Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35781

In tema di omesso versamento dei contributi le nuove cause di non punibilità, introdotte con il Dlgs 158/2015, non cambiano la natura del sequestro né della confisca

Sentenza 20 luglio 2017, n. 35781
Data udienza 15 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 04/04/2016 del Tribunale del riesame di Macerata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva depositata il 08/02/2017.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 04/04/2016 del Tribunale di Macerata che, decidendo in sede di riesame del decreto del 07/03/2016 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, (omesso versamento delle ritenute certificate ed operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2012 per un ammontare pari ad Euro 263.767,16), aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, di beni in disponibilita’ del (OMISSIS) fino alla concorrenza di Euro 316.058,44 (somma comprensiva di sanzioni e interessi), ha ridotto l’importo del sequestro nei soli limiti della somma evasa, al netto pertanto di sanzioni e interessi.

1.1. Con il primo motivo, deducendo, in fatto, di aver concordato con l’amministrazione finanziaria il pagamento rateale del debito prima della emissione del sequestro e di aver gia’ pagato, al 1 febbraio 2016, tre rate del complessivo importo di Euro 47.408,80, eccepisce, in diritto, l’erronea applicazione degli articoli 321 e 322 c.p.p., L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-bis, 13 e 13-bis, nonche’ l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento ablatorio, l’insussistenza del “fumus commissi delicti”, il travisamento dei fatti, l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza e del pericolo di protrazione del reato.

L’introduzione e la modificazione, ad opera del Decreto Legislativo n. 158 del 2015 e del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 12-bis, 13 e 13-bis, ha fatto venir meno, secondo il ricorrente, l’automatismo della cautela reale che caratterizzava la confisca per equivalente ai sensi della abrogata L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143. Tali modifiche hanno comportato una mutazione genetica della misura non piu’ adottabile quando, come nel caso di specie, la concordata rateizzazione del debito ed il suo pagamento provano la volonta’ di adempiere l’obbligazione tributaria, volonta’ che sarebbe frustrata ed impedita nel suo concreto realizzarsi in caso di sequestro delle provviste necessarie a far fronte non solo al pagamento del debito ma anche al proseguimento dell’attivita’ imprenditoriale da cui trarre le risorse economiche necessarie al pagamento stesso. Non sarebbe dunque possibile disporre il sequestro in assenza di un vero e proprio pericolo di inadempimento del debito.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce la carenza di motivazione, l’errata valutazione dei presupposti, l’ingiustizia, l’irragionevolezza e la sproporzione della misura cautelare.

Sviluppando gli argomenti gia’ illustrati con il primo motivo, deduce che ne’ la richiesta del PM, ne’ il decreto il G.i.p. prendono in considerazione l’esistenza del piano di pagamento rateale; di tale omissione era stato investito il Tribunale del riesame che non solo non ha affrontato l’argomento, ma non ha tenuto conto nemmeno dei pagamenti “medio tempore” effettuati, con conseguente violazione dei profili di proporzionalita’ e ragionevolezza della misura.

1.3. Con memoria dep. l’08/02/2017 riprende i temi sviluppati con il primo motivo di ricorso e, richiamando a sostegno principi recentemente affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 39789 del 12/05/2016 e Sez. 3, n. 30/03/2016, n. 40314), insiste nel sostenere che il sequestro preventivo adottato in costanza di pagamento di un piano rateale di rientro del debito tributario impedisce al contribuente di onorare il debito stesso e di poter fruire della causa di non punibilita’ prevista dal novellato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ infondato.

3.1 due motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ comuni per l’oggetto.

3.1.La questione posta dal ricorrente e’ se l’impegno assunto dal contribuente a versare le somme dovute all’erario (scilicet, nei soli modi e forme previsti dall’ordinamento tributario) inibisca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni corrispondenti, per valore, all’importo evaso o comunque comporti la modifica dei presupposti del sequestro stesso.

3.2.La soluzione e’ negativa.

3.3. In termini generali, il sequestro preventivo delle cose di cui e’ consentita la confisca di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2, non necessita, ai fini della sua adozione, che sussista il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa.

Il concetto e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte che ha spiegato come tale forma di sequestro costituisca figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dall’articolo 321 c.p.p., comma 1, per la cui legittimita’ non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilita’ previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della oggettiva confiscabilita’, con la conseguenza che compito del giudice e’ quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell’ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 6, n. 3343 del 25/09/1992, Garofalo, 192862; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242). Non occorre, dunque, alcuna prognosi di pericolosita’ connessa alla libera disponibilita’ delle cose medesime (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200854; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000, Rv. 217682). Qualche pronuncia di questa Corte lascia trasparire la possibilita’ che, in caso di confisca facoltativa, il giudice debba dar conto del potere discrezionale di cui si e’ avvalso, compresa l’esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (cosi’ Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943).

3.4.Nello specifico, pero’, la confisca di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 10, comma 1, che ha “sostituito” la confisca di cui all’articolo 322-ter c.p., ha natura obbligatoria, come reso chiaro dal tenore letterale della norma stessa (“e’ sempre ordinata la confisca”). Al riguardo, questa Corte ha gia’ spiegato che la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identita’ della lettera e la piena continuita’ normativa tra la disposizione di cui all’articolo 12-bis, comma 2, del predetto Decreto Legislativo (introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’articolo 322-ter c.p., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, abrogato dal citato Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 14 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D’Agapito, Rv. 267764).

3.5. Il fatto che il Decreto Legislativo n. 158 del 2015 ha introdotto nuove cause di non punibilita’ per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta la natura del sequestro, ne’ della confisca in funzione della quale esso viene disposto.

Dirimente, al riguardo, e’ il meccanismo previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, comma 2, che presuppone (e da’ per scontata) la possibilita’, per il contribuente che si sia impegnato nei confronti dell’erario al pagamento del debito, di pagare il dovuto “anche in presenza del sequestro”.

3.6. Sul punto questa Corte ha gia’ spiegato che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 2, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e che “nel caso di mancato versamento la confisca e’ sempre disposta”, non preclude l’adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Cio’ sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare e’ quella di garantire che l’adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento “promesso” non si verifichi (cosi’ Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384).

3.7.La tesi difensiva, secondo cui il pagamento rateale del debito tributario (e, coerentemente, anche l’ammissione stessa al pagamento) osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, comporta, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa (cosi’ come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis) che diverrebbe non piu’ obbligatoria, bensi’, nella peggiore delle ipotesi per il contribuente, facoltativa. Di tutto cio’, pero’, non v’e’ traccia ne’ nella lettera della legge, che continua a ritenere obbligatoria la confisca diretta del profitto ovvero di beni di valore ad esso corrispondente e a prevedere meccanismi di composizione tra il sequestro stesso, il pagamento in corso e la confisca (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, comma 2), ne’ nella giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato – come subito si vedra’ – la possibilita’ di poter pagare il debito tributario anche in costanza di sequestro e di poter conseguentemente fruire della causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13.

Non e’ percio’ pertinente la giurisprudenza citata dal ricorrente con la memoria difensiva dell’08/02/2017 poiche’ le sentenze in essa richiamate si limitano a definire l’ambito applicativo della causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, senza affrontare il ben diverso tema dei rapporti tra sequestro preventivo e pagamento del debito.

3.8.In sintesi, la persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice e’ tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilita’ del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volonta’ del contribuente di estinguere il debito (ed il fatto che lo stia pagando) o i riflessi che il sequestro potrebbe avere sull’economia d’impresa o, ancora, il pericolo che nelle more il bene possa disperdersi o la positiva prognosi di adempimento, non essendo il giudice dotato, al riguardo, di alcuna discrezionalita’; la natura e finalita’ del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono.

3.9.Ne consegue che le eccezioni difensive che, quanto meno presuppongono la trasformazione della natura obbligatoria della confisca (e del conseguente sequestro preventivo), non sono fondate.

3.10. Quanto alla pretesa “riduzione” del sequestro in misura corrispondente alle rate gia’ corrisposte, non v’e’ dubbio che, come reiteratamente affermato da questa Corte, in termini generali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo’ essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e cio’ non tanto in virtu’ degli invocati principi di gradualita’ e proporzionalita’ delle misure cautelari (che non rilevano in questo caso), bensi’ perche’, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non puo’ mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903).

3.11.Tuttavia il Tribunale fa buon governo dell’insegnamento (espressamente richiamato dai Giudici del riesame) secondo il quale la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall’interessato al PM, previa dimostrazione del “quantum” corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non puo’ essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell’appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043).

3.12.Nel caso di specie, il Tribunale, dato atto che il debito erariale complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) e’ stato ripartito in venti rate, afferma con chiarezza di non essere in grado, sulla base delle produzioni del ricorrente, di stabilire quanta parte delle somme gia’ versate fosse attribuibile alla sorte capitale, quanto agli interessi, quanto alle sanzioni, demandando al PM il compito di provvedere al riguardo.

3.13.Sicche’ e’ totalmente destituita di fondamento l’eccezione di mancanza di motivazione al riguardo.

3.14.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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