Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 febbraio 2017, n. 9357

Valido il decreto di citazione a giudizio rivolto nei confronti dell’imputato appellante inviato via pec al legale domiciliatario. Il divieto di uso della pec quale strumento di partecipazione agli atti è, infatti, prescritto esclusivamente per gli atti che devono essere notificati direttamente e personalmente all’imputato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 febbraio 2017, n. 9357

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1573/2015, della Corte di appello di Catania datata 14 maggio 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 maggio 2015 ha confermato la precedente sentenza con la quale in data 17 dicembre 2014 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, dichiarata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati a lui contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione, escluse le circostanze aggravanti di cui ai capi c) e d) della rubrica e concesse, invece, le attenuanti di cui all’articolo 609-bis c.p., u.c. e articolo 62-bis c.p., in esito a giudizio abbreviato lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione oltre alle pene accessorie.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), assistito dal proprio difensore di fiducia, affidandolo a due motivi di impugnazione.

Col primo di essi il prevenuto ha dedotto la nullita’ del giudizio di appello essendo stato lo stesso celebrato in assenza di una regolare vocatio in iudicium dell’imputato; questi ha, infatti, eccepito la nullita’ della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello essendo stata la stessa eseguita presso lo studio del suo difensore, domicilio eletto del ricorrente, a mezzo di posta elettronica certificata, contravvenendo al disposto del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, il quale consente la notificazione degli atti processuali attraverso il predetto strumento esclusivamente a persona diversa dall’imputato.

Come secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della conferma della esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e pertanto, del rigetto del relativo motivo di gravame, sebbene in sede di impugnazione della sentenza di primo grado si fosse espressamente chiarito che gli episodi in base ai quali non era stato concesso il predetto beneficio erano assai risalenti nel tempo e mai piu’ ripetutisi successivamente alle condotte per le quali e’ processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che in sostanza il ricorrente si duole del fatto che l’avviso del decreto di citazione di fronte alla Corte di appello sia stato notificato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 601 c.p.p., tramite trasmissione dello stesso presso il suo domicilio eletto, cioe’ lo studio professionale del professionista cui egli aveva affidato la sua difesa, a mezzo posta elettronica certificata e non con altro strumento di comunicazione.

In particolare il ricorrente ha segnalato la violazione del disposto di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazione, con L. n. 221 del 2012, secondo il quale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate, nel processo civile, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, mentre, in materia penale, si procede nelle stesse forme esclusivamente per le notificazioni eseguite a persona diversa dall’imputato.

Il motivo di impugnazione e’ manifestamente infondato per piu’ ragioni.

La prima di esse, la cui efficacia dovrebbe essere considerata assorbente di ogni altro rilievo, e’ che, in ogni caso – anche ove si volesse seguire la tesi difensiva del ricorrente – non potendo ragionevolmente ritenersi che la notificazione degli atti compiuta, ancorche’ in maniera in ipotesi viziata, presso lo studio del difensore di fiducia – domicilio eletto dell’imputato – sia da considerarsi alla stregua di una notificazione inesistente (posto che essa e’, viceversa, certamente idonea, al di la’ della sua regolarita’, a determinare, in via di fatto, la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per via del rapporto fiduciario che indubitabilmente lega questo a difensore), il vizio riscontrabile in una tale fattispecie sarebbe, a tutto voler concedere, certamente qualificabile come una nullita’ di ordine generale a regime cosiddetto intermedio (per una fattispecie analoga alla presente, si veda Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 gennaio 2009, n. 2827), per la quale vale il criterio di rigida preclusione temporale nella deducibilita’ della pretesa illegittimita’ dettato dall’articolo 180 c.p.p. (cfr.: Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, 20 gennaio 2016, n. 2314).

Nel caso di specie il difensore di fiducia del (OMISSIS), pur presente in occasione della celebrazione del procedimento in grado di appello, nulla ha obbiettato nel corso di detto giudizio in ordine alla regolarita’ o meno della vocatio apud iudicem, sicche’ il relativo vizio non puo’ essere piu’ dedotto quale motivo di impugnazione nel presente grado di legittimita’.

Va, peraltro, osservato che in ogni caso la notificazione, censurata dal ricorrente come viziata, e’, viceversa, perfettamente conforme al modello legale.

Infatti, rilevato come il codice di rito preveda che, una volta ritenuta in via delibativa la ammissibilita’ del ricorso in appello, il Presidente della Corte di appello di fronte alla quale e’ stata presentata la impugnazione debba ordinare, tramite apposito decreto, la citazione dell’imputato appellante e, se necessario, degli altri soggetti elencati dall’articolo 601 c.p.p., si osserva che della emissione del decreto di citazione e del suo contenuto e’ dato avviso, con anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data in cui la causa sara’ chiamata.

E’, percio’, evidente che, essendo il decreto di citazione a giudizio rivolto nei confronti dell’imputato appellante, l’avviso di esso gli sara’ notificato, in caso di domicilio eletto presso lo studio professionale del suo difensore, presso tale recapito; ecco, quindi, come nel caso in esame del tutto rispettata e’ stata la previsione normativa, considerato che il divieto all’uso della posta elettronica certificata quale strumento di partecipazione degli atti, dettato come abbiamo visto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, come convertito, con L. n. 221 del 2012, e’ prescritto esclusivamente per gli atti che debbano essere direttamente e personalmente notificati all’imputato e non anche per quelli, come si e’ verificato nel presente caso relativamente all’avviso di citazione di fronte alla Corte di appello, che, sia pure indirizzati all’imputato e finalizzati a portare quest’ultimo a conoscenza di qualcosa, debbano essere notificati presso il suo difensore in qualita’ di domiciliatario.

D’altra parte in questo medesimo senso si e’ gia’ espressa questa Corte in caso di notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario tramite comunicazione via fax (cfr.: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 3 dicembre 2009, n. 46703; Corte di cassazione, SS.UU penali, 19 luglio 2011, 28451) che in caso di comunicazione per mezzo di posta elettronica (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 21 aprile 2016, n. 16622).

Parimenti inammissibile il secondo motivo di impugnazione presentato dal ricorrente.

Con esso e’ dedotta la mancanza di motivazione ovvero la manifesta illogicita’ di essa in relazione al rigetto dal parte della Corte territoriale del motivo di gravame con il quale il ricorrente si era doluto della non concessione della sospensione condizionale della pena a suo carico irrogata; in particolare il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valorizzato il fatto che il prevenuto, una volta resosi reo confesso dei reati di cui alla attuale rubrica, non abbia successivamente piu’ commesso alcun reato.

Sul punto e’ sufficiente osservare che la difesa dell’imputato si e’ sostanzialmente limitata a riformulare, indirizzandole verso la sentenza di gravame, le medesime critiche gia’ rivolte alla sentenza del giudice di primo grado – cui, peraltro, la Corte di appello gia’ aveva dato adeguata risposta.

Il giudice del gravame aveva infatti, congruamente segnalato come la esistenza di precedenti condotte aventi lo stesso contenuto delittuoso di quelle per cui e’ processo, rivelate dalla stesso imputato il quale ha aggiunto che, sebbene ne avesse compreso il disvalore, egli non era stato in grado di spiegare le ragioni che lo avevano indotto a perpetrarle, costituiva valido indice della inettitudine del (OMISSIS) a governare i propri impulsi, in tal modo costituendo altresi’ elemento ostativo alla positiva prognosi comportamentale finalizzata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Come piu’ volte ribadito da questa Corte va, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale il ricorrente si sia limitato a riprodurre le stesse doglianze gia’ formulate in sede di appello e li’ motivatamente disattese, e cio’ sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un determinato errore logico o giuridico presente nella sentenza del giudice del gravame (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 28 ottobre 2014, n. 44882).

Alla dichiarazione di inammissibilita’ della attuale impugnazione segue, visto l’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura che segue, di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge

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