Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45230

Sommario

La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, sancito dall’articolo 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullita’ di ordine generale e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest’ultima, salvo che la sua operativita’ richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale assume rilievo pregiudiziale la nullita’ in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizi

Quando e’ stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall’articolo 539 c.p.p., comma 2, per il giudice di prime cure

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 45230

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/02/2015 della Corte d’appello di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); annullarsi senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 483 c.p., perche’ depenalizzato e dichiararsi il suo ricorso inammissibile nel resto;

udito per le parti civili Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo economico l’avv. (OMISSIS) dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata;

uditi per gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 febbraio 2015 la Corte d’appello di Cagliari parzialmente riformava la sentenza in data 22 gennaio 2014 con la quale, nelle parti che qui rilevano, il Tribunale di Cagliari aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli articoli 81, 110, 640 bis c.p. (capo A), articoli 81 cpv., 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (capo D), articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, (capi K-L), Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, (capo M), articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, (capo N), Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (capo O); (OMISSIS) alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione per i reato di cui agli articoli 81, 110, 640 bis c.p. (capo A), articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (capi E-F); (OMISSIS) alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui agli articoli 81, 110, 640 bis c.p. (capo A), articoli 81 cpv., 483 c.p. (capo B); (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 81, 110, 640 bis c.p. (capo A). Con la medesima sentenza il Tribunale, oltre ad irrogare le pene accessorie di legge, aveva altresi’ condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni alla parte civile Ministero per lo sviluppo economico (MISE) nonche’ il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) alla parte civile Agenzia delle entrate, con riserva di liquidazione al giudice civile competente; aveva prosciolto il (OMISSIS) per il reato di cui al capo D, limitatamente alle fatture il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), per prescrizione.

1.1 La Corte d’appello di Cagliari proscioglieva la (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dai reati per i quali avevano riportato condanna in primo grado, perche’ estinti per prescrizione; proscioglieva il (OMISSIS) dai reati di cui ai capi A-D-O-K (limitatamente alla dichiarazione del 25/10/2006)-L (limitatamente alla dichiarazione del 29/01/2007), N (limitatamente alla dichiarazione del 29/01/2007), perche’ estinti per prescrizione.

Confermava la sentenza del Tribunale nei confronti del (OMISSIS) per i reati di cui al capo K (limitatamente alla dichiarazione del 28/09/2007, L (limitatamente alla dichiarazione del 18/09/2007), M, N (limitatamente alla dichiarazione del 19/09/2007), per l’effetto riducendo la pena irrogata al prevenuto ad anni 2 mesi 1 di reclusione.

Confermava le statuizioni civili di primo grado, condannando (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento di un provvisionale in favore del MISE, per il (OMISSIS) di Euro 1.000.000, per il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) di Euro 250.000 ciascuno.

1.2 La Corte territoriale, previa ampia ricostruzione dell’oggetto, articolato e complesso, del processo, sintetizzate le parti motivazionali salienti della sentenza appellata, sintetizzati i motivi di gravame della medesima sottopostile, affrontava anzitutto in via preliminare le questioni inerenti il luogo ed il tempo di consumazione del reato di truffa in danno del MISE, cio’ rilevando sia ai fini del calcolo della prescrizione, quindi in ultima analisi della validita’ delle statuizioni civili di primo grado, sia ai fini della valutazione della eccezione di incompetenza territoriale riproposta anche in appello dalle difese (OMISSIS) e (OMISSIS). Dopo ampio esame, la Corte concludeva nel senso che il reato de quo non fosse ancora prescritto al tempo della pronuncia del Tribunale cagliaritano al quale andava comunque attribuita la competenza a decidere. Sotto il primo profilo individuava il tempus commissi delicti nel giorno (OMISSIS) ossia la data nella quale il MISE ha confermato la concessione delle agevolazioni ed il trasferimento del contributo erogato a favore di (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.r.l.. Quanto al secondo; asseriva che il luogo di commissione del reato doveva essere collocato ove sono stati accreditati i contributi in questione, pacificamente nel circondario del Tribunale di Cagliari.

Sempre in via preliminare la Corte territoriale rigettava l’eccezione di nullita’ della sentenza appellata per violazione del principio di correlazione accusa/sentenza ex articoli 521 e 522 c.p.p., sollevata dalle difese (OMISSIS)- (OMISSIS). In ordine a tale questione rilevava che vi era un evidente fraintendimento da parte di questi imputati delle accuse loro mosse.

1.3 La Corte d’appello di Cagliari quindi rassegnava con ampie argomentazioni le posizioni di ciascun imputato, confutando i motivi singolarmente proposti, con particolare attenzione alla posizione del (OMISSIS), cui veniva attribuito ruolo centrale nel processo. In particolare spendeva argomenti articolati in ordine ala questione della truffa congegnata in danno del MISE, individuandone la sostanza nell’aver eseguito solo parzialmente l’opera finanziata e comunque per importi di gran lunga inferiori a quelli per i quali era stato chiesto ed ottenuto il contributo statale. La Corte indicava poi gli elementi fattuali sorreggenti le accuse dei reati fiscali strumentali al meccanismo frodatorio.

1.4 Infine la Corte territoriale confermava le statuizioni civili di primo grado ed accoglieva la domanda di provvisionale del MISE, che determinava come sopra.

2. Contro la sentenza, tramite i rispettivi difensori fiduciari, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suindicati.

3. Il (OMISSIS) ha dedotto censure partitamente indirizzate alle statuizioni relative ai capi K, L, M, N per i quali ha riportato condanna, al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, sintetizzabili come segue.

3.1 Quanto al capo K lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilita’ penale, in particolare rilevando che la dichiarazione considerata dal giudice di appello ai fini della sentenza di condanna non poteva essergli attribuita in quanto non piu’ amministratore della societa’ contribuente interessata e comunque non sussistendo oggettivamente i fatti oggetto dell’accusa. Rileva inoltre la prescrizione dei reati dichiarativi a lui ascrivibili direttamente prima della sentenza del Tribunale; la violazione del principio di correlazione accusa/sentenza, nel senso che la prima riguardava la commissione diretta dei falsi dichiarativi fiscali e non la compartecipazione alla commissione degli stessi da parte di altro soggetto, l’assorbimento del reato fiscale in quello di truffa ai danni del MISE.

3.2 Quanto al capo L deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermata fittizieta’ delle fatture utilizzate in dichiarazione, comunque alla mancata considerazione di note di credito che le compensavano fiscalmente.

3.3 Quanto al capo M deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla considerata sussistenza dell’elemento oggettivo del reato dichiarativo fiscale, non trattandosi di elementi passivi fittizi, ma, al piu’, di appostazioni contabili in violazione del principio di competenza.

3.4 In relazione al capo N deduce violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla riconosciuta fittizieta’ delle fatture utilizzate ai fini dichiarativi nonche’ per il mancato rilievo della prescrizione antecendente alla sentenza di primo grado.

3.5 In ordine al trattamento sanzionatorio lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per incongruita’ della determinazione della pena.

3.6 Relativamente alle statuizioni civili eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione con particolare riguardo alla concessione della provvisionale in favore del MISE, contestando la determinazione del tempus commissi delicti del reato di truffa, rilevando che la data di consumazione dello stesso andava individuata nel (OMISSIS), con conseguente prescrizione di esso ante sentenza di primo grado ed invalidita’ delle statuizioni civili in essa contenute. Ravvisa comunque nella condanna alla provvisionale una violazione del divieto di reformatio in pejus.

4. Il (OMISSIS) ha dedotto tre motivi.

4.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione del momento consumativo del reato di truffa di cui al capo A, asserendo che lo stesso va individuato al 12 settembre 2002 ossia quando il finanziamento e’ stato erogato dal MISE all’originario richiedente beneficiario (OMISSIS). Afferma di conseguenza che il reato era gia’ prescritto al tempo della sentenza di primo grado, le cui statuizioni civili correlative sono invalide. Si duole altresi’ della determinazione del momento consumativo dei reati di cui ai capi E ed F, rilevando la prescrizione almeno parziale degli stessi prima della sentenza di primo grado.

4.2 Con un secondo motivo lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa nei suoi confronti.

4.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla concessione della provvisionale al MISE, segnalando contrasto di giurisprudenza ed eventualmente chiedendo la rimessione alle SU sul punto dell’eventuale violazione del divieto di reformatio in pejus, censurando la pronuncia per mancanza di motivazione sul punto.

5. Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno dedotto quattro motivi.

5.1 Con un primo motivo denunciano violazione di legge in relazione al rigetto della loro eccezione di incompetenza territoriale, ravvisando, quale luogo del commesso reato di truffa di cui al capo A, Brescia, in quanto luogo di erogazione del contributo oggetto del reato stesso) ovvero al piu’ Roma, nella diversa ricostruzione del momento consumativo incentrata nel trasferimento della titolarita’ del contributo da (OMISSIS) a (OMISSIS).

5.2 Con un secondo motivo si dolgono di violazione di legge e vizio della motivazione circa la reiezione della loro eccezione di violazione del principio di correlazione accusa/sentenza.

5.3 Con un terzo motivo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione, almeno astratta, della loro penale responsabilita’ concorsuale nel reato di truffa de quo.

5.4 Con un quarto motivo si dolgono di violazione di legge in ordine alla fissazione del momento consumativo del reato di truffa, individuandolo al (OMISSIS) ossia alla data della corresponsione del contributo statale in questione, con conseguente prescrizione del reato medesimo ben prima della sentenza di primo grado e correlativa nullita’ delle relative statuizioni civili.

6. Il (OMISSIS) ha dedotto un unico articolato motivo con il quale si duole di vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto determinazione del momento consumativo del delitto di truffa ascrittogli, ma anche in ordine alla stessa considerata sussistenza del delitto stesso. Lamenta inoltre il vizio della motivazione della sentenza sul punto della ritenuta falsita’ della perizia di cui al capo B, anche con riguardo al momento consumativo. In virtu’ di tali rilievi afferma l’erroneita’ giuridica della pronuncia impugnata per la mancata affermazione della prescrizione di tali reati prima della sentenza di primo grado. Si duole infine della plurima illegittimita’ della statuizione di provvisionale nei suoi riguardi.

7. Nelle more del processo di cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del MISE e dell’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale evidenzia l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi proposti, con particolare riguardo alla concessione della provvisionale in appello.

8. Il difensore del (OMISSIS) ha anch’esso depositato memoria con la quale deposita sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sardegna e relativa consulenza tecnica dalle quali emerge l’insussistenza degli illeciti tributari, traendone conseguenze argomentative a sostegno dei motivi di ricorso e comunque rilevando che tutti i reati fiscali sono medio tempore estinti per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Onde snellire la motivazione della presente sentenza, limitandone il contenuto alla trattazione delle questioni tuttora rilevanti che sono prospettate nei ricorsi degli imputati, sono necessarie alcune premesse.

A tale scopo, risulta anzitutto particolarmente opportuna una premessa metodologica di ordine generale.

Il processo ha per oggetto una vicenda che ha un suo nucleo fattuale essenziale sostanzialmente unitario, poiche’ riguarda l’ipotizzata truffa ai danni dello Stato, con decezione in particolare del Ministero delle attivita’ produttive, ora Ministero dello sviluppo economico (MISE), consistito nell’ottenimento di contribuzioni pubbliche ai sensi della L. n. 448 del 1992 (capo A della rubrica).

Tutti i ricorrenti sono stati, a vario titolo, imputati di questa accusa (con altri soggetti medio tempore prosciolti), che a sua volta ha ingenerato le ulteriori imputazioni di altra natura giuridica, soprattutto di tipo tributario ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

Come si e’ esposto in fatto, tutti i ricorsi in esame pertanto profilano motivi in parte comuni ed in parte diversi- di censura della sentenza impugnata relativamente al capo A della rubrica, ancorche’ il reato de quo in sede di appello sia stato dichiarato prescritto per tutti i ricorrenti, peraltro confermandosi le statuizioni civili di prime cure.

Ed e’ essenzialmente in ordine a questo profilo che tutti i ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale, asserendo concordemente, con varieta’ di accenti, che il tempus commissi delicti implica una retrodatazione rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito tale da concretizzare la prescrizione del reato prima della sentenza del Tribunale di Cagliari, con la conseguente illegittimita’ delle sue statuizioni civili e della loro conferma in appello.

E’ percio’ opportuno trattare di tale questione – evidentemente comune ai ricorrenti e, per contiguita’ tematica, di quella del locus commissi delicti – pregiudizialmente all’esame delle singole censure, cosi’ evitandosi inutili ripetizioni nell’analisi dei singoli ricorsi in parte qua.

Un’altra premessa di ordine generale riguarda la necessita’ di chiarire entro quali limiti possano affrontarsi le tematiche proposte dai ricorrenti rispetto ai reati gia’ dichiarati prescritti nei gradi di merito ovvero che si sono prescritti nelle more del presente processo di cassazione.

In tal senso va pregiudizialmente rilevato che e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze” (tra le molte, da ultimo, v. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).

Altro arresto giurisprudenziale che va ricordato, al quale il Collegio intende dare seguito, e’ che “Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, sancito dall’articolo 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullita’ di ordine generale e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest’ultima, salvo che la sua operativita’ richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale assume rilievo pregiudiziale la nullita’ in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio” (Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Pisani, Rv. 265194).

E’ dunque alla luce di questi orientamenti ermeneutici che vanno esaminate le doglianze proposte con i ricorsi degli imputati, dapprima con riguardo ai proscioglimenti per prescrizione gia’ pronunciati nei gradi di merito oggetto di alcuni ricorsi, poi rispetto ai reati per i quali vi e’ stata condanna in appello anch’essi tutti oggetto di impugnazione per cassazione, ma che risultano attinti da fatti estintivi omologhi che si sono verificati nelle more di questo procedimento di cassazione, in quanto rilevabili ossia alla condizione, su cui si dira’ oltre, che i relativi ricorsi possano considerarsi ammissibili.

Infine appare utile un’altra premessa di ordine generale, ancorche’ si tratti di una questione comune soltanto ai ricorsi del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS), con riguardo alla avvenuta concessione della provvisionale soltanto in grado di appello in favore delle parti civili costituite MISE e Agenzia delle entrate ed appunto nei confronti di detti ricorrenti.

Il Collegio e’ consapevole che su tale questione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’, affermandosi in alcune pronunce che tale decisione in appello sia illegittima, violando il divieto di “riforma in peggio”, si’ come esteso alle statuizioni civili per la sua portata generale ed inderogabile (ex pluribus, da ultimo, in questo senso Sez. 1, n. 13545 del 04/02/2009, Bestetti, Rv. 243132), in altre, al contrario, statuendosi che “Quando e’ stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall’articolo 539 c.p.p., comma 2, per il giudice di prime cure” (ex pluribus, da ultimo, Sez. 3, n. 42684 del 07/05/2015, Pizzo, Rv. 265198).

Il Collegio ritiene di condividere tale secondo indirizzo, che intende pertanto ribadire.

Cio’ essenzialmente perche’ si deve escludere che il principio di cui all’articolo 597 c.p.p., abbia portata tale da estendersi alle statuizioni civili, “trattandosi di norma che ponendo un limite alla pretesa punitiva dello Stato non si applica all’istanza risarcitoria oggetto dell’azione civile” (cfr. Sez. 3 n. 42684/2015 ed ulteriori pronunce nella medesima citate). Cio’ in quanto l’azione civile ancorche’ “inserita” nel processo penale e’ pur sempre soggetta ai principi del processo civile e, per cosi’ dire, non risente di quelli processual penalistici, quali appunto il divieto di reformatio in pejus.

Ne consegue che, come in linea di principio sancito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 353 del 1994), non puo’ affermarsi che a chi esercita l’azione civile nel processo penale, salve le regole peculiari di esso, possano inibirsi facolta’ processuali che gli spetterebbero qualora tale azione fosse esercitata nel processo civile.

E questa stessa facolta’ senza dubbio spetterebbe, in situazione omologa, alle odierne parti civili nel processo civile di appello, dovendosi escludere che tale domanda sia “nuova” e come tale inammissibile, essendone evidente la funzionalita’ cautelare/anticipatoria rispetto al petitum principale, non potendosi escludere in astratto la possibilita’ giuridica di un’applicazione diacronica, tra primo e secondo grado, delle previsioni di cui ai due commi dell’articolo 278 c.p.c., ossia la possibilita’ che la condanna generica e la condanna al pagamento di una provvisionale siano scisse nel tempo e particolarmente nei due gradi del giudizio di merito, civile e quindi, per la ragione di principio sopra esposta, anche penale.

2. Cio’ osservato in via preliminare, si deve affermare che risultano del tutto corrette le considerazioni effettuate dalla Corte d’appello cagliaritana in ordine al momento ed al luogo del commesso reato contestato sub A.

Quanto al primo profilo, il Collegio intende ribadire e dare seguito al principio gia’ affermato nella giurisprudenza di legittimita’ che “Nella truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode e’ strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale ai fini della maturazione della prescrizione – e’ quello in cui e’ stata posta in essere l’ultima azione utile finalizzata ad ottenere l’erogazione dell’ulteriore “tranche” di finanziamento” (da ultimo, Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Alongi, Rv. 262601).

Dalla sentenza impugnata risulta che questa “ultima condotta” e’ stata posta in essere dal (OMISSIS) con la richiesta di ulteriore concessione di una tranche di contributo pubblico in data 6 dicembre 2006, il che rende evidente che la prescrizione massima del reato de quo (anni 7 mesi 6), anche senza calcolare le sospensioni, non fosse affatto maturata alla data (22 gennaio 2014) della sentenza del Tribunale di Cagliari.

Ad identica conclusione si giungerebbe comunque anche nel caso in cui l'”ultima condotta” utile al conseguimento illecito del contributo fosse ravvisabile nella richiesta di voltura del finanziamento fatta da (OMISSIS) al MISE il 12 agosto 2006 (e poi come appena sotto di dira’ accolta dal MISE il mese successivo).

La principale conseguenza di questa considerazione e’ che correttamente il Tribunale di Cagliari ha emesso le statuizioni civili che altrettanto correttamente sono state confermate dalla Corte d’appello cagliaritana.

Quanto al luogo del commesso reato, oggetto dell’eccezione di incompetenza territoriale reiterata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) anche in questo grado, nemmeno possono esservi dubbi che esso vada individuato nel territorio di competenza dell’A.G. cagliaritana.

Essendo la pratica di concessione del contributo pubblico in oggetto stata volturata da (OMISSIS) (concessionaria originaria, societa’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) con sede in Brescia) alla (OMISSIS) (societa’ del (OMISSIS), con sede in provincia di (OMISSIS)), il verificarsi dell’evento del reato in esame va individuato nel Decreto Ministeriale n. 151638 in data (OMISSIS) con il quale il MISE, prendendo atto di tale voltura, ha confermato il relativo contributo trasferendolo alla (OMISSIS), con pagamento a cura della (OMISSIS), avvenendo peraltro l’esecuzione di tale provvedimento amministrativo tutta nel circondario del Tribunale di Cagliari.

Come correttamente la Corte cagliaritana ha osservato, senza detto provvedimento il profitto del reato di truffa ascritto agli imputati non si sarebbe potuto conseguire.

Di qui l’evidente competenza di detta A.G..

Tutto cio’ premesso, si puo’ passare all’esame dei singoli ricorsi, potendo quindi utilmente avvalersi delle considerazioni gia’ fatte per quanto riguarda le “parti comuni”.

3. Il (OMISSIS) – con tecnica redazionale complessa – ha articolato motivi di censura per le singole imputazioni a lui ascritte sia in ordine a quelle per le quali e’ stata confermata la sua condanna in appello sia in ordine a quelle per le quali gia’ in secondo grado e’ stato prosciolto per prescrizione.

Le considerazioni che precedono agevolano comunque notevolmente l’esame del ricorso di questo imputato.

Infatti, sulla prescrizione del reato di truffa di cui al capo A prima della sentenza di primo grado si e’ gia’ detto e quindi senz’altro risultano infondate le censure che il (OMISSIS) muove alla conferma delle statuizioni civili correlative operata dalla Corte territoriale.

Va poi rilevato che tutti i residui reati ascritti al (OMISSIS) per i quali vi e’ stata conferma della condanna in appello ossia quelli oggetto dei capi K (dichiarazione del 28 settembre 2007), L (dichiarazione 18 settembre 2007), M, N (dichiarazione 19 settembre 2007), pur tenuto conto delle sospensioni, si e’ comunque all’evidenza consumato il periodo massimo (anni 7 mesi 6) di prescrizione nelle more del processo di cassazione.

Peraltro va osservato che sicuramente il rapporto processuale deve considerarsi instaurato anche nel presente grado, essendo fondato il motivo di ricorso inerente il capo M, poiche’ il fatto in questa imputazione considerato non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.

Tale accusa infatti concerne la dichiarazione reddituale ed IVA di (OMISSIS) per il 2006, asseritamente infedele a causa della indicazione di elementi passivi fuori dell’esercizio di competenza, in quanto sostenuti in precedenza (demolizione dell’edificio oggetto dell’intervento concessorio di contributo).

Questa condotta e’ stata tuttavia depenalizzata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 4, che ha introdotto il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, comma 1 bis, nuova disposizione secondo la quale, tra l’altro, la violazione del principio contabile/fiscale della “competenza” non ha piu’ rilievo ai fini della applicazione della norma incriminatrice de qua.

La prescrizione dei reati di cui ai capi K, L ed N puo’ dunque essere rilevata e non risultano certamente elementi tali da poter provvedere in senso piu’ favorevole all’imputato in applicazione del ricordato principio giurisprudenziale sull’interpretazione dell’articolo 129 c.p., comma 2.

Dunque la sentenza impugnata va annullata nei confronti del (OMISSIS) in ordine alla confermata condanna, mentre per le ragioni generali suesposte in ordine alla prescrizione del reato di cui al capo A il ricorso del (OMISSIS) stesso va respinto, restando assorbiti gli altri motivi.

4. Il (OMISSIS) ha dedotto tre motivi di ricorso rispettivamente inerenti la prescrizione di tutti i reati a lui ascritti, la sussistenza del reato di truffa aggravata e la concessione della provvisionale in appello.

La prima censura e’ fondata solo limitatamente al reato di cui al capo F.

Per tale reato infatti deve affermarsi l’erroneita’ delle pronunce meritali, poiche’ lo stesso risulta effettivamente prescritto il 6 agosto 2013, quindi prima della sentenza del Tribunale cagliaritano (22 gennaio 2014), posto che e’ giurisprudenzialmente pacifico che nel calcolare la prescrizione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, trattandosi di una condotta unitaria in ragione di anno fiscale, bisogna partire dall’ultima fattura emessa, nel caso di specie il 6 febbraio 2006 (cfr. ex pluribus, Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Spinaci, Rv. 254759).

Per questa ragione non era di contro prescritto l’omologo reato di cui al capo E, essendo l’ultima fattura emessa il 14 novembre 2006 ed essendo quindi maturata la relativa prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Quindi il motivo e’ infondato relativamente a tale reato e, per le ragioni esposte in premessa, anche relativamente al reato di truffa aggravata di cui al capo A, peraltro nemmeno nei confronti del (OMISSIS) sussistendo i presupposti di pronuncia piu’ favorevole di quella di proscioglimento per prescrizione del reato stesso.

In relazione al terzo motivo, e’ pure sufficiente richiamare quanto in premessa sulla concessione della provvisionale in appello, ma e’ altresi’ evidente che l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del (OMISSIS) per l’estinzione del reato di cui al capo F, implica la revoca delle statuizioni civili correlative.

5. Gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – che sono imputati soltanto del reato di truffa di cui al capo A – hanno articolato quattro motivi di ricorso rispettivamente inerenti la eccepita incompetenza territoriale dell’A.G. cagliaritana, la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, la affermazione della loro responsabilita’ penale ed il mancato rilievo della prescrizione del reato loro ascritto.

Le considerazioni di cui alla premessa inducono ad affermare l’infondatezza di tutte le censure.

In particolare l’avvenuta prescrizione del reato de quo certamente inibisce l’approfondimento delle questioni di cui al secondo ed al terzo motivo, secondo i principi esposti in ordine alla cognizione possibile nel caso del verificarsi di questo fatto estintivo.

6. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso con un unico articolato motivo, che sostanzialmente riprende le questioni poste dagli altri imputati in ordine al reato di truffa di cui al capo A, del quale anch’egli e’ stato imputato, e vi aggiunge specifiche censure relativamente al delitto di falso di cui al capo B, invece a lui soltanto ascritto.

Quanto alle prime censure non resta che ribadire quanto gia’ osservato con riguardo agli altri ricorrenti, trattandosi di questioni assolutamente identiche, quindi riaffermare l’infondatezza delle censure medesime.

In relazione alle critiche della sentenza impugnata in ordine ai punti decisionali inerenti il reato di cui al capo B, essendo lo stesso dichiarato prescritto in sede di appello non possono che valere i limiti decisionali gia’ esposti anche con riguardo alle analoghe posizioni degli altri imputati rispetto a tale fatto estintivo.

Va soltanto aggiunto che sicuramente tale reato non era prescritto al tempo della pronuncia di primo grado, dato che la sua consumazione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, e’ avvenuta il 12 agosto 2006 ossia allorche’ il (OMISSIS) ha depositato la falsa perizia della quale e’ accusato, sicche’ il periodo prescrizionale massimo (anni 7 mesi 6), anche al netto delle sospensioni, e’ maturato il 12 febbraio 2014, quindi dopo detta pronuncia (22 gennaio 2014).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo M, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e quanto ai residui reati di cui ai capi K, L, N per essere gli stessi estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso del (OMISSIS), confermando le statuizioni civili e la disposta provvisionale.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alle statuizioni civili in favore della Agenzia delle entrate in riferimento al reato di cui al capo F. Rigetta nel resto il ricorso del (OMISSIS), confermando le residue statuizioni civili e la disposta provvisionale.

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando le statuizioni civili nonche’ per il solo (OMISSIS) anche la disposta provvisionale e condanna i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresi’ (OMISSIS) alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle entrate che liquida in Euro 3.500; condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle entrate che liquida in Euro 1.000; condanna altresi’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Ministero dello Sviluppo Economico che liquida in Euro 1.000 ciascuno

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