Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 maggio 2017, n. 11226

Qualora il bene in relazione al quale sussista in capo ad un soggetto l’obbligo di custodia (nel caso di specie, una strada) sia stato trasferito nella esclusiva disponibilita’ materiale di un terzo perche’ questo vi esegua alcuni lavori sulla base di un contratto di appalto, la responsabilita’ per custodia si trasferisce all’appaltatore per tutto il periodo in cui questi abbia l’esclusiva disponibilita’ materiale del cantiere, e, ove convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, il proprietario del bene puo’ pretendere di essere manlevato di quanto sara’ condannato a pagare a terzi per danni provenienti dal bene stesso dal proprio appaltatore, in virtu’ del rapporto diretto che si stabilisce con questi, ma non anche dal subappaltatore, atteso che tra i due non esiste un rapporto contrattuale diretto ne’ il subappaltatore assume, nei confronti del primo committente, un obbligo di custodia

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 9 maggio 2017, n. 11226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18536/2014 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SCARL;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, (OMISSIS) SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) conveniva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento (PAT) per sentirla condannare al risarcimento dei danni alla vettura derivati dal fatto che, mentre percorreva una strada provinciale alla guida della propria vettura, era costretto ad un brusca sterzata, andando ad urtare contro un marciapiede per la presenza di un grosso masso sulla sede stradale.

La Provincia si costituiva denunciando la condotta di guida imprudente dell’attore, atta ad interrompere il nesso causale o quanto meno a rilevare come concausa ex articolo 1227 c.c.. Chiedeva anche di chiamare in causa, per esserne manlevata, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., alla quale aveva appaltato la manutenzione del tratto di strada ove si era verificato l’incidente.

In primo grado, la domanda dell’attore veniva rigettata, e veniva affermata la legittimazione passiva sia della PAT che della terza chiamata.

La Corte d’Appello di Trento, previa consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, accoglieva l’appello del (OMISSIS), condannando l’amministrazione a risarcirgli i danni, mentre dichiarava il difetto di legittimazione passiva della societa’ chiamata in causa in quanto mero subappaltatore, e quindi per la mancanza di un rapporto contrattuale diretto con l’amministrazione.

La Provincia Autonoma di Trento propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 152/2013, depositata il 16.5.2013; resiste con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale il (OMISSIS).

La (OMISSIS) s.c. a r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La causa e’ stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Il (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 115 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 163, 189, 190 e 345 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed anche la violazione di legge in riferimento ad alcune norme di diritto sostanziale: articoli 2043, 2051, 2697 c.c..

Lamenta che il giudice di appello abbia riqualificato la domanda rispetto al giudice di prime cure, riconducendola non piu’ alla violazione dell’articolo 2043 c.c., ma alla responsabilita’ per custodia dell’amministrazione.

Il motivo e’ infondato in quanto la motivazione contiene un preciso riferimento sia alla mancanza di una espressa o comunque univoca qualificazione in termini di azione generale di responsabilita’ civile ex articolo 2043 c.c., da parte dell’attore, sia alla riconducibilita’ della fattispecie in esame sotto la tutela dell’articolo 2051 c.c., sulla base dei contenuti della domanda e del riferimento espresso alla responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., contenuto nella comparsa conclusionale di primo grado. Soprattutto, la sentenza impugnata puntualizza che era stata la Provincia convenuta, e non l’attore, a sussumere la propria responsabilita’ sotto la regola generale del neminem laedere, invocando l’applicazione delle connesse regole di ripartizione dell’onere probatorio, piu’ favorevoli per il preteso danneggiante rispetto alle regole della responsabilita’ per custodia, qualificazione della parte convenuta in alcun modo vincolante ne’ per l’attore ne’ per il giudice.

Con il secondo motivo, la PAT denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 163 c.p.c., n. 3 e articolo 345 c.p.c., avendo l’attore in appello modificato i fatti posti a fondamento della domanda: in primo grado egli avrebbe riferito di aver sbandato per evitare il masso, urtando contro il marciapiede, mentre in appello avrebbe sostenuto di aver urtato direttamente contro il masso.

Il motivo e’ infondato.

La corte d’appello, a fronte dell’eccezione della appellata, osserva che la precisazione di questa diversa modalita’ della dinamica non incide sui motivi della decisione ne’ sull’inquadramento giuridico della fattispecie.

La corte afferma che i fatti allegati, e determinanti, sono stati indicati univocamente fin dal giudizio di primo grado: il conducente della vettura, procedendo a velocita’ elevata di sera su strada non illuminata, all’uscita di una curva si e’ trovato di fronte un masso di 50-60 kg.

L’accertamento sull’esatto andamento della dinamica rientra nell’accertamento in fatto di competenza del giudice e, nella sua ricostruzione valutativa il diverso dato fattuale che emerge dall’accertamento (ovvero che l’urto sia stato contro il masso, piuttosto che contro il bordo strada, ovvero che la vettura abbia potuto urtare contro entrambi) non incide ne’ sulla regola di responsabilita’ applicabile, ne’ sulla ripartizione degli oneri probatori, e neppure la ricorrente ne indica in modo convincente la decisivita’.

Con il terzo motivo, la PAT denuncia la violazione e o falsa applicazione degli articoli 2050 e 2051 c.c., nonche’ articolo 132 c.p.c., n. 4 e la presenza di un vizio di motivazione. Il motivo non e’ decisivo, perche’ censura passaggi della motivazione (sulla omessa manutenzione del muro fiancheggiante la strada, sulla mancanza di prova, da parte dell’amministrazione, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) che sono a suo avviso inconferenti rispetto alla responsabilita’ per custodia. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia poi che la corte d’appello non avrebbe esaminato adeguatamente il profilo del caso fortuito, a suo avviso integratosi nel caso di specie, in ragione della eccessiva velocita’ accertata in capo al conducente del veicolo, ed idoneo a recidere il nesso causale.

Anche questo motivo e’ infondato in quanto, in realta’, l’aspetto relativo) alla velocita’ di guida del conducente dell’auto e’ stato preso in considerazione, e ritenuto sostanzialmente non rilevante dalla corte d’appello (con accertamento in fatto non sindacabile), attese le circostanze della fattispecie concreta. Essa afferma recisamente che una qualunque velocita’, anche moderata, di crociera non avrebbe consentito, con nessun dispositivo di illuminazione, un tempestivo avvistamento del masso (dello stesso colore della strada), sulla sede stradale, all’uscita da una curva, in ora notturna, e,í consentire’al conducente di evitarlo, considerata anche la mole del masso stesso.

Con il quinto motivo la ricorrente muove una censura sempre attinente al fatto che non sia stato riconosciuto un concorso di colpa in capo all’automobilista: anche questa censura, come la precedente, pare rivolta piu’ a mettere in discussione l’accertamento in fatto, non piu’ rinnovabile, che a contestare precise violazioni di diritto.

Qui si critica il punto della sentenza impugnata in cui non e’ stato ritenuto idoneo ad integrare una violazione del dovere di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata allo stato dei luoghi l’esistenza sul posto, prima dell’incidente, ad una distanza di circa 950 metri dal luogo del sinistro, di un cartello di pericolo annunciante la possibilita’ di caduta massi. Esiste un accertamento in fatto della corte di appello secondo il quale il masso e’ caduto oltre il punto in cui, in ragione del cartello, ci si poteva attendere che la situazione di pericolo esistesse, e di conseguenza esclude l’esistenza di un particolare obbligo di prudenza correlato alla possibilita’ di caduta. La corte d’appello prosegue affermando che in realta’ la causa esclusiva e scatenante del sinistro e’ stata la presenza sulla sede stradale di un ostacolo improvviso, invisibile ed imprevedibile.

Si aggiunga che il cartello, collocato come si e’ detto oltre la zona nella quale era richiesta, in presenza di una situazione di preannunciato pericolo, una condotta di guida particolarmente vigile, era atto ad allertare l’automobilista dalla possibilita’ di vedersi cadere addosso dei massi dalle pareti di roccia che fiancheggiavano la strada, al fine di potersi attivare per eventualmente porre in essere una manovra di emergenza atta ad evitare eventuali pietre cadenti dall’alto.

Un cartello di pericolo di caduta massi su una strada di montagna non puo’ aver in ogni caso la funzione di esonerare l’amministrazione, mediante il richiamo dell’attenzione dell’automobilista, dall’obbligo di monitorare la strada ed asportarne eventuali pietre cadute, situazione questa in ogni caso intollerabile a meno che tra la caduta del masso e l’incidente lo spazio di tempo non sia stato cosi’ breve da non consentire un intervento di manutenzione o da giustificare che esso non fosse stato ancora effettuato (problematiche tutte non trattate dal caso di specie) e non atto a sottrarre l’amministrazione, ove verificatasi un accadimento di tal genere, alle sue responsabilita’.

Si aggiunga ancora che il cartello di pericolo relativo alla possibilita’ di caduta massi e’ atto ad allenare l’automobilista sulla possibilita’ del distacco di un masso da una parete rocciosa, non ingabbiata in reti metalliche o altro sistema di protezione o comunque a rischio caduta. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il masso si e’ staccato dal muro di contenimento, costruito dall’uomo a lato strada e proprio con funzione di protezione degli automobilisti sulle strade di montagna: nessuna rilevanza ai fini della richiesta di una maggior prudenza avrebbe potuto avere il cartello a fronte di siffatta situazione, che esula dalla situazione di pericolo oggetto della segnalazione stessa. Come accertato dalla corte d’appello, la responsabilita’ dell’accaduto va ricondotta ad un difetto di manutenzione da parte dell’amministrazione del tratto stradale interessato ed dei margini della strada.

Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che l’appellante avrebbe rinunciato alla pronuncia di condanna, avendo riproposto in appello solo la pronuncia di accertamento della responsabilita’ dell’amministrazione, e con il settimo motivo lamenta che, laddove in primo grado l’attore aveva indicato il quantum ma si era rimesso alla diversa valutazione del giudice, in appello aveva chiesto una somma determinata e la corte d’appello aveva invece pronunciato in suo favore condanna per una somma (leggermente) maggiore.

Entrambi i motivi sono infondati, sulla base del principio di diritto, gia’ affermato da questa Corte, secondo il quale affinche’ una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non e’ sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volonta’ inequivoca di non insistere sulla domanda pretermessa (Cass. n. v. 15860 del 2014). Una tale volonta’ inequivoca non emerge affatto, essendo da un lato evidente per come sviluppato in tutte le sue difese in appello l’interesse del danneggiato per ottenere anche la condanna al risarcimento della amministrazione, ed al risarcimento integrale del danno provocatogli.

Infine, con l’ottavo motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1177, 1655, 1656 c.c., laddove il giudice di appello ha rigettato la domanda di manleva da essa proposta nei confronti del subappaltatore, escludendo un rapporto contrattuale diretto e quindi la possibilita’ dell’amministrazione di agire in garanzia direttamente verso il subappaltatore. Sostiene che non sia stato tenuto in conto che il subappaltatore abbia comunque un obbligo alla custodia del bene.

Il motivo e’ infondato. Qualora il bene in relazione al quale sussista in capo ad un soggetto l’obbligo di custodia (nel caso di specie, una strada) sia stato trasferito nella esclusiva disponibilita’ materiale di un terzo perche’ questo vi esegua alcuni lavori sulla base di un contratto di appalto, la responsabilita’ per custodia si trasferisce all’appaltatore per tutto il periodo in cui questi abbia l’esclusiva disponibilita’ materiale del cantiere, e, ove convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, il proprietario del bene puo’ pretendere di essere manlevato di quanto sara’ condannato a pagare a terzi per danni provenienti dal bene stesso dal proprio appaltatore, in virtu’ del rapporto diretto che si stabilisce con questi, ma non anche dal subappaltatore, atteso che tra i due non esiste un rapporto contrattuale diretto ne’ il subappaltatore assume, nei confronti del primo committente, un obbligo di custodia.

Ricorso incidentale (OMISSIS).

A sua volta, il (OMISSIS) propone due motivi di ricorso incidentale.

Con il primo, si duole che la corte di appello non si sia pronunciata sulla sua domanda, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e tesa alla ripetizione delle somme da lui versate in favore della Provincia titolo di liquidazione delle spese legali di primo grado, all’esito del rigetto della sua domanda in primo grado con condanna alla spese.

Il motivo e’ fondato e va accolto, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.

Il ricorrente ha subito la condanna alle spese in primo grado, non e’ contestato che abbia pagato la somma complessiva di Euro 9.478,63 in ragione della soccombenza, ha chiesto la ripetizione di quanto pagato ma la corte di appello si e’ limitata ad accogliere l’appello, condannare la PAT a risarcirgli i danni e a rifondergli le spese legali di entrambi i gradi (ovvero le spese legali sostenute dal (OMISSIS) per la sua difesa), che ha liquidato. Non vi e’ pronuncia invece sulla domanda di ripetizione di quanto gia’ pagato dal (OMISSIS) in esecuzione della condanna alle spese subita in primo grado, in favore dell’avversaria.

Non essendo necessario alcun accertamento in fatto, in quanto e’ documentata la spesa sostenuta dal ricorrente a titolo di pagamento spese di primo grado in favore della PAT, la Corte, cassando sul punto la sentenza impugnata, puo’ avvalersi della facolta’ di decidere nel merito, prevista dall’articolo 384 c.p.c., comma 2.

La PAT va per l’effetto condannata a restituire al (OMISSIS) l’importo di Euro 9.478,63.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il (OMISSIS) lamenta che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi anche su un altro punto relativo alle spese, ovvero sulla sua domanda di rifusione delle spese di c.t.u. e di consulenza di parte. Il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto eccessivamente generico: non riporta il punto delle conclusioni in cui la domanda volta ad una liquidazione di queste due voci fosse stata formulata, e, del resto, il ricorrente incidentale stesso precisa di aver documentato le spese solo tardivamente, con la seconda memoria di replica in appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, condanna la Provincia Autonoma di Trento a restituire a (OMISSIS) la somma di Euro 9.478,63.

Pone a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *