Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 luglio 2017, n.33950

L’art. 624 bis cod. pen. tutela i luoghi in cui si svolgono atti afferenti alla vita privata, ivi compresa quella lavorativa, delle persone; è pertanto necessario, ai fini della sua operatività, che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 SEZIONE III PENALE

SENTENZA 12 luglio 2017, n.33950

 

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 2 febbraio 2017, il Tribunale di Bologna respingeva l’istanza di riesame della misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico di N.E. , H.L. , D.E. e S.C. .

1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore, osservando come i dati relativi alle utenze cellulari fossero inutilizzabili a seguito della pronuncia di invalidità della Direttiva CEE 2006/24CE da parte della Corte di Giustizia Europea del 2014 e del decisivo apporto della più recente sentenza n.970 della Corte di Giustizia Europea del 21.12.2016; erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero conseguenze dirette sulla normativa esistente nel nostro paese e sulla specifica regolamentazione della conservazione dei dati inserita nel codice della privacy, posto che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n.970 del 21 dicembre 2016, aveva dichiarato contraria ai principi della Comunità Europea la legge nazionale che preveda la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione degli utenti abbonati con riferimento a tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

1.2 Il difensore contesta inoltre l’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati con la rubricazione dell’art. 624 bis cod.pen., posto che il Tribunale aveva accolto un orientamento giurisprudenziale minoritario basato su una tesi che estendeva il significato di privata dimora, ricomprendendo anche gli esercizi commerciali in orario notturno.

1.3 Il difensore, infine, rileva l’assoluta carenza di motivazione sulla denegata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari per H.L. , non essendo stato portato alcun argomento di ordine sistematico, interpretativo o fattuale tale da giustificare il rigetto della richiesta.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

2.1 Si deve innanzitutto rilevare come i primi due motivi di ricorso siano stati già esaminati e respinti dal Tribunale della Libertà di Bologna che ha confutato l’argomentazione secondo cui il Pubblico Ministero avrebbe effettuato ‘prima dell’emissione dei decreti d’intercettazione, una verifica randomistica delle comunicazioni telefoniche relative a determinate celle..’, aggiungendo come ‘…sia assolutamente illegittimo tale accesso ai dati di traffico e ubicazione da parte degli inquirenti’ (pagg. 2 e 3 ricorso); il Tribunale, a pag. 4 dell’ordinanza impugnata, ha infatti osservato come l’indagine abbia preso le mosse dal rinvenimento dell’apparecchio cellulare di H.B. , dall’estrapolazione delle utenze maggiormente contattate e dall’indagine su presenze di comunicazioni telefoniche tra quelle utenze all’orario compatibile con quello dei furti, concludendo che ‘appare pertanto che la procedura d’indagine sia quella abitualmente utilizzata e nessuna conseguenza possa derivare sulla validità dei decreti di intercettazioni e sulla acquisizione dei tabulati, effettuate in modo del tutto consono alla legge’ (pag. 4 ordinanza).

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Tribunale ha poi risposto nelle pagine da 5 a 7, evidenziando come ‘sia necessario distinguere tra conservazione e accesso ai dati, dovendo ritenere che i requisiti indicati dal diritto Europeo per limitare il diritto alla privacy a fini di sicurezza si riferiscano all’accesso ai dati, e non già alla conservazione di essi’ (pag. 7 ordinanza).

Si deve poi rilevare come (vedi Cass. Sez. 4, 40903/16) nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 febbraio 2016 – Ricorso n. 28819/12 – Capriotti c. Italia) si rammenta che le conversazioni telefoniche e le altre comunicazioni sono comprese nelle nozioni di ‘vita privata’ e di ‘corrispondenza ai sensi dell’articolo 8’ e che, pertanto la loro intercettazione, la memorizzazione dei dati così ottenuti e il loro eventuale uso nell’ambito dei procedimenti penali costituiscono una ingerenza di un’autorità pubblica nel godimento di un diritto garantito dal paragrafo 1 di questa disposizione (vengono richiamate, ex multis, le pronunce Malorne c. Regno Unito, 2 agosto 1984, § 64, serie A n. 82; Valenzuela Contreras c. Spagna, 30 luglio 1998, § 47, Recueil des arrèts et dècisions 1998V; Panarisi c. Italia, n. 46794/99, 5 64, 10 aprile 2007: e Carieflo e altri, decisione sopra citata, 5 49).

Tale ingerenza – sottolineano i giudici di Strasburgo – viola l’articolo 8, a meno che essa, ‘prevista dalla legge’, persegua uno o più scopi legittimi rispetto al paragrafo 2, e sia ‘necessaria in una società democratica’ per raggiungerli (Panarisi, 29 sopra citata, § 65; Graviano c. Italia (dcc.), n. 24320/03, 6 ottobre 2007; e D’Anna e Balsamo, decisione sopra citata, § 28). Le parole ‘prevista dalla legge’ ai sensi dell’articolo 8 § 2 – si legge ancora nella pronuncia Capriotti c. Italia – non solo richiedono che la misura contestata abbia una base nel diritto interno, ma si riferiscono anche alla qualità della legge in causa: esigono che quest’ultima sia accessibile alla persona interessata, la quale deve inoltre poterne prevedere le conseguenze per lei, e che sia compatibile con la preminenza del diritto (Khan c. Regno Unito, n. 35394/97. § 26, CEDU 2000V, e Coban c. Spagna (dec,), n. 17060102, 25 settembre 2006).

Ebbene, la CEDU rileva che nel caso sottoposto al suo esame – quasi sovrapponibile a quello che ci occupa- il GIP aveva autorizzato le intercettazioni sulla base degli articoli 266 e seguenti cod.proc.pen, nonché della legge n. 203 del 1991: l’ingerenza aveva dunque una base legale nel diritto italiano. Evidenziava poi che, evidentemente, la seconda esigenza che si ricava dalla locuzione ‘prevista dalla legge’, ossia l’accessibilità di quest’ultima, non sollevava alcun problema, e come lo stesso potesse dirsi per il requisito della ‘prevedibilità’. Ebbene, sul punto la CEDU ribadisce di avere già avuto occasione di dichiarare che le norme del codice di procedura penale italiano in materia di intercettazioni sono ‘prevedibili’ quanto al senso e alla natura delle misure applicabili (vengono richiamati i precedenti costituiti dalla pronunce, P. , G. , C. e altri, D. e B. ). E affermano che anche nel caso sottoposto al loro esame non vi sono elementi che permettano di ritornare su questa conclusione; il motivo di ricorso sarebbe quindi comunque infondato.

2.2 Con riferimento all’eccezione relativa all’art. 624 bis cod.pen., la suddetta norma tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata ivi compresa quella lavorativa – delle persone; è pertanto necessario, ai fini della sua operatività, che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Sez. 5, Sentenza n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458: in applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell’imputato per avere commesso un furto all’interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell’attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna. Per la rilevanza del fatto che la condotta furtiva sia avvenuta in orario di apertura, vds. anche, fra le tante, la recente Sez. 2, Sentenza n. 24761 del 12/05/2015, Porcu, Rv. 264384).

Dai capi di imputazione riportati, risulta che in diverse occasioni i furti sono avvenuti in pertinenze delle abitazioni (capo H, I, U, Z, B2 per N. , H. e D. ; capo T per N. e D. ), mentre relativamente ai reati contestati nei capi A) C) F) G) L) S) V) A2) si trattava di furti commessi in aziende agricole o ditte in orario notturno, in cui non era prevista la presenza di personale intento al lavoro.

Alla luce dei principi sopra riportati, non si può pertanto ritenere corretta la contestazione del reato di cui all’art. 624 bis cod.pen. per i reati di cui ai capi A) C) F) G) L) S) V) A2), dovendosi ritenere semmai integrata la fattispecie del reato di furto aggravato ai sensi dell’art.61 n.5 cod.pen. (visto l’orario notturno in cui avvenivano i furti), titolo di reato che non consente, ai sensi dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen., l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere; pertanto, una volta venuta meno la possibilità di applicazione della misura per i reati sopra indicati, il Tribunale di Bologna dovrà compiere una nuova valutazione relativamente alle esigenze cautelari sulle residue incolpazioni.

2.1. Quanto alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari, il Tribunale ha messo in evidenza, relativamente a tutti gli indagati, come gli stessi non siano misura adeguata, ‘neppure con applicazione di dispositivi elettronici di controllo e divieto di comunicazione, poiché tali strumenti e prescrizioni non apportano alcuna maggiore garanzia di prevenire il pericolo paventato, ben potendo gli indagati, data la loro mancanza di autocontrollo, dedicarsi a contatti con persone estranee al fine di reiterare reati analoghi, anche a livello di semplice programmazione o costituendo una base logisitica nelle loro abitazioni’ (pag.12 ordinanza).

Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti di quanto sopra precisato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 624 bis cod.pen. contestato ai capi A) C) F) G) L) S) V) A2), riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 624 e 61 n.5 cod.pen..

Annulla l’ordinanza relativamente alle esigenze cautelari per le residue incolpazioni provvisorie con rinvio al Tribunale di Bologna Sezione per il Riesame dei provvedimenti coercitivi, disponendo l’integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. cod.proc.pen.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *