L’art. 642 cod. pen. è delitto a consumazione anticipata che si esaurisce, con riferimento alla fattispecie contestata, con la denuncia di falso sinistro e prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 12 ottobre 2016, n.43095

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 27 aprile 2015 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 22 marzo 2013 con la quale F.G. era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall’art. 642 cod.pen. per aver denunciato un sinistro stradale mai avvenuto all’Allianz Subalpina s.p.a. (oggi Allianz s.p.a.) al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo sottoscrivendo, unitamente al coimputato A.S. (conducente di un’autoambulanza che aveva urtato, secondo la denuncia, la motocicletta condotta dal F. ), un falso modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) con la richiesta di risarcimento dei danni al motoveicolo e al conducente. L’imputato era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione nonché, in solido con il coimputato, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Allianz s.p.a. cui veniva assegnata una provvisionale di 5.000,00 Euro.

Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) l’illogicità e contraddittorietà della motivazione ‘sia per la sua evidente illogicità (vizi cd. testuali che per la contraddittorietà con atti del processo’;

2) la violazione degli artt. 90 e 129 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 149 c.d.a. e 120 cod.pen. per l’errata individuazione dell’Allianz Assicurazioni s.p.a. quale soggetto titolare del bene giuridico leso o messo in pericolo dalla condotta degli imputati e la conseguente carenza di legittimazione della predetta società a proporre querela; il sinistro denunciato era stato infatti gestito secondo la procedura prevista dall’art. 149 c.d.a., introdotta con d.l. n.223 del 2006 (indennizzo o risarcimento diretto) in base alla quale il danneggiato deve chiedere l’indennizzo direttamente alla propria assicurazione che anticipa il risarcimento per conto dell’assicurazione del responsabile, salvo poi ottenere un conguaglio forfettario; nel caso di specie mancava uno dei presupposti per l’applicazione di tale procedura, costituito dalla collisione tra i veicoli che secondo l’informativa in data 22 febbraio 2010 dell’A. alla compagnia Allianz non c’era mai stata trattandosi di un sinistro senza urto (cd. sinistro da turbativa) e come la stessa Allianz aveva del resto già riconosciuto nella missiva inviata il 28 novembre 2007 al F. con la quale comunicava al F. di non poter effettuare il richiesto risarcimento; anche nell’atto di costituzione e risposta dell’Allianz, depositato nell’ambito del giudizio risarcitorio instaurato nell’anno 2010 dal F. dinanzi al giudice di pace di Aosta, l’Allianz (come confermato dal teste G. , responsabile area antifrode Allianz, all’udienza del 15 giugno 2012) aveva sostenuto questa tesi; l’Allianz avrebbe quindi dovuto trasmettere il fascicolo alla Milano Assicurazioni, che garantiva il veicolo danneggiante ed era l’unica legittimata a gestire il sinistro ed eventualmente a proporre querela;

3) la violazione degli artt.120 e 124 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela presentata il 22 aprile 2010 dal procuratore speciale di Allianz s.p.a., che avrebbe avuto contezza completa del fatto solo allorché l’A. il 22 febbraio 2010 aveva comunicato che non c’era stata collisione tra i veicoli rinunciando di conseguenza alla denuncia di sinistro; il ricorrente, tuttavia, sostiene che sin dall’ottobre 2009 l’Allianz, come riferito dal teste G. , aveva contestato l’incidente, avendo tutti i dati disponibili per stabilire la rilevanza penale del fatto, mentre l’attività dell’agenzia investigativa incaricata nel giugno 2009 non aveva prodotto alcun ulteriore effetto tranne la dichiarazione del 22 febbraio 2010 dell’A. che l’urto tra i veicoli non vi era mai stato;

4) la violazione dell’art.533 cod.proc.pen. in relazione agli artt.110 e 642 cod.pen., comma secondo, e il vizio della motivazione essendo apodittica l’affermazione della falsità del sinistro per il solo fatto che inizialmente era stato denunciato un sinistro da urto tra l’ambulanza guidata dall’A. e la motocicletta del F. ; l’A. , costituendosi nel giudizio civile promosso dal F. dinanzi al giudice di pace di Aosta, aveva chiamato in causa la propria assicurazione contestando la dinamica del sinistro senza sconfessare l’incidente; le dichiarazioni contenute nel modulo CAI non avrebbero il valore di prova e l’A. nella dichiarazione ‘confessoria’ del febbraio 2010 aveva solo dichiarato che la collisione, e non l’incidente, non si era mai verificata;

5) la nullità della sentenza per l’omessa notifica all’imputato irreperibile, in violazione degli artt. 159 e 161 co. 4, 601 cod.proc.pen., e il vizio della motivazione; la notifica per il giudizio di appello, secondo la sentenza impugnata, sarebbe avvenuta nel settembre 2014 a mezzo ufficio postale per compiuta giacenza, nel domicilio coatto eletto dal F. nell’anno 2010 nell’ambito di altro procedimento; l’imputato era stato tuttavia dichiarato irreperibile con decreto del Tribunale di sorveglianza di Torino e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il difensore ex art. 161 ult. comma cod.proc.pen.; la Corte di appello avrebbe dato rilevanza all’elezione di domicilio effettuata in altro procedimento e nel contempo escluso la rilevanza del decreto di irreperibilità emesso anch’esso in altro procedimento, da cui risultava l’irreperibilità dell’imputato nei luoghi in cui a suo tempo aveva eletto domicilio.

Con motivi nuovi depositati in data 16 maggio 2016 si reiterano il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e si deduce la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione il cui termine decorreva, trattandosi di reato tentato, dall’ultimo atto integrante il reato contestato, che coincide con l’esibizione dei falsi verbali di dissequestro ad opera degli imputati, avvenuta nell’anno 2007.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, relativo alla pretesa mancanza di motivazione, è del tutto generico in quanto la censura è formulata in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una doglianza priva di contenuto specifico che non consente il controllo di legittimità.

1.2. Il secondo motivo, relativo alla pretesa carenza di legittimazione della società Allianz a proporre querela, riguarda una questione che non ha formato oggetto di appello. È principio giurisprudenziale consolidato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Cass. sez. II 19 aprile 2013 n.22362, Di Domenica; sez. V 23 aprile 2013 n.28514, Grazioli Gauthier; sez. I 20 dicembre 1993 n.2176, Etzi). Va comunque considerato che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, essendo quest’ultimo portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale e legittimato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale (cfr. sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, RV 158854), mentre persona offesa dal reato (alla quale viene riconosciuto il diritto di querela) è il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito (cfr. sez. 6, 200421090, Soddu, RV 228810). Nel caso di specie il comportamento fraudolento ascritto all’imputato, assicurato con Allianz Subalpina s.p.a. (oggi Allianz s.p.a.), è costituito dalla falsa denuncia di un sinistro mai accaduto, emergente da un modello CAI trasmesso dall’imputato alla predetta società assicuratrice che ha assunto per questo solo fatto l’obbligo di gestire la procedura risarcitoria ai sensi del contratto di assicurazione stipulato con il F. , degli artt.1917 ss. cod. civ. e del Codice delle assicurazioni, indipendentemente dal fatto che altra società assicuratrice avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell’indennizzo. L’art.642 cod.pen., del resto, è delitto a consumazione anticipata che si esaurisce, con riferimento alla fattispecie contestata, con la denuncia di falso sinistro e prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo. Quanto alla tesi difensiva che non vi fosse stata collisione tra i due veicoli (tesi che comunque conferma la falsità dell’originaria denuncia di sinistro con relativa richiesta di risarcimento, corredata dal modulo CAI in cui erano indicati i punti d’urto sulla moto del F. e sull’ambulanza guidata dal coimputato A. ), l’A. solo nel febbraio 2010 aveva riconosciuto che non vi era stato urto tra i veicoli, mentre la società assicuratrice aveva dovuto nel frattempo dare incarico ad un’agenzia investigativa (testi G. e P. ) che aveva riferito in una relazione fondati elementi di dubbio sull’effettività del sinistro denunciato dal F. .

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Cass. sez.1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro, sez.6, n.24380 del 12/03/2015, P.; sez.6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba). Nel caso in esame sia nella motivazione della sentenza di primo grado (ff.7,8) che nella motivazione della sentenza di appello si puntualizza che in data 28 ottobre 2007 la società Allianz, come riferito dal teste G. , aveva comunicato l’impossibilità di fare un’offerta risarcitoria ‘per non aver potuto riscontrare traccia di intervenuto urto fra i dei mezzi’ (l’ambulanza era stata venduta e non era rintracciabile); che esistevano solo motivi di sospetto emergenti dal contenuto del certificato medico del F. , in cui si faceva riferimento ad una caduta accidentale dalla moto; che il successivo passaggio della pratica all’Ufficio Antifrode o Aree speciali e il conferimento ad un’agenzia investigativa di un incarico di accertamenti, che nell’ottobre 2009 erano ancora in corso (la relazione dell’agenzia investigativa era stata depositata il 1 marzo 2010), non comportavano la certezza della falsità della denuncia di sinistro raggiunta solo il 22 febbraio 2010 con la dichiarazione scritta dell’A. che l’urto tra i veicoli non c’era stato e la contestuale ‘rinuncia’ alla denuncia di sinistro; che la querela era stata quindi tempestivamente presentata il 26 aprile 2010.

1.4. Il quarto motivo è del pari manifestamente infondato.

Premesso che l’art.642 cod.pen. è delitto a consumazione anticipata che si esaurisce, con riferimento alla fattispecie contestata, con la denuncia di falso sinistro e prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo. Come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, la falsità della denuncia di sinistro nel caso in esame risulta da plurimi e convergenti elementi: la sottoscrizione da parte del F. e dell’A. (il quale solo in data 22 febbraio 2010 avrebbe riconosciuto che urto tra i veicoli non vi era mai stato) del modulo CAT nel quale erano indicati con delle croci i punti d’urto tra i rispettivi mezzi, la successiva richiesta di danni del legale del F. in data 8 ottobre 2007 in cui si faceva riferimento all’’inevitabile collisione’, la dichiarazione manoscritta dell’A. in data 9 novembre 2007 relativa all’”urto’ subito sulla fiancata sinistra, in occasione del sinistro, dall’ambulanza da lui guidata (danni mai verificati perché l’ambulanza, venduta, non era stata rintracciata e non riscontrati, nel settembre 2007, dal teste Massai: f.6 sentenza di primo grado).

Nella sentenza impugnata la smentita da parte dell’A. dell’originaria denuncia di sinistro è stata, con argomentazione logicamente coerente, interpretata come ‘una terminale ammissione di falsità del denunciato sinistro’.

1.5. Il quinto motivo è anch’esso manifestamente infondato.

Nell’ordinanza emessa in data 27 aprile 2015 dalla Corte territoriale, la cui motivazione è riportata nel ricorso per cassazione, si afferma che la notifica del decreto citazione all’imputato per il giudizio di appello è stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto sito in (OMISSIS) , che è lo stesso indicato nell’intestazione della sentenza di primo grado e in quella di appello. Il difensore sostiene che la Corte abbia ritenuto valida l’elezione di domicilio effettuata in altro procedimento, senza spiegare quale sia il diverso procedimento in cui sarebbe stata effettuata l’elezione di domicilio (mentre nel fascicolo per il dibattimento del presente procedimento è inserito il verbale di elezione di domicilio: v.nota a f.3 della sentenza di primo grado). Quanto al decreto di irreperibilità del F. emesso il 14 agosto 2014 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, correttamente non se ne è tenuto conto sia perché l’elezione di domicilio effettuata nell’ambito del presente procedimento non risultava essere divenuta impossibile sia perché ai fini della individuazione delle modalità di notificazione all’imputato rilevano unicamente i fatti, i comportamenti e le dichiarazioni dello stesso intervenuti all’interno del medesimo procedimento, a nulla rilevando quelli maturati in procedimenti diversi (Cass. sez.6, n.27983 11/06/2009, Sherja).

1.6. I motivi nuovi sono reiterativi del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale. Quanto al motivo relativo alla prescrizione, la Corte rileva che in tema di impugnazioni vige il principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. in quanto il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Cass. U., n.4683 del 25/02/1998, Bono; sez-5, n.1070 del 14/12/1999, Tonduti; sez.1, n.40932 del 26/05/2011, Califano; sez.2, n.1417 dell’11/10/2012, Platamone; sez.3, n.18193 del 20/11/13, G. sez.5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti). Peraltro l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Cass. U, n.12602 del 17/12/2015, Ricci).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *