Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 dicembre 2014, n. 27167

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso l’Avv. (OMISSIS) (studio legale (OMISSIS)) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 524/08 in data 9 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto notificato il 20 novembre 2000, il Condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la s.p.a. (OMISSIS), conduttrice di una unita’ immobiliare nel fabbricato condominiale, lamentando che la convenuta aveva installato sul lastrico solare condominiale una antenna trasmittente in assenza della necessaria autorizzazione del Condominio, in violazione degli articoli 1102 e 1120 c.c. e chiedendone la condanna alla rimozione dell’antenna e alla riduzione in pristino dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, resistendo.
Acquisita la documentazione prodotta, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1941 del 2004, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava non conforme al disposto dell’articolo 1102 c.c., l’antenna installata sul lastrico solare e, per l’effetto, condannava la societa’ convenuta alla rimozione dell’antenna e alla riduzione in pristino dei luoghi, oltre al pagamento delle spese processuali, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Il primo giudice riteneva in particolare che l’antenna trasmittente di proprieta’ della convenuta, pur non costituendo un’innovazione vietata ex articolo 1120 c.c., comma 2, non era conforme al disposto dell’articolo 1102 c.c., comma 2, poiche’, in considerazione della sua consistenza e delle sue dimensioni in rapporto alla superficie del lastrico, attraeva parte della cosa comune nella sfera di disponibilita’ della convenuta, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso.
2. – La Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 settembre 2008, ha rigettato l’impugnazione della societa’ (OMISSIS).
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la societa’ ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 maggio 2009, sulla base di sei motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il primo motivo denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo, rappresentato dall’esistenza del consenso tacito del condominio al posizionamento del traliccio. Secondo la ricorrente, l’avere la Corte d’appello considerato il comportamento tenuto dal condominio atto di mera tolleranza, ha impedito il riconoscimento della avvenuta costituzione di un diritto personale di godimento che, non costituendo un diritto reale, ai sensi dell’articolo 1350 c.c., non richiede la forma scritta, ma solo il consenso, che puo’ esprimersi anche tacitamente.
Con il secondo mezzo ci si duole dell’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla preesistenza al contratto di locazione di (OMISSIS) di un basamento con originaria antenna, poi sostituita da (OMISSIS) con altra piu’ alta.
Il terzo motivo lamenta omessa motivazione sul fatto decisivo della ritenuta apprezzabile compromissione del pari uso del lastrico solare per la presenza del traliccio, dei setti tiranti e dei cavi elettrici che conducono al vano di proprieta’ (OMISSIS).
Con il quarto mezzo la ricorrente censura insufficiente motivazione sulla sussistenza della sottrazione all’uso comune della colonna d’aria che si sviluppa sul traliccio.
Il quinto motivo (violazione dell’articolo 1102 c.c.) pone il quesito “se per la sussistenza della violazione dell’articolo 1102 c.c., e’ richiesta la compromissione apprezzabile dei possibili concreti usi del bene comune, in un giudizio di equilibrata equidistanza tra gli stessi”.
Il sesto motivo lamenta insufficiente motivazione sul capo relativo alle spese.
2. – I motivi (il primo, il secondo, il terzo e il quarto) con cui si prospettano vizi in motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili, in quanto del tutto carenti di un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).
Alla stregua della letterale formulazione dell’articolo 366-bis c.p.c. – introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. della Legge n. 69 del 2009, articolo 58, comma 5) – questa Corte e’ ferma nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, allorche’, cioe’, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Cio’ importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora e’ incontroverso che non e’ sufficiente che l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni della non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo a tal fine una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata (Cass., Sez. 2 , 30 gennaio 2013, n. 2219).
2.1. – In ogni caso, le censure con tali motivi articolati non colgono nel segno.
Quanto al primo motivo, perche’ la Corte d’appello ha ben spiegato, con una motivazione logicamente coerente, che l’atteggiamento di mera tolleranza in passato tenuto dal Condominio non e’ idoneo a far sorgere in capo all’appellante alcun diritto a perpetuare, in presenza del chiaro dissenso dai condomini, una situazione che si pone in violazione dell’articolo 1102 c.c. e la censura rivolta ad ottenere il riconoscimento della avvenuta costituzione di un diritto personale di godimento in favore di (OMISSIS) tende, in realta’, ad una (non ammissibile in sede di legittimita’) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.
In relazione al secondo mezzo, perche’ esso attiene ad una circostanza non decisiva: la preesistenza al contratto di locazione di (OMISSIS) di un basamento con originaria antenna e’ privo di significativita’, atteso che l’originaria antenna e’ stata sostituita con altra piu’ alta e la Corte d’appello ha, con congruo e motivato apprezzamento, rilevato che l’antenna di proprieta’ di (OMISSIS), per le dimensioni e le caratteristiche, necessita di molteplici cavi tiranti di bloccaggio ed attrae una parte considerevole della cosa comune nella disponibilita’ della stessa societa’, cosi’ impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso.
Quanto al terzo ed al quarto motivo, perche’ la Corte d’appello ha supportato la propria valutazione dell’apprezzabile compromissione del pari uso del lastrico solare con una logica motivazione, ancorata a precisi e circostanziati dati di fatto: l’antenna si sviluppa su un traliccio metallico di circa 18 metri installato su un basamento in cemento delle dimensioni di m. 1,30 x m. 1,30 x m. 0,40 ed inoltre il traliccio e’ vincolato al lastrico solare (della superficie di mq. 243) mediante ben sette tiranti imperniati nella pavimentazione, che attraversano l’intero lastrico solare condominiale e raggiungono tutti i lati dell’edificio, e vi sono ulteriori cavi. La ricorrente sollecita al riguardo questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimita’.
3. – Il quinto motivo – con cui si denuncia violazione dell’articolo 1102 c.c. – e’ infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base di un logico e motivato apprezzamento, che l’installazione dell’antenna trasmittente della (OMISSIS), in considerazione della sua consistenza e delle sue dimensioni in rapporto alla superficie del lastrico, si risolve in una sottrazione alla possibilita’ di uso comune di una parte considerevole della superficie del lastrico solare, e quindi in una compromissione apprezzabile dell’uso paritetico del bene.
Stante l’accertata situazione di fatto, correttamente la Corte d’appello ha giudicato l’installazione non consentita ai sensi dell’articolo 1102 c.c., in quanto costituente, in concreto, una modificazione delle modalita’ di uso e di godimento della cosa comune, che interferisce sul pari uso della stessa spettante agli altri condomini.
4. – Il sesto motivo, relativo alle spese, e’ inammissibile: sia perche’ propone una censura di vizio di motivazione senza corredarla della formulazione di un quesito di sintesi, sia perche’, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicche’ esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317).
5. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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