Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 3 giugno 2014, n. 12416
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25782-2007 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25782-2007 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29-4-2003 (OMISSIS), premesso di essere possessore in (OMISSIS) da oltre venti anni di un trullo con antistante vano, per raggiungere il quale era costantemente transitato sul confinante fondo di proprieta’ della sorella (OMISSIS), lamentava che quest’ultima, a sua insaputa, nel mese di marzo, aveva costruito un muro di divisione tra i due fondi, dell’altezza di circa due metri, inibendogli l’accesso al predetto immobile. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di essere reintegrato nel possesso della servitu’ di passaggio, e che venisse rimossa la porzione del muro che ostruiva l’accesso al complesso edilizio.
Nel costituirsi, (OMISSIS) resisteva alla domanda, deducendo, in particolare, di aver concordato la costruzione del muro con il fratello (OMISSIS), il quale aveva assistito personalmente alla sua edificazione.
Assunte sommarie informazioni, con provvedimento del 29-6-2003 il Tribunale di Lecce, nel rilevare che dalle predette informazioni risultava che effettivamente vi era stato un accordo tra le parti per la costruzione del muro in questione e per l’ostruzione del passaggio contestato, rigettava la domanda del ricorrente, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello (OMISSIS).
A seguito di espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 25-6-2007 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullita’ della sentenza impugnata, rilevando che nella specie si era svolta esclusivamente la fase sommaria del procedimento possessorio, con conseguente lesione dei diritti di difesa; accoglieva la domanda di (OMISSIS) e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) a reintegrare l’appellante nel possesso della servitu’ di passaggio sul fondo dell’appellata (particella 556) in favore del complesso trullo-vano (particella 557), nonche’ a rimuovere per un tratto di due metri il muro di cinta innestato sulla facciata del vano antistante al trullo; condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese di appello; dichiarava compensate le spese di primo grado; poneva in via definitiva a carico della (OMISSIS) le spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, corredati dalla formulazione di quesiti ex articolo 366 bis c.p.c..
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e, in prossimita’ dell’udienza, ha depositato una memoria difensiva.
Nel costituirsi, (OMISSIS) resisteva alla domanda, deducendo, in particolare, di aver concordato la costruzione del muro con il fratello (OMISSIS), il quale aveva assistito personalmente alla sua edificazione.
Assunte sommarie informazioni, con provvedimento del 29-6-2003 il Tribunale di Lecce, nel rilevare che dalle predette informazioni risultava che effettivamente vi era stato un accordo tra le parti per la costruzione del muro in questione e per l’ostruzione del passaggio contestato, rigettava la domanda del ricorrente, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello (OMISSIS).
A seguito di espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 25-6-2007 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullita’ della sentenza impugnata, rilevando che nella specie si era svolta esclusivamente la fase sommaria del procedimento possessorio, con conseguente lesione dei diritti di difesa; accoglieva la domanda di (OMISSIS) e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) a reintegrare l’appellante nel possesso della servitu’ di passaggio sul fondo dell’appellata (particella 556) in favore del complesso trullo-vano (particella 557), nonche’ a rimuovere per un tratto di due metri il muro di cinta innestato sulla facciata del vano antistante al trullo; condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese di appello; dichiarava compensate le spese di primo grado; poneva in via definitiva a carico della (OMISSIS) le spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, corredati dalla formulazione di quesiti ex articolo 366 bis c.p.c..
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e, in prossimita’ dell’udienza, ha depositato una memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 161, 187 e 703 c.p.c e articolo 80 bis disp. att. c.p.c., in relazione all’affermazione della Corte di Appello, secondo cui nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale si sarebbe svolta solo la fase sommaria del procedimento possessorio, con conseguente lesione del diritto di difesa delle parti. Deduce che il Tribunale ha acquisito agli atti i documenti prodotti dalle parti ed ha provveduto ad interrogare i testi informati sui fatti, ai sensi dell’articolo 202 c.p.c. e, a conclusione dell’istruttoria orale, ha legittimamente deciso la causa, ritenendo superflua l’emissione dell’ordinanza interdettale. Sostanzialmente, pertanto, secondo la ricorrente, non e’ mancata la fase istruttoria, ma l’ordinanza interdettale, ritenuta superflua dal Tribunale a seguito dell’istruttoria espletata.
Il motivo deve essere disatteso.
Deve premettersi che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, con riguardo alla disciplina introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, il procedimento possessorio resta caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie (Cass. Sez. Un. 24-2-1998 n. 1984, Cass. 16-11-2006 n. 24388; Cass. 19-6-2007 n. 14281).
E’ stato, tuttavia, precisato che la sentenza pronunziata all’esito del procedimento possessorio che decide sul cosiddetto merito possessorio deve considerarsi validamente emessa anche se non sia stata preceduta dalla emissione di un provvedimento di natura interinale durante la fase di sommaria cognizione. La natura bifasica del procedimento possessorio non costituisce, infatti, ragione ostativa alla concentrazione delle due fasi, allorche’ gli elementi raccolti nella fase istruttoria consentano al giudice di definire la causa con un provvedimento unico conclusivo dell’intero procedimento (Cass. 18-7-2002 n. 10450; Cass. 29-9-2006 n. 21140; Cass. 27-10-2006 n. 23281); con la conseguenza che, nel caso in cui il giudice adito concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali, senza procedere alla fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed e’ impugnabile con. l’appello (Cass. Sez. Un. 24-2-1998 n. 1984; Cass Sez. Un. 20-7-1999 n. 480; Cass. 19-6-2007 n. 14281). Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non si e’ discostata dagli enunciati principi, non avendo disconosciuto la possibilita’ di unificazione delle due fasi del procedimento possessorio, ed avendo attribuito al provvedimento con cui il Tribunale, all’esito della fase sommaria, ha negato la tutela possessoria invocata dal (OMISSIS), senza fissare l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito e senza provvedere sulle spese, la natura sostanziale di sentenza, come tale soggetta ad appello Essa, tuttavia, nel premettere (v pag 4 della sentenza impugnata) che il primo giudice, assunte le sommarie informazioni, al termine della stessa udienza del 24-6-2003 si era riservato di provvedere sulle richieste delle parti, come formulate a verbale, e nel dare atto che il Tribunale, a scioglimento di tale riserva, ha invece emesso il provvedimento definitivo impugnato, ha rilevato che, nel caso in esame, si e’ svolta esclusivamente la fase sommaria, e che cio’ ha comportato, in concreto, una lesione dei diritti di difesa, sia sul piano dell’articolazione dei mezzi istruttoria sia su quello della compiuta esplicitazione degli assunti in memorie e comparse”, come riscontrato dal fatto che “la Corte, in accoglimento delle richieste delle parti, ha proceduto alla completa istruzione della causa”. Il tutto dopo aver affermato, in punto di diritto, che la possibile (e consentita) unificazione delle due fasi presuppone, comunque, “resistenza di due fasi, che, susseguendosi senza cenure costituiscono momenti diversi di un procedimento inscindibile”
Tali argomentazioni, che costituiscono l’effettiva ratio decidendi, non hanno costituito oggetto di efficace critica da parte della ricorrente, la quale si e’ limitata a sostenere che il ricorso per reintegrazione nel possesso, introducendo anche la fase di merito possessorio, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 163 c.p.c., e tra questi anche l’indicazione dei mezzi istruttori di cui il ricorrente intende avvalersi, e che, pertanto, il diritto di difesa non risulta violato allorche’ il giudice, conclusa la fase di istruzione sommaria, ritenga gli elementi istruttori raccolti sufficienti per definire l’intero giudizio.
In tal modo, la ricorrente, da un lato, non ha considerato che, nel sistema processuale applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame, le parti possono indicare nuovi mezzi di prova sia alla prima udienza di trattazione sia nel termine di cui all’articolo 184 c.p.c., comma 1; e, dall’altro, ha omesso di confutare gli ulteriori rilievi svolti dal giudice di appello circa l’avvenuta compressione del diritto delle parti di esplicitare i loro assunti difensivi in memorie e comparse.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello, con ordinanza del 17-8-2004, ammesso senza motivazione la prova testimoniale articolata per la prima volta in appello dall’appellante, vertente per di piu’ su circostanze negative.
Il motivo e’ privo di fondamento, essendo evidente che, in conseguenza della rilevata nullita’ della sentenza di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che impongono, ai sensi articoli 353 e 354 c.p.c., la remissione al giudice di primo grado, la Corte di Appello ha legittimamente trattenuto la causa in decisione, previa ammissione delle parti all’esercizio delle facolta’ istruttorie che, in primo grado, erano state loro precluse dalla totale pretermissione della fase di merito a cognizione piena.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’articolo 345 c.p.c., atteso che in appello il (OMISSIS) non ha invocato l’ammissione di mezzi istruttori “nuovi”, non articolati in primo grado, ma ha formulato istanze istruttorie che dinanzi al Tribunale non aveva avuto la possibilita’ di proporre a causa della rilevata lesione dei suoi diritti di difesa.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e 2697 c.c., nonche’ della motivazione omessa, illogica e contraddittoria Deduce, in particolare, che la Corte di Appello, pur avendo escluso, ritenendolo superfluo, l’ammissione del capitolo di prova sub B) articolato dall’appellata, vertente sulla circostanza dell’accordo intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine allo spostamento dell’ingresso al vano-trullo, ha contraddittoriamente affermato che l’accordo circa l’eliminazione del passaggio esistente poteva essere giustificato solo dalla previsione di un altro ingresso; e che il giudice del gravame ha apoditticamente e contraddittoriamente ritenuto l’inattendibilita’ del teste (OMISSIS), il quale ha riferito spontaneamente sull’accordo per la realizzazione di un diverso accesso. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali raccolte, da cui e’ emerso che (OMISSIS) ha agito con il consenso del fratello (OMISSIS), il quale si e’ assunto l’onere di contribuire alle spese di costruzione del muro ed era presente al momento della sua edificazione. Sostiene che nella specie difettano i requisiti della violenza o della clandestinita’, richiesti dall’articolo 1168 c.c.: non il primo, in quanto (OMISSIS) ha agito con l’approvazione del fratello e, in ogni caso, nella ragionevole convinzione che quest’ultimo avesse approvato la costruzione del muro rinunciando al possesso del passaggio; non il secondo, in quanto (OMISSIS) non ignorava la costruzione del muro, di cui era stato adeguatamente informato ed alla quale aveva personalmente assistito.
Il motivo, nella parte in cui si duole della mancata ammissione del capitolo di prova sub B), e’ inammissibile.
Poiche’, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non risulta che la (OMISSIS) abbia riformulato l’istanza di ammissione della prova in sede di precisazione delle conclusioni, la relativa questione e’ rimasta estranea al thema decidendum sottoposto al giudice di appello, che pertanto non doveva occuparsene; con la conseguenza che la ricorrente non puo’ proporre tale questione nel giudizio di legittimita’.
Per il resto, il motivo e’ infondato.
La Corte di Appello, nel dare atto che dalla prova testimoniale e’ emerso che il (OMISSIS), per raggiungere il trullo-vano, della cui porta aveva le chiavi, utilizzava il fondo della sorella, e che allo stato attuale, come accertato dal C.T.U., il muro di cinta costruito dalla (OMISSIS) non permette l’accesso dal lotto del fratello al predetto complesso edilizio, ha ritenuto non fornita da (OMISSIS) la prova della prestazione, da parte del fratello, del consenso alla modifica della situazione di fatto, che l’ha privato del godimento del bene in questione.
Il convincimento espresso al riguardo dal giudice del gravame risulta supportato da un percorso argomentativo privo di vizi logici, che e’ partito dal rilievo, del tutto congruente, secondo cui, costituendo l’attraversamento del fondo della convenuta l’unica via percorribile per accedere al trullo, un siffatto consenso avrebbe potuto trovare una plausibile giustificazione solo nell’accordo tra le parti circa la realizzazione di un altro ingresso. La Corte territoriale ha dato atto che, in concreto, l’unico teste che ha parlato di un accordo in tal senso e’ stato tale (OMISSIS); ma ha ritenuto la relativa deposizione generica – in assenza di specificazione di un qualche elemento dell’asserito accordo – e, comunque, palesemente inattendibile, tenuto conto del fatto che, a detta di tale teste, (OMISSIS) non avrebbe usato il trullo da circa 20-25 anni, circostanza che e’ stata smentita dagli altri testi e dalla stessa appellata. Per il resto, secondo il giudice di appello, la prova orale non ha offerto elementi per ritenere “consentita” la costruzione del muro con modalita’ tali da n escludere per (OMISSIS) la possibilita’ di accedere al complesso edilizio.
Ad avviso della Corte distrettuale, anzi, la deposizione piu’ coerente e attendibile risulta quella resa dall’ing. (OMISSIS), il quale ha riferito che, secondo quanto da lui appreso, in occasione della costruzione del muro sarebbe stato lasciato un varco in prossimita’ del complesso edilizio, tale da consentirvi l’accesso: solo in questo modo, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, sarebbe stato possibile un equo contemperamento dell’interesse di (OMISSIS) di recingere il suo fondo, e di quello del fratello di continuare ad occupare il trullo.
In mancanza di prova di un simile consenso, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di reintegrazione nel possesso della servitu’ di passaggio proposta da (OMISSIS), mediante la rimozione (per due metri) del tratto di muro innestato sulla facciata del vano antistante il trullo.
Cosi’ statuendo, il giudice del gravame si e’ attenuto al principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di tutela possessoria, l’elemento oggettivo dello spoglio violento ricorre anche in ipotesi di privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volonta’, sia pure soltanto presunta, di quest’ultimo, sussistendo la presunzione di volonta’ contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso (Cass. 7-12-2012 n. 22174).
Anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’azione di reintegrazione nel possesso, la Corte territoriale si e’ conformata al principio (cfr Cass. n. 8486 del 2000 e Cass. n. 2957 del 2005) secondo cui l'”animus spoliandi” puo’ ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volonta’, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volonta’ contraria allo spoglio da parte del possessore puo’ essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l’intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l’onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (Cass. 7-12-2012 n. 22174).
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che quest’ultima, nel lamentare l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di Appello, propone sostanziali censure di merito, con le quali mira ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice del gravame, in spregio ai limiti di cognizione propri del giudizio di legittimita’.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 28-7-2008 n 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 5 di approvazione della tariffa professionale forense. Nel rilevare che, per dichiarazione dello stesso appellante, la causa aveva un valore di euro 112,80 (determinato moltiplicando per 50 il reddito dominicale del fondo servente, ai sensi dell’articolo 15 c.p.c.), deduce che gli importi liquidati dalla Corte di Appello per onorari e diritti di avvocato (rispettivamente euro 3.000,00 e 1.500,00) risultano superiori ai massimi previsti dalla tariffa professionale, ammontanti rispettivamente ad euro 1.865,00 e 336,00.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Deve premettersi che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l’applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte (Cass. 22-11-2011 n. 24644; Cass. 5-5-2003 n. 6759).
Cio’ posto, si osserva che, nella specie, le censure mosse dalla ricorrente difettano di specificita’. Il motivo in esame, infatti, pur muovendo dall’esatto rilevo secondo cui, agli effetti considerati, il valore della presente controversia possessoria va determinato in base ai criteri previsti per le cause relative a beni immobili dall’articolo 15 c.p.c., non contiene alcuna indicazione del reddito dominicale relativo al fondo servente, in base al quale calcolare il valore della causa, che la ricorrente ha apoditticamente quantificato in euro 112,80.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Il motivo deve essere disatteso.
Deve premettersi che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, con riguardo alla disciplina introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, il procedimento possessorio resta caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie (Cass. Sez. Un. 24-2-1998 n. 1984, Cass. 16-11-2006 n. 24388; Cass. 19-6-2007 n. 14281).
E’ stato, tuttavia, precisato che la sentenza pronunziata all’esito del procedimento possessorio che decide sul cosiddetto merito possessorio deve considerarsi validamente emessa anche se non sia stata preceduta dalla emissione di un provvedimento di natura interinale durante la fase di sommaria cognizione. La natura bifasica del procedimento possessorio non costituisce, infatti, ragione ostativa alla concentrazione delle due fasi, allorche’ gli elementi raccolti nella fase istruttoria consentano al giudice di definire la causa con un provvedimento unico conclusivo dell’intero procedimento (Cass. 18-7-2002 n. 10450; Cass. 29-9-2006 n. 21140; Cass. 27-10-2006 n. 23281); con la conseguenza che, nel caso in cui il giudice adito concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali, senza procedere alla fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed e’ impugnabile con. l’appello (Cass. Sez. Un. 24-2-1998 n. 1984; Cass Sez. Un. 20-7-1999 n. 480; Cass. 19-6-2007 n. 14281). Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non si e’ discostata dagli enunciati principi, non avendo disconosciuto la possibilita’ di unificazione delle due fasi del procedimento possessorio, ed avendo attribuito al provvedimento con cui il Tribunale, all’esito della fase sommaria, ha negato la tutela possessoria invocata dal (OMISSIS), senza fissare l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito e senza provvedere sulle spese, la natura sostanziale di sentenza, come tale soggetta ad appello Essa, tuttavia, nel premettere (v pag 4 della sentenza impugnata) che il primo giudice, assunte le sommarie informazioni, al termine della stessa udienza del 24-6-2003 si era riservato di provvedere sulle richieste delle parti, come formulate a verbale, e nel dare atto che il Tribunale, a scioglimento di tale riserva, ha invece emesso il provvedimento definitivo impugnato, ha rilevato che, nel caso in esame, si e’ svolta esclusivamente la fase sommaria, e che cio’ ha comportato, in concreto, una lesione dei diritti di difesa, sia sul piano dell’articolazione dei mezzi istruttoria sia su quello della compiuta esplicitazione degli assunti in memorie e comparse”, come riscontrato dal fatto che “la Corte, in accoglimento delle richieste delle parti, ha proceduto alla completa istruzione della causa”. Il tutto dopo aver affermato, in punto di diritto, che la possibile (e consentita) unificazione delle due fasi presuppone, comunque, “resistenza di due fasi, che, susseguendosi senza cenure costituiscono momenti diversi di un procedimento inscindibile”
Tali argomentazioni, che costituiscono l’effettiva ratio decidendi, non hanno costituito oggetto di efficace critica da parte della ricorrente, la quale si e’ limitata a sostenere che il ricorso per reintegrazione nel possesso, introducendo anche la fase di merito possessorio, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 163 c.p.c., e tra questi anche l’indicazione dei mezzi istruttori di cui il ricorrente intende avvalersi, e che, pertanto, il diritto di difesa non risulta violato allorche’ il giudice, conclusa la fase di istruzione sommaria, ritenga gli elementi istruttori raccolti sufficienti per definire l’intero giudizio.
In tal modo, la ricorrente, da un lato, non ha considerato che, nel sistema processuale applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame, le parti possono indicare nuovi mezzi di prova sia alla prima udienza di trattazione sia nel termine di cui all’articolo 184 c.p.c., comma 1; e, dall’altro, ha omesso di confutare gli ulteriori rilievi svolti dal giudice di appello circa l’avvenuta compressione del diritto delle parti di esplicitare i loro assunti difensivi in memorie e comparse.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello, con ordinanza del 17-8-2004, ammesso senza motivazione la prova testimoniale articolata per la prima volta in appello dall’appellante, vertente per di piu’ su circostanze negative.
Il motivo e’ privo di fondamento, essendo evidente che, in conseguenza della rilevata nullita’ della sentenza di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che impongono, ai sensi articoli 353 e 354 c.p.c., la remissione al giudice di primo grado, la Corte di Appello ha legittimamente trattenuto la causa in decisione, previa ammissione delle parti all’esercizio delle facolta’ istruttorie che, in primo grado, erano state loro precluse dalla totale pretermissione della fase di merito a cognizione piena.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’articolo 345 c.p.c., atteso che in appello il (OMISSIS) non ha invocato l’ammissione di mezzi istruttori “nuovi”, non articolati in primo grado, ma ha formulato istanze istruttorie che dinanzi al Tribunale non aveva avuto la possibilita’ di proporre a causa della rilevata lesione dei suoi diritti di difesa.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e 2697 c.c., nonche’ della motivazione omessa, illogica e contraddittoria Deduce, in particolare, che la Corte di Appello, pur avendo escluso, ritenendolo superfluo, l’ammissione del capitolo di prova sub B) articolato dall’appellata, vertente sulla circostanza dell’accordo intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine allo spostamento dell’ingresso al vano-trullo, ha contraddittoriamente affermato che l’accordo circa l’eliminazione del passaggio esistente poteva essere giustificato solo dalla previsione di un altro ingresso; e che il giudice del gravame ha apoditticamente e contraddittoriamente ritenuto l’inattendibilita’ del teste (OMISSIS), il quale ha riferito spontaneamente sull’accordo per la realizzazione di un diverso accesso. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali raccolte, da cui e’ emerso che (OMISSIS) ha agito con il consenso del fratello (OMISSIS), il quale si e’ assunto l’onere di contribuire alle spese di costruzione del muro ed era presente al momento della sua edificazione. Sostiene che nella specie difettano i requisiti della violenza o della clandestinita’, richiesti dall’articolo 1168 c.c.: non il primo, in quanto (OMISSIS) ha agito con l’approvazione del fratello e, in ogni caso, nella ragionevole convinzione che quest’ultimo avesse approvato la costruzione del muro rinunciando al possesso del passaggio; non il secondo, in quanto (OMISSIS) non ignorava la costruzione del muro, di cui era stato adeguatamente informato ed alla quale aveva personalmente assistito.
Il motivo, nella parte in cui si duole della mancata ammissione del capitolo di prova sub B), e’ inammissibile.
Poiche’, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non risulta che la (OMISSIS) abbia riformulato l’istanza di ammissione della prova in sede di precisazione delle conclusioni, la relativa questione e’ rimasta estranea al thema decidendum sottoposto al giudice di appello, che pertanto non doveva occuparsene; con la conseguenza che la ricorrente non puo’ proporre tale questione nel giudizio di legittimita’.
Per il resto, il motivo e’ infondato.
La Corte di Appello, nel dare atto che dalla prova testimoniale e’ emerso che il (OMISSIS), per raggiungere il trullo-vano, della cui porta aveva le chiavi, utilizzava il fondo della sorella, e che allo stato attuale, come accertato dal C.T.U., il muro di cinta costruito dalla (OMISSIS) non permette l’accesso dal lotto del fratello al predetto complesso edilizio, ha ritenuto non fornita da (OMISSIS) la prova della prestazione, da parte del fratello, del consenso alla modifica della situazione di fatto, che l’ha privato del godimento del bene in questione.
Il convincimento espresso al riguardo dal giudice del gravame risulta supportato da un percorso argomentativo privo di vizi logici, che e’ partito dal rilievo, del tutto congruente, secondo cui, costituendo l’attraversamento del fondo della convenuta l’unica via percorribile per accedere al trullo, un siffatto consenso avrebbe potuto trovare una plausibile giustificazione solo nell’accordo tra le parti circa la realizzazione di un altro ingresso. La Corte territoriale ha dato atto che, in concreto, l’unico teste che ha parlato di un accordo in tal senso e’ stato tale (OMISSIS); ma ha ritenuto la relativa deposizione generica – in assenza di specificazione di un qualche elemento dell’asserito accordo – e, comunque, palesemente inattendibile, tenuto conto del fatto che, a detta di tale teste, (OMISSIS) non avrebbe usato il trullo da circa 20-25 anni, circostanza che e’ stata smentita dagli altri testi e dalla stessa appellata. Per il resto, secondo il giudice di appello, la prova orale non ha offerto elementi per ritenere “consentita” la costruzione del muro con modalita’ tali da n escludere per (OMISSIS) la possibilita’ di accedere al complesso edilizio.
Ad avviso della Corte distrettuale, anzi, la deposizione piu’ coerente e attendibile risulta quella resa dall’ing. (OMISSIS), il quale ha riferito che, secondo quanto da lui appreso, in occasione della costruzione del muro sarebbe stato lasciato un varco in prossimita’ del complesso edilizio, tale da consentirvi l’accesso: solo in questo modo, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, sarebbe stato possibile un equo contemperamento dell’interesse di (OMISSIS) di recingere il suo fondo, e di quello del fratello di continuare ad occupare il trullo.
In mancanza di prova di un simile consenso, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di reintegrazione nel possesso della servitu’ di passaggio proposta da (OMISSIS), mediante la rimozione (per due metri) del tratto di muro innestato sulla facciata del vano antistante il trullo.
Cosi’ statuendo, il giudice del gravame si e’ attenuto al principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di tutela possessoria, l’elemento oggettivo dello spoglio violento ricorre anche in ipotesi di privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volonta’, sia pure soltanto presunta, di quest’ultimo, sussistendo la presunzione di volonta’ contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso (Cass. 7-12-2012 n. 22174).
Anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’azione di reintegrazione nel possesso, la Corte territoriale si e’ conformata al principio (cfr Cass. n. 8486 del 2000 e Cass. n. 2957 del 2005) secondo cui l'”animus spoliandi” puo’ ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volonta’, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volonta’ contraria allo spoglio da parte del possessore puo’ essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l’intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l’onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (Cass. 7-12-2012 n. 22174).
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che quest’ultima, nel lamentare l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di Appello, propone sostanziali censure di merito, con le quali mira ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice del gravame, in spregio ai limiti di cognizione propri del giudizio di legittimita’.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 28-7-2008 n 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, articolo 5 di approvazione della tariffa professionale forense. Nel rilevare che, per dichiarazione dello stesso appellante, la causa aveva un valore di euro 112,80 (determinato moltiplicando per 50 il reddito dominicale del fondo servente, ai sensi dell’articolo 15 c.p.c.), deduce che gli importi liquidati dalla Corte di Appello per onorari e diritti di avvocato (rispettivamente euro 3.000,00 e 1.500,00) risultano superiori ai massimi previsti dalla tariffa professionale, ammontanti rispettivamente ad euro 1.865,00 e 336,00.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Deve premettersi che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l’applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte (Cass. 22-11-2011 n. 24644; Cass. 5-5-2003 n. 6759).
Cio’ posto, si osserva che, nella specie, le censure mosse dalla ricorrente difettano di specificita’. Il motivo in esame, infatti, pur muovendo dall’esatto rilevo secondo cui, agli effetti considerati, il valore della presente controversia possessoria va determinato in base ai criteri previsti per le cause relative a beni immobili dall’articolo 15 c.p.c., non contiene alcuna indicazione del reddito dominicale relativo al fondo servente, in base al quale calcolare il valore della causa, che la ricorrente ha apoditticamente quantificato in euro 112,80.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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