condominio ter

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  30 aprile 2014, n. 9522

Considerato in fatto

Con atto di citazione del giugno 2002 F.C. , C.G. , G.G. e Fe.An. convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia D.M.A. , R.T. e M.S. al fine di sentir dichiarare il divieto assoluto di parcheggio di automezzi all’interno del cortile condominiale dello stabile di via (omissis) , ordinandone la rimozione a spese dei trasgressori.
Resistevano all’avversa domanda, contestandola, le convenute D.M. e R. .
L’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 802/2002 dichiarava inammissibile la domanda attorea.
Avverso la suddetta decisione interponevano appello gli originari attori F. , C. , G. e F. , chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento della domanda.
Le parti appellate D.M. e R. chiedevano la conferma della decisione di primo grado.
Con sentenza 20/2008 il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Mascalucia accoglieva in parte il proposto appello ed, in parziale riforma dell’impugnata decisione, condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore delle parti appellate costituite.
Per la cassazione della detta sentenza ricorrono F.C. , S.B. (quale successore di C.G. ) e G.G. con atto affidato a due ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. F.C. , S.B. e G.G. .

Ritenuto in diritto

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia il vizio di “violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 1989 n. 122, della legge 6 agosto 1967 n. 765 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.
Viene, al riguardo, sottoposto al vaglio di questa Corte il seguente testuale quesito di diritto: “dica la Suprema Corte di cassazione se il Giudice, prima di applicare alla fattispecie concreta il vincolo pubblicistico normativamente riconosciuto in materia di spazi da destinare a parcheggio, deve accertare se nell’edificio condominiale e nelle sue pertinenze esistono spazi idonei da destinare a tale uso”.
Il motivo è fondato e comporta l’accoglimento in punto del proposto ricorso.
Innanzitutto il Giudice di merito, prima di addentrarsi nella questione relativa all’applicabilità – nella concreta ipotesi per cui è giudizio – del succitato vincolo di destinazione pubblicistico in materia di spazi da destinare a parcheggio, aveva l’onere di valutare (cosa non fatta) ed accertare se nell’edificio condominiale e nelle sue pertinenze esistevano spazi idonei da destinare a tale uso.
Tanto a maggior ragione in considerazione della elementare circostanza che il parcheggio abituale di autovetture all’interno di area asseritamente destinata al solo transito delle auto per l’accesso alle singole autorimesse priverebbe gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente lo spazio comune rendendo meno agevole le manovre di entrata e di uscita dai garages.
In proposito deve richiamarsi il principio, già affermato e di recente ribadito proprio da questa Sezione, secondo il quale:
“non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall’art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini”, fermo restando che “per quanto attiene, in particolare, ai cortili, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, l’uso degli stessi per l’accesso e la sosta dei veicoli non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni” (Cass., sez. II, 15 giugno 2012, n. 9875).
2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti censurano la “violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla condanna degli appellanti alle spese del primo grado del giudizio”.
Si propone il seguente testuale quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:
“dica la Suprema Corte di Cassazione se il Giudice del gravame viola il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., qualora, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla statuizione delle spese processuali mediante il ricorso ad appello incidentale, riformi sul punto la decisione di primo grado”.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento di quello ora in esame.
3.- L’impugnata sentenza deve, quindi, cassarsi con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale di Catania, che – nel pronunciarsi nuovamente- si uniformerà ai principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al altro giudice del Tribunale di Catania.

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