Il bene protetto dal reato ipotizzato ex art. 544 ter c.p.p. – maltrattamenti animali – è costituito dalla pietas per gli animali. Sennonché, la prestazione dell’attività di volontariato, se è sufficiente a legittimare ad accedere agli atti delle ispezioni compiute nel canile ove svolgeva la sua opera di volontaria – come riconosciuto dal giudice amministrativo – certamente non può bastare ad investire della diretta titolarità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. In altri termini, la diversa qualità di persona in qualche modo danneggiata dal reato è cosa ben diversa da quella di persona direttamente offesa dal reato, la qualità che sola vale a legittimare all’opposizione alla richiesta di archiviazione ed al ricorso per cassazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 22 agosto 2016, n.35209

Ritenuto in fatto

E.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dei GIP presso il Tribunale di Roma, depositata il 1 luglio 2013, con la quale era stata disposta l’archiviazione della denuncia – querela, proposta il 5 luglio 2012 dalla stessa P., riguardo a gravi irregolarità avvenute all’interno di un canile denominato ‘Poverello’, ex art. 544 ter c.p.

L’ordinanza impugnata ha premesso che l’udienza in camera di consiglio era stata disposta ex art. 409 comma 2° c.p.p. e non a seguito dell’opposizione della denunciante, non legittimata, dovendosene escludere la qualità di parte offesa. Nel merito, ha aggiunto che dai sopralluoghi svolti dal competente servizio veterinario dell’ASL di Roma erano emerse violazioni amministrative, ma nessun illecito penale, con riguardo in particolare al maltrattamento di animali.

La ricorrente, a sua volta, ha dedotto violazione dell’art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in riferimento alla qualità di persona offesa.

La P. ha infatti rilevato che ella svolgeva attività di volontariato presso i canili comunali e dunque avrebbe dovuto reputarsi persona offesa, essendo portatrice di un interesse meritevole di tutela. Da ciò l’erronea applicazione dell’art. 409 comma 2° c.p.p. anziché dell’art. 410 c.p.p., tanto più che il TAR Lazio con sentenza n. 10633/12 aveva riconosciuto la stessa P. portatrice di un interesse diretto, concreto e personale.

Considerato in diritto

II ricorso è destituito di fondamento.

Il bene protetto dal reato ipotizzato (art. 544 ter c.p.p.) è costituito dalla pietas per gli animali [Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 (dep. 30/11/2007), Borgia, Rv. 238457; Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010 (dep. 01/07/2010), Zanzurino, Rv.247744]. Sennonché, la prestazione dell’attività di volontaria, sottolineata dalla ricorrente, se è sufficiente a legittimare la P. ad accedere agli atti delle ispezioni compiute nel canile ove svolgeva la sua opera di volontaria – come riconosciutole dal giudice amministrativo – certamente non può bastare ad investirla della diretta titolarità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. In altri termini, la diversa qualità di persona in qualche modo danneggiata dal reato è cosa ben diversa da quella di persona direttamente offesa dal reato, la qualità che sola vale a legittimare all’opposizione alla richiesta di archiviazione ed al ricorso per cassazione.

La titolarità dell’interesse protetto, coinvolgendo un interesse generale della collettività, non è riferibile ad un consociato uti singulus ma a quegli Enti di protezione, sia individuati dal Ministero competente, sia costituiti allo scopo statutario di tutelare gli animali [Sez. 3, n. 34095 del 12/05/2006 (dep. 12/10/2006), Cortinovis, Rv.235138]. Il suddetto interesse non può in definitiva essere riconosciuto alla P., che ha proposto querela ed impugnato il decreto di archiviazione essenzialmente a titolo personale, senza riferire le sue iniziative nel procedimento alla rappresentanza di un Ente suscettibile di essere ricompreso tra quelli di cui sopra e senza fornire adeguata documentazione in tal senso.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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