Il titolare dell’officina posta in un condominio che detiene carburanti commette reato se non fa la Scia ai vigili del fuoco
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 20 marzo 2017, n. 13201
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 8/07/2014 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENOLDI Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/07/2014 del Tribunale di Trapani, (OMISSIS) fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.300,00 Euro di ammenda siccome riconosciuto colpevole delle contravvenzioni, unificate dal vincolo della continuazione, di cui al Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 20, comma 1 e articolo 679 c.p., accertate il (OMISSIS) in (OMISSIS), per avere, nella qualita’ di titolare della omonima ditta individuale, installato una cisterna della capacita’ di 1.100 litri contenente, all’atto dell’intervento dei militari, 1.000 litri circa di gasolio agricolo per autotrazione, all’interno dell’autorimessa situata in uno stabile condominiale, omettendo di richiedere al competente comando dei Vigili del fuoco il rilascio del certificato di prevenzione incendi (capo a) e per aver omesso di denunciare, all’autorita’ preposta, la detenzione del menzionato materiale infiammabile e pericoloso per la sua qualita’ e quantita’ (capo b).
Secondo quanto era, infatti, emerso nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato aveva ricevuto un quantitativo di gasolio per uso agricolo pari a mille litri, secondo quanto indicato nella bolla di accompagnamento rilasciata dal vettore. Tuttavia, al momento dell’accesso nella rimessa gli operanti avevano constatato che il recipiente che conteneva il combustibile aveva sicuramente una capienza superiore, dal momento che pur essendovi stato versato l’intero contenuto appena recapitato era possibile rilevare, visivamente, che il recipiente non era ancora del tutto colmo. Cio’ che, conseguentemente, consentiva di affermare che la capienza dello stesso fosse superiore a 1 metro cubo. E dal momento che ai sensi del n. 12 della tabella A di cui all’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, sarebbe stato necessario acquisire, nel caso di detenzione di materiali infiammabili in contenitori aventi le suddette caratteristiche, il certificato di prevenzione antincendi, la fattispecie contravvenzionale sarebbe stata, pertanto, integrata.
2. Avverso la predetta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi di censura.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 190 c.p.p., comma 3, articolo 495 c.p.p.. Il primo giudice avrebbe inizialmente ammesso l’esame dell’imputato, sicche’, all’udienza in data 8/07/2014, in assenza del difensore di fiducia, il difensore di udienza avrebbe chiesto un rinvio per procedere all’esame. Tuttavia, il giudice avrebbe immotivatamente chiuso l’istruttoria dibattimentale, senza peraltro revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, invitando le Parti a concludere e, quindi, pronunciando la sentenza. Cio’ che, secondo il ricorrente, renderebbe nulla la sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’inosservanza e/o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 20, comma 1, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 e agli articoli 1 e 679 c.p., nonche’ la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per erronea o falsa applicazione degli articoli 192 e 530 c.p.p..
Sotto un primo profilo, il ricorrente, dopo avere ricordato di essere stato rinvenuto, ad opera della Guardia di Finanza, nella disponibilita’ di circa 1.000 litri di gasolio agricolo, appena consegnatigli, che egli avrebbe inteso custodire temporaneamente presso la propria rimessa a causa di alcuni furti di materiale subiti in precedenza, rileva che la sentenza impugnata ne avrebbe affermato la responsabilita’ sul presupposto che il liquido infiammabile fosse custodito all’interno di un recipiente avente una capienza superiore a 1 metro cubo, senza che, pero’, tale circostanza sia stata dimostrata, non risultando che il recipiente sia mai stato sottoposto a misurazione.
Sotto altro aspetto, (OMISSIS) deduce che quand’anche fosse stato accertato che la capienza del contenitore fosse, sia pur di poco, superiore al predetto limite, in ogni caso dovrebbe escludersi l’obbligo, per il detentore del liquido infiammabile, di munirsi del certificato di prevenzione antincendi; obbligo che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sussisterebbe per le sole ipotesi di detenzione di materiale infiammabile contenuto in recipienti aventi una capienza superiore ai 50 m3, secondo quanto previsto dalla tabella C) dell’allegato I al citato D.P.R., in cui non rientrerebbe, attualmente, il liquido infiammabile o combustibile per uso agricolo.
Viceversa, per le attivita’ rientranti, come quella di specie, nella tabella A) del menzionato allegato, sarebbe prevista la procedura semplificata dell’autocertificazione secondo il modello della cd. Scia prevista in materia edilizia, senza che, dunque, per esse sia contemplato l’obbligo dell’esame del progetto e il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, richiesti invece per il materiale contemplato alla colonna C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Muovendo dal primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che secondo l’orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’, condiviso da questo Collegio, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (v. Sez. 5, n. 7108 del 23/07/2016, dep. 23/02/2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 5, n. 19262 del 6/03/2012, dep. 21/05/2012, Boni, Rv. 252523; Sez. 5, n. 35986 del 27/05/2008, dep. 19/09/2008, Ricci e altro, Rv. 241584 e 241584).
Nel caso di specie, il verbale di udienza in data 8/07/2014, in atti, non reca, sul punto, alcuna specifica richiesta o eccezione da parte della difesa del ricorrente, sicche’ il motivo in questione deve essere rigettato.
3. Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso giova innanzitutto osservare l’infondatezza della censura relativa alla presenza, all’interno dell’autorimessa situata in uno stabile condominiale, di una cisterna avente una capienza superiore a 1 metro cubo. Presenza che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente riscontrata dagli operanti, i quali avrebbero omesso qualunque misurazione del contenitore.
In realta’, la sentenza impugnata ha fornito puntuale dimostrazione della capienza della cisterna, alla stregua di argomenti logici e di riscontri documentali.
Infatti, il giudice di prime cure ha posto in luce come gli accertatori avessero notato personalmente la presenza di un’autocisterna che si stava allontanando dalla rimessa di (OMISSIS), sulla base di cio’ ritenendo che fosse stata appena effettuata una consegna di carburante. Indi, recatisi presso l’esercizio, avevano avuto conferma di tale ipotesi, controllando la bolla di accompagnamento rilasciata al momento della consegna, nella quale si dava atto dell’acquisizione, da parte della ditta dell’imputato, di un quantitativo pari a 1.000 litri di gasolio per uso agricolo. Il carburante, peraltro, era stato allocato all’interno di un contenitore che, tuttavia, non era stato interamente colmato; cio’ che aveva logicamente indotto gli operanti a formulare l’ipotesi, pienamente condivisa dal primo giudice, che detta cisterna dovesse avere necessariamente una capienza superiore al metro cubo, ovvero al quantitativo appena consegnato.
Pertanto, ritiene il Collegio che la sentenza si sottragga alle censure mosse in sede di ricorso, avendo la stessa adeguatamente dato conto, sul piano logico, del ragionamento, invero inattaccabile, che ha consentito di ritenere, pur in assenza di una effettiva misurazione del contenitore, come la sua capienza dovesse necessariamente essere superiore al limite del metro cubo.
4. Tanto premesso, venendo agli aspetti che concernono il regime giuridico applicabile, deve osservarsi che il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, intitolato “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della L. 29 luglio 2003, n. 229, articolo 11”, si occupa, al Capo 3, della prevenzione incendi, che l’articolo 13, comma 1 definisce come “(…) la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita’ delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”.
Il successivo articolo 16, comma 1 stabilisce che il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita’ interessate, “(…) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita’, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi”.
Il Decreto Legislativo n. 139, articolo 20, contestato all’odierno imputato, stabilisce, al comma 1, che “chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’articolo 16, comma 1”.
Tale decreto e’ stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, intitolato, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 49, comma 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”, il quale, come precisato nell’articolo 2, comma 1, “(…) individua le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
L’articolo 3, comma 1, del regolamento stabilisce, poi, che “gli enti ed i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.
In particolare, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4, comma 1, “per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, comma 2, e’ presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio attivita’, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta”.
Il menzionato “Allegato I” al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, contenente, come si e’ detto, l’elenco delle attivita’ soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C.
In particolare, l’articolo 2, comma 3 chiarisce che “nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento” e, nel successivo comma 4, che “le attivita’ sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attivita’, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita’”.
L’ipotesi per cui e’ processo, infatti, rientra nella previsione di cui al n. 12 dell’Allegato I, che concerne i depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione, di capacita’ geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo. Secondo quanto stabilito da tale disciplina, nella categoria A) rientrano “i liquidi con punto di infiammabilita’ superiore a 65 C per capacita’ geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3”; in quella B) “liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita’ geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)”; in quella C) “liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita’ geometrica complessiva superiore a 50 m3”.
Gli articoli che seguono (e in particolare l’articolo 4, commi 2 e 3 e articolo 10, comma 2), inoltre, individuano, in corrispondenza della predetta suddivisione in categorie, una diversa sequenza procedimentale ai fini del controllo di prevenzione degli incendi.
Sul punto, deve premettersi che a mente dell’articolo 4, comma 1, l’istanza di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, comma 2, e’ presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, prima dell’esercizio dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio attivita’ (cd. Scia), corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del Regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
Quindi la procedura si diversifica. Infatti, per le attivita’ di cui alle categorie A) e B), il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; controlli che sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita’ o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica (comma 2).
Viceversa, per le attivita’ di cui alla categoria C), il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita’ di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Quindi, il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita’ delle attivita’ di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, comma 4.
4.1. Secondo l’assunto del ricorrente, ai fini dell’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2006, articolo 20, il quale espressamente si rivolge ai titolari di una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, sarebbe determinante la collocazione dello stabilimento tra quelli individuati nell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, in quanto solo nel caso contemplato dalla categoria C) sarebbe necessaria la preventiva acquisizione del predetto certificato.
Tale prospettazione, tuttavia, non puo’ essere condivisa.
Infatti, l’esposizione che precede rivela che anche dopo l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 non si possono detenere o impiegare nell’azienda prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti senza seguire il particolare procedimento previsto dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, articolo 4, ora differenziato, nelle sue cadenze operative, in relazione alle ricordate 3 categorie previste dall’Allegato I. Ne consegue che le sanzioni penali previste dall’articolo 20 trovano ora applicazione in relazione all’omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attivita’ individuate nell’Allegato I, comprese le attivita’ che, come quella svolta dall’attuale ricorrente, rientrano nella Tabella A), atteso che sarebbe del tutto irragionevole che, in siffatte ipotesi, pur in mancanza del positivo esperimento delle procedure di controllo, la condotta non dovesse essere sanzionata, creando un regime di tutela ingiustificatamente differenziato in tutti i casi in cui l’agente non abbia in alcun modo attivato tali procedure, nel caso di specie costituite dalla mancata presentazione della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, finalizzata alla successiva attivazione delle procedure di controllo ai fini antincendio mediante visita tecnica, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del regolamento.
4.2. Nel caso di specie resta nondimeno assorbente un ulteriore rilievo, ovvero che la procedura piu’ sopra descritta non fosse ancora in vigore, dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, articolo 2, comma 7 aveva stabilito che “al fine di garantire l’uniformita’ delle procedure, nonche’ la trasparenza e la speditezza dell’attivita’ amministrativa, le modalita’ di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno” e che detto decreto sarebbe stato adottato soltanto in data 7 agosto 2012, ovvero successivamente ai fatti contestati. Cio’ significa che non essendo state determinate, fino a tale data, le specifiche modalita’ di svolgimento della fase iniziale delle procedure amministrative per la sottoposizione ai controlli previsti dall’articolo 4 del regolamento del 2011, il regime di tali controlli doveva ritenersi, al tempo della condotta ascritta all’odierno ricorrente, quello precedentemente vigente, sicche’ la detenzione del combustibile all’interno della cisterna contestata a (OMISSIS) doveva ritenersi assoggettata al rilascio del certificato di prevenzione incendi; rilascio in realta’ mai richiesto dall’imputato.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso che precede deve essere rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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