L’indagine relativa alla effettiva sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e alla sua efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso e’ demandata al giudice del merito, ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da congrua motivazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 11 luglio 2017, n. 17053
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5533-2015 proposto da:
COMUNE ACI CASTELLO, in persona del Sindaco pro-tempore On. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1746/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
La sig.ra (OMISSIS) citava, dinanzi il Tribunale di Catania, il Comune di Aci Castello e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 18.698,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di risarcimento dei danni occorsi in data 23/11/2004, quando, percorrendo a piedi la (OMISSIS) alle ore 18.15, era caduta rovinosamente a terra, a causa di una buca presente nel manto stradale.
A seguito del sinistro aveva riportato un trauma contusivo alla spalla e all’omero con frattura omerale e contusione al ginocchio destro e chiedeva pertanto di essere risarcita del danno biologico anche da invalidita’ temporanea.
Il Comune di Aci Castello si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. A seguito di espletamento di CTU il Tribunale rigettava la domanda. In appello l’ (OMISSIS) denunciava l’erroneo disconoscimento dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 2043 c.c., chiedendo la riforma della sentenza.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 16/12/2014, premessa un’ampia ed esaustiva ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale sull’applicabilita’ dell’articolo 2051 c.c. alla pubblica amministrazione per la custodia dei beni destinati all’uso dei cittadini, accertava in fatto, che la caduta della (OMISSIS) fosse da ascrivere alla buca presente sul selciato, come del resto confermato in sede istruttoria, e che il contesto in cui la caduta era avvenuta risultava connotato da specifiche condizioni di pericolosita’ a causa delle scarse condizioni di illuminazione della via pubblica. Sul quantum la Corte d’Appello valutava le diverse voci di danno e riconosceva dovuta dal Comune la somma complessiva di Euro 15.856, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza il Comune di Aci Castello propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’ (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ad avviso del Comune ricorrente la Corte d’Appello avrebbe fatto malgoverno dell’articolo 2051 c.c., limitandosi a considerare come astrattamente configurabile il rapporto di custodia tra il Comune e la strada senza pero’ svolgere alcuna indagine, in concreto, circa l’attitudine della buca a costituire, per la danneggiata, trabocchetto o insidia. La sentenza non conterrebbe alcun giudizio sulla potenzialita’ lesiva della buca, le cui caratteristiche sarebbero state tali da non poter creare una fonte di pericolo, ne’ avrebbe considerato il comportamento disattento dell’ (OMISSIS) quale concausa concorrente del danno.
Premesso che le censure pretenderebbero da questa Corte un riesame di elementi di fatto sottratti alla cognizione del giudice di legittimita’, si’ da radicare una preliminare valutazione di inammissibilita’ del ricorso, occorre altresi’ considerare che i motivi, connessi e quindi da trattarsi congiuntamente, sono anche infondati in quanto l’attitudine lesiva della strada e’ stata ampiamente valutata dal giudice del gravame mentre il comportamento dell’attrice non appare in alcun modo apprezzabile per radicare un’eventuale concausa nella produzione dell’evento, si’ da escludere il fortuito quale causa liberatoria della responsabilita’ per danni provocati dalla cosa in custodia. Ne’ alcun pregio puo’ essere accordato all’argomento del ricorrente secondo il quale la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la prevedibilita’ dell’evento dannoso anche in ragione della possibilita’ per la danneggiata di ravvisare il pericolo con l’ordinaria diligenza, in quanto detti elementi sono stati tenuti in considerazione dalla impugnata sentenza con un apprezzamento di merito che non e’ sindacabile in questa sede. E’ noto infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’indagine relativa alla effettiva sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e alla sua efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso e’ demandata al giudice del merito, ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da congrua motivazione (Cass., 3, 14/4/2007 n. 8847; Cass., 3, 27/9/2006 n. 20953, Cass., 3, 30/9/2009 n. 20943; Cass., 3, 13/5/2010 n. 11592; Cass., 3, 13/5/2010 n. 11592; Cass., 3, 27/7/2011 n. 16422; Cass., 3, 18/9/2014 n. 19657; Cass., 3, 9/6/2016 n. 11815).
Per quel che riguarda il vizio di motivazione il medesimo e’ inammissibile in quanto il Comune ricorrente ha omesso di indicare il fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia avuto decisivita’ nella decisione. Di contro la sentenza impugnata e’ piu’ che adeguatamente motivata laddove ha accertato che il danno si e’ verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa e che, sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, esso fosse certamente riconducibile alla buca presente sulla strada, alla mancanza di segnalazione della stessa buca, alla scarsa illuminazione della strada. “Il tutto per affermare che sul rapporto di custodia si innesta un dinamismo lesivo proprio della strada, sufficiente a costituire il titolo della dedotta responsabilita’ da doversi riconoscere in termini di integralita’ se sol si consideri che non vi e’ prova in atti di qualsivoglia condotta imprudente della (OMISSIS)” (p. 16).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione ed all’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
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