Corte di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza 2 novembre 2011 n.39326. La richiesta della misura cautelare può essere legittimamente fondata in forza dei “brogliacci” delle intercettazioni
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 novembre 2011 n. 39326
La Corte di Piazza Cavour con la sentenza in commento conferma la possibilità per il pubblico ministero e per il giudice delle indagini preliminari di chiedere e disporre la custodia in carcere utilizzando gli “stralci” (“brogliacci”) delle intercettazioni riportate dalla polizia giudiziaria nell’informativa o nella scheda personale.
La Suprema corte ritiene priva di fondamento la tesi sostenuta nel ricorso di una violazione del diritto di difesa.
Il legale lamentava l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio o deposito del supporto magnetico relativo alle registrazioni delle conversazioni captate al fine di verificare la corrispondenza tra quanto riportato nei “brogliacci” e quanto, invece, realmente risultava dalle intercettazioni ed anche di essere stato, lo stesso legale, informato dai carabinieri della possibilità di accedere ai supporti magnetici e non dallo pubblico ministero. Infine, secondo il ricorrente, un’ulteriore inutilizzabilità delle intercettazioni per l’utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura.
Giusto, secondo il Supremo collegio, il comportamento del Pm che aveva provveduto alla duplicazione dei Dvd per metterli a disposizione della difesa, delegando il Comandante del Nucleo dei Carabinieri, che non aveva voluto usufruirne solo in ragione di una supposta “irritualità” della comunicazione delegata dalla procura ai carabinieri, ovvero la mancata consegna delle copie al difensore è stata causata dall’ingiustificato rifiuto dello stesso di riceverle, senza essere stata ravvisata alcuna violazione del diritto di difesa. Corretto, infine per gli ermellini, anche il ricorso agli strumenti alternativi, legittimati dalla situazione eccezionale d’urgenza. La Cassazione precisa, infatti, che l’esigenza di rapidità giustifica l’uso di mezzi diversi da quelli installati presso gli uffici del P.M. Principio già più volte affermato dalla stessa Corte secondo cui la legittimità ricorre anche quando le apparecchiature in dotazione sono insufficienti o inadeguate rispetto alle indagini da svolgere.
Sorrento, 3 novembre 2011.
Avv Renato D’Isa
[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – Guida al Diritto
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