Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 dicembre 2015, n. 24763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6568/2011 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3294/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 ed il 29 novembre 2003 (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza la (OMISSIS) srl ed i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).

Gli attori esponevano che:

avevano acquistato dalla (OMISSIS) srl un appartamento al piano secondo di una palazzina in (OMISSIS), e dopo poco tempo si erano accorti della presenza di gravi vizi e difetti del loro appartamento, con particolare riguardo alle canne fumarie poste al servizio esclusivo delle unita’ sottostanti di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e della (OMISSIS) srl;

per l’esattezza, la problematica riguardava due canne fumarie, una che originava dall’appartamento della (OMISSIS) srl e l’altra che, invece, partiva dall’abitazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).

Essi chiedevano, pertanto, la condanna della (OMISSIS) srl a pagare la somma corrispondente al deprezzamento dell’immobile di loro proprieta’ e l’ordine a tutti i convenuti di adeguare alla vigente normativa le canne fumarie, con eliminazione di ogni immissione od infiltrazione e risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Il Tribunale di Monza, nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 3544/07, accertata la sussistenza dei gravi difetti costruttivi denunciati dagli attori, dichiarava la responsabilita’ della (OMISSIS) srl ex articolo 1669 c.c., e, per la parte concernente le immissioni illecite derivanti dalla canna fumaria identificata come CB nella relazione del Ctu, dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) ai sensi degli articoli 844 e 2043 c.c..

Inoltre, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto ai vizi attinenti ai condotti di esalazione, alle canne fumarie ed ai comignoli, essendo questi stati eliminati dalla (OMISSIS) srl.

Infine, ritenute prescritte le ulteriori doglianze riguardanti l’isolamento acustico dell’abitazione (OMISSIS) – (OMISSIS) e le cantine, condannava la stessa (OMISSIS) srl a rifondere agli attori le spese di lite e, a titolo di risarcimento del danno, le spese di consulenza tecnica, con rigetto delle altre istanze risarcitorie.

La (OMISSIS) srl proponeva appello con cui si doleva della decisione di prime cure e ne chiedeva la riforma.

La Corte di appello di Milano, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 3294/2010 respingeva l’impugnazione principale e l’appello incidentale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e, per l’effetto, confermava la pronuncia del giudice di prime cure.

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che:

– l’azione proposta dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) era stata correttamente inquadrata nell’ambito del disposto dell’articolo 1669 c.c.;

– era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) srl;

– i vizi dell’opera erano stati riparati;

– l’azione risarcitoria degli appellanti incidentali era priva di fondamento.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl, articolandolo su due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., nonche’ l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con il secondo mezzo la violazione del principio di disposizione e di valutazione delle prove di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c., e l’insufficienza della relativa motivazione.

I due motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione e la sostanziale identita’ dei fatti posti a fondamento degli stessi, possono essere trattati congiuntamente.

La (OMISSIS) srl fonda entrambe le sue doglianze sulla circostanza di non avere alcuna responsabilita’ in ragione dell’improprio utilizzo, a fini abitativi, del locale sottotetto da parte dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ del locale cantina ad opera dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano asservito la loro canna fumaria ad un camino a legna posizionato nel seminterrato, senza provvedere alla necessaria messa a norma.

Detta canna fumaria, peraltro, non poteva essere considerata un bene comune di tutti i condomini, in quanto destinata a vantaggio della sola abitazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).

A cio’ conseguiva che solamente questi ultimi ne erano responsabili.

Preliminarmente, deve osservarsi che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, percio’, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza e’ tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859).

Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).

Nel caso in esame, dal tenore del ricorso si evince che la (OMISSIS) srl ha contestato la correttezza della decisione della Corte di Appello di Milano relativamente alla riconduzione della situazione in esame alla disciplina dell’articolo 1669 c.c., ed alle modalita’ con cui ha valutato l’insieme delle prove acquisite agli atti.

Se ne ricava che, benche’ l’atto di impugnazione cumuli in un unico motivo le censure di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la doglianza non concerne l’interpretazione o l’applicazione delle norme regolatrici della fattispecie, ma profili attinenti alla motivazione della sentenza denunciabili ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso e’ infondato.

Ai sensi dell’articolo 1669 c.c., sussiste una responsabilita’ del costruttore se l’opera, nel corso di dieci anni dal compimento, rovina in tutto od in parte per un suo difetto di realizzazione ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

Secondo la costante giurisprudenza, tali gravi difetti sono anche le carenze costruttive dell’edificio, inteso, altresi’, come singola unita’ abitativa, che ne pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento, la funzionalita’ o l’abitabilita’, pur se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera stessa (Cass., Sez. 2, n. 8140 del 28 aprile 2004, Rv. 572418).

La Corte di Appello ha correttamente chiarito di ritenere sussistente una responsabilita’ della (OMISSIS) srl, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., in quanto vi erano “continue ed intollerabili immissioni di fumo nell’abitazione” (OMISSIS) e (OMISSIS).

Detto giudizio e’ conforme alla summenzionata definizione dei gravi difetti che giustificano l’applicazione dell’articolo 1669 c.c..

L’accertamento della presenza dei vizi denunciati e’ stato motivato in maniera logica e completa in base alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, fondate, ad avviso del giudice di secondo grado, su approfondite ed esaurienti indagini, che avevano portato a rilevare “l’attuale stato di inabitabilita’ del sottotetto degli appellati e non…..dei suoi eventuali futuri sviluppi abitativi.

D’altronde, parte ricorrente non ha contestato in maniera dettagliata tali conclusioni, benche’ il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza debba contenere la precisa indicazione delle carenze e delle lacune nelle argomentazioni del giudice, oppure specificare le illogicita’ del ragionamento seguito o la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte (Cass., Sez. L, sentenza n. 12052 del 23 maggio 2007, Rv. 597230).

La destinazione o meno del sottotetto ad opera dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ad uso abitativo e’ stata reputata, quindi, irrilevante, di fronte all’evidente danno rappresentato dall’immissione di fumo.

Infatti, l’eventuale destinazione non abitativa di una porzione immobiliare non esime il costruttore dal dovere di realizzare i relativi impianti in modo da evitare che il loro uso dia luogo, all’interno di questa, a situazioni di danno anche solo potenziale, riconducibili alla previsione dell’articolo 1669 c.c..

Per cio’ che concerne l’impiego non conforme alla normativa vigente della cantina dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), non e’ stato provato dalla (OMISSIS) srl, che era gravata del relativo onere, che abbia avuto un’efficacia causale idonea ad escludere ogni responsabilita’ del costruttore delle canne fumarie.

Il fatto che il (OMISSIS) e la (OMISSIS) abbiano chiesto alla (OMISSIS) srl di effettuare degli interventi sulla loro canna fumaria ed abbiano pagato i relativi lavori non ha alcuna valenza, dato che cio’ non esclude che l’opera presentasse ab origine vizi tali da arrecare, comunque, pregiudizio al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS).

In ogni caso, non vi sono elementi che portino ad escludere la responsabilita’ della (OMISSIS) srl con riferimento alla seconda canna fumaria oggetto di causa, in ordine a cui la (OMISSIS) srl si e’ limitata ad affermare che non sarebbe mai stata utilizzata, senza nulla dire quanto alla sua potenziale dannosita’.

In detta prospettiva risulta, altresi’, priva di pregio la deduzione della Beatrice srl sulla natura non condominiale della canna fumaria del (OMISSIS) e della (OMISSIS), peraltro genericamente formulata.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulla spese in mancanza di attivita’ difensiva di controparte in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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