Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 11 dicembre 2015, n. 5639

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10138 del 2014, proposto da

Ro.Ma., rappresentato e difeso dall’avv. Um.Ca., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via (…);

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università ed altri (…);

per la riforma;

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4735 del 17 aprile -7 maggio 2014, con la quale sono stati respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso e per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

decreto del Direttore generale dell’USR per il Lazio del 24 giugno 2013, con il quale è stato pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove scritte di Italiano di cui agli articoli 7 e 8 del bando di concorso (DDG n. 82/2012 del 24 settembre 2012), per le classi di concorso A043 -Italiano, Storia, Geografia, A050 -Materie letterarie negli istituti di secondo grado;

decreto emesso dal MIUR -Dipartimento per l’Istruzione -Direzione generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012, relativo all’indizione dei concorsi a posti e a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento alla prova scritta di cui agli articoli 7 e 8 del bando n. 82/2012 e, in particolare, alla fissazione della soglia di ammissione alla successiva prova orale nel punteggio di 28/40, nella parte in cui non consente l’ammissione del ricorrente alla successiva prova orale;

griglia di valutazione delle prove scritte (classe A043 – A050) stabilita dalla Commissione giudicatrice della Regione Lazio;

-“indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta” fornite dal Ministero;

diniego alla partecipazione di parte ricorrente alle prove successive del concorso;

(con riferimento ai motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2014) decreto dell’USR per il Lazio n. 26 del 20 febbraio 2014 di pubblicazione delle graduatorie generali di merito per le classi di concorso A043 (Italiano, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media) e A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, appartenenti all’ambito disciplinare AD 4 e 9), formate secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle precedenze a parità di punteggio;

graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A043 (Italiano, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media, A.D. K 04 e 09) nella parte in cui il ricorrente non è collocato in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo;

graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, appartenenti all’ambito disciplinare AD K 04 e 09), nella parte in cui il ricorrente non viene collocato in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Ca. per l’appellante e Fe. per il MIUR;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il signor Ro.Ma. ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto con DDG del MIUR n. 82/2012, a posti e cattedre per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Il Ma. ha superato le prove preselettive ma non anche la successiva prova scritta d’italiano, avendo conseguito la votazione di 25/40, inferiore alla soglia minima di 28/40 richiesta dall’art. 7 del bando per l’ammissione alla prova orale per le classi di concorso (…).

Con ricorso e motivi aggiunti proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il Ma. ha impugnato gli atti e i provvedimenti specificati in epigrafe con tre motivi, oltre ai motivi aggiunti, basati su violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

A seguito di provvedimenti cautelari del giudice di primo grado il ricorrente e odierno appellante è stato ammesso con riserva a sostenere la prova orale del concorso, che ha dichiarato di avere poi superato con il punteggio di 32/40.

Con i secondi motivi aggiunti il Ma., in considerazione dell’avvenuto superamento, nelle more, della prova orale, ha chiesto al Tar di dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere trovando applicazione, al caso in esame, l’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto -legge 30 giugno 2005, n. 115, secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

2. Il Tar ha respinto il ricorso con compensazione delle spese ritenendo tra l’altro non applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al citato art. 4, comma 2 bis.

3. La sentenza è stata appellata dal Macrì con un unico, articolato motivo. Per l’appellante, la soglia minima di 28/40 prescritta dal bando per l’ammissione alla prova orale sarebbe troppo elevata rispetto al punteggio massimo ottenibile (40 punti.). La previsione del punteggio minimo suddetto si porrebbe in contrasto con l’art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui si dispone che l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. I criteri -cornice di valutazione della prova scritta, definiti a livello nazionale in “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”, integrabili e modificabili da parte di ciascuna Commissione regionale, giustificando le ragioni dei cambiamenti apportati, risultano stravolti dalla Commissione giudicatrice della Regione Lazio, tenuto anche conto delle differenze considerevoli rispetto alle griglie di valutazione stabilite da altre commissioni regionali, con conseguente disparità di trattamento rilevante e possibilità di attribuire un punteggio finale (nella specie, 25/40, vale a dire di soli tre punti -illegittimamente- inferiore alla soglia minima prescritta) senza che risultino giustificate le ragioni dei cambiamenti apportati rispetto ai criteri stabiliti a livello nazionale. Nell’appello s’ipotizza che il ricorrente avrebbe potuto conseguire un punteggio sensibilmente diverso e superiore ove fossero state utilizzate, per la correzione delle prove scritte, griglie di valutazione differenti da quelle approvate dalla Commissione laziale (e ciò avendo riguardo anche a suddivisioni ulteriori nell’ambito del punteggio attribuibile a ciascun criterio). Non si esclude che con descrittori diversi per ogni singolo quesito, e per effetto di una differente scomposizione ulteriore dei punteggi attribuiti, riferiti a ciascun criterio, anche a livello decimale, il ricorrente avrebbe potuto raggiungere e superare “soglia 28”. Non si comprende la rimessione, a ciascuna Commissione regionale, del potere d’integrazione o di modifica delle griglie di valutazione, potere che comunque risulta essere stato raramente esercitato in maniera motivata (e anche la Commissione della Regione Lazio ha ritenuto di suddividere i punteggi assegnando al massimo tre punti per pertinenza e completezza e due per la correttezza linguistica e l’originalità, fornendo però motivazioni incomprensibili e inconsistenti e discostandosi così dalle indicazioni ministeriali dirette a giustificare i cambiamenti apportati ai parametri valutativi previsti dal MIUR). Non risulta motivato il diverso peso riconosciuto ai criteri stabiliti a livello nazionale. Sotto questo profilo emergerebbe anche la violazione dell’obbligo motivazionale sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (e dall’art. 3 della l. n. 241/1990). Non si riesce a percepire l’iter logico seguito nella predisposizione e nella specificazione dei criteri applicati al caso concreto. Il punteggio numerico è insufficiente a fungere da motivazione nelle ipotesi, come quella in esame, d’inadeguata predeterminazione dei criteri di valutazione, con conseguente lesione dei principi di correttezza, logicità e trasparenza dell’azione amministrativa, e con la consequenziale fallacia del riferimento, operato in sentenza, alla giurisprudenza che in questa materia ritiene il voto numerico sufficiente per assolvere all’obbligo motivazionale. In presenza del solo punteggio numerico e in assenza di una sia pure sintetica esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare un giudizio negativo e, comunque, in assenza di note a margine, segni grafici o di altre indicazioni sugli elaborati, con riferimento a eventuali errori commessi, risulta assai difficile da garantire un sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza, coerenza e logicità delle valutazioni compiute. Sotto una diversa angolazione, che “l’asticella minima” di 28 punti sia eccessivamente alta per essere considerata legittima lo si desume dalla constatazione che il punteggio massimo ottenibile è di 40 punti, ossia di appena 12 punti in più rispetto alla “soglia minima” d’idoneità a sostenere la prova successiva. Viene richiesto cioè ben più di quel minimum di capacità e di meritevolezza del candidato, esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzione, per l’ammissione alla prova orale. Viene in rilievo, in definitiva, una soglia di sbarramento arbitraria e comunque eccessivamente elevata, in netto contrasto coi principi di cui all’art. 97 Cost.. Ne esce stravolta la stessa ratio selettiva imposta dal legislatore della scuola. “Quota 28” sembra porsi come un disincentivo all’accesso al mondo del lavoro stabile. In ogni caso l’ “asticella minima” è illegittima per contrasto con l’art.400, comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 1994. L’appellante contesta poi il punteggio assegnato alla prova scritta (25/40) poiché incongruo e lontano di ben sei punti dai 31 punti risultanti dalla perizia di parte prodotta in giudizio, con una conseguente forte penalizzazione per la posizione del Ma..

In base alla perizia depositata in giudizio, l’analisi e le risultanze della quale sono trascritte nell’atto d’appello (da pag. 18 a pag. 25), gli elaborati scritti del ricorrente avrebbero meritato un giudizio ampiamente favorevole. La valutazione formulata -riportata a pag. 26 dell’atto d’appello come segue: “esposizione poco organica e non sempre pertinente, conoscenze superficiali e argomentate in modo approssimato”- è palesemente illogica. La perizia, viceversa, evidenzia la rispondenza degli elaborati del ricorrente alle linee guida ministeriali e alle indicazioni nazionali. Il fatto che il ricorrente abbia superato le prove orali -alle quali era stato ammesso con riserva dal giudice- costituisce un elemento sintomatico ulteriore della sua preparazione, che emerge dagli elaborati oggetto di perizia.

L’appellante ha infine ribadito la richiesta di applicare la “sanatoria legale” di cui all’art. 4, comma 2 bis, della l. 17 agosto 2005, n. 168, e ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza e l’annullamento anche in parte qua degli atti impugnati, nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità per il ricorrente, in particolare là dove non viene previsto l’inserimento di quest’ultimo nelle graduatorie impugnate e ferma, ove occorra, l’attribuzione diretta al Ma. dei punti aggiuntivi spettanti sulla base della perizia.

4. Il MIUR si è costituito svolgendo una difesa di pura forma.

5.All’udienza del 17 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L’appello è infondato e va respinto.

La sentenza impugnata è ineccepibile.

6.1. La -ribadita- richiesta di applicazione, al caso qui in esame, della disposizione di “sanatoria legale” di cui al citato art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005, introdotto con la l. n. 168 del 2005, è infondata e va disattesa.

A questo riguardo il Collegio non ha che da uniformarsi alla giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio (su cui v., di recente, Sez. VI, n. 3001 del 2013, n. 106 del 2012, n. 7002 del 2010 e n. 4771 del 2010), alla quale s’intende dare continuità, in evidente assenza di ragioni che inducano a discostarsene. Lo jus superveniens di cui al menzionato art. 4, comma 2 bis, in base al quale conseguono a ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, esprime una norma circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di numero chiuso e che non richiede, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego; con la conseguenza che qualunque ipotesi di applicazione estensiva di fattispecie concorsuali riservate agli insegnanti, anche a prescindere dall’insussistenza, per i medesimi, di ordini professionali in senso stretto, non può che considerarsi infondata, tanto più in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva la quale accerti se l’ammissione della propria controparte sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva).

La questione riproposta dall’appellante va dunque risolta “facendo coerente applicazione del principio secondo cui le leggi eccezionali, ovvero quelle che recano deroga ad altre disposizioni di legge, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi ivi espressamente contemplati (art. 14 disp. prel. cod. civ.) (sicchè) non può essere condivisa la tesi che postula l’estensione del citato art. 4, comma 2-bis, oltre i casi e le ipotesi ivi espressamente menzionate per ragione di materia…dall’esame del complessivo intervento normativo del 2005 (e della particolare declinazione offertane nell’ambito del relativo articolo 4) emerge che esso fosse limitato in parte qua alle sole ipotesi di “abilitazione professionale” e di acquisizione di specifici “titoli” riferibili alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo superamento di specifiche prove abilitative (art.2229 cod. civ.). La riferibilità delle disposizioni di cui al richiamato art. 4 alle sole ipotesi richiamate al precedente capoverso risulta – oltretutto – confermata dalla rubrica dell’articolo in questione, il quale risulta espressamente dedicato alla disciplina delle “elezioni degli organi professionali”, nonché in “materia di abilitazione e di titolo professionale”. Pertanto, alla luce del carattere di jus singulare delle disposizioni da ultimo richiamate, consegue la non condivisibilità dell’argomento con cui si propone di estendere le norme ivi desumibili anche alla diversa ipotesi delle procedure finalizzate all’acquisizione dello status dirigenziale nell’ambito di amministrazioni pubbliche” (così, in modo condivisibile, Cons. Stato, sez. VI, n. 4100 del 2011, su fattispecie relativa a concorso per posti di dirigente presso l’INPS).

Bene quindi la sentenza impugnata ha considerato non applicabile la norma di “sanatoria legale” alla fattispecie per cui è causa, in quanto essa attiene a un concorso per il reclutamento di personale docente e non a una prova d’idoneità per aspiranti a una professione priva di “numero chiuso”.

6.2. Quanto ai profili di doglianza ulteriori, come riassunti sopra, al p. 3. , si osserva quanto segue:

– su motivazione, specificazione e puntualizzazione dei criteri di valutazione, la sentenza è persuasiva là dove rileva che la difesa pubblica ha colto nel segno nell’evidenziare che la Commissione di concorso per il Lazio, con riguardo alle classi di concorso del ricorrente, nel rispetto dei criteri cornice definiti a livello nazionale in “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”, si è limitata a specificarli e a puntualizzarli, in modo sicuramente non arbitrario né illogico, ma anzi alla stregua di criteri di congruenza, di razionalità e di sufficienza logica e, comunque, secondo la legittima previsione delle indicazioni del MIUR; ciò che consente di respingere, innanzitutto, la censura di carenza di motivazione, posto che la specificazione dei criteri attraverso puntuali descrittori ne rende immediatamente percepibili le ragioni di previsione e, poi, quella di violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, tenuto conto dell’avvenuta, tempestiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove in questione. Né migliore sorte patisce la censura di disparità di trattamento posto che nel concorso in questione, a base regionale (e con graduatorie regionali), non è stata neppure dedotta – né ovviamente provata – una difforme applicazione dei vari criteri nella Regione Lazio (nella quale il ricorrente ha svolto le prove) tra diversi concorrenti, restando per altro verso irrilevante, oltre che insufficientemente provata, la difformità rispetto ai descrittori fissati da Commissioni incardinate in altre regioni italiane; sottolineando poi l’infondatezza delle censura basata sull’asserita correzione arbitraria e irrazionale delle prove scritte, poiché “affidata a mere deduzioni sprovviste di adeguato corredo logico ed asseverativo, col quale si tenta di inferire dall’attribuzione a diverse prove del ricorrente dello stesso punteggio finale e parziale nei vari campi di valutazione, la prova processuale di una correzione superficiale e sommaria ove addirittura non malevolmente indirizzata ad una deliberata bocciatura di questi infatti, le prove in esame appaiono adeguatamente valutate, in modo trasparente e comprensibile, attraverso l’attribuzione dei punteggi nella griglia analitica predisposta dalla commissione che conducono ad una idonea valutazione finale;

circa la sufficienza o meno del voto numerico nell’ambito di concorsi o esami in presenza -come nel caso qui in esame- di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, bene la sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (su cui v., ex multis, sez. IV, n. 1612 del 2011 e sez. VI, n. 4300 del 2008), per la quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sè stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

E pare il caso di aggiungere che ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 che richiama Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Non è però questo il nostro caso dato che nella specie viene in rilievo la formulazione di criteri di massima tutt’altro che generici e sufficienti invece per integrare quei parametri di riferimento adeguatamente specifici cui correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali come detto può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica. E’ quindi da ritenere che il modus operandi della Commissione abbia reso possibile al candidato una difesa idonea delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo (entro i limiti, s’intende, del sindacato, per vero assai ristretto, che questo Giudice può esercitare sulle valutazioni della Commissione in tema di prove di esame. A quest’ultimo riguardo la sentenza ha osservato in modo ineccepibile, e in linea con la giurisprudenza pacifica di questo Consiglio, che la valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, se non per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per aver omesso di considerare taluni determinanti elementi, cosa che, nel caso di specie, non è affatto avvenuta, avendo la Commissione fatto corretta ed esauriente applicazione dei criteri di valutazione prestabiliti, in modo ragionevole e immune, dunque, dai vizi valutabili nel c.d. sindacato esterno.

Nei fatti, il ricorrente attraverso le censure articolate coi motivi aggiunti – e attraverso il prodotto parere pro veritate – ha proposto un inammissibile percorso di completo riesercizio della discrezionalità tecnica della Commissione mediante la sostituzione di singoli elementi valutativi e l’attribuzione di un determinato voto finale più alto di quello effettivamente conseguito.

Il ricorrente e odierno appellante ha in effetti chiesto al giudice amministrativo, mediante il recepimento delle risultanze della perizia di parte, una completa sovrapposizione all’operato di valutazione compiuto dalla commissione. E’ stata domandata una non consentita sostituzione del giudice a giudizi compiuti dalla commissione e, in definitiva, un’ingerenza di questo Consiglio -non consentita- nell’alveo di conoscenze e di valutazioni tecnico -specialistiche senza che emergano a colpo d’occhio errori conclamati;

– sulla soglia dei 28/40, a dire dell’appellante eccessivamente elevata e violativa dell’art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sentenza è persuasiva là dove rileva che l’art. 400 comma 11 d.lg. n. 297 del 1994, nel prevedere che, in materia di concorsi per titoli ed esami, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva, si limita a stabilire una soglia minima non raggiunta la quale non è mai consentito l’accesso alla prova successiva. Esso, tuttavia, impedendo di scendere sotto la soglia dei 6/10, non preclude invece la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare – soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi – una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.

La previsione del bando, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nell’ampia sfera di discrezionalità rimessa al MIUR e funzionale, come detto, all’esigenza di compiere una selezione stringente dei più meritevoli. Né assume rilievo, anche soltanto al fine di scalfire le considerazioni esposte sopra, l’avvenuto superamento della prova orale sostenuta in seguito all’ammissione con riserva disposta in sede giurisdizionale.

In conclusione l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.

7. Sussistono tuttavia ragioni eccezionali, esclusivamente in considerazione della difesa di mera forma svolta dal MIUR, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta –

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Gabriella De Michele – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria l’11 dicembre 2015.

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