Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 ottobre 2016, n. 45394

In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabili

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 ottobre 2016, n. 45394

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/09/2014 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI, che ha concluso per: “annullamento con rinvio”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Trento con sentenza del 18 settembre 2014, confermava integralmente la sentenza del tribunale di Bolzano (6 novembre 2013) che aveva condannato (OMISSIS) (unitamente e (OMISSIS)) alla pena di anni 1 di reclusione, concessa l’attenuante del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, prevalente alla recidiva, oltre pene accessorie, in relazione ai reati di cui:

capo A) articolo 81 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, commi 1 e 3, per avere, quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. (a far data dall'(OMISSIS)), con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, qui di seguito riportate che venivano registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria, indicato, nella dichiarazione annuale dei redditi e sul valore aggiunto relativa all’anno di imposta 2007, gli elementi passivi qui sotto specificati:

n. 2 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale (OMISSIS) per acquisizione fittizie di beni strumentali per un imponibile pari ad Euro 14.500,00 ed un’IVA pari ad Euro 2.900,00 con quote di ammortamento dedotte per l’annualita’ pari ad Euro 1.162,00;

n. 1 fattura per operazione inesistente emessa dalla (OMISSIS) s.r.l. per acquisizioni fittizie di servizi (noleggio veicoli) per un imponibile complessivo pari ad Euro 5.000,00 ed un’IVA complessiva pari ad Euro 1.000,00;

e quindi elementi passivi complessivi fittizi complessivi, ai fini IVA per Euro 1.000,00 ed ai fini IRES per Euro 6.162,00. In (OMISSIS);

capo B) Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, commi 1 e 3, per avere quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. (a far data dal 2/02/2007), al fine di consentire alla (OMISSIS) s.r.l. di evadere le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto emesso nei confronti della detta societa’ la fattura per operazioni inesistenti n. 24 del (OMISSIS), avente ad oggetto l’utilizzo di furgoni nell’anno 2007, per un imponibile pari ad Euro 5.000,00 ed un’IVA pari ad Euro 1.000,00. In (OMISSIS). Recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Omessa assunzione di una prova decisiva; con l’ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013 il giudice di primo grado ha negato l’assunzione di una prova decisiva (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera D).

La difesa con la richiesta di ammissione della prova documentale del libro dei beni ammortizzabili dei beni della ditta del (OMISSIS), nel quale vi era la registrazione del muletto effettivamente compravenduto, voleva dimostrare la realta’ dell’operazione commerciale tra la ditta del (OMISSIS) e quella del ricorrente; invece, la relativa fattura, e’ stata ritenuta inesistente (la n. 12 del (OMISSIS)). Trattasi di prova evidentemente decisiva poiche’ la sua ammissione avrebbe comportato una diversa e favorevole decisione. Il giudice di primo grado non aveva ammesso il documento perche’ non riferibile al reato per cui si procede; il giudice di appello, invece, ha omesso la motivazione sul motivo di gravame.

2.2. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B ed E.

La Corte di appello richiama per relazione la motivazione del giudice di primo grado, senza rispondere alle critiche alla decisione contenute nell’appello:

sulla inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS);

sulla sentenza di patteggiamento di (OMISSIS);

sulle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti dal (OMISSIS).

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato, relativamente al primo motivo – omessa ammissione di una prova decisiva – che assorbe l’altro motivo.

L’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessita’ di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio i’n atti. (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 – dep. 18/09/2015, Pisaniello, Rv. 265022).

La sentenza della Corte di appello, invece, omette di motivare sull’acquisizione della prova documentale (non ammessa in primo grado, con l’ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013), senza valutare (e motivare) la rilevanza e la decisivita’ del documento (libro dei beni ammortizzabili).

L’effettivo scambio commerciale (che il ricorrente afferma essere avvenuto tra gli imputati ed il (OMISSIS)) da provare con il documento oggetto di richiesta di ammissione da parte della difesa, sia in primo grado e sia in appello, e’ sicuramente prova da considerarsi decisiva, perche’ escluderebbe – in radice – la natura di fattura inesistente (fattura n. 12 del (OMISSIS), ritenuta in sentenza fattura per operazione inesistente).

La prova decisiva, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (articolo 606 c.p.p., lettera d), infatti e’ quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per se’ ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario; tale non e’, invece, quella che necessita di comparazione con gli elementi gia’ acquisiti, non per negarne l’efficacia dimostrativa, bensi’ per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (Cass. 27/5/94 n. 06202 RV. 197837; Cass. 11/3/98 n. 03148 RV. 210191; Cass. 3/3/00 n. 02689 RV. 215714). Nel nostro caso la prova dello scambio commerciale (vendita) del muletto modello “Pestiera”, se effettivamente avvenuto (come voleva dimostrare la difesa con la richiesta probatoria rigettata), risulterebbe prova decisiva – di per se’ idonea ad inficiare il risultato della sentenza – per escludere la natura di fattura inesistente.

La sentenza impugnata deve pertanto annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio dopo l’ammissione e valutazione della prova suddetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento

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