Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 dicembre 2016, n. 5410

Il contenuto degli impegni, una volta intervenuta la loro accettazione da parte di AGCM, che ne ha apprezzato l’idoneità in funzione della riparazione degli effetti anticoncorrenziali delle condotte ascritte a carico delle imprese sottoposte a procedimento, è definitivo e vincolante, senza che possa ammettersene, neppure in via interpretativa, un ampliamento del contenuto oggettivo.

D’altra parte, se appar pacifico  che la stessa Autorità non abbia altro margine di apprezzamento discrezionale se non quello di accettare gli impegni tal quali proposti dalle imprese sottoposte a procedimento, ovvero non accettarli e dar seguito al procedimento, a fortiori alcun margine di apprezzamento sussiste una volta che il contenuto degli impegni sia stato cristallizzato nel provvedimento di accettazione dell’Autorità divenuto definitivo a seguito di mancata sua impugnazione in sede giurisdizionale

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 21 dicembre 2016, n. 5410

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5460 del 2012, proposto da:

Imprese Fe. – Ra.Tr.Co. S.p.A. ed altri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avvocato Er. St., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Re. Fe. It. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Mi. Ro., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

Tr. Spa, Fe. dello St. Spa non costituiti in questo grado di giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5361 del 2012, proposto da:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (…);

contro

Ra.Tr.Co. Spa ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avvocato Er. St., con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via (…);

nei confronti di

Re. Fe. It. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Mi. Ro., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

Tr. s.p.a., Fe. dello St. s.p.a.non costituiti in giudizio;

per la riforma, in entrambi i ricorsi:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 3128/2012, resa tra le parti, concernente esatta esecuzione degli impegni di cui all’art. 14 ter della legge n. 287/90 nell’ambito di una procedura di accertamento di abuso di posizione dominante, di cui all’82 Trattato CE;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti, come in epigrafe indicate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Er. St., l’avvocato dello Stato Ma. Pi. Ca. e l’avvocato Gu. Be. per delega dell’avvocato Gi. Mi. Ro.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.L’Autorità garante della concorrenza e del mercato impugna con ricorso RG n. 5361/12 la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 5 aprile 2012 n. 3128 che ha accolto in parte il ricorso proposto da alcune imprese Fe. (di qui in avanti anche IF), nominativamente indicate in epigrafe, che operano sul mercato della trazione e del trasposto merci per ferrovia (in virtù di contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria stipulati con la società Re. Fe. It. spa), avverso la determinazione 15 ottobre 2009, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, respingendo la richiesta delle originarie ricorrenti, ha ravvisato la puntuale esecuzione degli impegni assunti ex art. 14 ter della legge n. 287 del 1990 da Re. Fe. It. spa e da Fe. dello St., ed ha per tal via escluso la rimborsabilità dei costi relativi ai locomotori noleggiati dalle imprese Fe..

Il Tar, nella impugnata sentenza ha respinto le censure delle originarie ricorrenti che riguardavano la corretta interpretazione degli impegni sulla c.d. opzione 1 ed ha accolto il ricorso in relazione alla esatta interpretazione della c.d. opzione 2.

L’Autorità appellante si duole della erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma sul fondamentale rilievo secondo cui la possibilità di indennizzare anche i costi rivenienti dal noleggio dei locomotori non avrebbe mai formato oggetto degli impegni assunti, nell’ambito della cd opzione 2 (su cui v. infra) dalle società RF. spa e Fe. dello St., sottoposte a procedimento sanzionatorio per abuso di posizione dominante; di tal che sempre secondo l’Autorità appellante il giudice di primo grado, integrando inammissibilmente il contenuto degli impegni proposti dalle società suddette ed accettati da AGCM, avrebbe inopinatamente ampliato la portata dei predetti impegni, adottando una illegittima statuizione additiva.

La stessa sentenza è stata altresì impugnata dalle IF (ricorso RG n. 5460/12) che, con il primo motivo, hanno censurato la decisione impugnata sulla interpretazione fornita dei contenuti della opzione 1 degli impegni.

Con un secondo motivo, le IF appellanti hanno criticato la sentenza nella parte in cui, in relazione ai contenuti della opzione 2 (e pur dopo aver ammesso ad indennizzo, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, i costi di noleggio dei locomotori), avrebbe nondimeno rimesso alle imprese interessate l’onere di provare il quantum delle maggiori spese connesse al noleggio, senza ammetterne la forfettizzazione.

Si sono costituite nei distinti giudizi le imprese come indicato in epigrafe per opporsi reciprocamente agli appelli e per chiederne la reiezione.

Con ordinanza cautelare 1° agosto 2012 n. 3087 questa Sezione ha sospeso l’esecutività della impugnata sentenza ritenendo sussistere il fumus boni iuris per l’accoglimento dell’appello proposto da AGCM.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 le cause sono state trattenute per la sentenza.

2. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi in esame, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

3. Per una migliore comprensione della vicenda va premesso che le questioni oggetto di causa riguardano la corretta interpretazione del contenuto degli impegni presentati, nel corso del procedimento A389, dalle società RF. e Fe. dello St., resi obbligatori dall’Autorità antitrust con delibera del 13 novembre 2008 a chiusura del procedimento, avviato in data 18 settembre 2007, volto ad accertare la sussistenza di una strategia unitaria posta in essere da FS e RF. con abuso di posizione dominante, finalizzata ad ostacolare od escludere dal mercato della fornitura di servizi di trazione ferroviaria per il trasporto di merci le imprese Fe. concorrenti dell’incumbent Tr..

In particolare, l’abuso ipotizzato si sarebbe realizzato nel mercato dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale mediante la revoca, nel giugno 2004, della concessione dello sconto K2 alle IF e la decisione di pretendere la restituzione delle somme che le IF si erano autoridotte a titolo di sconto per l’intero periodo 2004-2006, pena la risoluzione del contratto di accesso alla rete.

Lo sconto K2 è disciplinato dal d.m. 44/T del 2000 che definisce i criteri per la corresponsione agli utilizzatori della infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo (definito appunto K2) rispetto al canone di accesso alla rete, relativamente all’utilizzo di quelle sezioni di rete per le quali “….non sussistono le condizioni per ammettere la guida dei convogli ad agente unico (o a solo macchinista)”

Giova ancora premettere che gli impegni assunti dalla società sottoposte a procedimento si articolavano:

– in una prima opzione (opzione 1) secondo la quale dette società avrebbero dovuto riconoscere un indennizzo forfettario alle imprese Fe. pregiudicate dall’ipotizzato illecito antitrust, con conseguente rinuncia al ricorso giurisdizionale da parte di tutte le IF nei confronti del gruppo FS;

– ed in una seconda opzione (opzione 2), che prevedeva la fornitura a titolo gratuito, da parte di RF., di contributi di natura tecnica e di servizi di ingegneria finalizzati alla omologazione di rotabili teste di serie per la circolazione ad agente unico, comprensiva del pagamento: (i) delle eventuali penali per le ipotesi di recesso dai contratti già stipulati, e/o (ii) dell’onere dei corrispettivi pagati dalle imprese Fe. per le voci di costo relativamente a tali servizi, nel caso in cui vi fosse già stata l’esecuzione dei contratti.

Successivamente alla chiusura del procedimento, AGCM ha preso atto che non tutte le IF hanno aderito alla opzione 1, dal che è conseguita l’automatica applicazione delle condizioni di cui all’opzione 2 (atteso che, per l’applicazione dell’opzione 1, era necessario il consenso di tutte le IF).

E tuttavia, nell’ambito della opzione 2, alcune IF (SB. Ca., No. Ca. e Ra.) hanno richiesto l’indennizzo non già dei soli costi di attrezzaggio per l’installazione degli adeguamenti di materiale rotabile e la conseguente omologazione, bensì di una quota parte dei costi di noleggio di locomotive omologate imputabile ai costi di attrezzaggio e omologazione (sostenuti, evidentemente, dal concedente il nolo).

Tali ultimi costi non sono stati tuttavia ritenuti indennizzabili da RTI, che ha escluso tale ipotesi sulla base dei contenuti propri della opzione 2, relativa agli impegni sottoscritti dalle società a chiusura del procedimento.

4.La presente controversia è insorta dunque avverso il provvedimento AGCM sia in relazione al profilo della mancata applicazione degli impegni con riferimento alla opzione 1, essendo stato contestato dalle IF ricorrenti di primo grado che AGCM potesse considerare non avverata la condizione di applicabilità della opzione 1 prima dello spirare del termine all’uopo fissato, sia con riguardo ai contenuti propri della opzione 2, non ritenendosi corretta la soluzione di ritenere l’estraneità dei costi relativi al noleggio dei locomotori dalle voci suscettibili di indennizzo.

Il Tar, nella impugnata sentenza, dopo aver ribadito la correttezza del provvedimento AGCM nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni di applicabilità dei contenuti della opzione 1 per assenza della richiesta unanimità tra le IF, ha fatto propria, in relazione alla opzione 2, un’interpretazione funzionale degli impegni, suggerita dalle originarie parti ricorrenti, secondo cui l’esclusione dagli indennizzi delle imprese Fe. che si avvalgono del noleggio dei mezzi rotabili si tradurrebbe in una discriminazione ingiustificata e renderebbe gli impegni di difficile esecuzione.

5. Per ragioni di ordine logico va affrontato in via prioritaria il primo motivo di appello proposto dalle IF, col quale le appellanti imprese Fe. hanno censurato la impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha disatteso i motivi di primo grado incentrati sulla mancata attuazione, da parte di RF. e di FS, degli impegni relativi all’opzione 1. In particolare, le appellanti assumono che per escludere l’applicabilità delle condizioni di cui all’opzione 1 degli impegni si sarebbe dovuto necessariamente attendere la data fissata del 26 dicembre 2008; per contro, erroneamente RF. avrebbe preso atto della mancata attuazione della opzione 1 per difetto di unanime adesione delle imprese già in data 23 dicembre 2008, quando ancora vi era un lasso temporale, sia pur minimo, per convincere se del caso l’impresa non aderente ad accettare l’opzione 1.

In definitiva, secondo l’assunto delle appellanti, RF. (e conseguentemente l’Autorità nel validare la esecuzione degli impegni) avrebbe trasformato in una condizione risolutiva quella che era stata congegnata, nell’ambito della opzione 1, quale mera condizione sospensiva (e cioè che tutte le imprese IF aderissero all’opzione con rinuncia ai ricorsi giurisdizionali) alla cui scadenza temporale soltanto, in caso di mancata unanime adesione, sarebbe stato possibile passare senz’altro a dare esecuzione all’opzione 2.

Il motivo d’appello non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che, come correttamente rilevato dal Tar, una volta riscontrata la mancanza di unanimità tra le imprese IF nell’adesione adesione alla opzione 1, correttamente la stessa è stata ritenuta non praticabile e si è passati a dar seguito alla opzione 2.

A ragione il giudice di primo grado ha ritenuto di dover superare la questione, qualificata come di mera forma e di nessuna ricaduta sul piano sostanziale, in ordine alla lamentata trasformazione della condizione sospensiva – apposta a tale opzione – in una condizione risolutiva, come connessa all’adesione di tutte le imprese segnalanti a tale accordo transattivo entro il 26 dicembre 2008, posto che nell’articolazione delle distinte opzioni era – come si è anticipato – sufficiente riscontrare la mancata adesione di una sola impresa affinchè non potesse più ritenersi percorribile tale opzione, stante l’evidente preclusione al raggiungimento della necessaria unanimità.

La circostanza che RF. abbia comunicato la non praticabilità dell’opzione 1 in data anteriore a quella di validità della stessa – ovvero in data 23 dicembre 2008 rispetto alla prevista data di scadenza del 26 dicembre 2008 – appare assolutamente neutra e di nessun effetto sull’attuazione degli impegni, posto che in ogni caso non è stato impedito, attraverso il ritiro del dissenso all’opzione 1 da parte della Ra.Tr.Co., che l’unanimità dei consensi potesse raggiungersi entro il 26 dicembre 2008, a mezzo dell’adesione alla stessa da parte di tutte le imprese. Mancano, in sostanza, ragionevoli elementi probatori da cui desumere la sussistenza di un nesso causale tra la presa d’atto (sia pur anticipata) di RF. circa la mancata unanime adesione alla opzione 1 da parte di tutte le imprese IF e la formazione della volontà, da parte di Ra.Tr.Co., di non aderire alla opzione 1.

In definitiva, come correttamente osservato sul punto dal giudice di prime cure, il comportamento di RF., con riferimento all’attuazione dell’opzione 1 degli impegni non rivela profili di non corretta esecuzione degli stessi, né in alcun modo risulta pregiudicato l’interesse delle segnalanti ad avvalersi di tale opzione.

Per quanto osservato, non appaiono condivisibili i motivi di appello dedotti in ordine alla suddetta questione.

6. Venendo a trattare dei contenuti propri della opzione 2, giova muovere dall’esame dell’appello principale di AGCM, che ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, in accoglimento sul punto del ricorso di primo grado, ha sostanzialmente ritenuto che l’indennizzo dovuto dalle società proponenti gli impegni non avrebbe potuto non ricomprendere anche le voci di costo relative all’attrezzaggio dei locomotori presi a nolo.

Giova sul punto ricordare, che il contenuto testuale di detti impegni, per quel che rileva ai fini di causa, prevedeva, in relazione all’opzione 2, la fornitura a titolo gratuito, da parte di RF., di contributi di natura tecnica e di servizi di ingegneria finalizzati all’omologazione di rotabili “teste di serie” per la circolazione ad agente unico, comprensiva del pagamento della penale eventualmente a carico delle imprese Fe. per l’ipotesi di recesso dal contratto, che le stesse fossero tenute a pagare alla controparte onde potersi avvalere degli analoghi servizi forniti a titolo gratuito da RF. in esecuzione degli impegni, e dell’onere del corrispettivo pagato dalle imprese alla controparte per i servizi contrattuali già ricevuti in esecuzione del contratto, limitatamente alle voci di costo comprese nella fornitura dei detti servizi, valorizzate secondo la struttura dei costi e i parametri stabiliti, fino alla concorrenza di un valore pari a 5 milioni di euro e senza rinuncia al contenzioso.

Tale opzione comprendeva anche la cessione da parte del gruppo FS alle imprese richiedenti di una quota dei propri ordini di dispositivi di sottosistema di terra SSB (quantificata sino ad un massimo di 210 rotabili) nell’ambito dell’accordo-quadro di fornitura in essere con un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Ansaldo Segnalamento.

In particolare, con tale Opzione, RF. si faceva carico, nei confronti delle imprese Fe., del “contributo di natura tecnica finalizzato all’omologazione dei rotabili ‘teste di serié nella loro rispettiva disponibilità” (lettera a)) e dei “servizi di ingegneria finalizzati all’installazione e/o design review per un corretto adeguamento del SSB al materiale rotabile” (lettera b).

7. L’Autorità appellante deduce con il primo motivo il vizio di eccesso di potere giurisdizionale a carico della gravata sentenza, essendosi il giudice amministrativo inammissibilmente sostituito ad AGCM nella valutazione di profili di merito inerenti la corretta attuazione degli impegni assunti in esito al procedimento avviata dalla stessa Autorità nei confronti di RF. e FS.

Il Collegio ritiene che l’articolata censura meriti favorevole apprezzamento.

Il contenuto degli impegni, una volta intervenuta la loro accettazione da parte di AGCM, che ne ha apprezzato l’idoneità in funzione della riparazione degli effetti anticoncorrenziali delle condotte ascritte a carico delle imprese sottoposte a procedimento, è definitivo e vincolante, senza che possa ammettersene, neppure in via interpretativa, un ampliamento del contenuto oggettivo.

D’altra parte, se appar pacifico (in tal senso, condivisibilmente, Cons. St., VI, 19 novembre 2009, n. 7307) che la stessa Autorità non abbia altro margine di apprezzamento discrezionale se non quello di accettare gli impegni tal quali proposti dalle imprese sottoposte a procedimento, ovvero non accettarli e dar seguito al procedimento, a fortiori alcun margine di apprezzamento sussiste una volta che il contenuto degli impegni sia stato cristallizzato nel provvedimento di accettazione dell’Autorità divenuto definitivo a seguito di mancata sua impugnazione in sede giurisdizionale (come è avvenuto nel caso in esame, non essendo stato impugnato il provvedimento n. 19116/2008).

Ora, l’opzione n. 2 degli impegni, nella versione definitiva allegata al citato provvedimento n. 19116/2008 prevedeva che qualora FS, RF. e le IF non fossero state in grado di pervenire ad una soluzione transattiva entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le IF avrebbero potuto optare per la fornitura a titolo gratuito, da parte di RF., di contributi di natura tecnica e di servizi di ingegneria finalizzati alla omologazione di rotabili “teste di serie” per la circolazione ad agente unico, comprensiva del pagamento: (i) delle eventuali penali per l’ipotesi di recesso dai contratti già stipulati, e/o (ii) dell’onere dei corrispettivi pagati alla controparte per le voci di costo relativamente a tali servizi, nel caso in cui vi fosse già stata l’esecuzione dei contratti. E tanto fino a concorrenza di un valore complessivo di 5 milioni di euro, previa produzione di autocertificazioni delle spese sostenute e senza rinuncia al contenzioso. In caso di dubbio, le autocertificazioni trasmesse dalle IF potevano essere soggette ad auditing da parte di un terzo prestatore di servizi indipendente, a spese di FS e di RF..

Con riferimento a tali attività, l’Opzione 2 prevedeva che RF. e FS terranno indenni le imprese Fe. che abbiano concluso con terzi fornitori di servizi contratti di appalto o di prestazione d’opera aventi ad oggetto la fornitura a titolo oneroso dei servizi di cui alle lettere a) e b), dell’intero onere della penale eventualmente pattuita per l’ipotesi di recesso dal contratto laddove le imprese si avvalgano degli analoghi servizi forniti a titolo gratuito previsti negli impegni e dell’onere del corrispettivo pagato per i servizi contrattuali già ricevuti in esecuzione del contratto e riferiti agli indicati servizi.

Il tenore letterale degli impegni, avuto riguardo all’Opzione 2, non fa alcun espresso riferimento – per quanto qui di interesse – ai mezzi rotabili in noleggio.

E’ quindi evidente, come peraltro pur ammesso in premessa dal Tar, che il testo definitivo degli impegni escluda il rimborso delle spese per i servizi di noleggio di locomotori e che nessuna interpretazione logico-funzionale del testo delle dichiarazioni delle società sottoposte a procedimento, anche ad ammetterne l’ammissibilità, potrebbe sovvertire il contenuto dei predetti impegni desumibile dal loro tenore letterale, come risultante dalla proposta di impegni delle imprese validata in via definitiva dalla AGCM.

D’altra parte, l’autorevole lettura interpretativa del soggetto competente a verificare l’attuazione degli impegni assunti a conclusione del procedimento (i.e., l’AGCM) è coerente, anche sul piano funzionale, con le finalità degli impegni e con la elisione dei profili anticoncorrenziali che hanno determinato la loro accettazione a conclusione del procedimento. La ratio degli impegni di cui alla opzione 2 era infatti quella di compensare la revoca dello sconto K2 con incentivi alle spese di attrezzaggio dei locomotori ad agente unico, laddove appar chiaro che dette maggiori spese non sono state sostenute dalle imprese che hanno fatto ricorso al noleggio dei rotabili (almeno nella misura in cui le imprese hanno utilizzato mezzi a noleggio).

Tale conclusione, che è alla base della determinazione del contenuto degli impegni, appare in definitiva, nei limiti del sindacato di ragionevolezza e di adeguatezza proprio di questa sede, la sola plausibile anche in base ad una interpretazione logico-funzionale degli impegni (e non soltanto letterale).

Tanto è sufficiente a ritenere fondato l’appello di AGCM ed erronea la sentenza del Tar lì dove considera applicabile l’opzione 2 anche ai mezzi noleggiati dalle IF.

8.L’accoglimento dell’appello di AGCM comporta, pertanto, che in relazione alla corretta interpretazione degli impegni sulla opzione 2, vadano disattese le ulteriori censure sollevate dalle imprese IF, anche come autonomi motivi di appello avverso la sentenza.

Tenuto conto che l’accettazione degli impegni postula il venir meno dei profili anticoncorrenziali delle condotte ipotizzate a carico di RF. e FS, l’obiettivo delle dichiarazioni di impegno delle società RF. e FS (riconosciuto idoneo da AGCM ad elidere gli ipotizzati effetti anticoncorrenziali delle pregresse condotte) era appunto quella di riconoscere forme di indennizzo alle sole imprese che avevano subito un reale pregiudizio, sia in termini di ritardo nell’attrezzaggio dei propri mezzi sia in termini di oneri eccessivi affrontati per tale attrezzaggio. Profili di pregiudizio entrambi assenti, come detto, per quelle IF che avessero deciso di avvalersi del noleggio di locomotori (evidentemente già attrezzati).

9.Destituite di fondamento le ulteriori censure proposte da IF in ordine alla ipotizzata violazione, da parte dell’Autorità, dell’art. 14 ter della legge n. 287 del 1990 con riferimento al diniego di riapertura dell’istruttoria a fronte di impegni asseritamente inutili o di impossibile attuazione.

Sul punto va osservato che i profili anticoncorrenziali divisati dall’Autorità hanno sempre riguardato i limiti nell’accesso al mercato delle sole IF proprietarie dei locomotori; in caso di noleggio, infatti, era ragionevole supporre che i mezzi noleggiati fossero già dotati degli standard tecnici per l’accesso alla rete e che pertanto non fosse configurabile il profilo di ritardato accesso alla rete per mancata tempestiva attivazione di idoneo programma di investimento (in conseguenza della necessità di far luogo al rimborso dello sconto oggetto di contestata revoca).

10. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio processuale di aderenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti inammissibili perché genericamente richiamati in rapporto alle deduzioni di primo grado ma senza specifica critica alla sentenza qui impugnata, e comunque sono stati ritenuti inidonei a supportare una conclusione della decisione in senso diverso.

11.Per tali ragioni, previa riunione dei ricorsi, va ribadita la reiezione del ricorso in appello RG n. 5460/12 proposto dalle imprese IF. Per contro, va accolto l’appello RG n. 5361/12 di AGCM e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la integrale reiezione del ricorso di primo grado delle imprese IF.

12.In considerazione della particolarità della vicenda trattata, ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:

riunisce i ricorsi in appello;

respinge il ricorso in appello RG n. 5460/12;

accoglie l’appello RG n. 5361/12 e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge integralmente il ricorso di primo grado;

dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato –

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *