Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 maggio 2017, n. 11231

In tema di attivita’ di diritto civile della P.A., nell’ambito della quale vige il principio “formalistico” dell’atto scritto “ad substantiam”, l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato “per facta concludentia” il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, atteso che una volta verificatisi gli effetti della disdetta le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti

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Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 9 maggio 2017, n. 11231

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27750/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3882/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 10.7.2015 n. 3882 la Corte d’appello di Roma ha confermato con diversa motivazione la decisione di prime cure che aveva rigettato il ricorso dell’INPS, proprietario dell’immobile condotto in locazione da (OMISSIS) e quindi, dopo il decesso dal coniuge (OMISSIS), volto ad ottenere l’accertamento della cessazione di efficacia del rapporto di locazione, in seguito ad intimazione di finita locazione, la condanna al rilascio dell’immobile ed al pagamento degli oneri accessori arretrati insoluti.

Il Giudice di appello rilevava che la intimazione di finita locazione era stata trasmessa con racc. AR in data 10.1.1997 e regolarmente ricevuta dal conduttore il successivo 7.2.1997, ma che il lungo tempo trascorso nella totale inerzia dell’ente pubblico fino alla notifica in data 24.1.2003 del ricorso, con la protratta occupazione dell’immobile da parte del coniuge succeduto nel rapporto locativo e senza che l’INPS avanzasse alcuna pretesa di rilascio, induceva a ritenere una manifestazione tacita di rinuncia alla intimata cessazione del rapporto, che pertanto doveva intendersi rinnovato ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 1 e quindi della L. n. 431 del 1998, dovendo in conseguenza accertarsi la data di scadenza al 31.12.2015.

La Corte territoriale condannava inoltre la (OMISSIS) al pagamento degli oneri accessori, avendo l’ente dimostrato di aver validamente interrotto la prescrizione.

La sentenza, non notificata, e’ stata impugnata dall’INPS con atto notificato in data 9.11.2015 al difensore domiciliatario della (OMISSIS) che non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con nota depositata il 10.2.2017 instando per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS impugna la sentenza di appello per violazione dell’articolo 1597 c.c. e del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articoli 16 e 17.

L’ente pubblico deduce che:

1) una volta comunicata la intimazione per finita locazione e’ precluso il rinnovo del contratto di locazione (articolo 1597 c.c., comma 2);

2) in ogni caso essendo l’INPS ente pubblico istituzionale, le forme di manifestazione della volonta’ non possono mai essere ritenute implicite, dovendo tradursi, invece, in atti negoziali soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

La Corte d’appello ha rilevato che l’INPS aveva inoltrato disdetta per finita locazione con atto trasmesso in data 10.1.1997 per la scadenza contrattuale del 31.12.1997. Successivamente, deceduto il conduttore in data 16.12.2001 e subentrato nel godimento dell’immobile il coniuge, l’ente pubblico non aveva dato corso ad alcuna azione di rilascio dell’immobile, risultando tra le parti trattative per un’eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione, come risultava dalla corrispondenza relativa all’anno 2011, che non si era poi concluso, avendo poi soltanto con ricorso notificato in data 24.1.2003 richiesto la condanna della (OMISSIS) al rilascio dell’immobile per essere cessata la locazione in conseguenza della intimazione del 1997.

Il Giudice di appello ha inteso desumere, dalla perdurante inerzia dell’ente che medio tempore aveva continuato a riscuotere i canoni, un comportamento concludente volto a “superare la disdetta”.

Tale laconica statuizione, tanto nel caso in cui si intenda prospettare un rinnovo tacito del contratto di locazione, quanto nel caso in cui si ipotizzi una rinuncia ad avvalersi degli effetti prodotti dalla disdetta e’ in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e deve pertanto essere cassata.

Premesso infatti in materia di contratti stipulati dalla P.A. e dagli enti pubblici istituzionali, costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullita’, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12769 del 28/11/1991; id. Sez. 3, Sentenza n. 7977 del 01/10/1994; id. Sez. 1, Sentenza n. 9246 del 12/07/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 9165 del 24/06/2002, che escludono tutte un rinnovo tacito del contratto), e’ irrilevante che l’Amministrazione abbia chiesto la restituzione del fondo molto tempo dopo la scadenza del contratto, non essendo ipotizzabile – alla luce del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 – ne’ una rinuncia della P.A. ne’ una rinnovazione tacita del contratto, posto che altrimenti si perverrebbe all’effetto di eludere il requisito della forma scritta che la citata norma intende tutelare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 01/04/2010, in materia di contratti agrari).

La mera inerzia delle PP.AA. e’ insuscettibile quindi di integrare una condotta produttiva di effetti negoziali (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22994 del 11/11/2015).

Ne’ in contrario soccorre il principio per cui il rinnovo del contratto, non richiede una nuova manifestazione di volonta’ dell’ente pubblico assoggettata al requisito formale, quando si tratti, non di vera e propria rinnovazione (o riconduzione) tacita, ma di continuazione dell’originario rapporto in forza di apposita clausola del contratto precedentemente concluso, poiche’ in tal caso la continuazione avviene in virtu’ della volonta’ gia’ manifestata dalle parti nel concludere il contratto, con la conseguenza che, ove questo risulti stipulato nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volonta’ degli enti pubblici, l’impegno in ordine alla protrazione del rapporto assunto dalla pubblica amministrazione con tale contratto deve ritenersi pienamente valido ed efficace (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3187 del 14/05/1981; id. Sez. 3, Sentenza n. 9614 del 10/09/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 13039 del 24/11/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 12323 del 10/06/2005). Ed infatti nel caso di specie l’INPS non si e’ avvalso della facolta’ di non inviare disdetta determinando in tal modo la prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni quale effetto negoziale gia’ predeterminato in contratto, avendo invece espressamente manifestato la volonta’ di recedere dal rapporto, con la conseguenza che il “rinnovo” del contratto ravvisato dalla Corte d’appello, non si configura come effetto automatico ex lege o contrattuale, ma viene invece a realizzare una nuova e contraria manifestazione di volonta’ (contrarius actus) dell’ente pubblico che, in quanto atto negoziale di rinuncia agli effetti della disdetta ovvero in quanto volonta’ di rinnovare il contratto locativo, rimaneva in ogni caso soggetto al requisito della forma scritta richiesta ad substantiam.

Deve pertanto darsi seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di attivita’ di diritto civile della P.A., nell’ambito della quale vige il principio “formalistico” dell’atto scritto “ad substantiam”, l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato “per facta concludentia” il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, atteso che una volta verificatisi gli effetti della disdetta le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008).

A tali principi non si e’ attenuto il Giudice di appello, e la sentenza deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’

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