Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 ottobre 2015, n. 41951

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. TADDEI M. – rel. Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 292/ 15 della Corte d’appello di Milano, 3a sezione penale, del 15.01.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. L’avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pronunciandosi su rinvio della Corte Suprema in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale dell’articolo 385 c.p., ha confermato il mancato riconoscimento dell’attenuante, ritenendo che il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato con le Forze dell’ordine, alle quali si era consegnato, dopo essersi allontanato dal luogo di detenzione domiciliare, non sia stato conseguenza di un moto spontaneo e, comunque, che era gia’ stato valutato i fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

1.1 Lamenta il ricorrente violazione di legge e motivazione apparente e contraddittoria essendo stata l’attenuante negata sul presupposto della mancata spontaneita’ nel riconsegnarsi da parte di (OMISSIS), pur non essendo tale presupposto richiesto dalla norma e sull’evidente contraddizione insita nella motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui afferma che le attenuanti generiche sono state concesse sul presupposto della riconsegna e successivamente in ragione della brevita’ della violazione.

2. Il ricorso e’ fondato.

2.1 Dato per acquisito il principio di diritto che vuole applicabile l’attenuante speciale in questione anche nell’ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari a condizione che chi si e’ allontanato dal luogo degli arresti si costituisca in carcere ovvero di consegni ad un’Autorita’ che abbia l’obbligo di provvedere alla traduzione in carcere del reo – quale espressione di ammissione dell’infrazione e di volonta’ di elidere le conseguenze del reato (Sentenza n. 28112 del 2012 Rv. 253123), va evidenziato che la norma in esame non richiede uno stato psicologico particolare che accompagni la riconsegna. La motivazione del provvedimento qui in esame, inoltre, manifesta, una contraddizione che vizia tutta la motivazione relativa alla decisione di non riconoscere l’attenuante speciale.

2.2 E’ stato, infatti, motivato il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale in parola, con la circostanza che all’imputato erano gia’ state riconosciute le attenuanti generiche in ragione del comportamento collaborativo e che pertanto l’elemento soggettivo del riconsegnarsi, gia’ valutato a quel fine, non poteva servire anche a riconoscere l’attenuante in parola. In altra parte della sentenza, tuttavia, si attribuisce il riconoscimento delle generiche al dato, oggettivo, della modesta

entita’ della violazione in ragione della breve durata dell’evasione, con conseguente insanabile contraddittorieta’ della motivazione che comporta l’annullamento della sentenza sul punto.

2.3 Secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte cio’ che caratterizza l’attenuante di cui all’articolo 385 c.p., comma 4, e’ il ravvedimento post delictum, che rende l’attenuante applicabile all’imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente – costituendosi in carcere o tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un’Autorita’ che abbia l’obbligo di tradurvelo – per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto. (Ordinanza n. 4186 del 2002 Rv. 223319).

2.4 Nessuna incompatibilita’ sussiste, poi, tra la predetta attenuante e le generiche, essendo, tuttavia, regola generale che la motivazione delle due attenuanti non converga sulla stessa causa, pena l’inammissibile duplicazione del medesimo elemento di giudizio.

2.5 Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello che nel formulare il nuovo giudizio si atterra’ ai principi su menzionati.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante dell’articolo 385 c.p., comma 4, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

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