Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 ottobre 2016, n. 45425

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, e’ del tutto irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 ottobre 2016, n. 45425

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

c/

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 12/11/2015 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo:

“annullamento senza rinvio e trasmissione atti al Tribunale di Napoli, sezione del riesame”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli con provvedimento del 12 novembre 2015, dichiarava inammissibile l’istanza (riesame di sequestro preventivo, disposto con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata) di (OMISSIS), perche’ il ricorso era stato presentato al Giudice di pace di Lucera (cancelleria) invece che al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso la misura cautelare (L. n. 401 del 1989, articolo 4, comma 4 bis).

2. (OMISSIS) propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione di legge con riferimento agli articolo 582 e 324 c.p.p..

L’articolo 324 c.p.p., rinvia alle forme dell’articolo 582 c.p.p., anche del comma 2, dell’articolo, come ritiene la piu’ recente giurisprudenza della cassazione (Cass. 2015, n. 45341).

Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, per l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, e’ del tutto irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 47264 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Tucci, Rv. 261214; vedi anche Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016 – dep. 07/06/2016, Schena, Rv. 266822 e Sez. 2, n.. 50170 del 11/11/2015 – dep. 21/12/2015, Tessarolo in proc. Colasanti, Rv. 265465).

Infatti, deve ritenersi che, anche per l’articolo 324 c.p.p., il rinvio all’articolo 582 (le “forme”) sia a tutto l’articolo e non solo al comma 1, perche’ l’articolo 582, e’ la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi e’ ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell’articolo 324 c.p.p., ed in conformita’ al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, e’ che il termine di decadenza (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento del deposito dell’istanza, e diventa irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiche’ e’ pacifico che l’impugnazione venne depositata tempestivamente (sebbene nella Cancelleria del giudice di pace di Lucera, il 13 ottobre 2015, la notifica del decreto di sequestro preventivo all’indagata e’ dell’8 ottobre 2015), il ricorso deve accogliersi, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, alla stregua del seguente principio di diritto: “In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, e’ del tutto irrilevante, ai fini della tempestivita’ del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli

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