deduzione della eccezione di nullita’ del detto provvedimento con la richiesta di riesame, ne’ risultando la stessa riportata come ragione di censura nella ordinanza impugnata.

Ne’, in ogni caso, mentre l’autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza trova conforto nella ricostruzione, svolta con l’ordinanza impugnata, del contenuto dell’ordinanza genetica, il ricorso individua quali parti di detta ordinanza e per quali ragioni avrebbero trascurato la necessita’ di autonoma valutazione da parte del Giudice della cautela.

5. Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato per le svolte considerazioni.

Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria, non seguendo a questa sentenza la liberazione del ricorrente, dovra’ provvedere all’adempimento prescritto dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter

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