Integra la condotta punibile, legge n. 350 del 2003, quella realizzata:
a) mediante la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine che integra la fattispecie di “falsa indicazione” dell’origine ed è punibile ai sensi dell’art. 517 c.p.;
b) mediante l’utilizzo di un’etichetta del tipo “100% made in italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un’ipotesi aggravata di “falsa indicazione” dell’origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, e dell’art. 517 c.p., con le pene previste da quest’ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale;
c) mediante “l’uso di segni, figure e quant’altro” che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell’indicazione dell’origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l’etichetta relativa all’origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all’esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di “fallace indicazione”, punibile ai sensi dell’art. 517 c.p.;
d) mediante l’uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell’imprenditore titolare o licenziatario, in modo “da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine”, a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni “evidenti” sull’esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione.
Si tratta, com’è evidente, in quest’ultimo caso, di un’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico. Lo stesso art. 4, comma 49 bis, configura la fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendo un’apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casi specifici da essa individuati.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 22 dicembre 2016, n. 54521
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2015, (dep. 29/12/2015), il Tribunale del riesame di Ancona, rigettava la richiesta di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio di n. 258 chitarre e n. 1080 Ukulele, provenienti dalla Cina e destinati alla Eko Music Group spa, di cui il ricorrente P.L. è legale rappresentante, sottoposte a sequestro da personale dell’Ufficio Dogane di […], in quanto corpo del reato di cui all’art. 4 comma 49 legge n. 350 del 2003, in quanto sulla confezione presentavano un’etichetta con la bandiera italiana, sullo strumento non vi era alcun indicazione di provenienza estera, mentre vi era il marchio registrato Eko e Eko Italia Design, e, sugli Ukulele, riferita alle corde armoniche, l’etichetta “Made in Italy”; reato rispetto al quale il Tribunale ravvisava il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 4 comma 49 legge n. 350 del 2003 e l’esigenza probatoria connessa alla necessità di verificare le caratteristiche dei singoli prodotti, nonché l’indicazione di provenienza.
2. Propone ricorso per cassazione P.L. , a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 309 commi 9 e 10 e 324 cod.proc.pen. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo nuovo, presentato all’udienza del 11 dicembre 2015, in cui si eccepiva l’inefficacia della misura per omessa trasmissione degli atti degli atti di indagine ai sensi del disposto di cui all’art. 309 comma 10 cod.proc.pen. richiamato dall’art. 324 comma 7 cod.proc.pen..
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 57, 178 e 354 cod.proc.pen. e 133 disp.att. cod.proc.pen. e art. 31 legge n. 4 del 1929 per essere nullo il sequestro probatorio disposto da agenti di polizia giudiziaria, personale dell’Agenzia delle Dogane, non essendo costoro ufficiali di polizia giudiziaria. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il sequestro in presenza di una situazione di particolare urgenza ai sensi dell’art. 113 disp.attu.cpp non sussistente nel caso de quo ed erroneamente ritenuto l’indimostrata qualifica di agente del personale dell’Agenzia delle Dogane, onere a carico della pubblica accusa.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 125 e 324 cod.proc.pen. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo nuovo presentato all’udienza del 11 dicembre 2015 in cui si eccepiva la mancanza di motivazione del provvedimento del P.M. di convalida del sequestro probatorio non potendo questa essere assolta dal mero richiamato alla norma violata in assenza di descrizione del fatto e delle ragioni del vincolo.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 4 comma 49 della legge n. 350 del 2003 per aver il Tribunale erroneamente ritenuto il fumus commissi delicti sulla base della sola presenza della bandiera italiana sulle confezioni, del marchio sui beni, in assenza di indicazione del luogo di produzione, circostanze che sarebbero prive di capacità ingannatoria e che non integrerebbero la nozione di fallace indicazione di provenienza o di origine, al pari dell’indicazione “Made in Italy”, sulle corde armoniche degli ukulele, essendo le stesse di produzione italiana, sicché risulterebbe esclusa la violazione contestata, ravvisandosi la diversa fattispecie di cui all’art. 4 comma 49 bis cit. integrante un illecito amministrativo, come sancito dalla sentenza n. 52029 del 2014 della Corte di Cassazione.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 4 comma 49 della legge n. 350 del 2003 in relazione all’elemento soggettivo del reato, per non aver considerato, il Tribunale, che dagli atti risultava che il partner cinese, nel packaging non si era attenuto alle indicazioni della Eko Music Group spa, committente, sicché non sarebbe sussistente il dolo del reato, trattandosi di errore del fornitore.
2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 354 comma 3 cod.proc.pen. per aver omesso il Tribunale di motivare sulla finalità probatoria della merce sequestrata e sulla necessità di sequestro dell’intera partita di merce, così distorcendo la finalità probatoria del sequestro medesimo, sconfinando, così, lo stesso nella finalità preventiva.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 8 giugno 2016, il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del P.G. con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si censura il provvedimento del Tribunale per aver omesso di revocare il decreto di sequestro essendosi verificata la condizione di cui agli artt. 309 comma 10 e 324 comma 7 cod.proc.pen..
Occorre osservare, in generale, che, a seguito della riforma operata dal legislatore del 1995 che aveva introdotto la previsione, di cui al comma 5 dell’art. 309 cod.proc.pen., e della conseguente introduzione, nell’art. 309 comma 10 cod.proc.pen. della sanzione dell’inefficacia della misura, la giurisprudenza (v. tra le molte, Se. U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698 e S.U., n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581) aveva escluso che tale modifica potesse operare anche con riferimento alla misura cautelare reale. Tale nuovo termine non era, infatti, richiamato dall’art. 324 cod.proc.pen. e, peraltro, confliggeva con il comma 3 dell’art. 324 cod.proc.pen. secondo cui il termine per l’inoltro degli atti al tribunale del riesame in materia cautelare reale era di un solo giorno. Anche a seguito della modifica legislativa di cui alla legge n. 47 del 2015, che ha novellato il comma 10 dell’art. 309 cod.proc.pen., la conclusione non muta come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790). Dunque, solo la mancata decisione nel termine perentorio di dieci giorni comporta l’inefficacia della misura, termine che decorre, nel caso di trasmissione frazionata dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti.
Peraltro, secondo quanto espresso in precedenza dalle Sezioni Unite Ivanov le quali, in tema di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame aveva affermato che non determina, di per sé, l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239699), la doglianza proposta nel primo motivo di ricorso e sviluppata nella memoria, con cui di deduce la “mancata trasmissione da parte della Procura della repubblica degli atti di indagine”, è di carattere generico, ed incompatibile con il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato osservato l’onere allegativo.
Alla luce di quanto esposto la censura, oltre ad essere generica, è, comunque infondata in ragione della circostanza che nel provvedimento impugnato si dà atto dell’avvenuta trasmissione degli atti e di questi i giudici fanno riferimento nel corpo della motivazione con cui hanno confermato i presupposti della misura cautelare e il ricorrente non ha allegato quale atto, decisivo, non sia stato trasmesso.
7. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso il ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 31 legge 4 del 1929) in relazione al fatto che avrebbero proceduto al sequestro soggetti privi della qualifica di Ufficiali di P.G. La censura è infondata non avendo il ricorrente, che contesta la qualifica dei soggetti, allegato i fatti sui cui la stessa si fonda. Al ricorrente spettava l’onere di dimostrare che i soggetti appartenenti alle Dogane che operarono il sequestro, non rivestivano la qualifica di ufficiali di P.G..
Anche in questo caso la censura è di carattere generico, ed incompatibile con il principio di autosufficienza del ricorso.
Il Tribunale ha poi adeguatamente argomentato l’esistenza di una situazione di urgenza, derivante dal compimento urgente delle procedure di sdoganamento, in presenza della quale, ex art. 114 disp. attu. cod.proc.pen., anche gli agenti di P.G. possono al sequestro (Sez. 2, n. 5651 del 11/01/2007, P.M. in proc. Carta, Rv. 236124).
8. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, infondato, avendo il Tribunale argomentato (pag. 2) come il provvedimento di convalida non fosse privo di motivazione essendo compiutamente descritto quanto contestato, sia con riferimento alla norma di legge violata, sia la condotta illecita, descritta nel verbale di sequestro, in calce al quale vi è il provvedimento di convalida, che ne costituisce parte integrante, nonché la finalità probatoria del vincolo consistente nella necessità di verificare le caratteristiche dei singoli prodotti nonché le indicazioni di provenienza/produzioni apposte.
9. Possono essere congiuntamente esaminati il quarto e quinto motivo, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza sollevati.
Con detti motivi il ricorrente censura l’ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, non potendo essere qualificata come fallace indicazione quella indicata sui beni sequestrati che, per effetto della novella del 2009, dovrebbe essere soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 4 citato, comma 49 bis.
9.1. Al tale fine è necessario richiamare brevemente la normativa applicabile, con particolare riferimento all’art. 4 citato. In particolare, l’art. 4 comma 49 della legge n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004), nella formulazione applicabile al caso in esame per effetto delle successive modifiche (D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2 ter, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 941, dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 17, comma 4, – successivamente abrogato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 8, – e, dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 5, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7), prevede che “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy”.
A sua volta, l’art. 4 citato, comma 49 bis, (aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 6, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7, e poi così modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 43, comma 1 quater, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), prevede espressamente che “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000”.
Orbene, dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato, l’intervenuta depenalizzazione dell’uso ingannevole del marchio da parte delle aziende italiane, mentre residua la rilevanza penale dell’uso indebito dell’indicazione “made in Italy” (già punita come “falsa indicazione dell’origine” dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e ora dal citato D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, (che prevede l’aumento di un terzo delle pene previste dall’art. 517 c.p.), per i prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamente contrassegnati con etichette idonee a presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o i simboli impiegati.
9.2. A fine di far chiarezza tra le condotte che ora assumono rilievo penale, ai sensi dell’art. 4 comma 49 cit., distinguendo quelle integranti un mero illecito amministrativo, questa Corte è pervenuta a delineare i confini delle rispettive fattispecie e ne ha individuato i confini così da far chiarezza sulle diverse condotte punibili e le sanzioni ad esse applicabili, spiegando nel contempo i rapporti tra le varie fattispecie tratteggiate dal legislatore.
A tale fine, ribadita la natura di norma generale dell’art. 4, comma 49, che sanziona l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, nonché l’abuso dei marchi d’impresa al fine di indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana, è stato affermato che integra la condotta punibile quella realizzata: a) mediante la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine che integra la fattispecie di “falsa indicazione” dell’origine ed è punibile ai sensi dell’art. 517 c.p. (v., tra le tante: Sez. 3, n. 39093 del 24/04/2013 – dep. 23/09/2013, Benigni, Rv. 257615); b) mediante l’utilizzo di un’etichetta del tipo “100% made in italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un’ipotesi aggravata di “falsa indicazione” dell’origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, e dell’art. 517 c.p., con le pene previste da quest’ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale (v., ad esempio, sul punto: Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Fatmir, Rv. 250639); c) mediante “l’uso di segni, figure e quant’altro” che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell’indicazione dell’origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l’etichetta relativa all’origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all’esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di “fallace indicazione”, punibile ai sensi dell’art. 517 c.p. (v., sul punto: Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, P.M. in proc. Follieri, Rv. 247485); d) mediante l’uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell’imprenditore titolare o licenziatario, in modo “da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine”, a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni “evidenti” sull’esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. Si tratta, com’è evidente, in quest’ultimo caso, di un’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (v., in termini: Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005, Giordani, Rv. 232961). Lo stesso art. 4, comma 49 bis, configura la fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendo un’apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casi specifici da essa individuati.
10. Così ricostruita la normativa applicabile, ben può ritenersi che la condotta posta in essere dal ricorrente potesse costituire una ipotesi di fallace indicazione punibile L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 49.
Nel caso in esame la rilevanza penale ricorre perché i beni provenivano dalla Cina, erano privi di etichetta indicativa della loro provenienza, in particolare le chitarre non avevano indicazione della provenienza estera, c’era la bandiera italiana e l’indicazione del marchio registrato EKO design, mentre gli ukulele avevano sulle corde armoniche l’indicazione “Made in Italy”.
10.1. Il caso in esame si presenta diverso da quello richiamato nella giurisprudenza riportata nel ricorso. I beni di proprietà della società di cui il P. è legale rappresentante, erano privi di etichetta indicativa della loro provenienza, ma diversamente dal caso citato nel quale l’importatore non aveva apposto alcuna etichetta di provenienza fallace, ossia indicante falsamente un luogo di produzione, ma solo un’etichetta raffigurante il proprio marchio, vi era accanto all’indicazione del marchio la presenza della bandiera. Nel caso in esame l’indicazione del marchio a cui si accompagna la presenza della bandiera italiana, è idoneo a trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine, fattispecie, questa, rientrante, come detto, nella previsione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49.
Non si rientra, dunque, nell’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, punita però dal comma 49 bis, con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, come ricordato dalla stessa sentenza impugnata, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005, Giordani, Rv. 232961).
10.2. Il caso in esame si presenta sovrapponibile a quello oggetto di esame da parte di questa stessa Sezione, deciso con la sentenza, richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014 – dep. 26/05/2014, Uberti, Rv. 259721), riguardante una fattispecie in cui correttamente la decisione impugnata aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art.4, comma 49, per aver presentato alla dogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandiera nazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura “prodotto di qualità testato a norma Europea”.
L’elemento differenziale peculiare di tale ultima disposizione, rispetto a quella del comma 49 bis, è costituito dalla mancanza di “indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero dalla mancanza di attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto”.
Con riguardo all’elemento soggettivo esso è integrato dalla consapevolezza dell’importazione per la commercializzazione prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ricorrente in capo al P. in presenza di falsa indicazione della stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia e che importava da paesi extra UE.
11. Infine, la motivazione in ordine alla finalità probatoria del sequestro è osservata. Il Tribunale ha argomentato l’esigenza di natura probatoria che presiede alla finalità del titolo cautelare relativa ad ogni singolo strumento da porre in commercio (pag. 2), essendo lo scopo dell’importazione, e, pertanto, il ricorso, anche su questo punto, è infondato.
12. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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