Va confermata la custodia cautelare in carcere per l’evasore che, se liberato, potrebbe distruggere le scritture contabili
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 13 luglio 2017, n. 34356
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/01/2017 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo la declaratoria del ricorso e dei motivi nuovi depositati in udienza;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), in proprio e quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha depositato motivi nuovi ed ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 05.01.2017, il Tribunale del riesame di Milano pronunciando sull’istanza di riesame proposta dall’indagato (OMISSIS) avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Varese in data 14.12.2016 con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui all’articolo 416 c.p., (capo a) articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 110 e 8 (capo b) articolo 110 c.p., e articolo 648 ter c.p., comma 1 (capo c) articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (capo e, f) articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater (capo d) ed a tutela delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) b) e c), annullava l’ordinanza impugnata con riferimento al capo c) – disponendo per tale delitto la formale scarcerazione dell’indagato – e confermava nel resto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo deduce violazione di norma processuale in relazione agli articoli 8 e 9 c.p.p. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale del riesame, pur prendendo in considerazione l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal coindagato (OMISSIS) e rigettandola, non valutava tale questione anche con riferimento all’attuale ricorrente; deduce, quindi, che, nella specie, deve radicarsi la competenza del Tribunale di Lecco in quanto i primi elementi sintomatici del reato associativo si sarebbero esteriorizzati al momento di costituzione dell’originaria societa’, denominata (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS), che, poi, modificava la sua ragione sociale in (OMISSIS) e trasferiva la sua sede in (OMISSIS) solo in data 4.3.2015.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p..
Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 275 c.p.p..
Argomenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato l’adeguatezza della misura cautelare, in quanto non avrebbe tenuto conto che il ruolo contestato al ricorrente e la sua eta’ avrebbero giustificato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari; inoltre, il Tribunale non avrebbe espresso alcuna motivazione in ordine al disposto dell’articolo 275 bis c.p.p..
Chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente, prima dell’inizio della discussione, ha depositato in udienza memoria contenente motivi nuovi, con i quali ha ribadito le censure proposte con il ricorso originario e proposto censure inerenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, in quanto non ha costituto oggetto dei motivi di riesame.
Ne deriva, infatti, l’inammissibilita’, ai sensi del disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, applicabile anche rispetto al giudizio di riesame, che ha carattere sostanziale di impugnazione del merito e puo’ quindi essere equiparato all’appello.
E’ stato, sul punto, affermato, che in tema di misure cautelari, che non e’ possibile prospettare in sede di legittimita’ motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi – come nella specie – non siano rilevabili d’ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226; nello stesso senso Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari giustificatrici dell’imposizione e della permanenza della misura cautelare.
2.1. Quanto al pericolo di recidivanza, va evidenziato come, con il recente intervento riformatore operato con L. 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell’esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere piu’ soltanto “concreto” ma anche “attuale” al momento in cui si procede all’adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi “dalla gravita’ del titolo di reato per il quale si procede”, in linea con i principi gia’, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e – ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), la pericolosita’ sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto e dalla sua personalita’; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche “attuali”, cioe’ sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l’attualita’ e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravita’).
La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dall’articolo 274, lettera c) e cioe’ dalle “specifiche modalita’ e circostanze del fatto” e dalla personalita’ dell’imputato o indagato come “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”, che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell’indagato, scongiurando automatismi nell’applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravita’ in astratto del titolo di reato contestato (Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 266177).
Il requisito della attualita’ sta, invece, ad indicare la continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a neutralizzare.
L’attualita’ deve essere intesa, quindi, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez. 2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749).
E’ stato anche affermato che l’attualita’ e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualita’ e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), puo’ essere legittimamente desunto dalle modalita’ delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato e’ maturato (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070; Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 27/01/2014, Rv. 258053; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv.267785).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualita’ del pericolo di recidiva rimarcando, con argomentazioni congrue e logiche, come la condotta di reato “sta proseguendo senza sosta” e che le modalita’ dell’attivita’ criminosa denotano una radicata propensione al delitto secondo schemi collaudati da anni di attivita’ criminale (pag 33 della ordinanza impugnata).
La motivazione e’ congrua e logica ed in linea con i principi di diritto enunciati e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
2.2. Anche la valutazione in ordine alla concretezza ed attualita’ dell’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) non e’ censurabile.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova gia’ acquisite; e cio’ in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilita’ in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano gia’ concluse, in quanto l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinita’ della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, Rv.262687 Sez. 5, 26 novembre 2010 n. 1958; Sez. 6 11 febbraio 2010 n. 13896, Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv.227228).
Inoltre, costituisce principio consolidato che il termine, previsto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d), di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere e’ rilevante solo allorche’ questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l’esigenza cautelare di acquisizione e di genuinita’ della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse, perche’ in tal caso l’apposizione di esso si rivela del tutto superflua (Sez.6, n.44809 del 06/11/2003, Rv.227657;Sez.6, n 10785 deI21/12/2010, dep.16/03/2011, Rv.249586;Sez.6, n.1094 del 18/12/2015,dep.13/01/2016, Rv.265892).
Nella specie, la indicata possibilita’ di “scongiurare eventuali condotte di distruzione di documentazione”, evincibile da specifici episodi emersi attraverso l’attivita’ di intercettazione, appare essere ragione sufficiente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; e’ di tutta evidenza, poi, come, concorrendo esigenze cautelari diverse l’indicazione del termine di cui all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d) sia del tutto superflua.
2.3. Esente da censure e’, infine, anche la valutazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.
E’ stato affermato che, in tema di misure cautelari, il divieto previsto dall’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b), come modificato dalla L. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga dalla astratta gravita’ del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n.45659 del 13/11/2015, dep.17/11/2015, Rv.265168).
Il rilievo difensivo e’, quindi, destituito di fondamento. Il divieto normativo proibisce la illazione del pericolo di fuga alla mera considerazione della “gravita’ del titolo del reato” per il quale si procede e, cioe’, astrattamente sulla base del rilievo del puro e semplice nomen juris del delitto, avulso dal fatto materiale cui perbene; ma certamente non osta alla considerazione della concreta condotta delittuosa perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano, nella specie correttamente apprezzate dal Tribunale (pagg 45 e 46 dell’ordinanza impugnata).
Infine, del tutto generica e priva di concretezza e, dunque, inammissibile, e’, la doglianza che la riconosciuta insussistenza del reato di cui al capo c) dell’imputazione provvisoria avrebbe determinato il venir meno delle esigenze cautelari.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha espressamente valutato, con argomentazioni congrue e logiche, l’inadeguatezza della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari anche con l’ausilio dello strumento del braccialetto elettronico.
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, che la pericolosita’ dell’indagato rende del tutto inefficace la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto solo una forma di eterocontrollo continuo e costante e’ in grado di assicurare la rescissione dei rapporti con i sodali e di inibire che gli stessi possano riprendere le attivita’ illecite.
La valutazione del Tribunale ha investito anche l’applicazione dello strumento del braccialetto elettronico, ritenuto inidoneo a verificare che il prevenuto non si stia abusivamente servendo di telefoni o strumenti elettronici che gli consentano di continuare ad operare dal proprio domicilio. Lo stesso Tribunale ha evidenziato che il pericolo di reiterazione, nel caso di specie, consiste proprio nel fatto che l’indagato potrebbe ripristinare i contatti con altri soggetti coinvolti nella vicenda illecita per commettere o aggravare le conseguenze dei reati per i quali si procede nonche’ proseguire nelle attivita’ illecite dal domicilio avvalendosi di strumenti informatici. E il presupposto logico di tale argomentazione e’ che le concrete esigenze cautelari non sarebbero garantite dalla mera imposizione formale di un divieto di comunicazione facilmente aggirabile dal domicilio ne’ con l’applicazione del braccialetto elettronico, proprio in considerazione della particolarita’ della personalita’ dell’indagato, che si dimostra assolutamente privo di remore quanto alla continuazione dell’attivita’ criminosa.
E’ stato, peraltro, affermato che il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all’inidoneita’ dell’abitazione a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica, ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilita’ di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’articolo 275-bis c.p.p., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni logistiche, preclude ogni possibilita’ concreta di una custodia domiciliare (Sez.3,n.43728 del 08/09/2016,Rv.267933).
4. Quanto ai motivi nuovi, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate emessi dal giudice del riesame, l’articolo 311 c.p.p., comma 4, consente al ricorrente di enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione sino a che non sia iniziata la discussione. Cosa che la difesa del ricorrente ha per l’appunto ritualmente fatto con la memoria depositata in udienza.
Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza, l’inammissibilita’ del gravame per manifesta infondatezza, genericita’ o non proponibilita’ dei motivi proposti, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, si estende anche ai motivi nuovi, e cio’ in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, u.p., in base alla quale l’inammissibilita’ dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr. per casi analoghi, Sez. 2, n.34216 del 29/04/2014, Rv. 260851; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
Va, peraltro, evidenziato anche un ulteriore profilo di inammissibilita’.
Secondo il costante principio della giurisprudenza di legittimita’ in tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate emessi dal giudice del riesame, l’articolo 311 c.p.p., comma 4, non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi, ma modifica soltanto il termine per la presentazione di questi ultimi che non e’ piu’ quello generale di quindici giorni prima dell’udienza ma e’ spostato all’inizio della discussione. Ne consegue che al ricorrente e’ inibito dedurre con i motivi nuovi violazioni di legge o censure relative a punti della decisione impugnata – nella specie, inefficacia della misura per mancata trasmissione di atti e contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – che non sono stati dedotti nel ricorso originario (Sez.U,n.4683 de 25/02/1998, Rv.210259; Sez.5,n.45725 del 22/09/2005,Rv.233210; Sez.3,n.2023 del 13/11/2007, dep.15/01/2008, Rv.238527; Sez.1, n.46711 del 14/07/2011, Rv.251412; Sez.2, n.15693 del 08/01/2016, Rv.266441; Sez.4, n.12995 del 05/02/2016, Rv. 266295).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter
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