Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 11 gennaio 2017, n. 1160

In caso di reati tributari il sequestro di documenti che non rientrano tra le voci indicate comporta un vizio nell’esecuzione del sequestro ma non inficia la legittimità del decreto di sequestro

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 11 gennaio 2017, n. 1160

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonell – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di BENEVENTO in data 7/06/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 7/06/2016, depositata in pari data, il tribunale del riesame di Benevento rigettava l’istanza di riesame presentata ex articolo 324 c.p.p. nell’interesse del (OMISSIS) avverso il decreto di convalida emesso dal P.M. in data 12/05/2016, avente ad oggetto il sequestro probatorio eseguito in data 10/05/2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, avente ad oggetto fatture emesse negli anni 2012, 2013 e 2014 da alcune societa’ meglio indicate nell’imputazione cautelare nei confronti del (OMISSIS) s.r.l., di cui l’indagato e’ a.u..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo un unico articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., in particolare evocando il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione agli articoli 253 e 355 c.p.p..

2.1. In sintesi la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, con memoria depositata presso la cancelleria del tribunale del riesame, era stata dedotta l’illegittimita’ del decreto di convalida del sequestro del P.M., in quanto carente di motivazione quanto all’individuazione del nesso di pertinenzialita’ dei beni sottoposti a sequestro rispetto al reato ipotizzato sia in relazione alla sussistenza ed alla precisazione delle esigenze probatorie da perseguire mediante l’apposizione del vincolo; i giudici del riesame avrebbero, invece, ritenuto soddisfatti ambedue i requisiti richiesti dalla legge, affermando che il PM aveva precisato la natura di corpo di reato delle cose sequestrate rispetto ai delitti contestati ed esposto la finalita’ del vincolo, ossia la necessarieta’ ai fini del prosieguo delle indagini per l’accertamento dei fatti; nella specie, detta carenza risulterebbe palese dalla stessa struttura del decreto del PM (“ritenuto che il sequestro, trattandosi di corpo del reato per il quale si procede, la cui acquisizione e’ necessaria ai fini di prova, per l’accertamento dei fatti e appare necessario procedere ad accertamenti anche di tipo tecnico, al fine di valutare l’illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza eventuali alterazioni degli stessi”); secondo il ricorrente, da un lato, sarebbe errata l’affermazione del tribunale del riesame secondo cui il PM avrebbe precisato la natura di corpo del reato di quanto in sequestro, trattandosi di affermazione apodittica, atteso che, diversamente, il PM avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui detti beni dovessero essere considerati corpo del reato modulando tale specificazione sulla base delle fattispecie in concreto individuate, laddove invece si limita a riportare gli articoli di legge violati senza descrivere i fatti e senza indicare ne’ data ne’ luogo del commesso reato; dall’altro lato, difetterebbe il requisito della specifica indicazione delle concrete esigenze probatorie, consistendo sul punto la motivazione nella confusa e confusionaria enunciazione di mere clausole di stile ed affermazioni apodittiche, prive di alcuna specifica attinenza e di qualsiasi riferimento al caso concreto, ed in alcuni casi anche in contrasto tra loro – non essendo chiaro cosa voglia intendere il PM con le frasi illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza, eventuali alterazioni – cio’ che non consentirebbe affatto di comprendere quale sia l’effettiva finalita’ investigativa da perseguire con l’apposizione del vincolo; analogamente sarebbe erronea l’affermazione secondo cui il PM avrebbe sufficientemente esposto le finalita’ del vincolo (“necessarieta’ ai fini del prosieguo delle indagini per l’accertamento dei fatti”), trattandosi di mera clausola di stile del tutto avulsa da qualsiasi riferimento specifico al caso concreto.

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 22/07/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso, in particolare rilevando che la motivazione del provvedimento puo’ assumere una diversa intensita’ in ragione del caso concreto; nella specie, trattandosi di sequestro di fatture ritenute riconducibili ad operazioni inesistenti in ragione delle circostanze che il verbale di sequestro, richiamato nella convalida, enuclea e che il tribunale del riesame ricorda puntualmente, si palesava finalizzato evidentemente agli accertamenti da compiersi, non solo sul documento in se’ ma anche sulle indicazioni in esso contenute; la formula impiegata dal PM, dunque, sarebbe da ritenersi esaustiva, in quanto riferita a documenti – quali le fatture e i relativi preventivi – utili per l’indagine al fine di valutare l’illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza, eventuali alterazioni degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato.

5. Ed invero, la infondatezza delle doglianze difensive emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento genetico del PM, cosi’ motivato: ritenuto che il sequestro, trattandosi di corpo del reato per il quale si procede, la cui acquisizione e’ necessaria ai fini di prova, per l’accertamento dei fatti e appare necessario procedere ad accertamenti anche di tipo tecnico, al fine di valutare l’illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza eventuali alterazioni degli stessi”).

6. In proposito e’ necessario ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonche’ dell’inerenza o pertinenzialita’ della stessa all’accertamento del medesimo (ex multis Sez. 6, n. 5930 del 31 gennaio 2012, Iannella, Rv. 252423; Sez. 2, n. 23212 del 9 aprile 2014, P.M. in proc. Kasse, Rv. 259579). Ed infatti, l’onere motivazionale assegnato al pubblico ministero dall’articolo 253 c.p.p. investe prima di tutto l’identificazione della relazione che le cose sequestrate presentano con il reato, la cui sussistenza, nelle forme tipizzate dalla norma, costituisce presupposto legittimante l’apposizione del vincolo reale, ed in secondo luogo l’individuazione della concreta finalita’ probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti (Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226713).

7. Peraltro, le condizioni alle quali puo’ ritenersi assolto tale onere motivazionale non possono che variare in ragione del fatto in concreto ipotizzato e del tipo di illecito a cui concretamente viene ricondotto, nonche’ della natura del bene che si intende sequestrare.

In tal senso la qualifica di quest’ultimo come corpo del reato ovvero di cosa pertinente al medesimo e la stessa esigenza probatoria sottesa al sequestro possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto di investigazione. E’ dunque compito del Pubblico Ministero procedente modulare la specificita’ dell’apparato giustificativo del provvedimento di sequestro in relazione alle effettive peculiarita’ del caso concreto.

8. Spetta invece al Tribunale investito dell’istanza di riesame verificare la effettivita’ e completezza della motivazione del provvedimento impugnato alla luce dei ricordati principi, senza peraltro che gli sia attribuito il potere di integrarla autonomamente, giacche’ il suo difetto e’ vizio genetico dello stesso che ne comporta l’originaria nullita’ (in tal senso le Sezioni Unite Ferazzi citate in precedenza e da ultima ed ex multis Sez. 3, n. 37187 del 6 maggio 2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).

9. Nel caso di specie, e’ ben vero che il provvedimento del Pubblico Ministero ha solo indicato gli articoli di legge violati senza accompagnarli dall’enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti e senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi ovvero di altri elementi in grado di evidenziare, anche solo implicitamente, per quale ragione i beni di cui e’ stato disposto il sequestro debbano o anche solo possano ritenersi il corpo dei reati ipotizzati (categoria distintamente evocata nella parte motiva del decreto). Tuttavia e’ altrettanto vero che, tenuto conto della specificita’ del reato per cui si procede e della particolare natura dei documenti da apprendere in vista delle indagini finalizzate a perseguire reati tributari, la motivazione ben puo’ considerarsi sufficiente, pur nella sua sinteticita’.

10. Quanto alla prima doglianza, anzitutto, ritiene il Collegio di dover dare continuita’ all’orientamento formatosi in seno ad altra Sezione di questa Corte il quale ritiene che, nella fase iniziale delle indagini, e’ legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015 – dep. 21/01/2016, Zhiding Hu, Rv. 265776), compiuta descrizione che risulta evidente nel caso in esame.

Quanto, poi, alla doglianza secondo cui difetterebbe la specifica indicazione delle concrete esigenze probatorie, la stessa deve ritenersi infondata, atteso che deve certamente ritenersi idoneo a soddisfare l’indicazione delle concrete esigenze probatorie il riferimento alla necessita’ di “procedere ad accertamenti anche di tipo tecnico, al fine di valutare l’illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza, eventuali alterazioni degli stessi”.

Del resto, come piu’ volte affermato da questa Corte, in tema di sequestro probatorio, per la particolare natura dell’indagine per i reati tributari, che si basa sull’esame dell’intero coacervo cartolare relativo all’indagato, il decreto di sequestro puo’ limitarsi ad una indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento, con l’unico limite della loro pertinenza, che non puo’ essere stabilita con valutazione antecedente, ma soltanto al momento dell’esecuzione del provvedimento. Ne consegue che anche l’apprensione di documenti non rientranti nelle “voci” indicate comporta un vizio riguardante l’esecuzione del sequestro, che, in quanto tale, non puo’ inficiare la legittimita’ del decreto di sequestro (v., tra le tante: Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002 -dep. 30/05/2002, Pavirani, Rv. 222133).

Come correttamente evidenziato dal P.G., trattandosi di sequestro di fatture ritenute riconducibili ad operazioni inesistenti in ragione delle circostanze che il verbale di sequestro, richiamato nella convalida, enuclea e che il tribunale del riesame ricorda puntualmente, il provvedimento del PM si palesava finalizzato evidentemente agli accertamenti da compiersi, non solo sul documento in se’ ma anche sulle indicazioni in esso contenute; la formula impiegata dal PM, dunque, era da ritenersi esaustiva, in quanto riferita a documenti – quali le fatture e i relativi preventivi – utili per l’indagine al fine di valutare l’illegittimo possesso, illecita destinazione e provenienza, eventuali alterazioni degli stessi.

11. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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