Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 7 luglio 2017, n. 33090

Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari trova il suo limite nell’ipotesi in cui bene sia indivisibile e sia l’unico appartenente all’indagato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 7 luglio 2017, n. 33090

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

contro l’ordinanza del 17/02/2017 del Tribunale del riesame di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) – indagato per il reato di truffa aggravata – ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza epigrafe (di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente) deducendo la violazione del principio della proporzionalita’ in quanto il bene immobile sequestrato aveva un valore superiore al presunto profitto del reato.

2. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto deve ritenersi pacifico che:

a) il bene sequestrato e’ l’unico di cui l’indagato risulta proprietario: sul punto, infatti, nulla e’ stato dedotto se non la generica ed apodittica affermazione secondo la quale non sarebbe stata dimostrata la suddetta situazione di fatto (pag. 3 ricorso);

b) il sequestro e’ stato disposto per la sola somma indicata quale profitto del reato (pag. 1 ordinanza impugnata): il che significa che il sequestro, pur gravando su tutto il bene indiviso (il cui valore si assume essere di Euro 173.358,00), deve intendersi eseguito solo per la somma individuata quale profitto del reato (Euro 77.860,00), corrispondente ad una quota indivisa pari, quindi, allo stato degli atti, al 44,91% dell’intero bene.

In punto di diritto, il tribunale ha motivato nei seguenti testuali termini: “trattandosi dell’unico bene aggredibile, allo stato indivisibile e del quale occorre impedire la dispersione o il deprezzamento, non puo’ essere, dunque, utilmente invocata la sproporzione dedotta dalla difesa tra il valore del bene in sequestro e il profitto del reato (per l’affermazione di tale principio, in un caso del tutto analogo, v. Cass. pen. sez. 2, 07/06/2016, n. 29911; v. anche Cass. pen., sez. 2, 26/03/2014, n. 22181, che ha confermato la legittimita’ del sequestro sull’intero, anche in caso di bene in comproprieta’ con un terzo estraneo, qualora si tratti di cespite indivisibile o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento). Il principio di proporzionalita’ operante (anche) in materia di misure cautelari reali, trova infatti il suo limite nell’eventuale impossibilita’ di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (v. Cass. pen., sez. 6, 27/1/2015, n. 12515; Cass. pen. sez. 3, 07/05/2014, n. 21271)”: alla suddetta ineccepibile motivazione null’altro resta da aggiungere se non che l’indagato, ove il processo dovesse concludersi con una sua condanna e con la confisca della quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato, potra’ tutelarsi in sede di esecuzione del bene secondo le modalita’ previste dall’articolo 599 c.p.c. e ss..

Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: “Il principio di proporzionalita’ operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell’ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l’unico appartenente all’indagato”.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Rigetta.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *