Il reato ex art. 10 quater Decreto Legislativo n. 74 del 2000 si consuma al momento della presentazione del mod. F24, essendo appunto questa la condotta con la quale si realizza l’indebita compensazione, ai sensi della normativa fiscale relativa (Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17). In altri termini cio’ che penalmente rileva e’ il momento del mancato versamento causato dall’indebita compensazione, non quello della successiva dichiarazione reddituale, essendo la condotta decettiva del contribuente in se’ e per se’ perfetta proprio mediante l’utilizzo del modello di versamento in questione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 26 ottobre 2016, n. 45234
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/09/2015 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30 settembre 2015 la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza in data 20 marzo 2013 del Tribunale di Lecce-Casarano con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater. La Corte territoriale rilevava che sussisteva il dolo, generico, del delitto ascritto al prevenuto, che sussisteva altresi’ l’elemento oggettivo di tale illecito, che non abbisognasse rinnovare parzialmente il dibattimento, che la pena irrogata doveva considerarsi congrua e che anzi bisognava aggiungere l’irrogazione delle pene accessorie, in quanto obbligatorie ex lege, erroneamente non applicate dal primo giudice. La Corte inoltre osservava che il reato de quo non potesse considerarsi prescritto, individuando il momento consumativo non con la presentanzione del modello F24, bensi’ con la dichiarazione dei redditi.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) deducendo quattro motivi.
2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli.
2.2 Con il secondo motivo si duole di vizio della motivazione in relazione alla questione, posta quale motivo di gravame, che all’interno della sua azienda vi fosse un dipendente con delega specifica agli adempimenti fiscali.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e specificamente per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.4 Con un quarto motivo si duole di violazione di legge ed in particolare del divieto di reformatio in pejus relativamente alla applicazione delle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ dirimentemente fondato in ordine al primo motivo.
2. Come gia’ recentemente affermato, sia pure per incidens, da questa Corte (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051) non puo’ aversi dubbio che il reato de quo si consumi al momento della presentazione del mod. F24, essendo appunto questa la condotta con la quale si realizza l’indebita compensazione, ai sensi della normativa fiscale relativa (Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 17). In altri termini cio’ che penalmente rileva e’ il momento del mancato versamento causato dall’indebita compensazione, non quello della successiva dichiarazione reddituale, essendo la condotta decettiva del contribuente in se’ e per se’ perfetta proprio mediante l’utilizzo del modello di versamento in questione.
Se cosi’ e’, allora, diversamente da quanto erroneamente ha opinato la Corte territoriale, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va individuato nel giorno 16 gennaio 2007 e pertanto, nel caso di specie la prescrizione (massima, per effetto delle interruzioni, anni 7 mesi 6 + giorni 26 per le sospensioni) risulta evidentemente maturata prima che la sentenza impugnata venisse emessa, che dunque per tale causa deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
Leave a Reply