La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 28 giugno 2016, n. 13292

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28485-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5255/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 15836/2006 il Tribunale di Roma condannava per responsabilita’ professionale l’avvocato (OMISSIS) a risarcire danni per Euro 26.978,02, oltre a interessi, alla controparte che era stata sua cliente, (OMISSIS) Srl.
Avendo il (OMISSIS) proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Roma lo rigettava, con sentenza del 6 marzo-23 ottobre 2012.
2. Ha presentato ricorso il (OMISSIS), sulla base di quattro motivi: il primo denuncia violazione di legge in relazione al capo della sentenza che dichiara la sua responsabilita’ professionale per avere proposto domanda di condanna nei confronti di (OMISSIS) Srl nel giudizio in cui assisteva (OMISSIS) Srl; il secondo denuncia ancora violazione di legge sul capo della sentenza che lo ritiene responsabile per avere proposto nel suddetto giudizio azione di arricchimento senza causa; il terzo contesta l’asserita mancanza di valido consenso informato della cliente (OMISSIS) Srl; il quarto attiene al profilo probatorio e all’effettiva sussistenza o meno di una responsabilita’ professionale.
(OMISSIS) Srl si e’ difesa con controricorso, nel quale ha chiesto di respingere il ricorso. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ infondato.
3.1 Il primo motivo, relativo al capo della sentenza che ha dichiarato la responsabilita’ professionale dell’attuale ricorrente per la proposizione di domanda di condanna, nella causa in cui assisteva (OMISSIS) Srl, della controparte di quest’ultima, (OMISSIS) Srl, si scinde in due censure.
3.1.1 In primo luogo vengono denunciate, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c..
Nella causa da cui sarebbe scaturita la responsabilita’ professionale oggetto del presente giudizio, il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda principale di condanna di (OMISSIS) Srl proposta dal (OMISSIS); peraltro, nella sentenza in questa sede impugnata il giudice d’appello, aderendo pedissequamente – ad avviso del ricorrente – alla posizione assunta dal primo giudice, opera una valutazione prognostica negativa sull’esito di tale domanda, per l’ipotesi in cui fosse stata considerata, giungendo quindi a reputare ininfluente l’omessa pronuncia. Il ricorrente argomenta per dimostrare che la domanda invece sarebbe stata presentata in modo ben conformato e avrebbe trovato riscontro nell’esito dell’istruttoria. Nella sentenza impugnata sarebbe stato violato l’articolo 112 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato la domanda proposta dal (OMISSIS) nell’interesse della sua assistita unicamente sotto il profilo lessicale della citazione che aveva avviato il processo da cui sarebbe derivata la responsabilita’.
Dalla sintesi appena tracciata emerge chiaramente che, lungi dall’identificare una violazione dell’articolo 112 c.p.c. da parte del giudice d’appello, il ricorrente argomenta per ottenere dal giudice di legittimita’ una valutazione di merito, e precisamente una ricostruzione alternativa rispetto a quella effettuata nell’impugnata sentenza dei presupposti fattuali della responsabilita’ professionale del ricorrente. Il contenuto della domanda che, secondo la corte territoriale, anche se fosse stata vagliata non avrebbe apportato alcuna modifica agli esiti del giudizio in cui ritiene che l’attuale ricorrente non abbia ben adempiuto al suo mandato professionale rientra nell’accertamento della condotta posta in essere dall’avvocato per adempiere al suo mandato, e pertanto nell’ambito della cognizione di merito. Non incide in senso contrario, poi, l’indiscutibile dato che, per compiere tale accertamento, sia necessario da parte del giudicante anche un vaglio tecnico al fine di determinare le prevedibili conseguenze della condotta dell’avvocato, poiche’ tale valutazione non puo’ qualificarsi questione di diritto, in quanto e’ finalizzata – al punto da rimanervi assimilata – alla ricostruzione di un fatto storico, solo successivamente all’accertamento del quale la cognizione giurisdizionale potra’ operare una valutazione giuridica del fatto stesso (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 13 febbraio 2014 n. 3355, per cui “nelle cause di responsabilita’ professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; e, in generale, nel senso che la prognosi degli effetti dell’attivita’ dell’avvocato e’ istituzionalmente riservata al giudice di merito v. Cass. sez. 2, 27 marzo 2006 n. 6967).
3.1.2 In secondo luogo, lamenta il ricorrente, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.
Il giudice d’appello ha osservato che l’attuale ricorrente, come difensore della (OMISSIS) Srl, avrebbe dovuto citare (OMISSIS) Srl, anziche’ (OMISSIS) Srl, che aveva invece convenuto: a quest’ultima, infatti, si riferivano solo le bolle di consegna, mentre a (OMISSIS) Srl erano intestate le fatture. Questo rilievo della corte territoriale ad avviso del ricorrente non sarebbe condivisibile, perche’ l’intestazione della fattura non dimostra l’esistenza di un contratto con il soggetto cui e’ intestata.
Anche questa doglianza rientra nel merito, cioe’ concerne l’accertamento dell’inadempimento dell’avvocato al suo mandato (sotto il profilo dell’identificazione del legittimato passivo all’azione da proporre) effettuato dal giudice d’appello. Peraltro, nella motivazione accurata che offre la corte territoriale il dato della intestazione delle bolle di accompagnamento e della intestazione delle fatture e’ solo uno degli elementi che sono stati considerati per ricostruire nella vicenda la posizione delle due societa’ – (OMISSIS) Srl ed (OMISSIS) Srl – con cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva interagito nella vicenda commerciale per cui aveva poi conferito al (OMISSIS) il mandato ad litem.
Tutto il primo motivo, dunque, non dimostra consistenza.
3 2 Passando poi al capo della sentenza che ritiene sussistente la responsabilita’ professionale dell’avvocato per avere proposto azione di arricchimento senza causa, il secondo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 e ss. e articolo 112 c.p.c.: il giudice d’appello ha ritenuto che detta azione era improponibile perche’ (OMISSIS) Srl era obbligata in solido con (OMISSIS) Srl; ma, se cosi’ fosse stato, secondo il ricorrente dovrebbe reputarsi che il giudice d’appello abbia inteso riconoscere un’ipotesi ex articolo 102 c.p.c., per cui avrebbe dovuto disporre integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) Srl. E se poi da quest’ultima (OMISSIS) Srl avesse ritenuto di aver diritto ad essere manlevata, (OMISSIS) Srl avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione a chiamarla in causa.
Questo motivo non trova riscontro nell’effettivo contenuto della sentenza (motivazione, pagina 6), che anzi tenta di deformare. Il giudice d’appello, infatti, ha fondato – in conformita’ con la consolidata lettura giurisprudenziale – la sua valutazione di responsabilita’ professionale dell’attuale ricorrente per improponibilita’ dell’azione ex articolo 2041 c.c. sulla sussidiarieta’ di tale azione che concretamente veniva a valere in un contesto in cui proprio dalla prospettazione fornita dal (OMISSIS) nell’atto di citazione emergeva l’esistenza di un altro debitore solidale (cfr. ex multis, Cass sez. 3, 11 ottobre 2012 n. 17317; Cass. sez. 1, 26 gennaio 2011 n. 1833; S.u. 8 ottobre 2008 n. 24772, Cass. sez. 3, 17 novembre 2003 n. 17375; Cass. sez. 1, 5 agosto 2003 n. 11835), lungi dall’accertare l’esistenza di un litisconsorzio necessario; ne’ tantomeno appare inseribile nel suo percorso argomentativo la configurazione di una necessita’ di integrare il contraddittorio sotto il diverso profilo della chiamata ex articolo 106 c.p.c.
Il motivo risulta quindi manifestamente infondato.
3.3 I terzo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., concerne l’asserita mancanza di un valido consenso informato della (OMISSIS) Srl rispetto alla tattica difensiva adottata nel suo interesse di cliente dal (OMISSIS). (OMISSIS) Srl aveva addotto di aver dato direttiva all’avvocato perche’ agisse nei confronti di (OMISSIS) Srl, mentre questi agi avverso (OMISSIS) Srl.
Nel motivo si sostiene che l’attuale ricorrente avrebbe dimostrato la scienza del cliente in ordine al soggetto che avrebbe citato. La corte territoriale avrebbe integrato la domanda della (OMISSIS) Srl addebitando all’avvocato di non aver ottenuto un valido consenso informato, ma cio’ sull’erroneo presupposto che il legale rappresentante della societa’ non avesse “gli strumenti culturali per comprendere la portata della domanda” proposta avverso (OMISSIS) Srl. Inoltre, in tal modo la corte territoriale sarebbe incorsa in ultrapetizione.
Anche questa doglianza non merita accoglimento. Anzitutto, deve rilevarsi che la corte territoriale non e’ incorsa in ultrapetizione, bensi’, a fronte del quarto motivo d’appello, ha valutato la questione della “scienza” del cliente “solo, per completezza, di fronte ad una doglianza non chiara nella prospettazione” richiamando giurisprudenza sull’obbligo dell’avvocato di assolvere i doveri di informazione del cliente (motivazione, pagina 7). In verita’, la corte territoriale osserva che nel quarto motivo l’appellante in sostanza riproponeva, per contestarla, “la prospettazione della societa’ (OMISSIS) secondo cui avrebbe prospettato…la necessita’ di agire esclusivamente nei confronti della societa’ (OMISSIS)”, al riguardo, appunto “per completezza”, replicando che un avvocato, “per essere esonerato da responsabilita’, non puo’ limitarsi a sostenere di aver aderito” a indicazioni del cliente, “ma deve dare prova di una corretta informazione riguardo il verosimile esito dell’azione da intraprendere, soprattutto in presenza di un cliente non esperto di diritto”.
L’assunto della corte territoriale e’ perfettamente corrispondente alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ (oltre a Cass. sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14597, citata dalla corte territoriale, v. da ultimo Cass. sez. 3, 20 maggio 2015 n. 10289 che cosi’ ben sintetizza la tematica: “La responsabilita’ professionale dell’avvocato, la cui obbligazione e’ di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non e’ esclusa ne’ ridotta quando tali modalita’ siano state sollecitate dal cliente stesso, poiche’ costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attivita’ professionale”; e v. pure Cass. sez. 6-3 ord. 5 settembre 2013 n. 20379 nonche’ Cass. sez. 2, 28 ottobre 2004 n. 20869; in particolare a proposito dell’obbligo di informazione v. Cass. sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544).
Il motivo, in conclusione, non mostra fondatezza.
3.4 Il quarto motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2, articoli 2236 e 2697 c.c., perche’ il cliente ha l’onere di provare la responsabilita’ dell’avvocato, e nel caso in esame non l’avrebbe fatto. Inoltre, le questioni oggetto della causa da cui sarebbe derivata la responsabilita’ dell’avvocato sarebbero state opinabili nella loro soluzione. E a cio’ dovrebbe aggiungersi che la condotta dell’avvocato non avrebbe danneggiato il cliente, perche’ quando (OMISSIS) Srl agi’ contro di lui non era ancora prescritto il diritto che aveva cercato di fare valere a mezzo della sua attivita’ professionale, cioe’ il diritto al pagamento di una fornitura di calcestruzzo. Cosi’ la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la domanda della (OMISSIS) Srl avverso l’avvocato si fondava su presupposti erronei e non era sorretta da alcun principio di prova.
Il motivo, come si evince dalla sintesi, e’ un affastellamento di doglianze fattuali che vertono direttamente sulla pretesa mancanza di prova della responsabilita’ dell’avvocato, sostenendosi che la societa’ da lui assistita non avrebbe adempiuto al relativo onere probatorio: il che significa addurre l’infondatezza dell’accertamento di merito (sulla cui riserva istituzionale ai giudici, appunto, di merito anche per un inadempimento inevitabilmente intriso di elementi tecnici che in questo caso sono giuridici si e’ gia’ detto piu’ sopra) e chiederne una revisione al giudice di legittimita’ come se il presente fosse un grado assimilabile nella sua ontologia giurisdizionale ai due gradi precedenti. E’ dunque un motivo inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a (OMISSIS) Srl delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a (OMISSIS) Srl le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *