Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 agosto 2016, n.35119

Sommario

L’assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016 deve far propendere per la soluzione secondo cui costituisce onere della parte offesa quello di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili; la parallela regola individuata per la depenalizzazione pertanto, deve essere ritenuta un’eccezione, nominativamente prevista, come nel caso dell’art. 578 cod. proc. pen., alla disciplina generale di cui all’art. 538 cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna, e come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Sotto altro profilo, va infine considerato che l’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 7 prevede il potere – dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l’applicazione analogica dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal d.lgs. n. 7, imporrebbe alla Corte di Cassazione, quale giudice dell’impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 7, ovvero di provvedere alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie; il che, evidentemente, non appare affatto in linea con la struttura del giudizio di legittimità.

Ne deriva, conclusivamente, che la soluzione da adottare, considerato il silenzio del legislatore, appare quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell’abrogazione del reato oggetto del procedimento

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione V penale

SENTENZA 19 agosto 2016, n.35119

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza del giudice di pace di Pontedera emessa all’udienza del 15/06/2012 con cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, per il delitto di cui all’art. 594, 61 n. 10, cod. pen. – perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva l’onore ed il decoro degli ufficiali ed agenti di P.G. D.M.J. , M.M. e L.M. , con le frasi ‘pezzi di merda… polizia di merda….ve la faccio pagare non capite un cazzo’; con l’aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni; in (OMISSIS), in data (OMISSIS) .

Con ricorso depositato il 03/03/2015, il difensore del C.F. , Avv.to Giuseppe Pizzutelli, ricorre per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 420 ter, cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla documentata istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, inviata a mezzo fax presso la cancelleria del Tribunale di Pisa in data 17/11/2014 in relazione all’udienza da celebrarsi il giorno successivo, istanza niente affatto valutata all’udienza del 18/11/2014, in cui non era stata fatta menzione alcuna della richiesta di differimento, ed il processo era stato concluso e deciso.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016.

Come noto, infatti, la fattispecie di cui all’art. 594 cod. pen., risulta abrogata dall’art. 1 del citato decreto, entrato in vigore in data 6 febbraio 2016 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/2016.

Nel caso in esame, tuttavia, appare necessario porsi il quesito relativo all’incidenza sulle statuizioni civili scaturenti dalla sentenza di condanna pronunciata in entrambi i gradi di merito.

Come noto, infatti, la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell’art. 2, comma secondo, cod. pen., non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 273 del 2002 aveva affermato che la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ‘non è fra quelle alle quali l’art. 652 cod. proc. ‘pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile’; sulla scia di detta pronuncia si è poi posta la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 4266 del 20/12/2005, Colacito, Rv. 233598; Sez. 5, sentenza n. 28701 del 24/05/2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. 6, sentenza n. 2521 del 21/01/1992, Dalla Bona, Rv. 190006).

A fondamento dell’illustrato principio viene osservato che l’abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell’imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta ferma. Infatti, se l’art. 2 cod. pen. disciplina espressamente la sola cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un’argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovano applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall’art. 11 preleggi, piuttosto che quelli contenuti nel citato art. 2 cod. pen..

Tuttavia detti principi trovano un limite applicativo nei casi in cui l’abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione del combinato disposto degli artt. 185 cod. pen., 74 e 538 cod. proc. pen., considerato che nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilità di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di merito.

Dette conclusioni non possono ritenersi contraddette dal fatto che al giudice dell’appello e a quello di legittimità sia attribuito il potere di decidere l’impugnazione ai soli fini civili in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, come previsto dagli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., trattandosi di norme che costituiscono una vera e propria eccezione alla regola, per cui la carenza di analoga previsione anche per il caso dell’abrogatio cum abolitio sembra confermare proprio il principio generale secondo cui in tal caso viene meno anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che al giudice di legittimità non è consentito esaminare il ricorso ai limitati fini di una loro eventuale conferma.

Sotto altro aspetto dette conclusioni devono ritenersi rafforzate dalla circostanza che il citato d.lgs. n. 7/2016 non si sia limitato all’abolizione di alcuni titoli di reato, ma – in esecuzione di quanto imposto dalla legge delega – abbia contestualmente provveduto a creare l’inedita figura sanzionatoria delle ‘sanzioni pecuniarie civili’ cui ha contestualmente assoggettato una serie di fatti specificamente tipizzati e che corrispondono a quelli già previsti dalle norme incriminatrici abrogate. L’irrogazione delle suddette sanzioni consegue, ai sensi dell’art. 8 del decreto, all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte tipizzate dal precedente art. 4 e dunque è inevitabilmente subordinata all’iniziativa di quest’ultima, ma, soprattutto, è evidente che il fatto illecito punito con la sanzione è il medesimo che genera l’obbligazione risarcitoria (peraltro non più ai sensi dell’art. 2043 c.c. bensì delle speciali disposizioni di nuovo conio), salva la precisazione – contenuta nell’art. 3 che la reazione ‘punitiva’ è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui l’autore abbia commesso le condotte tipizzate con dolo. I proventi delle menzionate sanzioni non sono però destinate al danneggiato, ma è invece previsto dall’art. 10 del decreto che vengano devoluto alla Cassa della Ammende.

Ad un primo approccio appare evidente la problematica connessa all’inquadramento di detta innovativa tipologia sanzionatoria, soprattutto considerato che la destinazione dei proventi delle sanzioni ne accentua il carattere esclusivamente afflittivo e la venatura pubblicistica. Tuttavia ai fini che in questa sede rilevano specificamente, appare necessario considerare comparativamente la disciplina transitoria contenuta rispettivamente nell’art. 12 del d.lgs. n. 7/2016 e nell’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016.

Ed infatti, al di là del tratto comune – costituito dall’applicabilità tanto delle sanzioni amministrative relative agli illeciti depenalizzati, quanto di quelle pecuniarie civili, anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dei due decreti, salvo che non sia già intervenuta una pronunzia definitiva, caso nel quale in entrambi i testi normativi è prevista la revoca a cura del giudice dell’esecuzione attraverso la procedura semplificata di cui al quarto comma dell’art. 667 cod. proc. pen. – ciò che rileva è che mentre l’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 contiene ulteriori disposizioni transitorie al fine di disciplinare, nell’ipotesi che la depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte delle statuizioni civili già adottate – prevedendo che ‘se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili’ – evocando una modalità procedimentale analoga a quella di cui all’art. 578 cod. proc. pen., detta disposizione non è stata riprodotta anche nel d.lgs. n. 7/2016.

Si ritiene che il significato di tale scelta non possa che essere interpretato alla luce del canone dell’ubi voluit dixit, apparendo del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del legislatore delegato, attesa la contestualità nell’adozione dei testi normativi.

Né, infine, le dette conclusioni possono apparire in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato ‘come l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di Principio differente rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile nel processo civile…, e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi’ (sentenza n. 353 del 1994; in senso analogo, sentenze n. 217 del 2009 e n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994).

Ne deriva, quindi, che nelle diverse soluzioni adottate dal legislatore delegato non potrebbe scorgersi alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992) e considerato che si discute di ‘condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell’azione penale è l’accertamento della responsabilità dell’imputato’ (sentenza n. 532 del 1995). Di conseguenza, una volta che il danneggiato, ‘previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli’, scelga di esercitare l’azione civile nel processo penale, anziché nella sede propria, ‘non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono’, nei termini dianzi evidenziati (sentenza n. 94 del 1996, ordinanza n. 424 del 1998).

D’altra parte è reiterato, nella giurisprudenza costituzionale, il rilievo per cui ‘l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile’, essendo ‘prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo’ (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015).

In questa cornice, l’eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile, di modo che ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacché la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999).

Sulla scorta di tali consolidate affermazioni di principio, il giudice delle leggi ha avuto di recente modo di ribadire (Corte Cost. n. 12 del 2016) la legittimità della scelta di non mantenere la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l’affermazione della responsabilità non abbia luogo, giacché tale esito è ben noto al danneggiato nel momento in cui sceglie se esercitare l’azione di danno nella sede sua propria, o inserirla nel processo penale; scelta che il vigente sistema processuale gli consente senza limitazioni di sorta e, in particolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, già stabilita dal codice di procedura penale abrogato. Secondo la Corte, pertanto, ‘l’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall’art. 578 cod. proc. pen.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte’.

Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che l’assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016 deve far propendere per la soluzione secondo cui costituisce onere della parte offesa quello di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili; la parallela regola individuata per la depenalizzazione pertanto, deve essere ritenuta un’eccezione, nominativamente prevista, come nel caso dell’art. 578 cod. proc. pen., alla disciplina generale di cui all’art. 538 cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna, e come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Sotto altro profilo, va infine considerato che l’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 7 prevede il potere – dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l’applicazione analogica dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal d.lgs. n. 7, imporrebbe alla Corte di Cassazione, quale giudice dell’impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 7, ovvero di provvedere alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie; il che, evidentemente, non appare affatto in linea con la struttura del giudizio di legittimità.

Ne deriva, conclusivamente, che la soluzione da adottare, considerato il silenzio del legislatore, appare quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell’abrogazione del reato oggetto del procedimento.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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